§ 80.5.263 – D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.
Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/06/1965
Numero:749


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli [...]
Art. 2.      Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui [...]
Art. 3.      Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 [...]
Art. 4.      Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del [...]
Art. 5.      L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e [...]
Art. 6.      L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, [...]
Art. 7.      L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di [...]
Art. 8.      L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo [...]
Art. 9.      Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di [...]
Art. 10.      Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli art. 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo [...]
Art. 11.      Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale [...]
Art. 12.      Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni [...]
Art. 13.      L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonchè l'assegno [...]
Art. 17. 
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      (Omissis)
Art. 20.      Fermo restando il disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'Ispettorato generale della [...]
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23.      Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al [...]
Art. 24.      Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e [...]
Art. 25.      Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre [...]
Art. 26.      Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità [...]
Art. 27.      L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili
Art. 28.      L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina [...]
Art. 29.      Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote [...]
Art. 30.      L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del [...]
Art. 31.      Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Amministrazione e [...]
Art. 32.      Resta fermo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373
Art. 33.      Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedete articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966


§ 80.5.263 – D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 9 luglio 1965, n. 168).

 

     Art. 1.

     Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

 

          Art. 2.

     Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13 mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

     Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonchè gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

 

          Art. 3.

     Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

     La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.

     In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.

     Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:

     a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

     b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;

     c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;

     d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;

     e) 30 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, è ridotto del 37,50 per cento.

     Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:

     a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;

     b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;

     c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

     L'indennità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è ragguagliata a quella prevista dal precedente comma.

     La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

     Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

     a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;

     b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;

     c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;

     d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;

     e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

     La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965.

 

          Art. 4.

     Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sedi di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.

     Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

     Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennità, assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.

 

          Art. 5.

     L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Celibe

Ammogliato

 

Lire

Lire

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti

56.780

64.980

Generale di divisione e gradi corrispondenti

49.360

57.560

Generale di brigata e gradi corrispondenti

26.920

34.920

Colonnello e gradi corrispondenti

18.280

26.180

Tenente colonnello e gradi corrispondenti

5.180

13.180

Maggiore e gradi corrispondenti

8.400

16.400

15 Capitano e qualifiche corrispondenti

16.510

24.510

Capitano e gradi corrispondenti

7.510

16.510

Tenente e gradi corrispondenti

6.850

17.550

Sottotenente e gradi corrispondenti:

 

 

a) in servizio permanente

4.280

11.770

b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità

5.350

16.050

c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda

8.410

19.110

d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina

7.340

14.830

 

     Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore.

 

          Art. 6.

     L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Celibe

Ammogliato

 

Lire

Lire

Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti

4.210

8.490

Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

3.680

7.960

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

3.150

7.430

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

2.630

6.910

Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti

1.950

5.950

Vice brigadiere

1.380

5.380

Sergente

1.100

5.100

 

          Art. 7.

     L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:

 

Generale di corpo d'armata e di divisione

L.

580

Generale di brigata

"

560

Colonnello

"

420

Tenente colonnello

"

380

Maggiore

"

360

Capitano

"

340

Tenente

"

300

Sottotenente

"

260

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

"

230

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

"

210

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

"

180

Brigadiere

"

140

Vice brigadiere

"

120

 

     Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare speciale è soppressa.

 

          Art. 8.

     L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati:

 

 

Ammogliato

 

Lire

Carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre a nove anni

1.730

Carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio

2.010

Carabiniere ausiliario

1.910

 

          Art. 9.

     Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

 

          Art. 10.

     Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli art. 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate:

 

Generale di corpo d'armata

L.

6.250

Generale di divisione

"

5.690

Generale di brigata e colonnello

"

5.040

Tenente colonnello e maggiore

"

4.560

Capitano

"

4.110

Tenente e sottotenente

"

3.730

Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti

"

3.070

Maresciallo capo e gradi corrispondenti

"

3.090

Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti

"

3.020

Brigadiere

"

2.590

Vice brigadiere

"

2.420

     (Omissis) [1].

 

          Art. 11.

     Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

 

          Art. 12.

     Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8. Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo previsto per ciascun grado alla data del 28 febbraio 1966 - a titolo di indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale, nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 - ridotto di un importo pari al 28 per cento dello stipendio mensile lordo iniziale in vigore al 31 dicembre 1964, e le nuove misure dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale.

     Nei confronti del personale cui si applica il comma precedente, è soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni.

 

          Art. 13.

     L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

 

 

Celibe

Ammogliato

 

Lire

Lire

Funzionari di pubblica sicurezza:

 

 

Ispettore generale capo di pubblica sicurezza

24.450

43.930

Questore

25.290

44.290

Vice questore

25.890

43.390

Commissario capo

25.160

40.760

Commissario

24.950

40.850

Commissario aggiunto

20.360

37.260

Vice commissario

14.440

30.890

 

Nubile

Coniugata

 

Lire

Lire

Corpo di polizia femminile:

 

 

Ispettrice capo

15.490

27.100

Ispettrice di 1ª classe

15.460

25.760

Ispettrice di 2ª classe

15.550

26.150

Ispettrice di 3ª classe

12.550

23.890

Vice ispettrice

8.850

19.760

Assistente superiore di polizia di 1ª classe

5.660

10.860

Assistente superiore di polizia di 2ª classe

6.150

11.450

Assistente di polizia di 1ª classe

4.850

10.520

Assistente di polizia di 2ª classe

3.080

8.640

Assistente di polizia di 3ª classe

3.490

8.950

 

          Art. 14. [2]

 

          Art. 15. [3]

 

          Art. 16.

     E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonchè l'assegno giornaliero di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180.

     E' altresì soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1681, all'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ed alla legge 28 febbraio 1963, n. 361.

     Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681.

     L'art. 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361, è sostituito dal seguente: "La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi".

     Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'articolo 55 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore all'8,75 per cento dello stipendio mensile iniziale della rispettiva qualifica.

     E' conservata, sotto forma di assegno personale riassorbibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e quella del soppresso assegno mensile o giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma del presente articolo.

     L'indennità di studio di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1754, modificata dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, è soppressa.

 

          Art. 17. [4]

 

          Art. 18.

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

 

          Art. 19.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     L'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, del premio di esercizio spettante al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai termini dell'art. 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465, del premio al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'incremento del rendimento industriale, e degli altri eventuali premi previsti da particolari norme di legge o di regolamento in favore del personale indicato nel presente comma, è decurtato di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unità del personale medesimo.

 

          Art. 20.

     Fermo restando il disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero delle finanze - conservatori dei registri immobiliari - la quota individuale di riparto, rapportata a mese, rispettivamente dei diritti derivanti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, e degli emolumenti di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotta altresì di un importo corrispondente al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto.

     L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma è versato in conto entrate del bilancio dello Stato.

 

          Art. 21. [9]

 

          Art. 22. [10]

 

          Art. 23.

     Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

     Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

     Le locuzioni "al 38 per cento", "del 38 per cento" e "ad un sedicesimo" di cui al terzo comma dell'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: "al 31 per cento", "del 31 per cento" e "ad un diciannovesimo".

 

          Art. 24.

     Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

     Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.

     In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

     Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

     Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 31 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo [11].

     La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

     Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     Le locuzioni "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo", di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite rispettivamente dalle altre "un cinquantottesimo" ed "un ventinovesimo".

 

          Art. 25.

     Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.

     La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti è calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma [12].

     Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma [13].

     Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.

     La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione è fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta [14].

 

          Art. 26.

     Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 25; in tal caso l'aliquota del 38 per cento indicata nel terzo comma dello stesso articolo è sostituita con quella del 31 per cento.

     Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

 

          Art. 27.

     L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili:

 

Professori universitari di ruolo:

 

 

(I)

L.

12.500

(II)

"

17.000

(III)

"

29.000

(IV)

"

36.000

(V)

"

44.400

Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza:

 

 

(I)

"

-

(II)

"

4.700

(III)

"

10.600

(IV)

"

19.700

Assistenti universitari ordinari senza libera docenza:

 

 

(I)

"

-

(II)

"

-

(III)

"

5.600

(IV)

"

14.300

Professori universitari incaricati esterni:

 

 

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)

L.

24.400

(se liberi docenti)

"

29.700

(se cultori della materia)

"

46.400

Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto):

 

 

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)

"

18.100

(se liberi docenti)

"

20.300

(se cultori della materia)

"

27.800

Assistenti universitari incaricati

"

1.100

Astronomi capi - Ricercatori capi

"

-

Primi astronomi - Primi ricercatori

"

4.700

Astronomi - Ricercatori

"

5.600

Aiuti astronomi - Aiuti ricercatori

"

14.300

Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano

"

1.100

Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste

"

36.900

L'indennità di ricerca scientifica, nei casi indicati nel secondo comma - terzo periodo - dell'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, spetta soltanto alle categorie sottoindicate, nella misura lorda mensile segnata a fianco di ciascuna:

Professore universitario di ruolo (V classe di stipendio)

L.

1.900

Professore universitario incaricato esterno (cultore della materia)

"

11.700

Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto):

 

 

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)

"

600

(se liberi docenti)

"

2.800

(se cultori della materia)

"

9.100

Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste

"

4.400

 

          Art. 28.

     L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, nei seguenti importi mensili lordi:

Professori straordinari

L.

16.900

Professori ordinari nella prima classe di stipendio

"

9.700

Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza

"

1.000

 

          Art. 29.

     Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.

     La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

     Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

     Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonchè le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto dal 1° marzo 1966, con la procedura e le modalità previste dai predetti articoli 21 e 22.

 

          Art. 30.

     L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

 

          Art. 31.

     Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente [15].

     Il contributo di cui al precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia.

     Sono soppressi:

     a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

     b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194.

 

          Art. 32.

     Resta fermo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

     Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, è integrato con il seguente comma: "Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato".

 

          Art. 33.

     Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedete articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[6] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[7] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[8] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[9] Articolo abrogato dall'art. 44 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1973, n. 11, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anzichè stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1973, n. 11, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anzichè stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 1987, n. 30, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anzichè stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.

[15] Per l’elevazione del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 27 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.