Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 05/06/1965 |
Numero: | 749 |
Sommario |
Art. 1. Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli [...] |
Art. 2. Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui [...] |
Art. 3. Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 [...] |
Art. 4. Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del [...] |
Art. 5. L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e [...] |
Art. 6. L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, [...] |
Art. 7. L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di [...] |
Art. 8. L'indennità mensile di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo [...] |
Art. 9. Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di [...] |
Art. 10. Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli art. 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo [...] |
Art. 11. Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale [...] |
Art. 12. Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni [...] |
Art. 13. L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonchè l'assegno [...] |
Art. 17. |
Art. 18. (Omissis) |
Art. 19. (Omissis) |
Art. 20. Fermo restando il disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'Ispettorato generale della [...] |
Art. 21. |
Art. 22. |
Art. 23. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al [...] |
Art. 24. Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e [...] |
Art. 25. Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre [...] |
Art. 26. Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità [...] |
Art. 27. L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili |
Art. 28. L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina [...] |
Art. 29. Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote [...] |
Art. 30. L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del [...] |
Art. 31. Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Amministrazione e [...] |
Art. 32. Resta fermo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 |
Art. 33. Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedete articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966 |
§ 80.5.263 – D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.
Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 9 luglio 1965, n. 168).
Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al
Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13 mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del
Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonchè gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.
La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.
In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.
Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:
a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del
b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del
c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art 18, secondo comma, della
d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della
e) 30 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della
Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, è ridotto del 37,50 per cento.
Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del
a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;
b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;
c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.
L'indennità di cui all'art. 2 della
La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:
a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;
b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;
c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;
d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;
e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.
La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà inscritto in bilancio per l'anno 1965.
Le competenze di cui all'art. 8 del
Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.
Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennità, assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.
L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
|
Celibe |
Ammogliato |
|
Lire |
Lire |
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti |
56.780 |
64.980 |
Generale di divisione e gradi corrispondenti |
49.360 |
57.560 |
Generale di brigata e gradi corrispondenti |
26.920 |
34.920 |
Colonnello e gradi corrispondenti |
18.280 |
26.180 |
Tenente colonnello e gradi corrispondenti |
5.180 |
13.180 |
Maggiore e gradi corrispondenti |
8.400 |
16.400 |
15 Capitano e qualifiche corrispondenti |
16.510 |
24.510 |
Capitano e gradi corrispondenti |
7.510 |
16.510 |
Tenente e gradi corrispondenti |
6.850 |
17.550 |
Sottotenente e gradi corrispondenti: |
|
|
a) in servizio permanente |
4.280 |
11.770 |
b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità |
5.350 |
16.050 |
c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda |
8.410 |
19.110 |
d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina |
7.340 |
14.830 |
Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del
L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:
|
Celibe |
Ammogliato |
|
Lire |
Lire |
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti |
4.210 |
8.490 |
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
3.680 |
7.960 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
3.150 |
7.430 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
2.630 |
6.910 |
Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti |
1.950 |
5.950 |
Vice brigadiere |
1.380 |
5.380 |
Sergente |
1.100 |
5.100 |
L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:
Generale di corpo d'armata e di divisione |
L. |
580 |
Generale di brigata |
" |
560 |
Colonnello |
" |
420 |
Tenente colonnello |
" |
380 |
Maggiore |
" |
360 |
Capitano |
" |
340 |
Tenente |
" |
300 |
Sottotenente |
" |
260 |
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
" |
230 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
" |
210 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
" |
180 |
Brigadiere |
" |
140 |
Vice brigadiere |
" |
120 |
Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare speciale è soppressa.
L'indennità mensile di cui all'art. 8 del
|
Ammogliato |
|
Lire |
Carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre a nove anni |
1.730 |
Carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio |
2.010 |
Carabiniere ausiliario |
1.910 |
Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.
Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli art. 3, 4 e 5 della
Generale di corpo d'armata |
L. |
6.250 |
Generale di divisione |
" |
5.690 |
Generale di brigata e colonnello |
" |
5.040 |
Tenente colonnello e maggiore |
" |
4.560 |
Capitano |
" |
4.110 |
Tenente e sottotenente |
" |
3.730 |
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti |
" |
3.070 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
" |
3.090 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
" |
3.020 |
Brigadiere |
" |
2.590 |
Vice brigadiere |
" |
2.420 |
(Omissis) [1].
Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente ex coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.
Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8. Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla
Nei confronti del personale cui si applica il comma precedente, è soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli articoli 3 e 4 del
L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:
|
Celibe |
Ammogliato |
|||
|
Lire |
Lire |
|||
Funzionari di pubblica sicurezza: |
|
|
|||
Ispettore generale capo di pubblica sicurezza |
24.450 |
43.930 |
|||
Questore |
25.290 |
44.290 |
|||
Vice questore |
25.890 |
43.390 |
|||
Commissario capo |
25.160 |
40.760 |
|||
Commissario |
24.950 |
40.850 |
|||
Commissario aggiunto |
20.360 |
37.260 |
|||
Vice commissario |
14.440 |
30.890 |
|||
|
Nubile |
Coniugata |
|||
|
Lire |
Lire |
|||
Corpo di polizia femminile: |
|
|
|||
Ispettrice capo |
15.490 |
27.100 |
|||
Ispettrice di 1ª classe |
15.460 |
25.760 |
|||
Ispettrice di 2ª classe |
15.550 |
26.150 |
|||
Ispettrice di 3ª classe |
12.550 |
23.890 |
|||
Vice ispettrice |
8.850 |
19.760 |
|||
Assistente superiore di polizia di 1ª classe |
5.660 |
10.860 |
|||
Assistente superiore di polizia di 2ª classe |
6.150 |
11.450 |
|||
Assistente di polizia di 1ª classe |
4.850 |
10.520 |
|||
Assistente di polizia di 2ª classe |
3.080 |
8.640 |
|||
Assistente di polizia di 3ª classe |
3.490 |
8.950 |
E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla
E' altresì soppresso l'assegno mensile di cui alla
Resta fermo il disposto dell'art. 2 della
L'art. 5 della
Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'articolo 55 della
E' conservata, sotto forma di assegno personale riassorbibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all'art. 4 del
L'indennità di studio di cui alla
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
L'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la
Fermo restando il disposto dell'art. 13 del
L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma è versato in conto entrate del bilancio dello Stato.
Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del
Le locuzioni "al 38 per cento", "del 38 per cento" e "ad un sedicesimo" di cui al terzo comma dell'art 12 del
Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.
Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.
In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del
Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.
Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 31 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo [11].
La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.
Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del
Le locuzioni "un quarantottesimo" ed "un ventiquattresimo", di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del
Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.
La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti è calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma [12].
Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma [13].
Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.
La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della
Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o l'Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 25; in tal caso l'aliquota del 38 per cento indicata nel terzo comma dello stesso articolo è sostituita con quella del 31 per cento.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del
L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della
Professori universitari di ruolo: |
|
|
(I) |
L. |
12.500 |
(II) |
" |
17.000 |
(III) |
" |
29.000 |
(IV) |
" |
36.000 |
(V) |
" |
44.400 |
Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza: |
|
|
(I) |
" |
- |
(II) |
" |
4.700 |
(III) |
" |
10.600 |
(IV) |
" |
19.700 |
Assistenti universitari ordinari senza libera docenza: |
|
|
(I) |
" |
- |
(II) |
" |
- |
(III) |
" |
5.600 |
(IV) |
" |
14.300 |
Professori universitari incaricati esterni: |
|
|
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto) |
L. |
24.400 |
(se liberi docenti) |
" |
29.700 |
(se cultori della materia) |
" |
46.400 |
Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto): |
|
|
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto) |
" |
18.100 |
(se liberi docenti) |
" |
20.300 |
(se cultori della materia) |
" |
27.800 |
Assistenti universitari incaricati |
" |
1.100 |
Astronomi capi - Ricercatori capi |
" |
- |
Primi astronomi - Primi ricercatori |
" |
4.700 |
Astronomi - Ricercatori |
" |
5.600 |
Aiuti astronomi - Aiuti ricercatori |
" |
14.300 |
Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano |
" |
1.100 |
Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste |
" |
36.900 |
L'indennità di ricerca scientifica, nei casi indicati nel secondo comma - terzo periodo - dell'art. 22 della |
||
Professore universitario di ruolo (V classe di stipendio) |
L. |
1.900 |
Professore universitario incaricato esterno (cultore della materia) |
" |
11.700 |
Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto): |
|
|
(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto) |
" |
600 |
(se liberi docenti) |
" |
2.800 |
(se cultori della materia) |
" |
9.100 |
Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste |
" |
4.400 |
L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della
Professori straordinari |
L. |
16.900 |
Professori ordinari nella prima classe di stipendio |
" |
9.700 |
Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza |
" |
1.000 |
Salvo quanto disposto nei precedenti articoli, le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione - pure se riferite ad importi giornalieri od orari - sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.
La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della
Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.
Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonchè le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della
L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
Il contributo di cui all'art. 3 della
Il contributo di cui al precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia.
Sono soppressi:
a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell'art. 2 della
b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del
Resta fermo il disposto dell'art. 21 del
Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'art. 5 del
Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedete articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966.
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 39 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[5] Comma abrogato dall'art. 39 della
[6] Comma abrogato dall'art. 39 della
[7] Comma abrogato dall'art. 39 della
[8] Comma abrogato dall'art. 39 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 44 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 13 del
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 1970, n. 152 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma.
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1973, n. 11, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anzichè stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 20 febbraio 1973, n. 11, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni fissate al primo comma vengano ridotte rispettivamente al 31 per cento per gli incaricati interni e al 38 per cento per gli incaricati esterni, anzichè stabilire che in entrambe le ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione minore.
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 5 febbraio 1987, n. 30, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui dispone che le retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della
[15] Per l’elevazione del contributo di cui al presente comma, vedi l'art. 27 del