§ 4.4.75 – L.R. 3 aprile 1995, n. 27.
Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/04/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Enti organizzatori del servizio.
Art. 4.  Compiti degli enti organizzatori.
Art. 5.  Corsi di formazione e aggiornamento.
Art. 6.  Nomina a guardia giurata.
Art. 7.  Incarico di guardia ecologica volontaria.
Art. 8.  Doveri delle guardie ecologiche volontarie.
Art. 9.  Ambito di competenza territoriale delle guardie ecologiche volontarie.
Art. 10.  Revoca e sospensione del servizio.
Art. 11.  Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.
Art. 12.  Piano finanziario.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.4.75 – L.R. 3 aprile 1995, n. 27. [1]

Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(B.U. 28 aprile 1995, n. 10).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione in attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 3 dello Statuto regionale, istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica per le seguenti specifiche finalità:

     a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;

     b) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

     c) concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico;

     d) attuare un'efficace azione di prevenzione dei danni al patrimonio ambientale della Regione;

     e) collaborare, offrendo la propria disponibilità alle autorità competenti, in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.

     2. Il servizio è svolto dalle guardie ecologiche volontarie con le modalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Compiti.

     1. Le guardie ecologiche volontarie operano per favorire e garantire l'applicazione della normativa in materia di salvaguardia ambientale.

     2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono le seguenti funzioni di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 7 della presente legge:

     - prevenzione

     a) educazione ecologica ed ambientale attuata sulla base di programmi di sensibilizzazione ed informazione, in collaborazione con enti ed istituzioni;

     b) sorveglianza negli ambiti destinati a parco o riserva naturale, nelle aree di particolare interesse naturalistico ed ambientale, nelle zone destinate a particolari vincoli di tutela, nelle zone di cui sono state accertate e siano presenti entità di particolare valore naturalistico ed ambientale;

     - controllo

     a) vigilanza sullo stato di conservazione degli endemismi, dei biotopi e dei geotopi, o di realtà ambientali e paesaggistiche tipiche del territorio abruzzese, sulla qualità delle acque, dell'aria e del suolo;

     b) segnalazione delle autorità competenti di casi di degrado ambientale e delle relative cause, nonché segnalazione tempestiva e puntuale al Corpo Forestale dello Stato in caso di avvistamento incendi;

     - repressione

     a) accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica ed ambientale.

     3. Le guardie ecologiche volontarie collaborano con le autorità competenti in caso di necessità di interventi e opere di soccorso nell'eventualità di pubbliche calamità o disastri di natura ambientale, nonché promuovono azioni di ausilio e coordinamento delle iniziative del volontariato civile.

     4. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese.

 

     Art. 3. Enti organizzatori del servizio. [2]

     1. L'organizzazione del Servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata:

     a) agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali per i territori di rispettiva competenza;

     b) alle Province nei territori non compresi nelle delimitazioni dei parchi nazionali e regionali.

 

     Art. 4. Compiti degli enti organizzatori.

     1. Gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i contributi assegnati dalla regione, al funzionamento del servizio medesimo ed in particolare:

     a) nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica, scelto tra i dipendenti in organico;

     b) approvano programmi annuali di attività, sentiti gli enti o organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio ambientale e le associazioni ambientaliste;

     c) approvano il regolamento di servizio in conformità a quanto previsto nelle direttive regionali volte ad uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie;

     d) organizzano i turni di servizio, contemperando la disponibilità delle guardie ecologiche con le esigenze di tutela ecologica ed ambientale del territorio;

     e) ricevono i rapporti di servizio ed i verbali redatti dalle guardie ecologiche e li trasmettono alle autorità competenti;

     f) vigilano sul regolare espletamento del servizio e l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 8 da parte delle guardie ecologiche volontarie, segnalando alla Presidenza della Giunta Regionale ogni eventuale irregolarità riscontrata;

     g) stipulano i contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche volontarie;

     h) predispongono contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico;

     i) provvedono alla dotazione, conservazione e manutenzione dei mezzi necessari all'espletamento del servizio di vigilanza ecologica;

     l) relazionano annualmente alla Giunta Regionale lo stato di attuazione del programma e sul funzionamento del servizio.

 

     Art. 5. Corsi di formazione e aggiornamento. [3]

     1. La Giunta regionale disciplina i corsi di formazione e di aggiornamento per guardia ecologica volontaria, individuando modalità, termini di espletamento e contenuti degli stessi. I corsi sono realizzati dagli enti organizzatori del Servizio volontario di vigilanza ecologica o dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

     2. Gli interessati inoltrano, ai soggetti gestori dei corsi, domanda di ammissione al corso, comprovando il possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di sicurezza;

     c) non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di salvaguardia ambientale e naturalistica.

     3. Al termine del corso le aspiranti guardie sostengono, presso la sede dell'ente o associazione che gestisce il corso, un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione nominata con provvedimento del Direttore regionale della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, composta in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a sette.

     4. Ai componenti della commissione d'esame compete un compenso pari a quello riconosciuto per le commissioni d’esame dei corsi regionali di formazione professionale.

     5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.011 sul capitolo di spesa 291534 denominato: “Spese per l’istituzione del Servizio volontariato di vigilanza ecologica”.

     6. La commissione avvia lo svolgimento delle proprie funzioni successivamente alla conclusione dei corsi regionali di formazione di cui al presente articolo, e comunque non prima del 1° gennaio 2007.

 

     Art. 6. Nomina a guardia giurata.

     1. Dirigente del Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia presenta istanza al Prefetto territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame, di cui al precedente articolo e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza [4].

     2. I decreti prefettizi di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al Dirigente del Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia per gli adempimenti di cui al successivo articolo [5].

 

     Art. 7. Incarico di guardia ecologica volontaria.

     1. L'incarico di guardia ecologica volontaria è attribuito alle guardie giurate con decreto del Presidente della Giunta regionale, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia deve operare.

     2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato il giuramento innanzi al Pretore, ai sensi dell'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     3. La guardia ecologica volontaria è agente di polizia amministrativa e titolare dei poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. La guardia ecologica volontaria è dotata di un tesserino di riconoscimento e di un distintivo, conformi al modello approvato dalla Giunta regionale e dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 252 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

     Art. 8. Doveri delle guardie ecologiche volontarie.

     1. Le guardie ecologiche volontarie devono:

     a) assicurare e prestare il proprio servizio nei modi, orari e località concordati con i responsabili degli Enti organizzatori del servizio di cui all'art. 3;

     b) qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo, forniti dall'Ente responsabile del servizio;

     c) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio ed i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire al responsabile del servizio;

     d) usare con cura l'attrezzatura ed i mezzi in dotazione;

     e) partecipare ai corsi di aggiornamento;

     f) collaborare con gli altri servizi di tutela ambientale e con gli uffici ed agenti di polizia giudiziaria per attività di prevenzione, di controllo di ricerca e di accertamento di reati commessi contro il patrimonio ambientale;

     g) operare con prudenza, diligenza e perizia nell'espletamento del servizio.

     2. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche volontarie non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

 

     Art. 9. Ambito di competenza territoriale delle guardie ecologiche volontarie.

     1. L'ambito di competenza operativa della guardia ecologica volontaria, (indicato nel decreto di nomina di cui all'art. 7, comma primo), viene determinato dalla Giunta regionale in base alle esigenze di organico evidenziate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti organizzatori tramite la relazione annuale di cui all'art. 4 lett. e).

     2. La Guardia ecologica volontaria può operare al di fuori del territorio indicato nel decreto di nomina, nel caso che si verifichino immediate necessità connesse ad infrazioni compiute fuori del territorio di propria competenza. In tal caso è tenuta a darne comunicazione al responsabile della gestione del servizio ecologico volontario competente per quel territorio.

     3. Qualora le guardie vengano a conoscenza di infrazioni compiute in ambiti territoriali non sottoposti a propria diretta tutela ne informano tempestivamente, con apposito rapporto di servizio, il responsabile della gestione del servizio ecologico volontario perché provveda ad adottare le misure opportune.

 

     Art. 10. Revoca e sospensione del servizio.

     1. Il presidente dell'ente organizzatore del servizio di vigilanza ecologica volontaria è tenuto a segnalare al Presidente della Giunta regionale ed al Prefetto, competente per territorio, ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento di compiti assegnati alle guardie ecologiche volontarie, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.

     2. Il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale è comunicato al Prefetto competente per territorio.

 

     Art. 11. Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento.

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza, al fine di uniformare le attività degli enti organizzatori il servizio, nonché i comportamenti delle guardie ecologiche volontarie sull'intero territorio regionale, per lo svolgimento di dette funzioni la Giunta regionale si avvale del Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia [6].

     In sede di prima applicazione della presente legge si applicano le direttive contenute nell'allegato «A».

     2. La Giunta regionale predispone annualmente una relazione da presentare al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge.

     3. E' istituito presso il Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia l'elenco regionale delle guardie ecologiche volontarie, abilitate ai sensi dell'art. 7, all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge [7].

     4. L'iscrizione all'elenco è disposta d'ufficio all'atto della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 7.

     5. Le eventuali variazioni dell'elenco sono disposte dal Presidente della Giunta regionale.

     6. Copia dell'elenco e delle relative variazioni è trasmesso alla Prefettura competente.

 

     Art. 12. Piano finanziario.

     1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica trasmettono alla Giunta regionale un resoconto dell'attività svolta e i dati consuntivi della gestione finanziaria dei contributi assegnati dalla Regione per l'anno precedente.

     2. Entro il 30 settembre gli enti organizzatori devono presentare alla Giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative all'organizzazione del servizio, articolato in spese per dotazioni strumentali e spese per la promozione e per il funzionamento del servizio medesimo per l'anno successivo.

     3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, delibera il piano di riparto dei contributi, destinati dalla legge di approvazione del bilancio regionale, all'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica, riservandosi una quota per gli adempimenti di propria competenza, non superiore al venti per cento [8].

     4. Il riparto dei contributi a favore degli enti organizzatori è effettuato secondo i seguenti criteri:

     a) il 20% in parti uguali;

     b) il 40% in proporzione ai rispettivi territori;

     c) il 40% in base al numero delle guardie ecologiche volontarie operanti nei rispettivi territori [9].

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 13 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è iscritto (nel Settore 29, Titolo 1, Ctg. 5, Sezione 08) il cap. 291534 con la denominazione «Spese per la Istituzione del Servizio Volontariato di Vigilanza Ecologica» con lo stanziamento in termini di sola competenza di L. 100.000.000.

     2 bis. Per gli esercizi successivi lo stanziamento viene determinato ed iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) [10].

 

 

ALLEGATO «A»

 

     Direttive per uniformare il comportamento delle guardie ecologiche volontarie e indicazioni per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio.

     Nell'ambito di compiti di prevenzione e controllo della situazione ambientale assegnati alle GEV, assume particolare rilievo il ruolo di presidio del territorio e di segnalazione tempestiva di principi di incendio boschivo in collegamento con gli organi preposti all'intervento.

     Oltre ai compiti, definiti nella legge, ed a maggior specificazione degli stessi le GEV possono essere incaricate di segnalare agli organismi di gestione delle aree protette ed agli altri Enti pubblici eventuali interventi da effettuare ed eventuali disfunzioni in quelli già effettuati (es. situazione sentieri, segnaletica, frane).

     Le GEV devono tenere un «taccuino di campagna» sul quale annotare osservazioni sull'ambiente: flora, fauna, meteorologia, situazione dei sentieri.

     Tali osservazioni possono essere innanzitutto utili alle stesse GEV per migliorare la propria preparazione ed utili anche come strumento di conoscenza del territorio.

     Le osservazioni verranno riportate nel rapporto di servizio giornaliero.

Comportamento

     L'opera che le GEV sono chiamate a svolgere è notevolmente complessa e delicata. L'obiettivo è creare una figura che sia vista con simpatia dal maggior numero possibile di persone, un tutore dell'ambiente naturale nell'interesse collettivo che si adoperi più per prevenire che per reprimere, che rappresenti un punto di riferimento per informazioni e di appoggio in caso di problemi, anche di necessità di soccorso.

     La passione e l'impegno non devono diventare fanatismo, le norme devono essere fatte rispettare con senso della misura, con equilibrio. Il primo e più importante compito della GEV è far capire, con pazienza e competenza, ai soggetti sorpresi in difetto i motivi per cui una certa azione è dannosa all'ambiente e quindi vietata dalle norme.

     I verbali e le sanzioni sono da utilizzare con oculatezza: la legge è uguale per tutti ma la stessa legge fornisce disposizioni generali non potendo scendere nel dettaglio dell'esteso numero di casi diversi che si possono presentare.

     Spetta all'Autorità amministrativa determinare la sanzione relativa all'infrazione verbalizzata: la GEV deve limitarsi a fornire, attraverso il verbale, tutti gli elementi necessari. Poiché la GEV deve conoscere i relativi parametri di valutazione, si forniscono i seguenti riferimenti normativi ed interpretativi.

     I parametri sono in generale definiti dalla legge n. 689 del 1981 «Modifiche del sistema penale»: in sintesi, oltre alla gravità dell'azione illecita, sono determinanti le caratteristiche ed il comportamento del soggetto che l'ha compiuta.

     «...il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, e da ogni altra modalità dell'azione;... 2° dalla intensità del dolo o dal grado della colpa».

     Nel nostro caso a determinare la gravità dell'azione illecita possono concorrere significativamente le caratteristiche dell'ambiente: la stessa azione può avere effetti diversi più o meno gravi, immediati o nel tempo, a seconda della vulnerabilità dell'equilibrio ambientale nel luogo dove è stata compiuta.

     Le caratteristiche del soggetto interessano, l'intenzionalità e la possibilità di ripetizione dell'azione illecita.

     Un'azione determinata da pura disattenzione e dall'ignoranza dei più elementari principi che regolano l'equilibrio ambientale oltre che delle norme, con buone probabilità non sarà più ripetuta, da un soggetto reso opportunamente consapevole.

     Un'azione determinata dal totale disinteresse verso la qualità dell'ambiente, dallo spregio verso il rispetto del bene altrui o della collettività o per ben preciso interesse privato, con ogni probabilità sarà ripetuto o in tal caso unico deterrente possibile sarà una pesante sanzione.

     La valutazione dovrà tener conto anche della condizione economica del soggetto: se a commettere l'illecito è stata una grossa Società l'ignoranza delle norme è ancor più grave che nel caso di un privato cittadino.

     Il pagamento del massimo di sanzione può risultare quasi insignificante per una grossa azienda e pesantissimo, forse insostenibile, per un anziano montanaro.

     Infine il comportamento del soggetto: diversa è la valutazione se mostra il più totale disinteresse oppure l'intenzione di voler porre rimedio al danno causato.

     Particolare attenzione dovrà essere posta nei rapporti con le popolazioni locali, eredi non sempre consapevoli di una tradizione di sapiente integrazione nell'ambiente. E' per questo di grande importanza che le GEV stabiliscano un buon rapporto di collaborazione con queste popolazioni.

 

«Ambito normativo di intervento delle GEV»

     Le guardie ecologiche volontarie sono agenti di polizia amministrativa e pertanto hanno poteri di intervento diretto esclusivamente nei casi di illecito amministrativo. Non possono invece intervenire direttamente nei casi di violazione di norme sanzionate penalmente, essendo in tal caso limitati i loro poteri alla semplice segnalazione.

     Si rammenta che, nella qualità di pubblico ufficiale e cioè durante l'adempimento del servizio, la GEV ha comunque l'obbligo di segnalazione di presunti reati.

     Le GEV esercitano la propria attività nell'ambito delle seguenti norme:

 

NORME IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI NATURALI

     L.R. 11.9.1979 n. 45 «Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo»

     L.R. 29.7.1986 n. 35 «Tutela ed utilizzazione dei beni costituenti il demanio armentizio»

     L.R. 16.2.1988 n. 22 «Normativa per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo della Regione Abruzzo» e successive modificazioni ed integrazioni.

     L.R. 3.3.1988 n. 25 «Norme in materia di usi civici e gestione terre civiche» (compresa la legislazione nazionale)

     L.R. 11.4.90 n. 40 «Norme in materia di sanzioni pecuniarie per la protezione delle bellezze naturali»

     L.R. 11.2.1992 n. 15 «Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione»

     L.R. 7.9.1993 n. 50 «Primi interventi per la difesa della biodiversità nella Regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore»

     L.R. 26.2.1993 n. 14 «Divieto di usare volatili di allevamento per il tiro al volo».

     L.R. 31.5.1994 n. 30 «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica».

 

LEGGI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE NATURALI

     L.R. 20.6.1980 n. 61 «Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e Parchi territoriali»

     L.R. 15.11.1983 n. 70 «Istituzione del Parco Sorgenti del Fiume Vera»

     L.R. 12.12.1985 n. 66 «Istituzione della riserva naturale guidata del Bosco di S. Antonio»

     L.R. 31.10.1986 n. 57 «Istituzione della Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara»

     L.R. 29.5.1987 n. 24 «Istituzione della riserva naturale guidata Zompo lo Schioppo»

     L.R. 29.5.1987 n. 25 «Istituzione del Parco territoriale attrezzato delle sorgenti sulfuree sul Lavino»

     L.R. 29.5.1987 n. 26 «Istituzione della riserva naturale controllata Lago di Penne»

     L.R. 13.7.1989 n. 54 «Istituzione del parco Naturale Regionale del Sirente Velino»

     L.R. 20.7.1989 n. 57 «Istituzione della riserva naturale valle dell'Orte»

     L.R. 28.9.1989 n. 87 «Istituzione della Riserva Naturale del Voltigno e Valle d'Angri»

     L.R. 9.5.1990 n. 68 «Istituzione della Riserva Naturale controllata Lago di Serranella»

     L.R. 13.11.1990 n. 84 «Istituzione della Riserva Naturale guidata Gole del Salinello»

     L.R. 13.11.1990 n. 85 «Istituzione del Parco territoriale attrezzato di Vicoli»

     L.R. 20.11.1990 n. 89 «Istituzione del Parco territoriale attrezzato fiume Fiumetto»

     L.R. 20.11.1990 n. 90 «Istituzione del Parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo con annesso Orto Botanico»

     L.R. 4.6.1991 n. 22 «Istituzione della Riserva naturale guidata Majella orientale»

     L.R. 4.6.1991 n. 23 «Istituzione del Parco territoriale attrezzato dell'Annunziata nel Comune di Orsogna»

     L.R. 4.12.1991 n. 74 «Istituzione della Riserva naturale controllata Castel Cerreto»

     L.R. 4.12.1991 n. 75 «Istituzione della Riserva naturale guidata Valle del Foro»

     L.R. 10.3.1992 n. 19 «Istituzione della Riserva naturale speciale delle Grotte di Pietrasecca» e successive modificazioni e integr.

     L.R. 14.12.1993 n. 73 «Interpretazione autentica della L.R. 54/89 e misure urgenti per garantire il funzionamento del Parco regionale Sirente Velino»

 

NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO

     Legge n. 1497/1939

     Legge n. 431/1985

     L.R. 9.5.1990 n. 69 «Procedure di adozione ed approvazione del Piano regionale Paesistico»

 

NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO

     Legislazione regionale e nazionale in materia di cave, discariche e smaltimento dei rifiuti.

     L.R. 7.7.1982 n. 38 «Interventi per la forestazione protettiva e produttiva per la sistemazione idraulico-forestale del territorio per l'incremento e la salvaguardia del patrimonio arboreo, produzione piante officinali» successive modifiche ed integrazioni

     L.R. 9.5.1990 n. 66 «Valutazione impatto ambientale: disciplina delle attribuzioni e procedure»

     Legge 8.7.1986 n. 394 VIA

     L.R. 12.4.1983 n. 18 «Norme per la conservazione, tutela e trasformazione del territorio della Regione Abruzzo» e successive modificazioni ed integrazioni

 

NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

     D.P.R. 915/82

     D.P.R. n. 203/1988

     L. n. 319/1976, L. n. 690/1976

     L.R. 26.9.1989 n. 86 Piano regionale di risanamento delle acque

 

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO

     L.R. 14.12.1993 n. 72 «Disciplina delle attività regionali di protezione civile»

     L.R. 13.6.1991 n. 25 «Norme integrative in materia di volontariato, associazionismo e albo regionale per la Protezione Civile e disciplina degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi»

     L.R. 12.8.1993 n. 37 «Legge quadro sul volontariato»

     Legge 11.8.1991 n. 266 (Volontariato)

     Ogni altra disposizione statale o regionale di tipo innovativo, modificatorio o integrativo delle materie di cui sopra.

     Vista la complessità e molteplicità delle norme, nel Decreto di nomina potrà essere assegnato un più specifico ambito normativo di intervento a ciascuna guardia ecologia volontaria, in relazione alle caratteristiche e ai problemi prevalenti dell'ambito territoriale di competenza.

     Quanto sopra sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti organizzatori, con riferimento all'organizzazione del servizio di vigilanza svolto dai soggetti istituzionalmente preposti e in relazione anche all'impostazione dei corsi di formazione delle GEV in moduli generali e moduli specifici per materie e caratteri dei territori.

 

Tipi di rapporto che la GEV può redigere

     Verbale di sanzione amministrativa, da trasmettere all'Autorità Amministrativa che lo notifica successivamente qualora non sia possibile la notifica immediata.

     Verbale di notizia di reato (in caso di rifiuto di dare generalità o di oltraggio a pubblico ufficiale) da trasmettere all'Autorità giudiziaria.

     Verbale di sequestro da trasmettere all'Autorità Amministrativa che provvede in merito; l'istituto del sequestro deve essere utilizzato solo nei casi consentiti dalla legge.

     Verbale di segnalazione di reato da trasmettere all'Autorità giudiziaria.

     Verrà predisposto un modello unificato regionale di modulo per i quattro tipi di verbale.

 

Dotazione di attrezzature

     Le Guardie ecologiche volontarie presteranno servizio disarmate.

     Per ogni GEV sarà dato in dotazione:

     - distintivo da esporre in evidenza sull'abito

     - tessera di riconoscimento

     - prontuario leggi e norme

     - tariffario sanzioni amministrative pecuniarie

     - manuali riconoscimento specie protette

     - manuale istruzioni di comportamento

     - blocco verbali (4 tipi di moduli)

     - cartografia territorio operativo (1:10000 e/o 1:25.000 con delimitazione aree protette.

 

per ogni coppia di GEV in servizio:

     - radio ricetrasmittente o telefono cellulare

     - torcia tascabile

     - binocolo

     - macchina fotografica compatta automatica

     - borsa primo soccorso (contenente, tra l'altro, un succhiaveleno)

     - zainetto per contenere quanto sopra

     Per la sede dell'Ente organizzatore o eventuali sedi distaccate:

     - centralina trasmissione e ricarica radio (con eventuale antenna) se non è già presente in sede, o telefono

     - registri e modulari

     - una attrezzatura di riserva per coppia GEV

     - materiali di consumo (pellicole fotografiche, cancelleria, etc...)

     - rotella metrica

     - corda soccorso

     - mini biblioteca

     - mini archivio fotografico

     - mini archivio pratiche

     - mini archivio cartografico

 

Sedi operative di riferimento e rapporti con altri organi di vigilanza.

     La sede di riferimento principale è l'Ente organizzatore.

     Per esigenze operative, possono essere individuate sedi operative secondarie decentrate, privilegiando a tale scopo i Comuni e le Comunità montane.

     Le GEV dovranno avvalersi di un sistema di comunicazione a distanza idoneo allo svolgimento del servizio, privilegiando quelli già in uso presso le sedi di riferimento.

     E' importante vengano instaurati rapporti di collaborazione promossi e coordinati dall'Ente organizzatore con altri organi di vigilanza sul territorio, in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, per la preparazione specifica, le competenze, la diffusa presenza sui territori non urbanizzati dei suoi uomini e la sua qualità di polizia giudiziaria.

 

Modalità operative e rimborsi

     Per motivi di sicurezza e di controllo, le GEV in servizio dovranno operare sul territorio sempre in coppia.

     E' opportuno che il servizio venga organizzato in modo da formare coppie di persone residenti in località vicine tra loro oltre che all'ambito territoriale di competenza operativa e comprendenti le eventuali «specializzazioni» di interesse prevalente per il territorio e tra loro complementari.

     Le GEV utilizzano per lo più un mezzo di trasporto proprio, con diritto ad un rimborso, a cura e spese dell'Ente organizzatore come quello spettante ai dipendenti pubblici in missione (una quota pari ad un quinto del costo di un litro di benzina per ogni km percorso, più gli eventuali pedaggi autostradali), dietro presentazione di un rapporto di servizio indicante l'itinerario e l'orario dei percorsi.

     Il chilometraggio sarà calcolato dalla sede dell'Ente organizzatore o dalla sede di residenza se più vicina al percorso di servizio. L'utilizzazione delle attrezzature della coppia di GEV sarà coordinata dal responsabile individuato dall'Ente organizzatore.

     In caso di uso del mezzo pubblico, spetta il rimborso del prezzo del biglietto (seconda classe per i treni) previa presentazione dello stesso.

     In casi particolari le GEV potranno anche avvalersi di mezzi di trasporto di servizio appartenenti all'Ente organizzatore, previa la necessaria procedura autorizzativa.

 

Consulenze e aggiornamenti organizzativi

     Per i problemi di routine le GEV faranno riferimento all'Ente organizzatore attraverso il responsabile incaricato.

     E' comunque opportuno siano svolte riunioni periodiche, per utili confronti di esperienze e scambi di informazioni.

     Per le questioni che vanno oltre il loro ruolo di polizia amministrativa, le GEV faranno riferimento all'Ente organizzatore e all'autorità giudiziaria.

     La Regione di propria iniziativa e sentiti gli Enti organizzatori, o su richiesta degli stessi Enti, potrà modificare, integrare, aggiornare le presenti direttive.


[1] Per effetto dell’art. 9 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, ovunque nel testo della presente legge ricorrano le parole “Settore ecologia e tutela dell’ambiente”, “Settore ecologia” o “Servizio ecologia e tutela dell’ambiente”, queste sono state sostituite con “Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia”.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[3] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105 e così sostituito dall’art. 9 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[8] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[9] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 105.

[10] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.