§ 5.4.260 - L.R. 3 marzo 2005, n. 19.
Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:03/03/2005
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Costituzione Consorzi dei Beni Culturali nelle Province dell’Abruzzo.
Art. 3.  Ruolo della Regione e delega di funzioni ai Consorzi dei Beni Culturali.
Art. 4.  Finanziamento.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 5.4.260 - L.R. 3 marzo 2005, n. 19.

Norme per la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali, delega di funzioni regionali.

(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, con la presente legge riconosce un ruolo essenziale, anche sotto il profilo turistico, allo sviluppo della cultura attraverso la promozione delle attività culturali e la valorizzazione dei beni presenti sul proprio territorio.

     2. La presente legge, ai fini della valorizzazione del patrimonio culturale e della promozione e organizzazione delle connesse attività culturali, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti i beni culturali, così come definiti dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42: Codice dei beni culturali e del paesaggio.

     3. Per le finalità della presente legge, la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con gli altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.

 

     Art. 2. Costituzione Consorzi dei Beni Culturali nelle Province dell’Abruzzo.

     1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all’art. 1 e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo del turismo, la Regione favorisce la costituzione dei Consorzi dei Beni Culturali delle province abruzzesi, per la valorizzazione e la gestione dei beni culturali presenti nel proprio territorio e ne sostiene e promuove le attività.

     2. I consorzi di cui al comma 1:

     a) Sono costituiti da Province, Comuni, Comunità montane e altri Enti, pubblici e privati, ricadenti nei territori provinciali;

     b) Hanno durata non inferiore a venti anni;

     c) Il loro patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i contributi ordinari e straordinari, conferiti dagli associati e da quelli acquisiti con mezzi finanziari propri;

     d) Lo statuto di cui all’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali" prevede:

     - lo scopo è preminentemente quello della valorizzazione, della promozione e della gestione dei beni culturali rientranti nel patrimonio consortile, degli associati e, comunque, di quelli esistenti nei loro territori, di seguito denominati beni culturali, e della promozione delle attività culturali nei loro territori;

     - l’applicazione delle norme previste per le aziende speciali.

     3. I Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L’Aquila e Teramo già costituiti adeguano i loro statuti e convenzioni alle norme della presente legge.

 

     Art. 3. Ruolo della Regione e delega di funzioni ai Consorzi dei Beni Culturali.

     1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con deliberazione-quadro triennale, aggiornabile annualmente, definisce i criteri fondamentali di intervento in materia di beni, attività e servizi culturali, tenuto conto dei contesti territoriali, dello sviluppo e della valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità locali.

     2. Con successivi atti amministrativi, la Giunta regionale elabora, promuove e sostiene iniziative e progetti di rilevanza regionale in materia culturale.

     3. Sono delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di valorizzazione, che comprendono le attività concernenti:

     a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni culturali e della loro sicurezza, integrità e valore;

     b) il miglioramento dell’accesso ai beni culturali;

     c) la diffusione della conoscenza dei beni culturali mediante:

     - pubblicazione o concorso alla pubblicazione di cataloghi, studi e ogni altro strumento di informazione relativo ai beni culturali;

     - l’organizzazione e la realizzazione di mostre ed eventi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

     - l’organizzazione e la realizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni culturali o a operazioni di recupero, restauro o ad acquisizioni;

     - l’organizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e istituzioni di ricerca;

     - l’organizzazione di attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con istituti di istruzione;

     - l’organizzazione di itinerari culturali, in collaborazione con gli enti e gli organi competenti per il turismo;

     d) sono, inoltre, delegabili ai Consorzi dei Beni Culturali le funzioni e i compiti di promozione, che comprendono le attività concernenti:

     - l’equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree del loro territorio e, in collaborazione con i Consorzi dei Beni Culturali delle altre province, della regione;

     - l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali e a favorirne la diffusione;

     - l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali con quelle relative all’istruzione scolastica.

     4. I Consorzi dei Beni Culturali sono altresì competenti a stipulare i contratti di sponsorizzazione, di cui all’art. 120 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla progettazione o all’attuazione di iniziative nel campo della valorizzazione dei beni culturali.

     5. I Comuni e le Province, con propri atti, possono trasferire la gestione di musei e di altri beni culturali ai Consorzi dei Beni Culturali.

 

     Art. 4. Finanziamento.

     1. A ciascuno dei consorzi di cui all’art. 2, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti secondo quanto stabilito dalla presente legge, è destinato un finanziamento regionale annuo.

     2. Per quanto attiene le modalità di concessione e di liquidazione del finanziamento di cui al comma 1, si rinvia a quanto disposto dall’art. 11, commi da 2 a 5, della L.R. 7/2003: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2003).

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il Cap. 61530 (FO 10.01.004): Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali delle Province di L’Aquila e Teramo, dello stato di previsione della spesa assume la seguente denominazione: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.

     2. All’onere finanziario derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2005 in € 200.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al Cap. 61530 (FO 10.01.004) denominato: Contributo a favore dei Consorzi dei Beni Culturali.

     3. Per la determinazione dell’onere relativo agli esercizi futuri si rinvia alla legge finanziaria regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/2002: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.