§ 5.2.188 - L.R. 4 gennaio 2005, n. 2.
Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:04/01/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri generali.
Art. 3.  Competenze delle Province.
Art. 4.  Formazione degli operatori.
Art. 5.  Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.
Art. 6.  Procedura di autorizzazione.
Art. 7.  Accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.
Art. 8.  Procedura di accreditamento.
Art. 9.  Verifiche periodiche.
Art. 10.  Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.
Art. 11.  Tenuta dei registri.
Art. 12.  Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture.
Art. 13.  Coordinamento dell’attività di vigilanza.
Art. 14.  Funzione ispettiva.
Art. 15.  Violazioni.
Art. 16.  Accertamento delle violazioni.
Art. 17.  Sanzioni pecuniarie.
Art. 18.  Pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Art. 19.  Destinatari e forme di finanziamento.
Art. 20.  Criteri di finanziamento.
Art. 21.  Modalità di erogazione del finanziamento.
Art. 22.  Realizzazione degli investimenti.
Art. 23.  Norma finanziaria.
Art. 24.  Termini per l’adeguamento agli standard.
Art. 25.  Rinvio.
Art. 26.  Abrogazioni.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 5.2.188 - L.R. 4 gennaio 2005, n. 2.

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.

(B.U. 14 gennaio 2005, n. 3).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e del D.M. 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328"), detta norme in materia di procedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei soggetti eroganti servizi alla persona.

     2. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Regione, tenuto conto dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definisce, con apposito regolamento da emanarsi entro 180 gg. dall’entrata in vigore della presente legge con apposita deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta:

     a) gli ulteriori standard, rispettivamente, per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

     b) gli strumenti e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e del successivo accreditamento, a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

     c) l’organizzazione e le attribuzioni dell’organismo tecnico provinciale di vigilanza, nonché gli strumenti e le modalità per la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento e per la verifica del mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato;

     d) l’anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona;

     e) le attività di vigilanza e controllo con apposito servizio ispettivo con visite in loco presso le strutture ed i servizi autorizzati e/o accreditati, almeno una volta l’anno.

 

     Art. 2. Criteri generali.

     1. Gli standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento e gli strumenti attuativi, di cui al precedente art. 1, sono soggetti ad aggiornamento nel tempo, in relazione alle risultanze dell’attività di controllo sull’efficacia e sull’efficienza dei servizi.

     2. La Regione predispone specifici strumenti di controllo, mediante l’utilizzo dei dati del sistema informativo curato dall’Osservatorio sociale regionale e dall’Agenzia regionale per l’informatica e la telematica, anche attraverso l’apporto delle Province, al fine di valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi.

     3. La Regione coordina e supervisiona le attività di competenza dei Comuni e delle Province in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento approvato dalla Giunta regionale.

     4. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti ad iscriversi nell’anagrafe regionale di cui al successivo art. 10.

     5. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, compete ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia di rilascio formale dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali, socio- sanitari e socio-educativi a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo gli strumenti e le modalità fissati dalla Regione.

 

CAPO II

FUNZIONI DELLE PROVINCE

 

     Art. 3. Competenze delle Province.

     1. Ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, spettano inoltre alle Province le funzioni concernenti:

     a) la verifica degli standard, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento ed ai fini del mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato, sulla base dei requisiti definiti dal Regolamento regionale, avvalendosi del proprio Organismo tecnico e della collaborazione delle Aziende U.S.L. territorialmente competenti;

     b) l’accertamento delle condizioni per la concessione dell’accreditamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla programmazione regionale e locale in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, acquisito il parere delle competenti Direzioni regionali;

     c) la tenuta del registro dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;

     d) la tenuta del registro dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali, con riferimento al proprio ambito territoriale;

     e) la collaborazione con la Regione per le attività di cui al comma 2 del precedente art. 2;

     f) il coordinamento con i competenti Comuni in materia di rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento, in coerenza con gli standard definiti da regolamento regionale.

     2. Per l’esercizio di tali funzioni, la Regione annualmente destina alle Province quota parte del Fondo sociale regionale, sulla base di criteri di riparto e modalità di assegnazione definiti con provvedimento della Giunta regionale, in relazione agli adempimenti connessi con l’attuazione della presente legge.

 

CAPO III

ATTIVITÀ FORMATIVA

 

     Art. 4. Formazione degli operatori.

     1. La formazione degli operatori costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi alla persona e per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate.

     2. In relazione ai fabbisogni formativi e alle esigenze di riqualificazione ed integrazione delle diverse professionalità, la Regione promuove la qualificazione degli operatori sociali, socio-sanitari e socio-educativi, raccordandone i relativi percorsi formativi, definiti con provvedimento della Giunta regionale su proposta congiunta degli Assessori competenti per materia.

     3. La Regione e le Province promuovono iniziative per il sostegno e lo sviluppo della qualificazione dei soggetti del Terzo settore, con il coinvolgimento, nelle attività formative, delle Università, degli Enti di formazione e dei Centri di Servizio per il Volontariato accreditati.

     4. Le attività formative programmate e realizzate, anche con l’utilizzo di fondi di altri soggetti pubblici e/o privati e di derivazione comunitaria, devono in ogni caso rispettare la normativa regionale in materia di formazione professionale ed essere comunque ricondotte nell’ambito del relativo piano regionale.

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO. ANAGRAFE REGIONALE

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI PER L’AUTORIZZAZIONE

 

     Art. 5. Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.

     1. L’esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), a gestione pubblica, privata o dei soggetti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione comunale, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia, secondo gli standard e le modalità fissati con apposito Regolamento regionale.

     2. Il Regolamento di cui al comma precedente, emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in relazione a quanto previsto dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per il funzionamento di servizi e strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale eroganti prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, nonché le procedure per il rilascio delle relative autorizzazioni.

     3. Per i servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 76/2000, il Regolamento di cui al precedente comma 2 deve assicurare il raccordo e la compatibilità di quanto già definito dalle "Direttive generali di attuazione", previste dall’art. 10 della medesima L.R. 76/2000, con le disposizioni della presente legge.

     4. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina il coordinamento delle attività di competenza dei Comuni, delle Province e delle Aziende U.S.L. in materia di autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio- sanitari e socio-educativi, nonché le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi autorizzati a norma della presente legge.

     5. Le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento dei servizi e delle strutture, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, sono attribuite ai Comuni che le esercitano avvalendosi, ai fini della verifica degli standard, delle Province, per il tramite dell’Organismo tecnico di cui al successivo art. 12, e dei servizi dell’Azienda U.S.L., territorialmente competenti.

     6. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi e/o aprire, ampliare o trasformare strutture di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, a ciclo residenziale o semiresidenziale, è tenuto a presentare preventivamente domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati o nel quale la struttura è ubicata.

     7. In caso di servizi erogati in più comuni e/o in Ambiti sociali diversi del territorio regionale, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui il soggetto richiedente, anche con sede legale in altra Regione o Stato, dimostra di avere una stabile organizzazione aziendale, attraverso la individuazione di una idonea sede operativa, opportunamente documentata.

 

     Art. 6. Procedura di autorizzazione.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, disciplina la procedura di autorizzazione, ne definisce le modalità ed approva il modello di domanda per la richiesta di autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture a norma della presente legge.

     2. Il provvedimento di autorizzazione, rilasciato dai Comuni, deve essere conforme a quello approvato dalla Giunta regionale e deve obbligatoriamente indicare:

     a) il soggetto gestore e il legale rappresentante;

     b) la denominazione o ragione sociale;

     c) la natura giuridica;

     d) la tipologia del servizio e/o della struttura;

     e) il direttore e/o il coordinatore responsabile;

     f) le figure professionali impiegate;

     g) l’utenza massima assistibile e il territorio su cui viene erogato il servizio;

     h) l’ubicazione della struttura e la sua capacità ricettiva massima autorizzata.

     3. Il Comune è tenuto a trasmettere copia dell’autorizzazione al funzionamento alla Provincia territorialmente competente.

     4. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto gestore è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l’aggiornamento dell’autorizzazione. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione stessa.

 

CAPO II

PRINCIPI GENERALI PER L’ACCREDITAMENTO

 

     Art. 7. Accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.

     1. Si definisce accreditamento il provvedimento mediante il quale viene riconosciuta l’idoneità, ai soggetti già autorizzati al funzionamento ai sensi della presente legge, ad essere fornitori di enti pubblici. L’accreditamento è riconosciuto a seguito di specifico procedimento valutativo teso all’accertamento del possesso di ulteriori requisiti rispetto a quelli previsti per l’autorizzazione al funzionamento, nonché alla verifica della compatibilità con la programmazione regionale e locale, correlata al fabbisogno territoriale e nel limite delle risorse finanziarie all’uopo previste.

     2. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato di interventi e servizi e di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni erogate, la Regione, con apposito Regolamento, emanato entro un anno dal provvedimento di cui al comma 2 dell’art. 5, definisce i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento dei soggetti gestori di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e di servizi socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi, ivi compresi quelli disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, di natura pubblica e privata, operanti in Abruzzo ed autorizzati ai sensi dello stesso art. 5.

     3. Le funzioni amministrative in materia di accreditamento sono attribuite ai Comuni, i quali, ai fini dell’accertamento delle condizioni che danno luogo all’accreditamento stesso, come definito dal comma 1 del presente articolo, si avvalgono delle Province, che esprimono i propri pareri attraverso l’Organismo tecnico di cui al successivo art. 12.

     4. Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento formale di accreditamento alla Provincia territorialmente competente.

 

     Art. 8. Procedura di accreditamento.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, individua le procedure e le modalità per la richiesta e per il riconoscimento dello status di soggetto accreditato a norma della presente legge.

     2. In caso di variazione di uno qualsiasi degli elementi caratterizzanti il servizio o la struttura, il soggetto accreditato è tenuto a darne comunicazione al competente Comune entro trenta giorni dal verificarsi della variazione, chiedendo l’aggiornamento dell’accreditamento. A tali fini, il Comune procede alle necessarie verifiche con le stesse modalità previste per il rilascio del relativo provvedimento di accreditamento.

     3. L’accreditamento è condizione necessaria per la partecipazione, secondo la vigente normativa, a procedure di affidamento di servizi sia ad evidenza pubblica sia in forma diretta, ristretta e negoziata, ovvero per la partecipazione ad accordi o contratti di programma.

     4. In sede di prima applicazione, e comunque fino a cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle procedure di cui al precedente comma 3, è sufficiente il possesso dell’autorizzazione al funzionamento.

 

CAPO III

SUSSISTENZA DEGLI STANDARD

 

     Art. 9. Verifiche periodiche.

     1. I soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali e quelli accreditati sono tenuti, con cadenza biennale, a richiedere al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e l’accreditamento la verifica della sussistenza degli standard. Per tale verifica il Comune si avvale delle Province, le quali esercitano tali funzioni attraverso l’Organismo tecnico provinciale, di cui al successivo art. 12.

     2. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, fissa i termini e le modalità per la disciplina delle verifiche biennali e per la definizione delle relative tasse.

     3. Ferme restando le attività ispettive e di vigilanza attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, i soggetti autorizzati e quelli accreditati sono tenuti a fornire alle Province territorialmente competenti tutte le informazioni richieste e a consentire le ispezioni e i controlli periodici sulle strutture e sui servizi da parte dell’Organismo tecnico provinciale, nonché da parte di funzionari dell’Azienda U.S.L., comunque disposti.

 

CAPO IV

ANAGRAFE REGIONALE

 

     Art. 10. Anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.

     1. Al fine di garantire la trasparenza e la qualità dell’attività svolta dai soggetti gestori, nonché di agevolare i rapporti tra cittadini, strutture e servizi, è istituita, presso la Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, l’anagrafe regionale dei soggetti operanti nei servizi alla persona.

     2. La Regione assicura il coordinamento, la supervisione e la pubblicazione annuale dell’anagrafe.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto di organizzazione, emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità per la gestione dell’anagrafe stessa, sia per quanto concerne i rapporti con le Province ed i Comuni, sia per iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché per quanto concerne i requisiti, i percorsi formativi e le procedure per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali dei soggetti richiedenti l’iscrizione.

     4. L’anagrafe è articolata nei seguenti registri:

     a) dei soggetti autorizzati all’esercizio di attività sociali;

     b) dei soggetti accreditati, gestori di strutture e servizi sociali;

     c) dei direttori e dei coordinatori responsabili di strutture e servizi;

     d) degli "ispettori" provinciali preposti alla vigilanza, di cui al successivo art. 14.

     5. I registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 4 sono organizzati su base provinciale e distinti in "sezioni", rispettivamente per le strutture e per i servizi. Strutture e servizi sono classificati in base alle qualità organizzativo-strutturali possedute, secondo quanto definito con il Regolamento di cui al comma 2 dell’art. 5.

 

     Art. 11. Tenuta dei registri.

     1. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10 è affidata, per il territorio di competenza, a ciascuna Provincia, che si avvale del proprio Organismo tecnico di cui al successivo art. 12.

     2. La tenuta dei registri dei soggetti di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 10 è affidata alla Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali.

 

TITOLO III

VIGILANZA E CONTROLLO SU SERVIZI E STRUTTURE

 

CAPO I

VIGILANZA E CONTROLLO

 

     Art. 12. Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture.

     1. Ciascuna Provincia, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 3, istituisce, secondo le modalità e i termini stabiliti con atto di organizzazione della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Organismo tecnico.

     2. All’Organismo di cui al precedente comma 1 sono attribuite competenze in materia di verifica degli standard per servizi e strutture socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi, disciplinati dalla presente legge, ai fini della formulazione del parere per il rilascio, da parte dei comuni, dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento e ai fini del controllo sul mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accreditato, nonché ai fini della loro classificazione.

     3. Nell’esercizio delle proprie attività, l’Organismo tecnico, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. della Regione, comunque competenti in materia sanitaria.

 

     Art. 13. Coordinamento dell’attività di vigilanza.

     1. La Giunta regionale, Direzione per le Politiche Sociali, mediante il competente Servizio, assicura il coordinamento, la vigilanza e la supervisione dell’attività esercitata dalle Province, attraverso gli Organismi tecnici provinciali, garantendo il raccordo con altri organi e servizi statali e regionali preposti alla vigilanza.

     2. La Regione individua ed organizza specifiche azioni formative nei confronti del personale degli Organismi tecnici provinciali.

     [3. Per garantire una migliore e più incisiva azione nelle attività di competenza regionale di cui al comma 1 e consentire, nei tempi stabiliti, la predisposizione degli atti regolamentari e di organizzazione previsti dalla presente legge e di tutti gli altri provvedimenti inerenti le procedure attuative della stessa, nonché per assicurare la necessaria opera di supporto e di assistenza tecnico-amministrativa agli enti e ai soggetti interessati, la Giunta regionale provvede con effetto immediato all’affidamento di un incarico di dirigente del relativo Servizio. In sede di prima applicazione, si provvede mediante incarico a personale regionale laureato, in possesso di qualifica non inferiore all’ultimo grado della ex carriera direttiva, che abbia effettivamente svolto funzioni riconducibili ad attività in materia di autorizzazioni al funzionamento di soggetti e strutture eroganti servizi alla persona. Tale incarico, con relativo inquadramento giuridico ed economico nella qualifica di dirigente, è attribuito attraverso apposito concorso per titoli di anzianità nelle predette funzioni e di cultura nella specifica materia, integrato da colloquio.] [1]

 

     Art. 14. Funzione ispettiva.

     1. La funzione ispettiva è esercitata dai dipendenti assegnati all’Organismo tecnico addetti alle verifiche. Essi assumono la qualifica di "ispettori" e sono tenuti a segnalare alle competenti autorità eventuali violazioni a rilevanza penale accertate durante l’espletamento dell’attività ispettiva.

     2. In sede di prima applicazione, gli Organismi tecnici provinciali possono avvalersi, per le funzioni di cui al precedente comma, previa apposita formazione, di personale già dipendente delle Province stesse o di altro personale comunque messo a disposizione e/o trasferito da Enti locali o dalla Regione.

 

CAPO II

VIOLAZIONI E SANZIONI

 

     Art. 15. Violazioni.

     1. La gestione di un servizio ovvero di una struttura socio-assistenziale, socio-sanitaria o socio-educativa, priva della necessaria autorizzazione al funzionamento di cui all’art. 5 della presente legge, configura "abusivo esercizio" ai sensi dell’art. 348 del Codice penale e dà luogo alla immediata cessazione dell’attività.

     2. Costituisce causa di revoca ovvero di sospensione della autorizzazione, in relazione alla gravità della violazione, la cui entità è definita dal Regolamento regionale di cui all’art. 5, ogni variazione apportata al servizio o alla struttura che configuri difformità rispetto al contenuto del provvedimento autorizzatorio.

     3. I provvedimenti cautelari di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disposti dal Comune competente, che adotta, nel contempo, tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti in carico alle strutture ovvero dei fruitori dei servizi.

     4. In caso di sospensione dell’attività, il relativo provvedimento deve indicare gli adempimenti cui ottemperare e la documentazione da produrre per la ripresa della stessa.

     5. Qualora il soggetto gestore di un servizio o di una struttura cessi o sospenda un’attività autorizzata ai sensi della presente legge è tenuto a darne comunicazione al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione sessanta giorni prima della effettiva interruzione.

 

     Art. 16. Accertamento delle violazioni.

     1. L’accertamento e la contestazione delle violazioni della presente normativa, nonché la notifica dei rispettivi verbali sono di competenza degli "ispettori" di cui all’art. 14, ferme restando le attività ispettive e di vigilanza disposte direttamente dal competente Servizio della Direzione per le Politiche Sociali della Giunta regionale, nonché quelle attribuite da norme statali e regionali ad altri organi, secondo le procedure previste dagli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il processo verbale di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente legge va redatto in quattro copie, delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata alla Azienda U.S.L. territorialmente competente, una al Sindaco del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed una all’Organismo tecnico provinciale di riferimento.

     3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco competente scritti difensivi e documenti, nonché la richiesta di essere sentiti.

     4. Le Province, attraverso i propri Organismi tecnici di cui all’art. 12, sono tenute a trasmettere semestralmente alla Giunta regionale i dati relativi alle sanzioni comminate e all’esito delle stesse.

 

     Art. 17. Sanzioni pecuniarie.

     1. Le violazioni previste dall’art. 15 comportano, oltre al sistema sanzionatorio già prefigurato dall’articolo stesso, l’applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) da € 2.000,00 ad € 12.000,00, in caso di "abusivo esercizio" previsto al comma 1 dello stesso art. 15;

     b) da € 1.500,00 ad € 9.000,00, in caso di revoca dell’autorizzazione al funzionamento;

     c) da € 1.000,00 ad € 6.000,00, in caso di sospensione dell’autorizzazione al funzionamento.

     2. Qualora nell’arco degli ultimi cinque anni una medesima violazione sia reiterata, la sanzione amministrativa prevista per la relativa fattispecie va applicata in misura pari al triplo del massimo ed il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne deve disporre l’immediata revoca.

 

     Art. 18. Pagamento delle sanzioni pecuniarie.

     1. Il pagamento dell’ammenda in misura ridotta, previsto dall’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689      (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni ed integrazioni, va effettuato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente con le modalità dalla stessa stabilite.

     2. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, secondo le modalità e nel termine previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la Provincia competente, attraverso il proprio Organismo tecnico, deve presentare un rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento.

     3. Il Sindaco, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli eventuali scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, al contravventore e alle persone che ne sono obbligate in solido. Qualora ritenga infondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente alla Provincia che ha inviato il rapporto.

     4. L’ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all’estero, con le modalità indicate dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Il pagamento della somma determinata ai sensi del comma 3 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste nel comma 1.

     6. Il Tesoriere della Provincia che ha ricevuto il pagamento è tenuto a darne comunicazione, entro il successivo trentesimo giorno, al Sindaco che ha emesso l’ordinanza e alla Provincia che ha formulato il rapporto.

     7. Il termine per il pagamento è di giorni sessanta se il soggetto tenuto al pagamento è residente all’estero.

 

TITOLO IV

PROVVIDENZE REGIONALI

 

CAPO I

FINANZIAMENTI

 

     Art. 19. Destinatari e forme di finanziamento.

     1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati ed agevolare i processi di adeguamento delle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative agli standard definiti ai sensi della presente legge, la Regione Abruzzo concede ai soggetti titolari delle prescritte autorizzazioni al funzionamento contributi economici per interventi di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento degli immobili nei quali è svolta l’attività.

     2. Le provvidenze regionali sono concesse soltanto ai soggetti che siano in possesso di regolare approvazione dell’iniziativa progettuale di adeguamento da parte della Provincia territorialmente competente, mediante il proprio Organismo tecnico di cui all’art. 12, e che dimostrino il conseguimento di un effettivo miglioramento dei servizi erogati, mediante un processo di ristrutturazione dell’intera attività aziendale, ivi compresi gli aspetti organizzativi, da realizzare al massimo entro due anni.

     3. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge anche i soggetti, pubblici e privati, che intendono attivare nuovi servizi residenziali socio-assistenziali, sociosanitari e socio-educativi in zone riconosciute carenti, subordinatamente ad esplicita dichiarazione di accoglibilità della iniziativa da parte della Regione Abruzzo, su conforme parere dell’Azienda U.S.L. e della Provincia territorialmente competenti.

     4. Il contributo regionale, erogabile in forma attualizzata, consiste nell’abbattimento totale degli interessi passivi dovuti all’istituto di credito finanziante, per la durata massima di anni dieci, a fronte di linee di credito attivate con l’Istituto della Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari.

 

     Art. 20. Criteri di finanziamento.

     1. Per beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge il soggetto richiedente deve fornire ampia dimostrazione della propria capacità reddituale e patrimoniale per fronteggiare gli oneri di restituzione delle quote di prestito concesso ed assicurare le necessarie fideiussioni e le garanzie reali.

     2. Il finanziamento è erogato in unica soluzione ed è garantito, da parte del beneficiario, con apposita fideiussione svincolabile ad avvenuto collaudo finale delle opere oggetto dell’investimento.

     3. In relazione alla spesa ritenuta ammissibile, sono finanziabili i progetti di investimento di importo massimo pari ad € 1.000.000,00, anche cumulativamente rispetto alle varie tipologie di intervento, per ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e completamento, nelle seguenti misure:

     a) fino al 100% dell’importo, per gli Enti pubblici;

     b) fino al 70% dell’importo, per i soggetti privati.

     4. Gli interventi ammissibili a finanziamento non possono superare i seguenti massimali di costo:

     a) ristrutturazione/ammodernamento: 400 euro/mq;

     b) ampliamento/costruzione: 600 euro/mq.

     5. La superficie di riferimento per il calcolo dei predetti massimali di costo è rappresentata dalla superficie coperta netta calpestabile dell’intero immobile, destinata all’esercizio proprio dell’attività svolta, con esclusione di eventuali tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, locali alloggiamento impianti e servizi, ecc.

     6. Sono ritenute ammissibili e finanziabili le seguenti spese:

     1. costi per la costruzione di nuovi edifici, ristrutturazione, ammodernamento e/o ampliamento di immobili preesistenti, comprensivi di accessori e servizi generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, di condizionamento, ascensori e montalettighe, ecc), come risultanti da computo metrico redatto, sulla base dell’ultimo prezziario regionale, dal direttore dei lavori, nei limiti previsti nel comma 4; è da intendersi comunque escluso il valore dell’area di intervento;

     2. oneri per la sicurezza di cantiere previsti dalla vigente normativa, da indicare nel quadro economico dell’intervento.

     7. La quota capitale del finanziamento è rimborsata dal beneficiario direttamente all’istituto di credito finanziante, in rate semestrali posticipate, a partire dal dodicesimo mese successivo all’erogazione del contributo.

 

     Art. 21. Modalità di erogazione del finanziamento.

     1. Gli interventi di cui all’art. 19 sono finanziati attraverso la FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale Abruzzese), che stipula apposita Convenzione con gli Istituti di Credito per la concessione a favore dei richiedenti di mutui decennali a tasso fisso.

     2. La Giunta regionale, con apposita Convenzione, da stipulare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, demanda alla suddetta FI.R.A. S.p.A. l’espletamento degli adempimenti amministrativo- contabili per l’ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni.

     3. Per tali finalità, è istituita presso la FI.R.A. S.p.A. una Commissione presieduta dal Direttore regionale della Direzione per le Politiche Sociali, o suo delegato, con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell’attività istruttoria relativa alle istanze presentate, e composta da due membri in rappresentanza della FI.R.A. S.p.A. e due Funzionari del competente Servizio regionale.

     4. Con provvedimento della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per accedere ai predetti finanziamenti, riferiti in particolare a:

     a) modalità e contenuti della richiesta di agevolazione, da presentare alla FI.R.A. (schema tipo di domanda);

     b) schema tipo di convenzione tra FI.R.A. e Istituti di Credito;

     c) criteri e modalità per la verifica delle richieste e per l’ammissione ai benefici;

     d) priorità della localizzazione degli interventi ricadenti in zone riconosciute carenti di strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative;

     e) verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e della regolarità contributiva da parte delle imprese esecutrici delle opere ammesse a finanziamento.

     5. La data di presentazione delle istanze è annualmente fissata con provvedimento della Giunta regionale.

 

CAPO II

INVESTIMENTI

 

     Art. 22. Realizzazione degli investimenti.

     1. I progetti finanziati con le provvidenze di cui alla presente legge devono essere totalmente realizzati entro ventiquattro mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento.

     2. La completa realizzazione degli investimenti è dimostrata:

     a) dall’avvenuto pagamento di tutte le spese ammissibili, debitamente documentate con le relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate;

     b) dallo "stato finale" e dal "certificato di regolare esecuzione" delle opere programmate, debitamente approvati, nonché dal certificato di collaudo delle opere stesse;

     c) dalla certificazione, rilasciata dalla Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all’art. 12, attestante la conformità con il progetto inizialmente approvato.

 

CAPO III

RISORSE FINANZIARIE

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ivi compresa la quota da corrispondere alla FI.R.A. S.p.A. per le attività previste nella Convenzione di cui all’art. 21, valutato complessivamente per il corrente esercizio finanziario in € 200,00 (duecento/ 00), si provvede con l’iscrizione dello stanziamento, per competenza e cassa, della corrispondente somma sul pertinente capitolo di spesa 72305 del bilancio regionale 2004, nell’ambito della UPB 13 02 003, denominato "Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali".

     2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

     - Cap. 71520 . UPB 13.01.003, denominato "Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale. L.R. 17.12.1996, n. 135 e L.R. 27.3.1998, n. 22", in diminuzione per l’importo di euro 200,00;

     - Cap. 71555 di nuova istituzione ed iscrizione. UPB 13.01.005 denominato "Contributi ai titolari di residenze socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative per adeguamento agli standard strutturali" in aumento per l’importo di € 200,00.

     3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento è determinato con legge di bilancio ed è iscritto sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 24. Termini per l’adeguamento agli standard.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURA del Regolamento di cui all’art. 5, riguardante la definizione dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, i soggetti gestori di servizi e strutture a carattere socio-assistenziale, socio- sanitario o socio-educativo già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad inoltrare, ai fini della protrazione delle relative attività, al Comune competente apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, tendente ad ottenere il rilascio e/o il rinnovo dell’autorizzazione definitiva all’esercizio.

     2. I soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali già operanti alla data di pubblicazione del D.M. 308/2001, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art. 5, devono procedere all’adeguamento agli standard strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti dalla Regione Abruzzo nel termine perentorio di cinque anni dalla data di pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all’art. 12.

     3. Le strutture attivate successivamente alla entrata in vigore del D.M. 308/2001, ed autorizzate in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art. 5, devono procedere all’adeguamento strutturale e tecnologico entro tre anni e a quello organizzativo entro cinque anni a far data dalla pubblicazione del relativo Regolamento regionale di cui al comma 2 del medesimo art. 5, nel rispetto del "cronoprogramma di adeguamento" approvato dalla competente Provincia, attraverso il proprio Organismo tecnico di cui all’art. 12.

     4. I soggetti gestori di servizi alla persona operanti sul territorio, già attivati ed autorizzati in via provvisoria, ai fini del conseguimento della prescritta autorizzazione comunale al funzionamento prevista dall’art. 5, sono tenuti ad adeguarsi nei modi e nei termini stabiliti con il predetto Regolamento regionale.

     5. I servizi e le strutture disciplinati dalla L.R. 28 aprile 2000, n. 76, e dalle relative "Direttive generali di attuazione" sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo e, inoltre, a procedere all’adeguamento strutturale, tecnologico ed organizzativo nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

     6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti nei precedenti commi comporta la revoca delle autorizzazioni in atto.

     7. Le strutture residenziali, già operanti alla data di entrata in vigore del D.M. 308/2001, con capacità ricettiva superiore a quella fissata dal Regolamento regionale di cui al comma 2 dell’art. 5, non possono in alcun caso aumentare tale capacità ricettiva.

     8. Il "cronoprogramma di adeguamento", riferito alle strutture di cui al precedente comma 7, deve in ogni caso prevedere la rimodulazione delle attività e la loro strutturazione in "dipartimenti" funzionalmente autonomi e diversificati per tipologia di prestazioni erogate (socio-assistenziale, sociosanitaria e a prevalente valenza sanitaria), fatta salva comunque la possibilità di destinare l’eventuale eccedenza ricettiva, rispetto agli standard, all’attivazione di strutture semiresidenziali e connessi servizi territoriali.

     9. Il cronoprogramma di cui al precedente comma 8, preliminarmente valutato dall’Organismo tecnico provinciale, è soggetto ad esplicita approvazione da parte della Giunta regionale.

 

CAPO II

NORME FINALI

 

     Art. 25. Rinvio.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, riguardo alle violazioni e alle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni statali e regionali in materia.

     2. In materia di servizi educativi per la prima infanzia, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e laddove non risultino in contrasto con la stessa, si applicano le norme della L.R. 28 aprile 2000, n. 76.

 

     Art. 26. Abrogazioni.

     1. Nella materia disciplinata dalla presente legge, a far data dalla entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 dell’art. 5, sono espressamente abrogate le seguenti leggi:

     a) L.R. 16 settembre 1982, n. 75 (Interventi promozionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane), limitatamente agli articoli 7, 10 e 11;

     b) L.R. 14 maggio 1985, n. 39 (Interventi promozionali per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane prive di autosufficienza), limitatamente agli articoli 1 e 2;

     c) L.R. 14 febbraio 1989, n. 15 (Norme per l’organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore di minori), limitatamente agli articoli 11, 13, 14, 15, 16 e 17;

     d) L.R. 28 aprile 2000, n. 76, limitatamente all’art. 9.

     2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma abrogato dall’art. 47 bis della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.