Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 18/05/2000 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. Finalità e definizione di "Strada del Vino". |
Art. 2. Norme di attuazione. |
Art. 3. Riconoscimento delle "Strade del Vino". |
Art. 4. Competenze della Regione. |
Art. 5. Comitato di gestione. |
Art. 6. Contributi. |
Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Province e delle Comunità Montane. |
Art. 8. Ulteriore applicazione. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Urgenza. |
§ 3.7.87 - L.R. 18 maggio 2000, n. 101.
Disciplina delle strade del vino in Abruzzo.
(B.U. n. 18 del 28 giugno 2000).
Art. 1. Finalità e definizione di "Strada del Vino".
1. La Regione Abruzzo, in attuazione della
2. Le "Strade del Vino" sono percorsi appositamente segnalati, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.
3. Le "Strade del Vino" hanno lo scopo di valorizzare e promuovere i territori ad alta vocazione vitivinicola, con particolare riferimento al luoghi delle produzioni qualitative a denominazione di origine di cui alla
Art. 2. Norme di attuazione.
1. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le norme ed i criteri di attuazione, che dispongono in ordine:
a) alla qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale, mediante l'indicazione degli standards minimi di qualità;
b) alla definizione di un'immagine coordinata delle "Strade del Vino" da parte di tutti i soggetti aderenti di cui all'art. 3, comma 1, anche per il tramite di una specifica ed omogenea segnaletica informativa per tutto il territorio regionale;
c) alla definizione dei contenuti generali del disciplinare tipo e delle linee guida per la gestione delle "Strade del Vino";
d) alla definizione dei parametri qualitativi cui dovranno sottostare i "Musei della vite e del vino e/o delle Arti e tradizioni contadine" per poter essere inseriti nelle "Strade del Vino";
e) alle provvidenze previste dalla presente legge, ai limiti di spesa massimi e dalle percentuali di contribuzione, nonché all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, alla documentazione necessaria ai fini istruttori, ai criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.
Art. 3. Riconoscimento delle "Strade del Vino".
1. La Giunta Regionale accorda il riconoscimento di " Strada del Vino", in attuazione della disciplina di cui all'art. 2, su richiesta di un Comitato promotore cui debbono partecipare almeno 5 aziende vitivinicole singole o associate iscritte all'Albo di cui all'art. 15 della
2. Il Comitato promotore unitamente all'istanza per il riconoscimento della "Strada del Vino", trasmette alla Regione Abruzzo, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della Strada stessa.
3. Anche il Comitato promotore di una "Strada del Vino" già istituita, unitamente all'istanza per il riconoscimento, trasmette alla regione Abruzzo, ai fini dell'approvazione, la proposta di disciplinare per l'adeguamento e gestione della Strada stessa.
Art. 4. Competenze della Regione.
1. La Giunta Regionale riconosce ciascuna "Strada del Vino" con riferimento alla zona geografica interessata e previa verifica della rispondenza del disciplinare proposto ai contenuti definiti nella disciplina di cui all'art. 2. Tale verifica è effettuata, entro 120 giorni dalla richiesta del Comitato promotore, con riferimento, in particolare, a:
a) gli standars di qualità di base, di cui all'art. 2, lett. a);
b) la coerenza al regolamento degli impegni assunti dal Comitato promotore;
c) la corrispondenza dell'itinerario progettato alla salvaguardia e valorizzazione delle zone di produzione di cui alla L. n. 164/92;
d) la corrispondenza dei "Musei della vite e del vino e/o delle Arti e tradizioni contadine", inseriti nelle "Strade del vino", alle norme delle leggi regionali in materia di musei. Il museo deve avere una caratterizzazione nell'ambito territoriale vitivinicolo, rivestire carattere di unicità e corrispondere ai parametri qualitativi previsti dal regolamento di cui all'art. 2.
2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più Comitati con riferimento alla stessa "Strada del Vino", viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aderenti iscritti alla denominazione di origine.
3. La Giunta regionale riconosce per ogni "Strada del Vino", uno specifico simbolo identificativo, in conformità di quanto stabilito all'art. 2, lett. b).
4. La Giunta Regionale promuove iniziative finalizzate alla formazione professionale di animatori ed operatori enoturistici, in conformità a quanto disposto dalle leggi regionali in materia.
Art. 5. Comitato di gestione.
1. Entro 60 giorni dal riconoscimento della "Strada del Vino" il Comitato promotore si trasforma in Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito con atto pubblico e retto da uno statuto che garantisce l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, è condizione per l'assegnazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.
3. Il Comitato di gestione:
a) procede alla realizzazione e/o adeguamento della "Strada del Vino" e alla sua gestione, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di cui all'art. 2;
h) diffonde, in collaborazione con i produttori vitivinicoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della "Strada del Vino";
c) promuove l'inserimento della "Strada del Vino" nei vari strumenti di promozione turistica attivati direttamente o indirettamente;
d) vigila sulla coerente attuazione del disciplinare da parte di tutti i soggetti aderenti nonché sul buon funzionamento della "Strada del Vino";
e) cura i rapporti con gli enti locali;
f) può gestire la campagna di informazione per la valorizzazione della "Strada del Vino;
g) può gestire un "Museo della vite e del vino e/o delle Arti e tradizioni contadine";
h) può presentare le domande di contributo di cui all'art. 6;
i) riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati al disciplinare approvato.
4. Qualora un "Museo della vite e del vino e/o delle Arti e tradizioni contadine" non sia gestito direttamente dal Comitato, il responsabile scientifico del museo deve entrare a far parte o coordinarsi con il Comitato stesso.
Art. 6. Contributi.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta Regionale concede contributi per i seguenti interventi:
a) creazione di specifica segnaletica riferita alla "Strada del Vino" riconosciuta;
b) creazione o adeguamento di "centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del Vino";
c) creazione o adeguamento di "Musei della vite e del vino e/o delle Arti e tradizioni contadine in Abruzzo". Non potrà essere finanziato più di un museo per ogni "Strada del Vino";
d) adeguamento agli standards di qualità previsti dal regolamento di cui all'art. 2, lett. a);
e) studi, ricerche e pubblicazioni di carattere storico ed ambientale con riferimento alla cultura del vino e della vite.
2. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) c), possono essere concessi a favore di Comitati di gestione ed enti locali fino al 50% dell'investimento totale e fino ad un massimo rispettivamente di cinquantamila Euro. I beneficiari sono selezionati secondo il seguente ordine di priorità:
a) Comitato di gestione;
b) enti locali;
3. I contributi di cui al punto d), a favore di aziende produttrici vitivinicole, singole e associate, che aderiscono ad una "Strada del Vino" sono concessi fino al 50% dell'investimento e fino ad un massimo di cinquantamila Euro.
4. La Giunta Regionale attraverso un programma Operativo definisce l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.
5. La Giunta Regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o per la gran parte mancanza di rispondenza, revoca il finanziamento.
6. Le attività di ricezione, ospitalità, degustazione dei prodotti, di organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, di cui all'art. 2 della legge 730/85 ed alla L.R. 32/94, previa iscrizione nell'albo regionale degli imprenditori agrituristici.
Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Province e delle Comunità Montane.
1. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dei Comitati di gestione.
2. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono gestire, su proposta dei Comitati di gestione, i "Centri di informazione".
3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte del Comitato di gestione e di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta Regionale la revoca del riconoscimento di "Strada del Vino".
Art. 8. Ulteriore applicazione.
1. Le disposizioni della presente L.R. si applicano anche per "Strade e/o percorsi" finalizzate alla valorizzazione anche congiunta di altre produzioni di qualità, tipiche e/o tradizionali, con particolare riguardo all'olio d'oliva.
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione degli interventi della presente L.R. si fa fronte con l'assegnazione di cui alla L. 268/99 art. 4 comma 3, e successive integrazioni e modificazioni.
2. La Regione Abruzzo può provvedere al finanziamento della presente legge, nell'ambito delle risorse attribuite all'Area Agricoltura, Foreste e Sviluppo rurale, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 13/99.
3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa si provvederà all'istituzione dei relativi capitoli ai sensi dell'art. 41 della L.R.C. n. 81/77.
Art. 10. Urgenza.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.