Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 29/07/1948 |
Numero: | 1136 |
Sommario |
Art. 1. Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per [...] |
Art. 2. Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato in L. [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga [...] |
§ 77.1.19 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136.
Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.
(G.U. 7 settembre 1948, n. 208)
Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:
per le retribuzioni riferite a mese L. 18.750;
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9.375;
per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4.687;
per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.
Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato in L. 750.
Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo è dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del
Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo è dovuto per il numero delle giornate per le quali è stata corrisposta la retribuzione.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948.