Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 20/10/2015 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Principi e criteri) |
Art. 3. (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione) |
Art. 4. (Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni) |
Art. 4 bis. (Funzioni delle Province in materia di energia) |
Art. 5. (Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale) |
Art. 7. (Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative) |
Art. 8. (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione) |
Art. 9. (Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi) |
Art. 10. (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni) |
Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie) |
Art. 12. (Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province) |
Art. 13. (Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università) |
Art. 14. (Clausola valutativa) |
Art. 15. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.55 - L.R. 20 ottobre 2015, n. 32. [1]
Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014.
(B.U. 28 ottobre 2015, n. 40)
Art. 1. (Oggetto)
1. In attuazione di quanto previsto dalla
2. La Regione, con propria legge, stabilisce premialità per promuovere e incentivare gestioni associate di servizi, unioni e fusioni di Comuni, con particolare riferimento alla partecipazione a bandi e avvisi regionali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la gestione associata delle funzioni fondamentali comunali e dei servizi ad esse correlati, e favorisce, in particolare, la costituzione di Unioni e fusioni di Comuni, anche per incorporazione di Comuni contigui e di quelli obbligati alla gestione delle funzioni fondamentali.
4. La Regione promuove, anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento della rete telematica e informatica, l'azione delle Province per l'espletamento delle funzioni istituzionali compreso l'esercizio da parte delle Province delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della
5. Nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative, la Regione promuove altresì la razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli enti dipendenti della Regione, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.
6. Il riordino è comunque finalizzato al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese e alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali.
Art. 2. (Principi e criteri)
1. In conformità agli articoli 2 e 10 dello Statuto regionale, la Regione Abruzzo, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attraverso la concertazione e la leale collaborazione fra istituzioni e forme associative espressione delle Comunità locali, provvede al riordino e alla riallocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
a) l'individuazione delle funzioni diverse da quelle fondamentali e la razionale allocazione delle stesse all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse, secondo criteri di unitarietà, semplificazione istituzionale, gradualità temporale, non sovrapposizione e non frammentazione delle competenze tra i livelli di governo;
b) l'adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante accordi o convenzioni e la valorizzazione di forme di esercizio associato delle funzioni;
c) l'uniformità dei livelli essenziali garantiti delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività;
d) l'esercizio in forma associata da parte delle Province e dei Comuni di specifiche funzioni amministrative al fine di assicurare l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche;
e) l'individuazione delle eventuali funzioni da sopprimere;
f) la razionalizzazione e il riordino delle partecipazioni societarie delle Province tesa ad una riduzione delle stesse.
Art. 3. (Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione)
1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:
a) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche di Enti Locali e di interesse locale;
b) le funzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità con esclusione delle funzioni in materia di espropriazione collegate all'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province individuate dalla
c) le funzioni in materia di agricoltura e forestazione;
d) le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, di cui all'articolo 7 della
e) le funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia fatte salve le competenze spettanti ai Comuni ai sensi dell'articolo 35 del
f) le funzioni in materia di formazione e orientamento professionale;
g) le funzioni in materia di industria, artigianato e commercio;
h) le funzioni in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
i) le funzioni in materia di ristoro dei danni provocati alle produzioni agricole ed alla zootecnia dalla fauna selvatica;
l) le funzioni in materia di protezione della flora e della fauna;
m) le funzioni in materia di servizi sociali fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);
n) le funzioni in materia di emigrazione;
o) le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica;
p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis [2];
q) le funzioni in materia di attività estrattive;
r) le funzioni in materia di protezione civile;
s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del
t) le funzioni in materia di turismo fatta eccezione per i compiti e le funzioni trasferiti ai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai comma 1, sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione regionale e l'introito dei relativi proventi.
Art. 4. (Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni)
1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato B:
a) le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'articolo 5-bis della
b) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 3 della
c) le funzioni in materia di turismo limitatamente alle funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo;
d) le funzioni in materia di sport;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo e di risorse idriche limitatamente ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono esercitate e gestite dai Comuni nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della
Art. 4 bis. (Funzioni delle Province in materia di energia) [3]
1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) funzione di controllo degli impianti termici;
b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del
Art. 5. (Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro)
1. Con specifici accordi stipulati e recepiti secondo le procedure di cui all'articolo 8 sono disciplinati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Abruzzo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del
Art. 6. (Disposizioni in materia di personale di polizia provinciale)
1. Nel rispetto delle disposizioni e dei termini di cui all'articolo 5 del
2. Gli introiti derivanti dall'esercizio delle attività di vigilanza e controllo connesse alle funzioni diverse da quelle fondamentali di cui all'articolo 3, sono versati annualmente dalla Provincia alla Regione.
Art. 7. (Linee guida per l'individuazione e il trasferimento di beni e risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative)
1. Nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), della correlazione tra funzioni da trasferire e personale addetto alle medesime alla data dell'8 aprile 2014 e della garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato fino alla scadenza per essi prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Osservatorio regionale per la riforma delle Province di cui al punto 13, lettera b) dell'Accordo stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della
2. Ove le Amministrazioni interessate al riordino, in sede di Osservatorio regionale, non concordino sulla proposta da formulare alla Giunta entro il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assume le relative determinazioni.
Art. 8. (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione)
1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 3, sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Regione e Province stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli accordi di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, sono recepiti con legge regionale.
3. Se il trasferimento della funzione non prevede oneri a carico del bilancio regionale, ovvero la spesa derivante dall'esercizio della funzione risulta assicurata da stanziamenti di bilancio previsti dalla legge di stabilità regionale, gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti, negli stessi termini, con deliberazioni della Giunta regionale, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
4. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.
Art. 9. (Disposizioni per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi)
1. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi dell'articolo 8, la Regione e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e la successione nei rapporti attivi e passivi in corso da trasferire nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento i residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2014 e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti, anche di natura omissiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.
3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le Province concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l'individuazione del soggetto affidatario. Le Province concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
5. Restano altresì nella titolarità delle Province i progetti e le attività, in corso all'entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblicio per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione.
6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità delle Province le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lett. b) della
8. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
9. Per la conclusione delle attività di cui al presente articolo, le Province possono avvalersi del personale trasferito alla Regione, secondo modalità e criteri stabiliti negli accordi di cui all'articolo 8.
Art. 10. (Disposizioni per il trasferimento delle funzioni e del personale ai Comuni)
1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 4, secondo le modalità stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 7 e nel rispetto della normativa statale vigente, Province e Comuni stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento e le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalla Provincia all'esercizio della singola funzione. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono recepiti con atti adottati dai competenti organi provinciali e comunali, pubblicati anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
3. Entro sei mesi dalla data di recepimento degli accordi ai sensi del presente articolo, i Comuni e le Province adottano i provvedimenti amministrativi di competenza per il trasferimento dei beni, delle risorse strumentali e per la successione nei rapporti attivi e passivi in corso riferiti alle funzioni da trasferire.
Art. 11. (Disposizioni finali e transitorie)
1. A norma dell'articolo 1, comma 89, della
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi e degli atti che recepiscono gli accordi di cui agli articoli 8 e 10, la Giunta regionale adotta specifiche proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore al riordino delle funzioni amministrative.
Art. 12. (Disposizioni per la ricollocazione del personale delle Province)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.001 - 11541.1, denominato "Trasferimento di fondi regionali per il personale trasferito a seguito del conferimento di funzioni agli enti locali e funzionali ex
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con provvedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 51 del
Art. 13. (Interventi urgenti a favore del trasporto e dell'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori e dell'università)
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa per l'annualità 2015:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.01.001 - 41516.1, denominato "Trasferimento alle province per il trasporto e l'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori ed università", è incrementato di Euro 1.200.000,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 13.01.005 - 71576.1, denominato "Fondo regionale per il sostegno alle prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale", è ridotto di Euro 1.200.000,00.
2. Per le annualità successive al 2015, fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'articolo 4, la Regione, con legge di stabilità regionale e tenuto conto delle eventuali risorse vincolate trasferite dallo Stato, garantisce le risorse necessarie per assicurare la copertura del servizio di trasporto e assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole superiori e università e gli altri servizi relativi alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4.
Art. 14. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 15. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).
ALLEGATO A
Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 3
A) BENI CULTURALI E BIBLIOTECHE DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE
B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
C) AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
D) RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
E) VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICO EDILIZIA
F) FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
G) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
H) CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
I) RISTORO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA
L) PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA
M) SERVIZI SOCIALI
N) EMIGRAZIONE
O) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
P) ENERGIA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI [4]
Q) ATTIVITA' ESTRATTIVE
R) PROTEZIONE CIVILE
S) TUTELA AMBIENTALE
T ) TURISMO
ALLEGATO B
Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni ai sensi dell'articolo 4
A) ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO
B) NON VEDENTI E NON UDENTI
C) AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
D) SPORT
E) DIFESA DEL SUOLO E RISORSE IDRICHE
[1] Così corretta con Avviso pubblicato nel B.U. 28 ottobre 2015, n. 113 Speciale.
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 3 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 2 della