§ 4.4.109 - L.R. 16 settembre 1998, n. 81.
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/09/1998
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Istituzione.
Art. 3.  Compiti.
Art. 4.  Comitato Istituzionale.
Art. 5.  Competenze del Comitato Istituzionale.
Art. 6.  Comitato Tecnico.
Art. 7.  Compiti del Comitato Tecnico.
Art. 8.  Segretario dell'Autorità.
Art. 9.  Segreteria Tecnico Operativa.
Art. 10.  Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino.
Art. 11.  Servizio di Vigilanza Idrogeologica.
Art. 12.  Delimitazione dei bacini idrici regionali.
Art. 13.  Piano di Bacino.
Art. 14.  Programma Triennale d'intervento.
Art. 15.  Bacini di rilievo interregionale e nazionale.
Art. 16.  Conferenza Permanente Intersettoriale e Consulte di Bacino.
Art. 17.  Fondo di Rotazione per il Programma Triennale d'Intervento.
Art. 18.  Riordino del vincolo idrogeologico.
Art. 19.  Riordino delle competenze.
Art. 20.  Borse di studio.
Art. 21.  Sanzioni Amministrative.
Art. 22.  Compiti della Regione.
Art. 23.  Compiti della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del suolo.
Art. 24.  Attività della Comunità Montana.
Art. 25.  Norma finanziaria.
Art. 26.  Norme transitorie e finali.


§ 4.4.109 - L.R. 16 settembre 1998, n. 81.

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

(B.U. n. 24 del 9 ottobre 1998).

CAPO I

FINALITA' E CRITERI APPLICATIVI

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Abruzzo individua nell'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali ed ambientali, uno degli strumenti per perseguire il benessere e la qualità della vita dei cittadini e di quelli delle future generazioni.

     2. Per sviluppo sostenibile si assume la definizione della Commissione Brundtland delle Nazioni Unite che "comporta limiti, ma non assoluti, bensì imposti dall'attuale stato della tecnologia e dell'organizzazione sociale alle risorse economiche e alla capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane. La tecnologia e l'organizzazione possono però essere gestite e migliorate" [1].

     3. La presente legge ha lo scopo di regolare l'uso sostenibile delle georisorse primarie acqua e suolo attraverso le azioni volte a:

     - proteggere, tutelare e, ove possibile, ripristinare e migliorare la qualità, la quantità, le vocazioni, le funzioni ed i valori delle risorse fisiche anzidette;

     - stabilire i criteri e i metodi per una gestione efficace delle risorse finalizzate ad uno sviluppo economico sostenibile preservandole per le generazioni future anche attraverso la valorizzazione della molteplicità e priorità degli usi possibili;

     - fissare gli standard dinamici di riferimento per regolare e supportare le scelte dei soggetti decisori in materia di acqua e suolo ed i connessi strumenti di pianificazione;

     - rendere accessibile e diffusa la conoscenza acquisita e le azioni svolte anche attraverso la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino finalizzato all'integrazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni interessate;

     - garantire la partecipazione delle popolazioni e dei gruppi di interesse al fine di determinare e diffondere la consapevolezza dei concetti di scarsità, deteriorabilità e difficile rinnovabilità delle risorse fisiche e rendere responsabile la gestione e l'uso delle stesse; per gruppi di interesse si intendono le forme organizzative dei cittadini tese alla loro rappresentanza su una specifica tematica di natura economica, tecnica, culturale, ambientale, professionale.

     4. La Regione riconosce alle politiche di manutenzione del territorio rilevanza strategica per la salvaguardia del proprio patrimonio ambientale, a tal fine attribuisce priorità a tutte le attività di manutenzione volte a garantire la tutela delle proprie risorse fisiche primarie.

     5. Alla realizzazione delle finalità del presente articolo concorrono, in base alle loro specifiche competenze nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge l'Autorità di Bacino, gli Enti locali territoriali e gli Enti strumentali.

     6. Ai fini della presente legge, per suolo, per acqua, per bacino idrografico e per sub-bacino valgono le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II

ISTITUZIONE E COMPITI

DELLA AUTORITA' DI BACINO

 

     Art. 2. Istituzione.

     1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183 istituisce un'unica Autorità di Bacino per l'insieme dei bacini abruzzesi, così come delimitati dal successivo articolo 12.

     2. Sono organi dell'Autorità di Bacino:

     a) il Comitato Istituzionale;

     b) il Segretario Generale;

     c) il Comitato Tecnico.

     3. L'Autorità di Bacino, di seguito chiamata solo Autorità, ha sede in L'Aquila.

 

     Art. 3. Compiti.

     1. L'Autorità opera allo scopo di perseguire il governo unitario e integrato delle risorse primarie acqua e suolo e pone a riferimento delle sue attività i bacini idrografici di cui all'art. 12 della presente legge.

     2. Sono compiti dell'Autorità, anche in riferimento agli artt. 3, 10 e 17 della legge 18.5.1989 n. 183 le seguenti attività:

     a) conoscitiva;

     b) pianificatoria;

     c) programmatoria;

     d) regolatoria.

     3. L'attività conoscitiva è volta:

     a) alla raccolta sistematica dei dati relativi alle quantità e qualità di risorse primarie dei bacini idrografici relativi alle caratteristiche intrinseche ed a quelle riferite agli aspetti evolutivi e modificativi delle stesse, con particolare riferimento a:

     1) la fase atmosferica del ciclo delle acque, il clima ed i venti, i fiumi, il mare e le caratteristiche del moto ondoso;

     2) il bilancio idrico dei bacini anche ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     3) le derivazioni idriche in atto e le relative opere nonché gli usi plurimi delle acque;

     4) i pozzi esistenti ancorché non utilizzati e/o a qualunque uso adibiti;

     5) i processi idrogeologici e geomorfologici in relazione all'instabilità dei versanti ed alle dinamiche fluviali e marine;

     6) le opere di difesa del suolo relative ai processi di cui al punto 5) presenti sul territorio;

     7) il trasporto solido fluviale e litoraneo;

     8) i valori ambientali, culturali, paesistici e socio-economici;

     9) le risorse forestali;

     10) gli sbarramenti e le dighe di ritenuta;

     11) la sismicità del territorio;

     12) le pertinenze idrauliche di cui all'art. 6 della legge 5.12.1994, n. 37;

     13) i fattori di riduzione della quantità e qualità delle risorse, quali:

     - l'inquinamento dei corpi idrici, delle falde e del suolo,

     - le attività di estrazione dei materiali litoidi e sciolti dal demanio fluviale, lacuale e marittimo,

     - le concessioni per l'estrazione dei materiali da cave e torbiere,

     - l'eutrofizzazione delle acque marine;

     14) i vincoli posti da altre Autorità a tutela di interessi differenziati;

     b) alla costituzione del Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino in funzione di monitoraggio e di assistenza alle decisioni della Pubblica Amministrazione in sintonia con i Servizi Tecnici Nazionali;

     c) alla collaborazione ed alla consulenza agli EE.LL. territoriali;

     d) alla diffusione dell'informazione tramite l'organizzazione e/o partecipazione a giornate di studi, convegni, mostre, attività didattiche, l'acquisto o stampa di pubblicazioni specifiche, l'aggiornamento specialistico attraverso il confronto e la collaborazione sia con Università ed Enti di ricerca che con Pubbliche Amministrazioni italiane, europee ed internazionali.

     4. L'attività pianificatoria è volta a:

     a) la conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque ai sensi dell'art. 3 della legge 18.5.1989 n. 183 nonché della legge 5.1.1994 n. 36;

     b) la disponibilità dei dati di cui al precedente comma ed alle attività di ricerca e studio attinenti le tematiche di cui al presente articolo;

     c) la individuazione dei più idonei indicatori per l'uso compatibile dei corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare;

     d) la fissazione di indici, prescrizioni e standard per l'uso compatibile dei corpi idrici, del suolo e delle aree costiere e del mare; a base dell'individuazione degli indici è posta la definizione degli indicatori di sostenibilità dell'uso delle risorse;

     e) la individuazione dei criteri per la formazione, la verifica di efficacia del Piano di Bacino o di suoi stralci;

     f) la predisposizione del Piano di bacino o suoi stralci ai sensi dell'art. 17 comma 6 ter della legge 18.5.1989 n. 183.

     5. L'attività programmatoria è volta alla individuazione delle opere e degli interventi, quali:

     a) la compatibile e razionale utilizzazione delle acque superficiali attraverso il reticolo idrografico e di quelle sotterranee assicurando la portata minima vitale costante dei corsi d'acqua, le reti idropotabili, irrigue e di distribuzione dell'acqua a fini produttivi, favorendo la valorizzazione del loro uso plurimo anche attraverso la gestione integrata delle stesse per ambiti ottimali;

     b) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee ai fini della loro riutilizzabilità;

     c) il consolidamento dei versanti instabili dai fenomeni di dissesto e quello a difesa degli abitati e delle infrastrutture ovvero il trasferimento degli abitati medesimi, la sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua nel rispetto dell'uso compatibile delle risorse;

     d) la gestione integrata dell'area di costa attraverso le attività utili alla riduzione dell'erosione dei litorali anche attraverso il ripascimento degli arenili;

     e) la bonifica montana e la sistemazione idraulico-forestale;

     f) la manutenzione idraulica nel rispetto delle funzioni degli ecosistemi fluviali;

     g) la salvaguardia e valorizzazione delle zone di pregio ambientale e culturale e delle zone umide.

     6. L'attività programmatoria è attuata, di norma, attraverso:

     a) programmi triennali d'intervento ai sensi dell'art. 14 della presente legge in cui sono individuati le opere e gli interventi previsti per l'attuazione del Piano di Bacino o di suoi stralci;

     b) la promozione di accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 7 luglio 1990 n. 241 e dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

     7. L'attività di regolazione concerne, tra l'altro:

     a) la predisposizione del bilancio idrico, l'aggiornamento periodico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica di cui all'art. 3, comma 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     b) la disciplina delle attività estrattive;

     c) i pareri, ove di competenza, ovvero i pareri di compatibilità d'uso propedeutici al rilascio dei nulla osta inerenti [2]:

     - l'uso e la gestione delle acque superficiali e profonde,

     - le concessioni per derivazioni d'acqua, ivi comprese quelle minerali e termali, anche al fine di non pregiudicare il flusso minimo costante vitale superficiale e sotterraneo,

     - la realizzazione di invasi artificiali, di opere idrauliche e di difesa della costa dall'erosione;

     d) il parere di conformità al Piano di Bacino o, nelle more della sua adozione, ai criteri di piano, di tutti i piani, norme, indirizzi regionali, ivi compresi quelli di cui all'art. 4 della legge 36/94, afferenti l'uso e la qualità delle acque;

     e) il parere di conformità al Piano di Bacino o, nelle more della sua adozione, ai criteri di piano, di tutti i programmi d'intervento, da chiunque disposti, afferenti le problematiche sottoposte a pianificazione dall'Autorità ai sensi della presente norma;

     f) la vigilanza sull'attuazione dei contenuti del Piano di Bacino e dei programmi triennali d'intervento;

     g) la predisposizione di misure di controllo e sanzionatorie in caso d'inerzia o di comportamenti illegittimi delle amministrazioni competenti all'attuazione dei contenuti del Piano di Bacino o dei piani stralcio e dei programmi triennali d'intervento;

     h) gli studi di valutazione di impatto ambientale delle opere nei casi previsti dalla legge e valutazioni preventive e studi di impatto ai sensi dell'art. 5 della legge 5.1.1994 n. 37;

     i) l'organizzazione dei servizi di polizia idraulica, di piena nonché di polizia delle acque;

     j) la vigilanza afferente agli aspetti idraulici, idrogeologici e di uso delle georisorse.

 

     Art. 4. Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità è composto:

     a) dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla legge 183/89;

     b) dai Componenti la Giunta Regionale preposti rispettivamente all'Urbanistica e Beni Ambientali, all'Ecologia, ai Lavori Pubblici e all'Agricoltura;

     c) dal Segretario Generale, con voto consultivo;

     d) dai Presidenti delle 4 Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati, senza diritto di voto [3];

     d bis) dal Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, con voto consultivo [4].

 

     Art. 5. Competenze del Comitato Istituzionale.

     1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità nell'ambito delle attività di cui al precedente articolo 3:

     a) definisce criteri, tempi e modalità per l'elaborazione del Piano di Bacino o di suoi stralci ed adotta i provvedimenti necessari per garantirne l'elaborazione;

     b) adotta il Piano di Bacino o suoi stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi previsti dall'articolo 17, comma 4 della legge n. 183/1989, i piani dei Parchi di cui alla legge 394/91, i piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, di cui all'articolo 29, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i piani territoriali di coordinamento Provinciali ed i piani di difesa del territorio e di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36;

     c) adotta i programmi di intervento attuativi del piano dei bacini;

     d) individua particolari argomenti tecnici o tecnologici o di impostazione metodologica e culturale su cui occorrano approfondimenti, studi e ricerche preordinati alle attività di cui all'art. 3;

     e) propone normative omogenee relative a standard, limiti e divieti, finalizzati alla conservazione del suolo e alla tutela dell'ambiente;

     f) stabilisce indirizzi, direttive e criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole, zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di acque disponibili;

     g) stabilisce indirizzi, direttive e criteri in riferimento alle materie di cui all'art. 3 ed in particolar modo alle Province per la redazione del piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36;

     h) fissa direttive per l'organizzazione della polizia idraulica e del servizio di previsione e preannuncio delle piene;

     i) istituisce, presso l'Autorità, il catasto delle utenze di derivazione di acqua pubblica;

     l) adotta la Relazione Annuale sull'Uso del Suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma di intervento in corso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183;

     m) nomina il Segretario Generale ed i componenti il Comitato Tecnico ed istituisce la segreteria Tecnico Operativa;

     n) definisce i criteri di segnalazione degli esperti esterni e li nomina;

     o) propone alla Giunta Regionale le misure sanzionatorie o sostitutive nei casi di cui all'art. 3, comma 8 lett. g);

     p) determina, su proposta del Segretario Generale, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al successivo art. 25 per far fronte al funzionamento dell'Autorità ed alle previsioni di cui agli artt. 3, 17 e 20 della presente legge;

     p bis) propone alla Giunta Regionale l'adozione degli atti per i quali sussiste la competenza regionale [5].

     2. Il Comitato Istituzionale stipula, su iniziativa del Segretario Generale, gli accordi con le strutture organizzative della Regione, o altre amministrazioni pubbliche e le convenzioni con esperti esterni, Università, organismi di ricerca nazionali e regionali, organizzazioni private ad alta competenza tecnico-scientifica con priorità per quelle presenti nel territorio regionale.

     3. Ai sensi del precedente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato per lo svolgimento di attività afferenti:

     - le tematiche forestali ed ambientali;

     - la salvaguardia della vegetazione;

     - le azioni di vigilanza idrogeologica ai sensi del successivo art. 11;

     - il riordino e ridefinizione del vincolo idrogeologico.

     4. Nell'ambito della delega conferita alle Province ai sensi dell'art. 23, le convenzioni di cui innanzi possono prevedere compiti di collaborazione con queste anche per l'istruttoria tecnica degli atti ai fini del rilascio delle autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico.

 

     Art. 6. Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Segretario dell'Autorità di cui al successivo art. 8 ed è composto da:

     a) dodici dirigenti regionali aventi particolare qualificazione in materia, appartenenti alle direzioni:

     a.1. OO.PP., Infrastrutture e Servizi Edilizia Residenziale, Aree Urbane e Ciclo Idrico Integrato, Reti Tecnologiche e Protezione Civile;

     a.2. Turismo, Ambiente, Energia;

     a.3. Direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale, caccia e pesca;

     a.4. Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, dei Servizi Urbanistica, Beni Ambientali, Aree Protette e Valutazione Ambientali, Difesa Suolo, Opere Idrauliche e Gestione Fiumi, Acque e Demanio Idrico, Genio Civile regionale di L’Aquila, Genio Civile regionale di Pescara, Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine e nonché dal Dirigente della posizione di staff di studio in materia di dighe e unificazione procedimentale delle acque [6];

     b) quattro esperti nelle materie di cui all'art. 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, scelti uno per ogni Provincia dalle rispettive Giunte, tra i dirigenti o funzionari;

     c) otto esperti di cui:

     - quattro esterni, indicati dal Comitato Istituzionale, tra docenti universitari o dirigenti di pubbliche Amministrazioni o liberi professionisti aventi acclarata competenza ed adeguato curriculum in materie o settori attinenti i compiti del Comitato;

     - quattro rappresentanti delle amministrazioni statali uno per ciascuno dei Ministeri: per l’Ambiente e la Tutela del Suolo, delle Infrastrutture e Trasporti, per le Politiche Agricole e Forestali, dell’Economia e Finanze [7] [8].

     2. Il Comitato Tecnico è nominato con atto del Comitato Istituzionale e viene rinnovato ogni cinque anni; l'atto di nomina è trasmesso alla Giunta Regionale.

     3. Il Comitato Tecnico può essere integrato, su richiesta del Segretario che ne indica l'area di competenza e con atto del Comitato Istituzionale, da esperti senza diritto di voto di elevato livello scientifico fino ad un numero massimo di tre anche per periodi determinati.

     4. Il Comitato Tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati almeno 2/3 dei suoi componenti; le sedute del medesimo Comitato sono valide qualora siano presenti alle stesse almeno la metà dei suoi membri.

     5. Ai componenti il Comitato Tecnico di cui alle lett. b) e c) del comma 1 del presente articolo spetta, dalla data della nomina, un gettone di presenza nella misura che verrà determinata dal Comitato istituzionale in analogia con quanto stabilito per i componenti dei Comitati Tecnici delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253; ai componenti il Comitato Tecnico spetta altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i Dirigenti regionali [9].

 

     Art. 7. Compiti del Comitato Tecnico.

     1. Il Comitato Tecnico costituisce il supporto tecnico-scientifico del Comitato Istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) esprime pareri sugli atti di competenza del Comitato Istituzionale;

     b) formula proposte al Comitato Istituzionale per l'adozione di atti determinati;

     c) formula indirizzi tecnici ed esprime pareri:

     - preliminari all'elaborazione del Piano di Bacino e dei relativi programmi d'intervento;

     - sulle attività propedeutiche alla definizione del piano o di suoi stralci;

     - sul piano o suo stralcio da adottarsi;

     - su tutti gli argomenti che il Segretario Generale ritiene di dover sottoporre;

     - esamina le osservazioni al Piano di Bacino;

     - nelle misure di salvaguardia di cui all'art. 13.

 

     Art. 8. Segretario dell'Autorità.

     1. Il Segretario dell'Autorità è nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Componente la Giunta preposto alla legge 183/89 ed è scelto in base a comprovata esperienza professionale nelle materie oggetto della presente legge fra Dirigenti della Amministrazione Pubblica o di quella privata ovvero tra professionisti con almeno 10 anni di iscrizione al proprio albo professionale [10].

     2. Il Segretario:

     a) presiede il Comitato Tecnico;

     b) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Istituzionale;

     c) coordina la segreteria tecnico operativa di cui all'art. 9;

     d) cura i rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti privati e promuove gli accordi organizzativi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

     e) rilascia il parere sulle concessioni di derivazione;

     f) vigila sull'attuazione del Piano di Bacino, dei relativi programmi di intervento, nonché sull'osservanza degli indirizzi e delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 5 alle lett. a), e), f) e g) della presente legge;

     g) fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della Segreteria Tecnico Operativa per dar seguito alle direttive del Comitato Istituzionale;

     h) rendiconta annualmente in merito alle somme assegnate all'Autorità;

     i) è membro di diritto di entrambe le sezioni del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ove può essere rappresentato anche da un suo delegato;

     j) svolge ogni altra funzione attribuita dal Comitato Istituzionale;

     j bis) propone, attestandone la legittimità, al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici gli atti amministrativi di sua competenza, ovvero gli atti per i quali necessiti approvazione della Giunta Regionale [11].

     3. L'atto di nomina del Segretario è trasmesso alla Giunta Regionale.

     4. Il Segretario affida, in caso di assenza o impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del Comitato Tecnico cui compete, per il periodo di effettivo esercizio delle funzioni, lo stesso compenso attribuito al Segretario.

     5. Il Segretario presta la propria attività di lavoro a tempo pieno e qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato, in conformità all'articolo 13, comma 1, della legge 17 agosto 1990, n. 253, in posizione fuori ruolo ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentare vigenti presso l'ente di appartenenza. Ai professori universitari si applica il disposto di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 253/1990.

     6. Il rapporto di lavoro del Segretario dell'Autorità è disciplinato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile. Il trattamento economico è pari a quello attribuito ai Dirigenti della Regione Abruzzo e deve comprendere tutte le eventuali retribuzioni ed indennità accessorie per essi previste [12].

     6 bis. Agli effetti del rapporto funzionale ed organizzativo il Segretario e la Segreteria Tecnico Operativa rispondono al Direttore dell'Area preposta alle Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici, configurandosi in maniera equivalente ad un Dirigente ed un Servizio attribuiti alla medesima Area [13].

 

     Art. 9. Segreteria Tecnico Operativa.

     1. La segreteria Tecnico Operativa provvede, in base alle disposizioni del Segretario Generale, agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità ed alla predisposizione di tutti gli atti di competenza del Comitato Istituzionale.

     2. La segreteria tecnico-operativa è articolata nelle seguenti aree complesse:

     a) affari generali, contratti e legale;

     b) studi, dati, sviluppo e Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino;

     c) piano e programma;

     d) servizio di vigilanza idrogeologica.

     3. Su proposta del Comitato Istituzionale la Giunta Regionale provvede a definire l'organico della Segreteria Tecnico Operativa.

     4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste, ai compiti da svolgere, ed allo scopo di assicurare una ottimale redazione e gestione del Piano di Bacino e dei programmi d'intervento, il personale attribuito alla Segreteria è individuato dal ruolo organico della Regione ed è assegnato mediante distacco ovvero può essere reperito con comando da altre Amministrazioni Pubbliche ovvero è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, o tramite concorso pubblico.

     5. Il Comitato Istituzionale, sentito il Segretario Generale, definisce i criteri di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale interno da distaccare.

     6. In sede di prima costituzione dell'Autorità, il primo nucleo di addetti alla Segreteria Tecnica Operativa è definito con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore delegato alla legge 183/89 sentito il Segretario Generale.

     7. Al personale della Segreteria Tecnica-Operativa si applica il disposto del comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora gli stessi partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'art. 14 della stessa norma.

 

     Art. 10. Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino.

     1. L'Autorità provvede alla costituzione del Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino di cui agli artt. 1 e 3, comma 3 lettera b) della presente legge; il Sistema è strutturato per essere integrato con i sistemi informativi nazionali e con quelli regionali.

     2. Il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino:

     a) è lo strumento operativo di individuazione dello sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 della presente legge;

     b) gestisce altresì le eventuali attività e macchinari necessari per la raccolta dei dati, per la loro interpretazione, per la previsione degli eventi;

     c) è volto a rendere accessibile e diffusa per le Pubbliche Amministrazioni la conoscenza acquisita ed anche a garantire la più ampia e trasparente informazione verso i cittadini ed i gruppi di interesse sull'uso delle risorse e sulle attività dell'Autorità.

     3. In relazione alle previsioni della presente legge il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino:

     a) riceve, fra gli altri, i dati di cui al comma 3 dell'art. 3 anche per la definizione del catasto delle derivazioni e delle opere di cui ai punti 3) e 6) del medesimo comma;

     b) è di ausilio per le attività di cui al comma 4 del medesimo articolo anche attraverso la gestione di sistemi di Assistenza alla Decisione - definito in breve con la sigla internazionale «D.S.S.»;

     c) supporta la rappresentazione delle attività di cui al comma 5 del medesimo articolo.

     4. I Comuni, le Province, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, le Autorità d'Ambito e tutti gli altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica operanti sul territorio regionale sono obbligati a trasmettere i dati in loro possesso e le notizie richieste ed a favorire la più completa interazione ed accessibilità tra i propri sistemi informatici ed il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino.

 

     Art. 11. Servizio di Vigilanza Idrogeologica.

     1. Al fine di costituire un efficace sistema conoscenza e controllo del territorio, in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della presente legge, è istituito presso l'Autorità il Servizio di Vigilanza Idrogeologica; detto Servizio è articolato in strutture territoriali decentrate aventi a riferimento gli ambiti dei bacini idrografici di cui all'art. 12; l'organizzazione del Servizio è definita dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Servizio di Vigilanza Idrogeologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 3, primo comma lettera l) legge 183/89, è finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti ferma restando l'osservanza degli indirizzi riservati alla competenza statale:

     - di polizia idraulica con riferimento alle previsioni del T.U. 523/907 artt. 57 e 61 e per il rispetto delle disposizioni del capo VII, dell'art. 105 del T.U. 1775/33, dell'art. 10 del D. Leg.vo 275/93 ed alla collaborazione da prestarsi agli Enti preposti per il controllo del rispetto delle leggi 431/85 e 319/76;

     - di sorveglianza dei fiumi e torrenti;

     - di custodia degli argini dei fiumi e torrenti;

     - di monitoraggio e di previsione del rischio idraulico e idrogeologico ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

     - di tutela dei corpi idrici in riferimento alla loro salvaguardia e al corretto regime idrologico;

     - di controllo dei pozzi;

     - di controllo delle concessioni in atto riguardo le derivazioni - ivi comprese quelle di acque minerali o termali - gli scarichi d'acqua, l'estrazione degli inerti, il mantenimento del minimo vitale nei fiumi, l'utilizzazione delle aree demaniali;

     - di controllo di tutte le attività antropiche comunque incidenti con l'uso del suolo e delle acque;

     - di segnalazione della necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, compresa quella relativa alle opere di protezione dalle piene, che garantiscano il mantenimento della prescritta officiosità dell'alveo e/o che riducano il rischio idrogeologico, ivi compreso quello riferito alle aree di costa;

     - di censimento sul campo per i catasti delle derivazioni e relative strutture e delle opere di difesa del suolo di cui al precedente art. 10;

     - delle ulteriori attività ad esso demandate dal Comitato Istituzionale.

     3. Il Servizio di Vigilanza svolge altresì attività di previsione e preannuncio delle piene in stretto collegamento con gli organi competenti della protezione civile come individuati dai piani provinciali di previsione e prevenzione. A tal fine le reti di monitoraggio idrologico esistenti devono essere collegate con il Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino e l'Autorità, congiuntamente ai Servizi Tecnici Nazionali, opera per il loro miglioramento.

 

     Art. 12. Delimitazione dei bacini idrici regionali.

     1. Nell'ambito del territorio dell'Autorità sono individuati, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 secondo i perimetri provvisori risultanti nell'apposita cartografica allegata alla presente legge, i seguenti 14 bacini idrografici regionali: Vibrata, Salinello, Tordino, Vomano, Piomba, Fino-Tavo-Saline, Aterno-Pescara, Alento, Foro, Arielli, Moro, Faltrino, Osento, Sinello.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta, su proposta del Comitato Istituzionale, la definitiva delimitazione territoriale dei bacini idrografici di rilievo regionale.

     3. Eventuali variazioni dell'ambito territoriale dei bacini idrografici regionali possono essere proposte dall'Autorità in fase di redazione del Piano di Bacino Regionale o di suoi stralci.

CAPO III

LA PIANIFICAZIONE DI BACINO

 

     Art. 13. Piano di Bacino.

     1. Il Piano di Bacino è unico per tutto il territorio regionale di competenza dell'Autorità secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il piano può essere articolato in stralci funzionali o territoriali riguardanti ciascuno uno o più bacini idrografici che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al successivo comma 4 e deve avere considerazione degli aspetti evolutivi dei fenomeni e del concetto di sviluppo sostenibile di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge.

     2. Il Piano di Bacino ha valore ed efficacia di piano territoriale di settore ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 27.4.1995 n. 70 e costituisce il quadro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza della Amministrazione Regionale e di quelle infraregionali nelle materie di cui all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico regionale. Al Piano di Bacino devono adeguarsi, entro dodici mesi dalla sua approvazione, i piani regionali indicati dall'articolo 17, comma 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. Il Piano di Bacino può disporre obblighi specifici di fare a carico di soggetti determinati.

     4. I contenuti del Piano di Bacino sono quelli previsti dall'articolo 17, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dalla presente legge.

     5. Il Piano di Bacino, elaborato sulla base delle direttive formulate dal Comitato Istituzionale e degli indirizzi formulati dal Comitato Tecnico, è adottato dal Comitato Istituzionale previo parere del Comitato Tecnico.

     6. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.A., presso le segreterie delle Province interessate.

     7. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul B.U.R.A., a mezzo di manifesti murari affissi in tutti i comuni interessati e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Entro il termine di cui al comma precedente chiunque può prendere visione del piano e presentare istanze e memorie in merito ai suoi contenuti.

     8. Nel medesimo periodo le Province interessate, d'intesa con l'Autorità, promuovono pubbliche consultazioni attraverso le Consulte di bacino di cui all'art. 16, al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono all'Autorità gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni, ai fini della loro valutazione.

     9. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, il Segretario Generale dell'Autorità indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 luglio 1990, n. 241.

     10. Il Consiglio Regionale in seguito alle osservazioni e proposte pervenute nonché all'esito della conferenza di servizi di cui al comma precedente, su proposta del componente la Giunta preposto alla legge 183/89 previo parere del Comitato Istituzionale in ordine alla opportunità di introdurre modifiche al progetto di piano adottato, approva il Piano di Bacino che diviene vigente a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.

     11. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, il Comitato Istituzionale, fermo restando la disciplina di cui all'articolo 57 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, può adottare le misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui all'articolo 17, comma 3, lett. b), c), f), l), ed m) della legge 18 maggio 1983, n. 183; tali misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino da parte del Consiglio Regionale e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

     12. In caso di mancanza attuazione o d'inosservanza da parte delle Province, dei Comuni o delle Comunità Montane delle misure di salvaguardia di cui ai commi 11 e 13, e qualora possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta Regionale diffida l'Amministrazione inadempiente a provvedere entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale adotta con ordinanza cautelare le misure necessarie provvisorie di salvaguardia anche a carattere inibitorio, di opere di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle Amministrazioni inadempienti.

     [13]. L'esercizio di detti poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta regionale non è limitativo dei poteri del Ministro dei Lavori Pubblici previsti dall'art. 17, comma 6 bis della legge 183/89, nel caso di inadempienze da parte della Regione o da quest'ultima non rilevate [14].

     13. Le misure di salvaguardia si applicano anche al Piano di Bacino ed agli stralci relativi ai settori funzionali di cui al comma 1 del presente articolo.

     14. Alla redazione del Piano di Bacino o di suoi stralci si procede con l'utilizzo delle risorse all'uopo riservate negli stanziamenti statali in favore della Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89 nonché con ogni altra risorsa allo scopo destinata dallo Stato o dalla Regione.

 

     Art. 14. Programma Triennale d'intervento.

     1. Il piano di bacino o suo stralcio è attuato attraverso Programmi Triennali d'intervento, che devono:

     a) essere coerenti con gli indirizzi e le finalità dei piani medesimi;

     b) prevedere l'elenco delle opere e le priorità degli interventi secondo un piano finanziario di massima;

     c) destinare una quota non inferiore al venti per cento degli stanziamenti complessivi a:

     I. interventi di manutenzione;

     II. spese per la costituzione e funzionamento del Sistema Informativo Territoriale delle Risorse di Bacino che di cui all'art. 10;

     III. strumenti per il Servizio di Vigilanza Idrogeologica di cui all'art. 11.

     2. Nel Programma sono inclusi secondo ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi.

     3. Il programma d'intervento è deliberato dal Comitato Istituzionale, su parere del Comitato Tecnico.

     4. Il programma viene trasmesso, dopo l'approvazione, nei termini di cui all'articolo 22 comma 4 della L. 18 maggio 1989, n. 183 al Ministero dei LL.PP.

     5. Gli interventi previsti dai Programmi Triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti anche attraverso il ricorso ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive integrazioni e modifiche.

     6. Con lo stesso programma è disposta ai soggetti competenti, secondo l'ordine prioritario delle opere e degli interventi in esso previsti, l'assegnazione delle spese per indagini e progettazione, compatibilmente con le dotazioni del fondo di rotazione di cui all'art. 17 della presente legge.

     7. Gli Enti Pubblici, nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 17 della legge 216/95 per la definizione della progettazione delle opere e dei lavori possono richiedere la collaborazione dei tecnici dell'Autorità; le richieste di collaborazione sono autorizzate dal Segretario Generale.

     8. La realizzazione di programmi di settore, di progetti di interventi o di opere, deliberati dai soggetti competenti, attinenti alle materie oggetto del Piano o comunque interferenti con le previsioni del Piano di Bacino o di suo stralcio o comunque riferite alle competenze dell'Autorità, se non inserite nel Programma Triennale, sono subordinati al parere preventivo dell'Autorità.

     9. Il Comitato Istituzionale si esprime nel merito del non contrasto con la pianificazione e programmazione del bacino, anche sotto il profilo dell'equilibrio del bilancio idrico, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti; decorso tale termine il parere s'intende reso in senso negativo.

 

     Art. 15. Bacini di rilievo interregionale e nazionale.

     1. Il funzionamento delle Autorità di Bacino interregionali, di cui all'art. 15 della legge 18 maggio 1989 n. 183, è stabilito da protocolli d'intesa fra le Regioni interessate o da leggi regionali.

     2. I protocolli di cui al comma precedente e le loro variazioni sono approvati dalla Giunta Regionale sentiti il Comitato Istituzionale dell'Autorità e la competente Commissione del Consiglio Regionale.

     3. I membri dei Comitati Tecnici dei Bacini Interregionali e Nazionali di designazione regionale sono nominati dal Componente la Giunta preposto alla Legge 183/89 fra i membri del Comitato Tecnico o della Segreteria Tecnico Operativa di cui agli artt. 6 e 9 della presente legge.

     4. Per i Bacini Interregionali ove gli oneri organizzativi siano prevalentemente a carico della Regione Abruzzo, il ruolo di Segretario Generale e le strutture organizzative dell'Autorità interregionale, nei limiti della competenza decisionale propria della Regione Abruzzo, sono svolti ad interim dal Segretario Generale e dalle strutture organizzative dell'Autorità; di tale onere aggiuntivo si tiene conto nei rapporti contrattuali. Il funzionamento delle Autorità di Bacino di cui al presente comma viene disciplinato con accordi ai sensi della Legge 241/90.

     5. La vigenza delle norme del presente articolo, per gli aspetti che necessitano di approvazione di atti da parte di altre Regioni, è rimandata all'adozione dei predetti atti da parte delle Regioni competenti.

     6. Per la disciplina della fase delle osservazioni al contenuto del piano di bacino o suo stralcio di rilievo nazionale per la parte che interessa il territorio della Regione Abruzzo si applicano i commi 6, 7, 8 dell'art. 13 della presente legge.

     7. Per quanto attiene i Piani dei Bacini Interregionali la Giunta Regionale:

     a) adotta, d'intesa con la Regione Molise quelli relativi al fiume Trigno ed al fiume Sangro;

     b) adotta, d'intesa con la Regione Marche e la Regione Lazio quello relativo al fiume Tronto;

     c) esprime il parere sui progetti di piano e le controdeduzioni alle osservazioni di cui all'art. 17 della legge 183;

     d) approva, d'intesa con la Regione Molise, il piano di bacino interregionale relativo al fiume Trigno e quello relativo al fiume Sangro;

     e) approva, d'intesa con la Regione Marche e la Regione Lazio, il Piano di Bacino interregionale del fiume Tronto [15].

     8. Alla redazione dei Piani di Bacino interregionali o di loro stralci si procede, per l'onere a carico della Regione Abruzzo, con l'utilizzo delle risorse all'uopo riservate negli stanziamenti statali in favore della Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89 nonché con ogni altra risorsa allo scopo destinata dallo Stato o dalla Regione.

 

     Art. 16. Conferenza Permanente Intersettoriale e Consulte di Bacino.

     1. Allo scopo di assicurare la necessaria intersettorialità delle attività dell'Autorità, la Giunta Regionale costituisce la "Conferenza Permanente Intersettoriale per la 183"; alla Conferenza Permanente, presieduta dal Segretario Generale, partecipano i Dirigenti dei Settori Informatica, Turismo, Ecologia, Agricoltura, LL.PP., Urbanistica, Trasporti, Pesca, Protezione Civile, Enti Locali, nonché ogni altro Dirigente regionale la cui partecipazione è ritenuta necessaria dal Comitato Istituzionale [16].

     2. Ai lavori della Conferenza vengono altresì invitati, in ragione delle tematiche trattate, i rappresentanti degli uffici statali, centrali e decentrati, locali o regionali aventi attività interrelate con quelle dell'Autorità.

     3. La Conferenza garantisce la diffusione della conoscenza delle scelte dell'Autorità e la loro compatibilità rispetto a quelle poste in essere dalla Giunta Regionale, dalle Province e dagli Uffici Statali periferici e centrali.

     4. Allo scopo di favorire la partecipazione degli EE.LL. e dei rappresentanti dei gruppi di interesse nelle scelte dell'Autorità sono istituite, per ogni bacino idrografico di cui all'art. 12 e per tutta la zona costiera, le Consulte degli EE.LL. e dei portatori di interesse. Ai lavori di ogni Consulta, presieduta dal Presidente di una delle Province territorialmente interessate scelto dall'Assemblea dei Presidenti, partecipano i rappresentanti:

     - di tutti i Comuni interessati;

     - delle rappresentanze Sindacali del mondo lavoro, dell'imprenditoria e del commercio le cui attività siano direttamente coinvolte nelle scelte di Piano;

     - delle CC.I.AA;

     - delle Associazioni Ambientali e Culturali;

     - delle Comunità Montane interessate;

     - dei Consorzi di Bonifica ex L.R. 7.6.1996, n. 36;

     - delle Autorità d'Ambito ex L.R. 13.1.1997 n. 2 interessate.

     5. Le Consulte sono istituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale, la partecipazione può essere estesa ad altri soggetti qualora la Giunta Regionale o il Comitato Istituzionale ne ravvedano la necessità.

     6. La Consulta formula pareri, raccomandazioni e proposte al Comitato Istituzionale.

     7. L'Autorità assicura le funzioni di segreteria della Conferenza Intersettoriale e delle Consulte.

     8. Per quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 3 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 17. Fondo di Rotazione per il Programma Triennale d'Intervento.

     1. Al fine di accelerare l'attività di progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti nel Programma Triennale d'Intervento o, nelle more di questo, degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 183/89, è istituito il Fondo di Rotazione per il Programma Triennale d'Intervento da destinare ai predetti soggetti con le modalità di cui agli artt. 5, comma 1, lettera p) e 14, comma 6.

     2. Il Fondo si alimenta, a regime, attraverso il recupero delle somme nel momento dell'attribuzione agli Enti attuatori dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi.

     3. La dotazione iniziale del predetto Fondo, necessaria per l'avvio delle operazioni di cui ai commi precedenti, è assicurata mediante riduzione dello stanziamento assegnato per le spese di funzionamento dell'Autorità previste al successivo art. 25.

 

     Art. 18. Riordino del vincolo idrogeologico.

     1. Al riordino del vincolo idrogeologico di cui all'art. 3, lett. p) della legge n. 183/89, provvede l'Autorità nell'ambito della pianificazione di bacino, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta Regionale.

     2. Per riordino si intende sia la fissazione di una specifica disciplina d'uso dei suoli interessati dal vincolo, sia la individuazione di nuove aree da assoggettare al vincolo idrogeologico, sia la declassificazione di aree attualmente vincolate.

 

     Art. 19. Riordino delle competenze.

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della presente legge, attribuisce rilevanza strategica alle attività di manutenzione del proprio territorio finalizzate alla difesa del suolo.

     2. Il patrimonio boschivo ed il suo incremento e l'uso di specie arbustive ecologicamente compatibili e di comprovata efficacia sono strumenti di difesa del suolo e di manutenzione del territorio, per la loro conservazione e gestione si fa riferimento alle normative di settore.

     3. Ai fini della manutenzione del territorio e della difesa del suolo, la Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità dei bacini regionali e di quelle dei bacini interregionali e nazionali, individua le aree prive di vegetazione arborea ed arbustiva o per le quali sia comunque ritenuto necessario prevedere interventi di rimboschimento o piantumazione, alla cui realizzazione si procede con fondi regionali, statali e comunitari [17].

     4. Alla gestione ed alla manutenzione delle opere di difesa del suolo di cui all'art. 3, comma 3, punto 6) provvedono, per quanto compatibile con le vigenti norme statali, i soggetti individuati all'atto del finanziamento o della autorizzazione delle opere disciplinate dalla presente legge; dette incombenze possono essere affidate a soggetti pubblici e privati; di norma la manutenzione è affidata ai realizzatori delle opere stesse.

     5. La manutenzione dei corsi d'acqua è obbligatoria, salvo i casi specificatamente di seguito individuati, l'iniziativa fa carico ai proprietari o possessori frontisti.

     6. La Giunta Regionale, d'intesa con le Province interessate e l'Autorità, stabilisce, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell'interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i Servizi del Genio Civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni interessati.

     7. La Regione provvede altresì a stabilire con propria normativa, entro il medesimo termine, le forme di compartecipazione agli oneri conseguenti alle attribuzioni di cui al precedente comma e le modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili.

     8. La manutenzione dei corsi d'acqua riguarda gli interventi previsti dalla legge 19.7.1993 n. 236 e relative disposizioni attuative, fatta salva una diversa disciplina di dettaglio che l'Autorità potrà sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

     9. L'Autorità provvede, nell'ambito delle competenze regionali, alla proposta di ridefinizione delle opere idrauliche delle diverse categorie e delle conseguenti attività e spettanze di cui alla legge 25.7.1904 n. 523 in riferimento agli indirizzi dettati dalla legge 183/89. La Regione provvede alla approvazione delle normative conseguenti.

     10. In attesa della ridefinizione di cui al comma 6, restano ferme le competenze [18]:

     a) delle Province in materia di opere classificabili di quarta categoria;

     b) dei Comuni in materia di opere di quinta categoria, nonché quelle relative a fossi o aste non classificate, fuorché nei casi in cui si debbano realizzare opere di sola difesa di beni privati nel qual caso provvedono i proprietari ed i possessori frontisti;

     c) della Regione per le rimanenti opere.

     11. Alle opere di competenza regionale provvedono i Servizi del Genio Civile ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.

     12. E' riservata altresì ai medesimi Servizi del Genio Civile l'autorizzazione dei progetti redatti da Comuni e Province e l'alta sorveglianza sui lavori di cui al precedente comma.

     13. L'Autorità, entro 12 mesi dalla sua costituzione, emana direttive specifiche sulle modalità e cautele da osservare per i lavori e per le attività manutentive di cui ai commi precedenti, stabilisce altresì per essi, anche in riferimento a tutte le restanti attività previste dal presente articolo, indirizzi tecnici di ingegneria naturalistica; nelle more di tale adempimento i lavori ed attività devono ispirarsi:

     - alla salvaguardia della pubblica incolumità nei confronti delle portate di piena ammissibili - intendendosi per ammissibile la piena con tempi di ritorno di almeno 50 anni fatte salve più specifiche prescrizioni delle autorità preposte al rilascio di autorizzazioni o pareri -,

     - al recupero ed alla salvaguardia delle caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei avendo conto della necessità di non compromettere irreversibilmente le funzioni biologiche del corso d'acqua,

     - alla permanenza, anche per tratti, della vegetazione ripariale,

     - alla continuità biologica del corso d'acqua per la fauna ittica, in caso di opere trasversali,

     - ai criteri dell'ingegneria naturalistica eccetto per i casi in cui non sia tecnicamente accettabile ai fini della sicurezza tale modalità realizzativa delle opere,

     - ai fini dell'osservanza di detti indirizzi l'uso di mezzi meccanici in alveo per interventi manutentivi deve essere al massimo limitato.

     14. Gli interventi di salvaguardia delle coste, nonché le attività di straordinaria manutenzione delle opere esistenti e consegnate ai Comuni, di competenza regionale sono svolti tramite i Servizi del Genio Civile territorialmente competenti ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.

     15. Le Province e gli Enti Locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o disporre in via autonoma, la realizzazione delle attività di cui al precedente comma previa autorizzazione della Regione.

     16. Per la manutenzione degli interventi di salvaguardia delle coste si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 14.7.1907, n. 542.

     17. Gli interventi necessari per contrastare l'instabilità o l'erosione dei versanti nonché le attività di consolidamento e trasferimento abitati di competenza della Regione, sono svolte, nell'ambito degli stanziamenti, per tramite dei Servizi del Genio Civile ovvero con concessione del finanziamento alle Province o, in subordine, ad altro Ente Locale.

     18. Le Province e gli Enti Locali possono essere chiamati a compartecipare alle spese o a provvedere con fondi del proprio bilancio qualora si ravvisino gli estremi dell'urgenza ed improcrastinabilità o del rischio per la pubblica incolumità.

     19. Gli interventi di competenza regionale di cui al precedente comma non riguardano interventi di consolidamento di edifici né essere tesi a rimuovere situazione di rischio riguardanti esclusivamente singoli edifici o beni privati siti in zone agricole; i proprietari di detti edifici o beni provvedono a loro spese alla rimozione della situazione di pericolo.

     20. Nelle aree soggette ad interventi di consolidamento ogni attività di trasformazione urbanistica dei luoghi è subordinata a nuovo specifico parere dei competenti Servizi del Genio Civile reso ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974 n. 64 supportata dall'effettuazione degli opportuni sondaggi ed indagini a carico del richiedente.

     21. I lavori o le attività su fiumi, su torrenti, su versanti instabili o in erosione inerenti la conservazione o la messa in sicurezza di un ponte o di una strada pubblica o di un qualsiasi altro pubblico servizio, anche se da realizzarsi al di fuori delle aree di proprietà del soggetto titolare del bene, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada o del pubblico servizio.

     22. Qualora sussistano situazioni di urgenza o somma urgenza, o in caso di inadempienza dei soggetti preposti agli interventi o alle attività, ovvero, infine, qualora gli interventi da realizzarsi vengano individuati dalla Giunta Regionale ai fini del presente comma di interesse regionale tutte le opere o le attività di cui al presente articolo possono essere direttamente realizzate dalla Regione.

     23. L'approvazione di progetti per le opere di cui al presente articolo da parte dell'autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 20. Borse di studio.

     1. La Regione ritiene di preminente interesse per il proprio territorio attivare un costante coinvolgimento delle Università della Regione nel processo di definizione del Piano di Bacino.

     2. A tal fine il Comitato Istituzionale, su richiesta del Segretario che ne indica le specializzazioni e le aree tematiche di ricerca, propone alla Giunta Regionale l'attribuzione di borse di studio biennali di importo non superiore ai 15 milioni complessivi a neo laureati nelle facoltà delle Università abruzzesi il cui piano di studio o tesi di laurea abbiano attinenza con le specializzazioni ed aree tematiche di ricerca richieste.

     3. Ai fini della individuazione delle richieste idonee da sottoporre alla valutazione del Comitato istituzionale, il Segretario Generale richiede ai Rettori delle Università Abruzzesi, nella loro piena autonomia e preso atto delle specializzazioni richieste, delle aree tematiche di ricerca e del numero di borse poste a disposizione, di dare adeguata pubblicità alla iniziativa e selezionare e presentare entro i termini previsti un numero di richieste di borsa di studio non superiori a quello delle borse bandite. Le richieste vanno sottoscritte, oltre che dal neo laureato, dal docente dell'università che ne attesta la validità scientifica e ne assume la responsabilità di vigilanza ed indirizzo per l'esecuzione.

     4. Il borsista opera secondo gli indirizzi operativi fissati dal Segretario Generale che può attribuire ad un funzionario della Segreteria Tecnico Operativa il ruolo di referente delle attività, al termine delle attività il Segretario esprime un sintetico giudizio complessivo sui risultati.

 

     Art. 21. Sanzioni Amministrative.

     1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa nazionale e regionale coloro i quali realizzano opere o costruzioni senza le autorizzazioni previste al comma 12 dell'art. 19 ovvero senza l'acquisizione delle autorizzazioni o pareri comunque previsti dalla vigente normativa, soggiacciono alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni a seconda della gravità degli effetti delle infrazioni.

     2. L'infrazione dev'essere valutata previa notifica di contestazione degli addebiti agli autori del fatto, che possono presentare memorie difensive entro i 30 giorni successivi direttamente al Presidente della Giunta Regionale.

     3. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui al primo comma provvedono la polizia municipale del Comune nel cui territorio sono localizzate le opere, la Regione ed il Servizio di Vigilanza Idrogeologica di cui all'art. 11 della presente legge, le Province.

     4. I soggetti di cui al comma precedente provvedono a darne immediata comunicazione al competente servizio del Genio Civile che in base alla gravità del fatto, provvede al sequestro cautelare delle opere e dei manufatti. Qualora le opere eseguite determinino pericolo per la pubblica incolumità o si rinvenga la possibilità di danno ambientale diretto o indotto si procede alla loro rimozione a carico di chi ha commesso l'abuso.

     5. Il Presidente della Giunta regionale ricevuto il verbale di contestazione e di accertamento di violazione alle norme della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, provvede ad irrogare la misura delle sanzioni amministrative previste sulla base delle risultanze acquisite.

CAPO IV

FUNZIONI REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO AL LIVELLO PROVINCIALE

 

     Art. 22. Compiti della Regione.

     1. La Regione, oltre ai compiti previsti nei precedenti articoli:

     a) definisce i criteri ed emana le direttive vincolanti, sentita l'Autorità, per l'esercizio della delega alle Province ed alle Comunità Montane di cui agli artt. 23 e 24 della presente legge;

     b) prevede le forme di coordinamento dell'Autorità con la protezione civile;

     c) definisce il riordino dell'organizzazione del servizio di navigazione delle acque interne.

     2. La Giunta Regionale adotta annualmente la relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione degli interventi in corso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. i), della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     3. La Giunta Regionale provvede a reperire e mettere a disposizione la sede idonea per lo svolgimento delle attività dell'Autorità e per quelle periferiche del Servizio di Vigilanza Idrogeologica in base alle richieste dell'Autorità; provvede altresì al loro mantenimento ivi compresi l'allaccio ed il pagamento delle utenze dei servizi, della gestione e dell'ordinaria o straordinaria manutenzione degli immobili se di competenza dell'utilizzatore, le tasse o imposte dovute; provvede altresì sia alla messa a disposizione del mobilio, delle attrezzature fisse e mobili, del materiale di consumo e di quanto altro necessario per il funzionamento, sia alle spese ed alla gestione del personale della Segreteria Tecnico Operativa.

     4. E' di competenza della Giunta Regionale l'approvazione di tutti gli atti regolamentari e organizzatori finalizzati all'esercizio delle attività ed al funzionamento dell'Autorità.

 

     Art. 23. Compiti della Provincia in materia di disciplina delle risorse idriche e di difesa del suolo.

     1. Alla Provincia, in attuazione dell'articolo 14, comma 1 lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dell'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 sono delegate le seguenti attività inerenti il rilascio di:

     a) concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica;

     b) licenze per l'attingimento di acqua pubblica;

     c) autorizzazione alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell'articolo 90, comma 2, lettera d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     e) autorizzazione alle trasformazioni nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico.

     2. Sono altresì delegati alle Province gli adempimenti di cui al D.P.R. n. 1363 del 1 novembre 1959 per:

     a) gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e i 100.000 metri cubi di invaso;

     b) per gli sbarramenti di altezza inferiore ai 10 metri determinanti un invaso compreso tra i 100.000 e 1.000.000 metri cubi;

     c) per quelli di altezza compresa tra i 10 e i 15 metri che determinano un invaso inferiore ad 1.000.000 di metri cubi;

     d) il rilascio delle autorizzazioni per gli sbarramenti di cui alle lettere b) e c) previo parere del Comitato Tecnico - Amministrativo di cui al comma 6 della L.R. 81/1998 e successive modificazioni ed integrazioni [19].

     3. Le Province provvedono al censimento, all'autorizzazione e alla effettuazione dei controlli sulle dighe e i bacini di ritenuta sulla base delle apposite direttive formulate dal settore LL.PP. - Servizio Tecnico della Giunta Regionale.

     4. Le direttive regionali di cui al precedente comma prevedono le modalità di effettuazione e aggiornamento del catasto degli sbarramenti e delle dighe di ritenuta, le modalità di presentazione e approvazione dei progetti di collaudo, esercizio e vigilanza delle opere, contengono appositi disciplinari tipo e stabiliscono le procedure di accertamento e contestazione delle violazioni, di irrogazione delle sanzioni e le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Informativo Territoriale Integrato delle Risorse di Bacino dell'Autorità.

     5. Le modalità di esercizio delle attività delegate di cui al presente articolo ed il conseguente trasferimento di personale e mezzi alle Province sono determinati con successivi provvedimenti regionali.

     6. I Servizi Tecnici del Territorio, ove richiesto, svolgono, per i territori di propria competenza, attività generale di supporto tecnico - amministrativo alle Province, mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d’acqua. Il Direttore dell’area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell’Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all’art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti[20].

     7. Il piano di difesa del territorio di bonifica di cui all'art. 9 della L.R. 7 giugno 1996 n. 36 si conforma al Piano di Bacino o ai suoi stralci e si coordina con il programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge.

     8. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7.6.1996 n. 36 le Province per la realizzazione delle opere di loro competenza o loro attribuite in concessione per effetto delle disposizioni di cui art. 19 presente articolo possono avvalersi dei Consorzi di Bonifica.

 

     Art. 24. Attività della Comunità Montana.

     1. Nei piani pluriennali di sviluppo socio economico delle comunità montane previsti dall'articolo 29, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 gli interventi previsti per quanto attiene al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso delle risorse idriche, sono coordinati con il Piano dei bacini regionali o di suoi stralci e con il programma triennale d'interventi di cui all'articolo 14 della presente legge.

     2. Per l'esercizio coordinato di tali interventi possono essere promossi accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Sono delegate alla Comunità Montana, nell'ambito dei territori di propria competenza, le attività non ricomprese nelle competenze stabilite ai precedenti commi 14 e 15 relative alla sistemazione idraulico forestale; dette attività si conformano al Piano di Bacino o ai suoi stralci e si coordinano con il programma triennale d'intervento di cui all'art. 14 della presente legge. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni sono determinati con successivo provvedimento regionale.

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. Nella fase di prima attuazione, per l'esercizio 1998, gli oneri discendenti dalle attività istituzionalmente conferite alle Autorità di Bacino Regionale, ai sensi della presente legge, sono valutati in L. 900.000.000.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso è istituito ed iscritto nel Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3 il cap. 152398 denominato: «Fondo per la attività dell'Autorità di Bacino Regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento - art. 16 L. 183/89 e art. 17 L.R. ......» con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 900.000.000.

     3. La copertura finanziaria complessiva è assicurata mediante pari riduzione dello stanziamento del cap. 272331.

     4. Per la completa applicazione ed attuazione della presente legge per il biennio 1999-2000, l'onere complessivo è valutato presuntivamente in L. 6.000.000.000, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità.

     5. Le leggi di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari determinano gli stanziamenti attribuibili a ciascun anno ai sensi del richiamato art. 11.

     6. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito della programmazione delle provvidenze assegnate nel bilancio pluriennale al Sett. 15, tit. 2 voce trasferimenti.

     7. Per l'esercizio 2005 all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l'attività dell'Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16, legge n. 183/1989 e art. 17 L.R. n. 81/1998 e L.R. n. 43/2001, e con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.019 sul cap. 151532 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Fondo per il Funzionamento dell'Autorità di bacino regionale. [21].

     8. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002. [22]

 

     Art. 26. Norme transitorie e finali.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 18 maggio 1989 n. 183 così come integrato e modificato dalla legge 7 agosto 1989, n. 253.

     2. Le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge, per quanto subordinate all'approvazione da parte dell'altra Regione interessata, trovano applicazione dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento di identico contenuto dell'altra Regione.

     3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[6] Lettera così modificata dall’art. 46 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Capoverso così modificato dall’art. 46 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[9] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[12] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[13] Comma inserito dall'art. 19 della L.R. 24 agosto 2001, n. 43.

[14] Comma aggiunto, come comma 13 "dopo il dodicesimo ed ultimo comma", dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[18] Capoverso così sostituito dall'art. 8 della L.R. 7 aprile 1999, n. 20.

[19] Lettera così modificata dall’art. 138 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[20] Comma già modificato dall’art. 94 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così ulteriormente modificato dall’art. 139 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Comma aggiunto dall’art. 46 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[22] Comma aggiunto dall’art. 46 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.