§ 77.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1215 .
Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:03/10/1947
Numero:1215

§ 77.1.16 - D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1215 [1] .

Determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari nel settore dell'industria.

(G.U. 15 novembre 1947, n. 263)

 

 

     A modifica di quanto è disposto dall'art. 1, comma 3°, del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, e limitatamente al settore dell'industria, l'importo fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è fissato sulla base della retribuzione giornaliera.

     La retribuzione giornaliera, per coloro che sono retribuiti a settimana, quattordicina, quindicina o mese si ottiene dividendo la retribuzione complessiva rispettivamente per 6, 12, 13, 26 nel caso che la retribuzione stessa si riferisca a tutte le giornate lavorative comprese nei detti periodi di paga; e per il numero delle giornate effettivamente retribuite se esso è inferiore a quello delle giornate lavorative comprese nel periodo di paga.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto dall'inizio del periodo di paga successivo alla sua pubblicazione.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.