§ 3.3.7 - L.R. 17 maggio 1985, n. 44.
Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:17/05/1985
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Funzioni amministrative).
Art. 3.  (Comitato Consultivo Regionale e Comitati Consultivi Provinciali per la pesca).
Art. 4.  (Piano regionale).
Art. 5.  (Limiti e licenza di pesca).
Art. 6.  (Attività di informazione e promozione).
Art. 7.  (Classificazione delle acque).
Art. 8.  (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca).
Art. 9.  (Obbligo della licenza).
Art. 10.  (Tipi di licenza).
Art. 11.  (Delega per il rilascio delle licenze)
Art. 12.  (Requisiti di età per la licenza).
Art. 13.  (Validità della licenza).
Art. 14.  (Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza).
Art. 15.  (Provvedimenti straordinari).
Art. 16.  (Periodo di divieto e misure).
Art. 16-bis.  (Calendario ittico regionale)
Art. 16-ter.  (Zone di ripopolamento e di frega - Zone di protezione - Tabellazione)
Art. 17.  (Raccolta ai fini scientifici).
Art. 18.  (Importazione pesci).
Art. 19.  (Diritti esclusivi di pesca-concessioni).
Art. 20.  (Vigilanza).
Art. 20-bis.  (Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici).
Art. 21.  (Sanzioni amministrative).
Art. 22.  (Contenzioso ittico).
Art. 23.  (Distanze minime dei manufatti e luoghi particolari).
Art. 24.  (Posto di pesca).
Art. 25.  (Gare di pesca).
Art. 26.  (Tasse di concessione regionale).
Art. 27.  (Ripartizione proventi).
Art. 28.  (Licenze anteriori alla legge).
Art. 29.  (Piano di finanziamento).
Art. 30.  (Consorzio tutela pesca).
Art. 31.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ 3.3.7 - L.R. 17 maggio 1985, n. 44. [1]

Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca.

(B.U. n. 10 del 12 giugno 1985).

 

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     La presente legge ha per oggetto la salvaguardia e l'incremento delle specie di fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque interne della Regione e l'esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare il decadimento del patrimonio ittico.

 

     Art. 2. (Funzioni amministrative).

     La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca, di norma mediante delega alle Province.

     La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca.

 

     Art. 3. (Comitato Consultivo Regionale e Comitati Consultivi Provinciali per la pesca).

     Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto da:

     1) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede;

     2) il Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al Settore Pesca della Giunta provinciale da lui delegato;

     3) il Provveditore regionale alle OO.PP o un suo delegato;

     4) l'Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato;

     5) un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale dell'UNCEM;

     6) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione;

     7) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale;

     8) il Direttore dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo o un suo delegato;

     9) due esperti in ittiofauna scelti dalla Giunta regionale;

     10) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

     11) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale.

     Ai lavori del Comitato partecipano senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca e del Servizio Beni Ambientali della Giunta regionale, nonché un Dirigente del Settore Lavori Pubblici designato dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore stesso.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso l'Ufficio Pesca, designato dal competente Componente della Giunta.

     I comitati Consultivi Provinciali per la pesca sono composti da:

     1) il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che lo presiede;

     2) un rappresentante dei pescatori di mestiere, se operanti nella Provincia;

     3) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale;

     4) l'Ispettore Ripartimentale delle Foreste o un suo delegato;

     5) il Dirigente del Servizio del Genio Civile o un suo delegato;

     6) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale.

     Le funzioni di Segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'Ufficio provinciale della Pesca, designato dal Presidente della Giunta provinciale [2].

     Ai Comitati sono conferiti i compiti di studio e di ricerca per:

     a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne, pubbliche e private;

     b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge;

     c) la regolamentazione nell'uso di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali;

     d) la valorizzazione degli ambienti naturali;

     e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.

I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale e della Giunta provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate.

     I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto tra i rappresentanti dei pescatori.

     Non possono far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca.

     I Comitati sono costituiti entro i tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale territorialmente competente.

     Alle spese per il funzionamento del Comitato Consultivo regionale, valutate in L. 5.000.000 per il corrente anno, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 70 nello stato di previsione della spesa del bilancio in corso.

     Per gli esercizi successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

 

     Art. 4. (Piano regionale).

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le Associazioni più rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione, approva entro due anni dall'emanazione della presente legge la carta ittica per la definizione delle caratteristiche dei corsi d'acqua al fine di individuare le specie da immettere e la localizzazione delle attività programmate; predispone, di intesa con le amministrazioni Provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono:

     - direttive riguardanti le funzioni regionali delegate;

     - limitazioni di qualsiasi genere valide nell'intero territorio regionale, che possono avere per oggetto i tempi o i luoghi della pesca, la quantità e la misura del pescato, l'uso di attrezzi, di esche o di pasturazioni;

     - iniziative tese al miglioramento dell'educazione pescatoria e naturalistica;

     - individuazione di zone destinate al ripopolamento e alla riproduzione protetta delle specie ittiche.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 5. (Limiti e licenza di pesca).

     L'esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna.

     Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò destinati, di cui al successivo art. 8.

     Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani.

     Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dalla presente legge.

     La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione, su apposito tesserino, in conformità al titolo III della presente legge.

     La Regione provvede alla stampa dei tesserini.

 

     Art. 6. (Attività di informazione e promozione).

     La Giunta regionale provvede alla stampa di libretti sui quali sono trascritte le modalità per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione, e di altri eventuali opuscoli, onde fornire ai pescatori nelle acque interne un'ampia informazione e contribuire alla loro specifica preparazione.

     Libretti o opuscoli a stampa sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai richiedenti la licenza di pesca nelle acque interne e a tutti i titolari di licenza, dietro esibizione della medesima.

     La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, per diffondere la conoscenza delle specie ittiche e i modi della loro tutela.

 

     Art. 7. (Classificazione delle acque).

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque principali (categoria A) e secondarie (categoria B). Si intendono per acque principali, quelle popolate da salmonidi, tutte le altre sono secondarie.

     La classificazione è disposta con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti.

 

     Art. 8. (Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca).

     Nelle acque di categoria A la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo.

     E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera, non superiore a 4 ami.

     Nelle acque di categoria B la pesca può essere esercitata:

     a) con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna.

     E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con moschera o camolera con un massimo di quattro ami;

     b) con una mazzangola con o senza amo per l'esclusiva cattura dell'anguilla;

     c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra.

     Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20.

     L'uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:

     1) guadando e ranzando;

     2) quando lo specchio d'acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza.

     In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati: la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l'uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato.

     L'uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

     Nelle acque di categoria A sono sempre proibiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata, altresì, qualsiasi forma di pasturazione.

     Nelle acque di categoria D sono consentiti l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigantino) e non si può detenere ed usare più di gr. 500 di detta esca per giornata.

     Al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca [3].

 

TITOLO III

LICENZA DI PESCA

 

     Art. 9. (Obbligo della licenza).

     Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca.

     Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni:

     a) gli addetti agli impianti di piscicoltura ed i praticanti della pesca a pagamento [4];

     b) il personale degli Enti pubblici autorizzato o di Enti pubblici titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.

     Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità. relativamente agli atti di pesca del minore [5].

 

     Art. 10. (Tipi di licenza).

     Le licenze di pesca sono di due tipi:

     - tipo A: autorizza all'esercizio della pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti;

     - tipo B: autorizza all'esercizio della pesca dilettantistica.

 

     Art. 11. (Delega per il rilascio delle licenze) [6]

     1. Le Province svolgono le funzioni amministrative relative al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza.

     2. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti, di cui al tipo "A" previsto dall'articolo 10, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente ha il domicilio; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Provincia territorialmente competente, che conclude il procedimento per il rilascio della licenza di pesca entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     3. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca dilettantistica, di cui al tipo "B" previsto dall'articolo 10, è presentata alla Provincia in cui il richiedente ha il domicilio; la Provincia conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     4. Le licenze di pesca, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità sul territorio nazionale e sono rilasciate previa presentazione delle attestazioni di versamento di cui all'articolo 26.

 

     Art. 12. (Requisiti di età per la licenza).

     Possono richiedere la licenza di pesca [7] coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

     La licenza di pesca di tipo A, con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

     La licenza di pesca di tipo B può essere richiesta anche dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela [8].

 

     Art. 13. (Validità della licenza).

     Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei anni dalla data del rilascio, subordinatamente al pagamento delle tasse di cui al successivo art. 26.

 

     Art. 14. (Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza).

     In caso di deterioramento della licenza, il titolare può ottenere il rilascio di altra licenza [9] previa consegna del documento deteriorato.

     In caso di distruzione o smarrimento della licenza, il titolare ha l'obbligo di denunciare la distruzione o la perdita all'Autorità di Pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di altra licenza [10] previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia.

 

TITOLO IV

TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E GESTIONE DELLE ACQUE

 

     Art. 15. (Provvedimenti straordinari).

     Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico può essere vietata, totalmente o per determinate specie, con Decreto del Presidente della Giunta, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la pesca, l'attività di pesca in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.

     Sussistendo i motivi sopra indicati detto periodo può essere prorogato con la medesima procedura.

 

     Art. 16. (Periodo di divieto e misure).

     E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate:

     a) carpa: dal 1° giugno al 30 giugno;

     b) luccio: dal 16 febbraio al 15 marzo;

     c) persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio [11];

     d) persico trota: dal 25 aprile al 31 maggio;

     e) temolo: dal 14 gennaio al 30 aprile;

     f) tinca: dal 1° giugno al 30 giugno;

     g) trota e salmerino: dal 1° lunedì di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno successivo;

     h) gambero: dal 1° aprile al 30 giugno [12];

     i) coregone: dal 15 dicembre al 15 gennaio [13];

     l) cheppia: dal 15 maggio al 15 giugno [14].

     La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto.

     La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria B [15].

     Gli attrezzi professionali da posa devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente secondo comma.

     Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti [16]:

 

 

   - Trota di fiume                                      cm. 22

   - Salmerino                                           cm. 25

   - Coregone                                            cm. 25

   - Temolo                                              cm. 25

   - Luccio                                              cm. 30

   - Barba e Cavedano                                    cm. 18

   - Carpa                                               cm. 30

   - Tinca                                               cm. 20

   - Persico Trota                                       cm. 20

   - Persico reale                                       cm. 15

   - Anguilla                                            cm. 25

   - Cefalo                                              cm. 20

   - Cheppia                                             cm. 18

   - Gambero                                             cm.  9

 

 

     Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

     La lunghezza del gambero si computa dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda).

     In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ciascuna giornata di pesca, più di sette capi complessivi di salmonidi. E' fatta eccezione per le acque private collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa eccezione è valida per le acque soggette a diritti esclusivi di pesca [17].

     In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata.

 

     Art. 16-bis. (Calendario ittico regionale) [18].

     La Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell'anno successivo.

     Ciascuna Provincia, entro il 31 ottobre, sentito il Comitato Consultivo Provinciale, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico.

     Il calendario ittico regionale deve contenere:

     - data di apertura e chiusura generale della pesca;

     - classificazione delle acque di categoria A;

     - acque in concessione;

     - acque soggette a diritti esclusivi di pesca;

     - acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca;

     - misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.

     La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia l'ultima domenica di febbraio e termina la prima domenica di ottobre.

     La Giunta regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione.

 

     Art. 16-ter. (Zone di ripopolamento e di frega - Zone di protezione - Tabellazione) [19].

     L'incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante l'istituzione di "Zone di ripopolamento e di frega" e "Zone di protezione". In esse l'esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

     Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di:

     a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

     b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d'acqua;

     c) favorire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento.

     I ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche nazionali nelle zone di cui al precedente comma [20].

     E' vietato a chiunque, nelle zone di protezione, immettere ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio [21].

     Le zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d'acqua ove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.

     Le zone di ripopolamento e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Consultivo Provinciale.

     L'estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a Km. 2, misurate sull'asse del corso d'acqua e non può essere inferiore al 10% di ciascun corso d'acqua di categoria A.

     Le zone di ripopolamento e di frega hanno durata di almeno due anni; possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione, su tutto il corso d'acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.

     Le zone di cui al precedente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante in rosso la scritta:

     "Zona di ripopolamento e di frega - Divieto di pesca" oppure "Zona di protezione - Divieto di pesca".

     Le acque soggette ad altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche analoghe a quelle del precedente comma.

 

     Art. 17. (Raccolta ai fini scientifici).

     Il Presidente, della Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca, può concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici, in deroga alle norme di cui alla presente legge.

 

     Art. 18. (Importazione pesci).

     L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.

     E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, ai musei, ai circhi, e agli spettacoli viaggianti o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali.

     L'eventuale introduzione di specie diversa da quelle nazionali [22], ai fini dell'incremento della pesca, deve essere autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale della Pesca.

 

     Art. 19. (Diritti esclusivi di pesca-concessioni). [23]

     Le Province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca accertati e riconosciuti.

     A tal fine, tutti i soggetti privati che ne siano titolari, sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria.

     Le Province provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare atto deliberativo della ricognizione effettuata da trasmettere al competente ufficio regionale.

     In materia di diritti esclusivi di pesca esistenti trovano applicazione le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni; i provvedimenti relativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la pesca.

     Ai fini dell'incremento della fauna ittica, della vigilanza e dell'esercizio della pesca sportiva, le acque pubbliche, per una estensione complessiva non superiore al 20% della superficie degli specchi d'acqua, possono essere date in concessione mediante apposita convenzione, dalle Province alle Associazioni dei pescatori sportivi dilettanti riconosciute a livello nazionale ed operanti nel territorio regionale, con numero di associati non inferiore a 3.000.

     Allo scopo di favorire una opportuna uniformità di indirizzo, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva e divulga una convenzione tipo.

 

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 20. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti ittici della Provincia.

     Tale attività è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al Parco Nazionale d'Abruzzo, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri e alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

     I soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

     Il coordinamento è affidato al Corpo Forestale dello Stato, che curerà incontri semestrali con i soggetti di cui innanzi [24].

 

     Art. 20-bis. (Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici).

     La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell'ambito del piano annuale della formazione professionale prevista dalla legislazione regionale vigente.

     Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell'ambiente in generale.

     Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5 dicembre 1979, n. 63 [25].

 

     Art. 21. (Sanzioni amministrative).

     Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle date in concessione senza il consenso dell'avente diritto;

     b) sanzione amministrativa da lire 120.000 a lire 600.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 15 e 16, 1° e 5° comma;

     c) sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt. 16, 2°, 3° e 4° comma, 17 e 18;

     d) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni salmonide eccedente il limite massimo di cattura giornaliero previsto dall'art. 16;

     e) sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 180.000 per chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida;

     f) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio;

     g) sanzione amministrativa di lire 5.000 per chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo art. 26, nel caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione;

     h) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chiunque peschi con materiale esplosivo, con l'uso della corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante prosciugamento e deviazione di corsi d'acqua;

     i) sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze;

     l) sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per chiunque violi il divieto di cui all'art. 23;

     m) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 a chiunque eserciti la pesca con le mani;

     n) sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 a chiunque violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

     Il pescato oggetto della violazione è confiscato e destinato ad Enti di Assistenza e Beneficenza.

     Non potrà essere rilasciata o rinnovata. la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti.

     Le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso, di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

     Le Amministrazioni Provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni di cui agli artt. 5, 8, 15, 16 e 17 per tre volte, anche se la sanzione Amministrativa sia stata pagata in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di licenza. In tale registro, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla presente legge e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca [26].

 

     Art. 22. (Contenzioso ittico).

     Le violazioni di norme che prevedano l'irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

     Il contenzioso Ittico è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti.

     Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 [27]; in quanto compatibili.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono riscossi dalle Province nel cui territorio è stata contestata la violazione.

 

TITOLO VI

NORME SPECIALI

 

     Art. 23. (Distanze minime dei manufatti e luoghi particolari).

     La distanza prevista dal 1° comma dell'art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con R.D. 22 novembre 1914 n. 1486, per l'esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi, delle cascate, delle arcate, dei ponti, delle macchine idrauliche, è ridotta (da m. 40 a m. 10) per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sia a monte che a valle dei medesimi [28].

 

     Art. 24. (Posto di pesca).

     Il posto di pesca spetta al primo occupante.

     Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno dieci [29] metri di linea d'aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

 

     Art. 25. (Gare di pesca).

     Le Associazioni nazionali, regionali o locali (purché regolarmente costituite con atto notarile) possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle Associazioni provinciali competenti per territorio [30].

     Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria «B» prescelti per tali manifestazioni e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezion fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi [31].

     Nei tratti dei corsi d'acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota.

     Copia del verbale di semina, controfirmate da guardapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale competente.

     Il campo di gare viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici con autorizzazione del Presidente

dell'Amministrazione Provinciale, a partire dalle ore 5 del giorno precedente l'inizio della manifestazione [32], sino al termine della stessa.

     Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, previa regolamentazione, può autorizzare la pesca notturna della carpa, con l’obbligo del rilascio in acqua del pescato [33].

 

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 26. (Tasse di concessione regionale).

     Le licenze di pesca sono soggette a tasse di concessione regionale che consistono in una tassa di rilascio ed in una tassa annuale.

     I relativi versamenti devono essere effettuati sul C/C postale n. 10456671 così intestato: Regione Abruzzo - Tassa per l'esercizio della pesca - 67100 - L'Aquila.

     Le tasse di concessione regionale di cui al primo comma sono stabilite nelle seguenti misure:

     - licenza di tipo A (pescatori di mestiere): tassa di rilascio e tassa annuale L. 16.000;

     - licenza tipo B (pescatori dilettanti): tassa di rilascio e tassa annuale L. 8.000.

     I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente la seguente soprattassa:

     - per la licenza di tipo A L. 4.000;

     - per la licenza di tipo B L. 2.000.

     La tassa e la soprattassa sono dovute in ogni caso, al momento del rilascio della licenza e poi, per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attività di pesca, mentre non sono dovute qualora non si eserciti durante l'anno.

     Le disposizioni del presente articolo abrogano e sostituiscono quanto previsto dal numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla L.R. 29 febbraio 1980, n. 13, così come modificata dalla L.R. 18 agosto 1983, n. 55.

     La misura delle tasse e soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne va rideterminata dalla legge regionale in materia di tasse sulle concessioni regionali [34].

 

     Art. 27. (Ripartizione proventi).

     La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle tasse indicate nel precedente art. 26, con le modalità descritte nel successivo articolo 29.

     Le somme riscosse ai sensi dell'art. 21 sono introitate nel bilancio delle singole Province, che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

 

     Art. 28. (Licenze anteriori alla legge).

     Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 29. (Piano di finanziamento).

     A decorrere dall'anno finanziario 1985, nel bilancio regionale viene stanziato un fondo necessario per i seguenti finanziamenti:

     a) un finanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;

     b) un finanziamento per il ripopolamento ittico annuale da assegnare alle Province. Per i ripopolamenti effettuati dalle Amministrazioni Provinciali, i relativi verbali di semina devono essere controfirmati da uno o più rappresentanti delle Associazioni di Pescatori più rappresentative operanti all'interno della Provincia [35];

     c) un finanziamento per le iniziative e le spese regionali nel campo ittico previste dalla presente legge.

     Sono soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali la F.I.P.S. e tutte le Associazioni ittiche a carattere nazionale regolarmente costituite con atto notarile e senza scopo di lucro operanti in Provincia [36].

     I soggetti di cui al precedente comma partecipano ai Comitati Consultivi Provinciali e al Comitato Consultivo Regionale per la pesca con un rappresentante per ciascuna Associazione beneficiaria [37].

     Il regolamento per l'assegnazione dei contributi deve privilegiare le seguenti priorità:

     a) - numero dei soci a livello provinciale;

     b) - qualità e quantità dei programmi posti in essere dai soggetti beneficiari;

     c) - attività rivolta verso i disabili;

     d) - azione di ripristino degli argini delle aste fluviali;

     e) - interventi per il risanamento delle acque interne [38].

     L'erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari è subordinata alla presentazione a firma autenticata del legale rappresentante, di relazione analitica dimostrativa dell'avvenuta realizzazione dei programmi e delle priorità citate nonché delle spese effettivamente sostenute con allegati giustificati di spesa di importo almeno pari al finanziamento assegnato [39].

     La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto nelle seguenti misure:

     - 15% per il finanziamento di cui alla lettera a);

     - 50% per il finanziamento di cui alla lettera b);

     - 15% per il finanziamento di cui alla lettera c);

     - 20% per il finanziamento di cui alla lettera d) [40].

     Le ripartizioni tra le Province delle somme di cui alla lettera a) e b) vengono così effettuate [41]:

     - per il 50% in proporzione al numero dei rilasci e dei rinnovi annuali di licenze nella media degli ultimi tre anni precedenti a quello cui si riferisce lo stanziamento:

     - per il 50% in rapporto all'estensione territoriale di ciascuna Provincia e alla lunghezza dei corsi d'acqua pubblica.

     La ripartizione annuale del finanziamento di cui alla lettera b), nella misura del 20% prevista dal precedente 2° comma, viene effettuata dalla Giunta Regionale, in parti uguali, in favore delle Amministrazioni Provinciali che provvedono sulla base di un regolamento autonomo alla assegnazione dei fondi in favore dei soggetti beneficiari e con le modalità di cui al successivo articolo 12 [42].

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in L. 100.000.000, si provvede con il pari stanziamento già iscritto al Cap. 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1985, la cui denominazione è così modificata: «Fondo per la tutela e l'incremento della fauna ittica nelle acque interne».

     Per gli esercizi al successivo al 1985, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni nei limiti dei presunti introiti di cui al precedente art. 26.

     Le Amministrazioni Provinciali, per quanto concerne le funzioni loro delegate, sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 34 e 73 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 30. (Consorzio tutela pesca).

     In attesa dell'emanazione di apposita legge regionale, la gestione provvisoria del consorzio per l'incremento e la tutela della pesca, con sede in L'Aquila, è affidata all'Amministrazione provinciale dell'Aquila alla quale viene erogato, con provvedimento della Giunta regionale, un rimborso annuale forfettario di L. 30 milioni, a carico del fondo di cui al precedente art. 29.

 

     Art. 31. (Disposizioni transitorie e finali) [43].

     Fino a quando non si sarà provveduto alla classificazione delle acque, rimane comunque in vigore quella vigente in quanto compatibile.

     Fino a quando non sarà data pratica attuazione ai corsi di preparazione per la nomina delle guardie giurate volontarie, si prescinde dalla frequenza con esito positivo del corso di addestramento.

     Le Province, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla ricostituzione dei Comitati Consultivi Provinciali per la pesca secondo le norme della presente legge.

     I Comitati Consultivi Provinciali per la pesca, già costituiti, decadono a decorrere dalla data dell'insediamento dei nuovi Comitati.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 27 aprile 2017, n. 28.

[2] Gli originari primi 4 commi sono stati così sostituiti dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 1987 n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 aprile 1987 n. 13. Il penultimo comma del presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[5] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[9] Parole così modificate dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[10] Parole così modificate dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[11] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13

[12] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[16] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e dall'art. 3 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[21] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[22] Parola così modificata dall'art. 6 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[23] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13; dall'art. 1 della L.R. 7 febbraio 1989, n. 9; successivamente così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1989, n. 107.

[24] Articolo così sostituito dalla L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e successivamente così integrato dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[27] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[28] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[29] Parola così modificata dall'art. 16 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[30] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13, a sua volta sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 1989, n. 9.

[31] Comma già modificato con l'art. 17 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13, poi sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 febbraio 1989, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[32] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[33] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[34] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[35] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[36] L'originaria lett. d) è stata così modificata dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91, a sua volta sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[37] L'originaria lett. d) è stata così modificata dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91, a sua volta sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[38] L'originaria lett. d) è stata così modificata dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91, a sua volta sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[39] L'originaria lett. d) è stata così modificata dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1992, n. 91, a sua volta sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[40] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[41] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.

[42] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13 e così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 aprile 1995, n. 34.

[43] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 3 aprile 1987, n. 13.