§ 77.1.4a - Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la cassa per l'integrazione dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:17/10/1961
Numero:1038


Sommario
Art. 1.      Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio [...]
Art. 2.      All'art. 5 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      L'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico predetto è così modificato
Art. 4.      Il primo comma dell'art. 23 del testo unico predetto è così modificato
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 27 del testo unico predetto è così modificato
Art. 6.      L'art. 33 del testo unico predetto è sostituito dal seguente
Art. 7.      L'art. 34 del testo unico predetto è sostituito dal seguente
Art. 8.      Il primo comma dell'art. 37 del predetto testo unico è così modificato
Art. 9.      Il secondo comma dell'art. 48 del predetto testo unico è così modificato
Art. 10.      L'art. 50 del predetto testo unico è così modificato
Art. 11.      L'art. 51 del predetto testo unico è così modificato
Art. 12.      L'art. 54 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il n. 3) dell'art. 55 del testo unico predetto è sostituito dal seguente
Art. 14.      Al secondo comma dell'art. 56 del predetto testo unico sono soppresse le parole: ”e delle relative sezioni"
Art. 15.      L'art. 59 del predetto testo unico è sostituito dal seguente
Art. 16.      Le parole “Nel settore dell'agricoltura" contenute nell'art. 65 del predetto testo unico sono sostituite dalle seguenti: ” Per l'agricoltura"
Art. 17.      L'art. 67 del predetto testo unico è così modificato
Art. 18.      All'art. 76 del predetto testo unico sono soppresse le parole: “del settore"
Art. 19.      L'art. 81 del predetto testo unico è così modificato
Art. 20.      Al titolo III del predetto testo unico le parole “Norme particolari di settori" sono sostituite dalle seguenti:” Norme particolari"
Art. 21.      Il secondo comma dell'art. 49, l'art. 52 e l'art. 64 del T.U. predetto sono abrogati
Art. 22.      Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attività e passività sono devolute [...]
Art. 23.      Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione degli [...]
Art. 24.      Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo [...]
Art. 25.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 26.      Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi


§ 77.1.4a - Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

(G.U. 18 ottobre 1961, n. 260).

 

 

     Art. 1.

     Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono così modificati:

     “Il limite di età di 14 anni di cui al precedente comma è elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto è previsto dall'art. 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attività comunque retribuita.

     Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università".

 

          Art. 2.

     All'art. 5 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

     “In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio".

 

          Art. 3.

     L'ultimo comma dell'art. 12 del testo unico predetto è così modificato:

     “Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".

 

          Art. 4.

     Il primo comma dell'art. 23 del testo unico predetto è così modificato:

     “Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 27 del testo unico predetto è così modificato:

     “Il contributo per gli assegni familiari è dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro"

 

          Art. 6.

     L'art. 33 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

     “La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

     1) tabella A, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

     2) tabella B, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

     3) tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

     Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attività da essi esercitata.

     Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

     L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati".

 

          Art. 7.

     L'art. 34 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

     “Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, nè tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

     Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".

 

          Art. 8.

     Il primo comma dell'art. 37 del predetto testo unico è così modificato:

     “Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".

 

          Art. 9.

     Il secondo comma dell'art. 48 del predetto testo unico è così modificato:

     “La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".

 

          Art. 10.

     L'art. 50 del predetto testo unico è così modificato:

     “Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonché i contributi, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.)

     Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.

     Le attività residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'art. 53 nei limiti che saranno fissati in base all'art. 51.

     I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti".

 

          Art. 11.

     L'art. 51 del predetto testo unico è così modificato:

     Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti dall'art. 53".

 

          Art. 12.

     L'art. 54 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     “Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

     a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dai datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori della agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

     d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.

     Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera c) può essere nominato un membro supplente.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.

     Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

     I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

     Il Comitato può costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.

     Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse".

 

          Art. 13.

     Il n. 3) dell'art. 55 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

     “3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni".

 

          Art. 14.

     Al secondo comma dell'art. 56 del predetto testo unico sono soppresse le parole: ”e delle relative sezioni".

 

          Art. 15.

     L'art. 59 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

     “Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.

     Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate".

 

          Art. 16.

     Le parole “Nel settore dell'agricoltura" contenute nell'art. 65 del predetto testo unico sono sostituite dalle seguenti: ” Per l'agricoltura".

 

          Art. 17.

     L'art. 67 del predetto testo unico è così modificato:

     “Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonché al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti".

 

          Art. 18.

     All'art. 76 del predetto testo unico sono soppresse le parole: “del settore".

 

          Art. 19.

     L'art. 81 del predetto testo unico è così modificato:

     “Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'art. 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi Ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente art. 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate".

 

          Art. 20.

     Al titolo III del predetto testo unico le parole “Norme particolari di settori" sono sostituite dalle seguenti:” Norme particolari".

     Le intestazioni dei capi I, II, III e IV sono così modificate:

     “Capo I: per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco".

     “Capo II: per l'agricoltura".

     “Capo III: per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati".

     “Capo IV: per i giornalisti professionisti aventi rapporti di impiego con imprese editoriali".

 

          Art. 21.

     Il secondo comma dell'art. 49, l'art. 52 e l'art. 64 del T.U. predetto sono abrogati.

 

          Art. 22.

     Sono soppressi i settori costituiti nella Cassa unica per gli assegni familiari dalle norme anteriori alla presente legge e le loro attività e passività sono devolute alla gestione unica istituita con la presente legge.

     Sono abrogati i limiti massimi della retribuzione previsti dalle forme anteriori alla presente legge ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari.

     Restano in vigore i limiti minimi previsti agli stessi fini dalle norme vigenti. Per le categorie di cui alla tabella B annessa alla presente legge detto limite è stabilito in lire 600 giornaliere.

     Il salario convenzionale previsto nel primo comma dell'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, è elevato a lire 500 giornaliere.

 

          Art. 23.

     Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura, è contenuto nella misura annua indicata dall'art. 2 della legge 17 dicembre 1958, n. 1206.

     Successivamente al periodo predetto il contributo stesso sarà determinato annualmente con la legge del bilancio dello Stato.

 

          Art. 24.

     Il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è fissato con la stessa decorrenza di cui al successivo art. 25, secondo comma della presente legge nella misura dello 0,20 per cento della retribuzione, determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

 

          Art. 25.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     La nuova misura degli assegni e dei contributi di cui alle tabelle annesse alla presente legge si applica dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

     Per i lavoratori iscritti negli elenchi anagrafici della agricoltura le prestazioni saranno corrisposte nella misura prevista dalla tabella A annessa alla presente legge a decorrere dal 1° luglio 1961.

     Dalla data di applicazione di cui al secondo comma del presente articolo, e limitatamente al 30 giugno 1964, sono stabiliti ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, un massimale retributivo pari a lire 2.000 giornaliere per le aziende classificate commerciali, secondo la vigente legislazione previdenziale, nonché per le aziende classificate artigiane ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive modificazioni ed integrazioni ed un massimale pari a lire 2.500 giornaliere per tutte le altre aziende. [1]

     Per le aziende classificate artigiane secondo le norme del precedente comma fino al 30 giugno 1964 il contributo è calcolato sulla retribuzione effettiva lorda, dedotta una somma giornaliera, come dalla tabella D annessa alla presente legge. [2]

     A decorrere dal 1° luglio 1964 il pagamento di tutti i contributi previsti dal presente articolo e dalle tabelle annesse alla legge sarà effettuato sull'intera retribuzione, escluso ogni massimale ed ogni deduzione. [3]

 

          Art. 26.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazione e modifica dei contributi.

 

 

Tabella A - Assegni familiari e relativo contributo

     Per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini.

     (Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

     A) Assegni settimanali

Dirigenti, impiegati ed operai:

 

 

per ciascun figlio .................................................

L.

1.140

per il coniuge ......................................................

"

828

per ciascun ascendente .......................................

"

330

     (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1 : 6 di 1 x 2, di 1 x 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo)

     Aventi diritto:

     B) Contributo

     (a carico del datore di lavoro)

     Misura:

     a) per gli operai agricoli addetti alle colture e all'allevamento del bestiame esclusi quelli comunque addetti alle macchine mosse da agenti inanimati: lire 110,10 per giornata di lavoro;

     b) per tutte le altre categorie: 17,50 per cento sulla retribuzione lorda.

     C) Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo

     Lire 500 giornaliere.

 

Tabella B - Assegni familiari e relativo contributo

     Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca nazionale del lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);

     Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);

     Banche di provincia: Banche popolari, Agenti di credito; Banchieri privati, Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1 e 2 categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie; Tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno;

     Imprese assicuratrici: agenti e subagenti di assicurazione;

     Servizi tributari appaltati.

     (Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni).

     A) Assegni mensili

Dirigenti, impiegati ed operai:

 

 

per ciascun figlio .................................................

L.

6.500

per il coniuge ......................................................

"

6.500

per ciascun ascendente .......................................

"

6.500

     (Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26)

     Aventi diritto:

     B) Contributo

     (a carico del datore di lavoro)

     Misura: 18 per cento sulla retribuzione lorda.

     C) Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo

     Lire 600 giornaliere.

 

Tabella C - Assegni familiari e relativo contributo per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni)

     A) Assegni mensili(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1 : 26)

per ciascun figlio .................................................

L.

5.750

per il coniuge ......................................................

"

4.082

per ciascun ascendente .......................................

"

1.768

     B) Contributo

     (a carico del datore di lavoro)

     Misura: 12,80 per cento sulla retribuzione lorda.

     C) Ammontare minimo della retribuzione assoggettabile a contributo

     Lire 500 giornaliere.

 

Tabella D - Deduzioni da operare sul calcolo della retribuzione lorda delle aziende artigiane (Articolo 25 della legge)

Retribuzione lorda giornaliera:

fino a

 

L.

900

da dedurre

L.

100

da

901

a "

1.000

 

"

L.

200

da

1.001

a "

1.100

 

"

L.

220

da

1.101

a "

1.200

 

"

L.

240

da

1.201

a "

1.300

 

"

L.

260

da

1.301

a "

1.400

 

"

L.

280

da

1.401

a "

1.500

 

"

L.

300

da

1.501

a "

1.600

 

"

L.

320

da

1.601

a "

1.700

 

"

L.

340

da

1.701

a "

1.800

 

"

L.

360

da

1.801

a "

1.900

 

"

L.

380

da

1.901

a "

2.000

 

"

L.

400

 


[1] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 1970 dall'art. 34 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[2] Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 1970 dall'art. 34 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

[3] Termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 1° aprile 1966 dall'art. 1 della L. 5 luglio 1965, n. 833.