§ 77.1.19 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136.
Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:29/07/1948
Numero:1136


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per [...]
Art. 2.      Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato in L. [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga [...]


§ 77.1.19 - D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136.

Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi per gli assegni familiari.

(G.U. 7 settembre 1948, n. 208)

 

 

     Art. 1.

     Salvo quanto è disposto per il settore dell'industria, dall'articolo seguente, l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

     per le retribuzioni riferite a mese L. 18.750;

     per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina, L. 9.375;

     per le retribuzioni riferite a settimana, L. 4.687;

     per le retribuzioni riferite a giornata, L. 750.

 

          Art. 2.

     Per il settore dell'industria l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato in L. 750.

     Nel caso che la retribuzione si riferisca a tutte le giornate comprese nel periodo di paga mensile, quindicinale, quattordicinale o settimanale, il contributo è dovuto sulla retribuzione giornaliera determinata ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, rispettivamente per 26, 13, 12 e 6 giornate.

     Qualora il numero delle giornate effettivamente retribuite sia inferiore a quello indicato per ciascun periodo di paga al comma precedente, il contributo è dovuto per il numero delle giornate per le quali è stata corrisposta la retribuzione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948.