§ 3.8.13 - L.R. 25 giugno 2007, n. 17.
Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 energia
Data:25/06/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzioni e compiti della Regione
Art. 4.  Funzioni e compiti delle Autorità competenti
Art. 5.  Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Consulta regionale
Art. 8.  Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica
Art. 9.  Disposizioni finali e norme transitorie
Art. 10.  Norma finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 3.8.13 - L.R. 25 giugno 2007, n. 17. [1]

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

(B.U. 11 luglio 2007, n. 38)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche ed integrazioni, è diretta a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici abruzzesi, tenendo conto delle condizioni climatiche locali, attraverso le attività di esercizio, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende:

a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;

c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l’impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;

e) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell’impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all’Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all’Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;

f) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;

g) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e manutenuti nel rispetto delle norme vigenti;

i) autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio;

l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell’impianto termico;

m) proprietario dell’impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;

n) impianto certificato: è l’impianto per il quale è trasmesso all’Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all’Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva  2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all’Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall’Autorità competente;

o) controllo dell’impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell’attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

p) controllo di efficienza energetica dell’impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all’Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all’Allegato G al D.Lgs.192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

q) organismo esterno: è un organismo esterno all’Autorità competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L’organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all’Allegato I al D.P.R. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

 

     Art. 3. Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti, può promuovere la realizzazione di programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici finalizzato anche alle attività di cui ai commi 2 e 3.

2. La Regione provvede a monitorare il grado di attuazione della presente legge ed i risultati che ne conseguono, mediante le seguenti attività:

a) monitoraggio dell’attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

b) valutazione dell’impatto sugli utenti finali dell’attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

c) studio per lo sviluppo e l’evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi della presente legge;

d) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l’uso efficiente dell’energia nel settore civile.

3. La Regione riferisce periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri competenti sullo stato di attuazione della presente legge.

4. La Regione predispone e programma, anche attraverso le autorità competenti, sulla base delle indicazioni del Ministero competente e con i fondi di cui all’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, progetti e strumenti di informazione che hanno come obiettivo:

a) la piena attuazione della presente legge attraverso nuove ed incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini e agli operatori del settore tecnico;

b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l’impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo.

 

     Art. 4. Funzioni e compiti delle Autorità competenti

1. Alle Autorità competenti sono demandate le seguenti attività:

a) Costituzione ed aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza;

b) accertamento di tutte le certificazioni pervenute;

c) ispezione da effettuarsi presso gli utenti ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle certificazioni trasmesse;

d) comunicazione agli utenti sul corretto funzionamento degli impianti e conformità alle leggi vigenti, laddove se ne ravvisi la necessità, a seguito di accertamento;

e) adozione dei provvedimenti di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, volti alla tutela degli utenti e degli impianti;

f) trasmissione alla Regione, nei termini stabiliti, con previsione di aggiornamento biennale, di una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza, controllo e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni e degli accertamenti effettuati nell’ultimo biennio;

g) l’aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti termici;

h) la formazione di esperti qualificati e indipendenti da impiegare nel sistema degli accertamenti e delle ispezioni impiantistiche;

i) sensibilizzazione, informazione ed assistenza all’utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), le aziende fornitrici di combustibile rendono disponibili alle autorità competenti, entro 60 giorni dalla richiesta e su supporto informatico, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. I comuni collaborano con le autorità competenti per la costituzione e l’aggiornamento del catasto degli impianti termici.

3. Le Autorità competenti, possono svolgere i compiti ad esse assegnati avvalendosi di organismi esterni di cui all’art. 2, comma 1, lettera q).

 

     Art. 5. Accertamento, ispezione, certificazione e controllo degli impianti

1. In conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici, con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW e con cadenza annuale per quelli di potenza uguale o superiore a 35 kW con oneri a carico degli utenti.

2. Le Autorità competenti hanno facoltà di consentire agli utenti di certificare il proprio impianto, mediante la consegna del Rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 2, comma 1 lettera p) ed il pagamento della corrispondente tariffa, con i tempi e nei modi stabiliti dalla Autorità competente.

3. Le autorità competenti provvedono all’accertamento di tutti i rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti, anche attraverso visita ispettiva non onerosa, affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono eventualmente necessari.

4. Le autorità competenti provvedono ad effettuare le ispezioni presso tutti gli utenti che non hanno proceduto all’invio dei rapporti di controllo di efficienza energetica unitamente al versamento della relativa tariffa.

5. L’insieme delle attività ispettive di cui ai commi 3 e 4 deve comunque riguardare , annualmente, almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza. Nel condurre le fasi ispettive presso gli utenti le autorità competenti pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

6. Nell’ambito della fase ispettiva di cui al comma 3, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le Autorità competenti effettuano le ispezioni all’impianto termico nel suo complesso. In questi casi l’azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;

b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l’eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;

c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all’amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

7. La consegna della documentazione di diagnosi di cui alla lettera c) del comma precedente costituisce titolo abilitativo per la realizzazione, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

8. Le tariffe a carico degli utenti per le attività previste dalla presente legge, sono stabilite dalle Autorità competenti.

9. Le Autorità competenti possono stabilire che gli adempimenti connessi alla certificazione dell’impianto siano posti in capo ai manutentori, su delega dell’utente, al quale deve essere rilasciata opportuna documentazione attestante l’effettiva certificazione dell’impianto.

10. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico così come definiti all’art. 2, comma 1, lettere e) e o) devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

Qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico degli apparecchi e dei dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.

In mancanza delle suddette istruzioni, il controllo e l’eventuale manutenzione deve essere eseguito con cadenza annuale.

11. I controlli di efficienza energetica dell’impianto di cui all’art. 2, comma 1, lettera p) devono essere eseguiti con le seguenti cadenze temporali:

a) ogni due (2) anni per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW destinati al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria;

b) ogni quattro (4) anni per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all’art. 2 comma 1 lettera a);

c) ogni anno per gli impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW.

 

     Art. 6. Sanzioni

1. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d’arte ed ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell’impianto, da rilasciare al responsabile dell’impianto stesso. L’omissione di detti adempimenti comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 (mille) e non superiore ad € 6.000,00 (seimila).

2. L’autorità competente che applica la sanzione di cui al comma 1 deve darne comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

3. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione che non ottempera all’obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00

(cinquecento) ad € 3.000,00(tremila).

4. Le autorità competenti, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni e la modularità delle stesse.

5. Le autorità competenti applicano le sanzioni previste dalla presente legge e ne dispongono l’incasso.

 

     Art. 7. Consulta regionale

1. E’ istituita la Consulta regionale per il monitoraggio sulla qualità del servizio e sulla equità delle tariffe.

2. La Consulta è costituita dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e dei manutentori aventi sede nella regione Abruzzo, dai rappresentati delle Autorità competenti e degli Organismi esterni, e si pone come obiettivi:

a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;

b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;

c) il controllo della equità delle tariffe applicate in ragione delle diverse realtà territoriali nelle quali il servizio viene espletato;

d) la semplificazione delle procedure poste a carico dei cittadini.

3. La consulta opera attraverso deliberazioni e/o raccomandazioni.

 

     Art. 8. Programmazione risorse idriche destinabili alla produzione di energia idroelettrica

1. Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 (trenta) e 3.000 (tremila) Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, su proposta della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia, nel termine di anni uno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione non riguarda le concessioni in corso di rilascio, per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione provvisoria all’esecuzione dei lavori a termini dell’articolo 13 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Parimenti, la sospensione non si applica al rinnovo delle concessioni di derivazione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso di concessioni idroelettriche per le quali è stato emesso il decreto di concessione ed i cui lavori di cantiere non risultano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi decreti sono sospesi. Per dette concessioni, ove risultino conformi allo studio di cui al comma 1, l’Autorità concedente, previa istruttoria di cui all’art. 49, comma 2, del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dichiara l’efficacia del provvedimento di concessione; viceversa, ne dichiara l’abrogazione.

3. La Giunta regionale, per la redazione dello studio di cui al comma 1, tiene conto:

a. della compatibilità dell’utilizzo dell’acqua ad uso idroelettrico con la salvaguardia della flora e della fauna dell’ambiente di acque correnti, sia per quanto riguarda l’alveo che le sponde;

b. della salvaguardia delle aree protette;

c. della presenza negli alvei sottesi del deflusso minimo vitale;

d. della salvaguardia delle priorità d’uso stabilite dall’art. 95, commi 2 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

e. dell’individuazione del tratto del corso d’acqua sotteso, delimitato, a monte, dalle opere di presa e, a valle, di quelle di restituzione;

f. dell’economicità dell’intervento per la costruzione delle centrali idroelettriche.

4. Con successivo atto legislativo vengono dettate norme in materia di priorità per il rilascio di piccole derivazioni idroelettriche con potenza nominale non superiore a 3.000 Kw.

5. Le domande di derivazioni presentate alla data e successivamente all’entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione dello studio di cui al comma 1, sono dichiarate, ai sensi del medesimo comma 1, non più procedibili.

5 bis Il disposto del comma 5 del presente articolo non si applica ai seguenti casi:

a) per le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all’art. 11 del R.D. 1775/193, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;

b) per le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie nell’alveo del medesimo corso d’acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.

Le domande di cui alle lett. a) e b) sono dichiarate sospese.

L’Autorità Concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande, dichiarate sospese, che risultino conformi allo studio di cui al comma 1, anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto al comma 1 [2].

6. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dello stanziamento previsto sul capitolo di spesa 151402 dello stato di previsione del bilancio relativo all’esercizio 2007.

 

     Art. 9. Disposizioni finali e norme transitorie

1. Le Autorità competenti che hanno avviato il servizio, secondo le procedure poste dalle norme previgenti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, conformano i propri regolamenti ed i propri disciplinari alle previsioni in essa contenute.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1, le Autorità competenti proseguono le loro attività secondo la regolamentazione e gli atti in essere.

3. Le Autorità competenti che non hanno avviato il servizio adottano uno specifico regolamento conforme alle previsioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 10. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contiene esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 4 luglio 2015, n. 18.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.