§ 4.4.213 - L.R. 17 luglio 2007, n. 23.
Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:17/07/2007
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Classificazione acustica del territorio comunale
Art. 3.  Adozione dei piani di classificazione acustica
Art. 4.  Previsione d’impatto acustico e clima acustico
Art. 5.  Piani comunali di risanamento acustico
Art. 6.  Piano regionale triennale di bonifica acustica
Art. 7.  Attività temporanee
Art. 8.  Piano di risanamento acustico delle imprese
Art. 9.  Iniziative di informazione, formazione ed educazione
Art. 10.  Tecnico competente in acustica ambientale
Art. 11.  Poteri sostitutivi
Art. 12.  Ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 13.  Vigilanza e controllo
Art. 14.  Sanzioni
Art. 15.  Norma abrogativa
Art. 16.  Norma finanziaria
Art. 17.  Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 4.4.213 - L.R. 17 luglio 2007, n. 23.

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo.

(B.U. 25 luglio 2007, n. 42)

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge detta norme per tutelare l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall’esposizione al rumore, in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico), nonché del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e della L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale) e della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

 

     Art. 2. Classificazione acustica del territorio comunale

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, emana i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), c) e f), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I comuni, entro 12 mesi dall’approvazione dei criteri di cui al comma 1, provvedono a suddividere il proprio territorio in zone acustiche omogenee tenendo conto, sulla base di quanto previsto dal Piano Regolatore Generale vigente, anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

3. In fase di classificazione acustica del territorio è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente.

4. Al fine di risolvere eventuali conflitti tra comuni confinanti riguardo alla classificazione acustica del territorio comunale, la Provincia territorialmente competente provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati. Ove il conflitto riguardi comuni appartenenti a province diverse, si provvede d’intesa tra le province interessate.

5. L’adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l’eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

6. I Comuni, ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, prevedendo apposite norme di tutela contro l’inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

 

     Art. 3. Adozione dei piani di classificazione acustica

1. Il Comune, a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 2, pubblica sull’albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazione acustica del proprio territorio, trasmettendone contestualmente copia alla Regione, alla Provincia e ai Comuni contermini.

2. Chiunque ne abbia interesse, entro la scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio comunale, può avanzare proposte, suggerimenti e osservazioni in merito.

3. Il Comune, tenuto conto anche delle eventuali osservazioni ricevute, approva la classificazione acustica del territorio.

4. I Comuni già in possesso della classificazione acustica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all’adeguamento della stessa ai criteri stabiliti all’articolo 2, comma 1.

 

     Art. 4. Previsione d’impatto acustico e clima acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate all’art. 8, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dall’art. 8, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi dell’art. 8, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio: a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a; c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive.

4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.

5. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), L. 26 ottobre 1995, n. 447, contiene l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.

6. I Comuni entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5.

7. L’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del comma 3 stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall’inizio dell’attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto “collaudo acustico”, redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il “collaudo acustico” tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

8. La documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale così come individuato e riconosciuto ai sensi dell’art. 11 della presente legge.

9. Nelle more dell’emanazione dei criteri di cui ai commi 1 e 2, la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447 è redatta nel rispetto di quanto stabilito dalla normazione tecnica di settore.

10. Qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico, e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall’autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai Comuni, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.

11. A seguito della realizzazione dei provvedimenti di bonifica acustica di cui al comma 10, il Comune provvede ad adeguare l’autorizzazione a suo tempo rilasciata, ai nuovi valori di emissioni sonore.

12. In riferimento al D.Lgs. 18.2.2005, n. 59, di recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, per le aziende, imprese ed impianti di cui all’allegato 1 del citato decreto, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessaria la presentazione di uno studio delle emissioni acustiche dei complessi IPPC (integrated pollution prevention and control) redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale.

13. Entro 180 giorni, la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, definisce le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico, per quanto previsto all’art. 4, comma 1, lett. d), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

 

     Art. 5. Piani comunali di risanamento acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, definisce:

a) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), L. 26 ottobre 1995, n. 447;

b) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m), L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché per la redazione dei piani di risanamento acustico previsti all’art. 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Il Comune, entro 12 mesi dall’approvazione della classificazione acustica, adotta il Piano di risanamento acustico qualora: a) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui all’art. 2, comma 3, a causa di preesistenti destinazioni d’uso del territorio; b) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Il Piano di risanamento acustico del territorio, redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale, tiene conto dei criteri regionali di cui al comma 1 e dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti dalle società e enti gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture di cui all’art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Il Comune, entro 30 giorni dall’adozione, invia alla Provincia e alla Giunta regionale il Piano di risanamento acustico di cui al comma 2, per l’acquisizione del relativo parere di competenza.

5. Nei Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale, per l’approvazione, una relazione biennale sullo stato acustico del Comune, di cui all’art. 7, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

6. La relazione è inviata alla Regione e alla Provincia per le iniziative di competenza.

7. La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze territoriali:

a) approva i piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

b) approva i piani di risanamento relativi alle infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.

8. La Regione è individuata come “Autorità“ competente per la elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei piani d’azione di cui agli artt. 3 e 4, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

9. Il Comune, entro 60 giorni, tenendo conto delle indicazioni della Provincia e della Giunta regionale, aggiorna il piano di risanamento acustico comunale.

10. In caso di inerzia dei Comuni e in presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, l’adozione dei piani di risanamento acustico è effettuata dalla Giunta regionale, così come previsto dall’art. 7, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

 

     Art. 6. Piano regionale triennale di bonifica acustica

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e sulla base dei piani di risanamento acustico approvati dai Comuni, in riferimento a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, tenuto conto, ove applicabile, dei piani di azione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, predispone ed adotta un piano regionale triennale di bonifica acustica, in cui siano identificate le priorità degli interventi di bonifica acustica del territorio, tenendo conto in particolare:

a) del superamento dei limiti previsti dal DPCM 14.11.1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) o dei valori limite inferiori adottati dai Comuni;

b) della presenza di ricettori sensibili in zone con elevata presenza di sorgenti rumorose;

c) dell’entità della popolazione esposta a rumore;

d) dei contenuti delle mappature acustiche di cui all’art. 3, D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, ove applicabile.

2. Nella redazione del piano di cui al comma 1, la Giunta regionale tiene conto anche dei piani di risanamento predisposti, ai sensi dell’art. 10, comma 5, L. 26 ottobre 1995, n. 447, dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

3. I Comuni, entro 6 mesi, adeguano il piano di risanamento acustico di cui all’art. 5, comma 2, al piano regionale triennale di bonifica acustica.

 

     Art. 7. Attività temporanee

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. g), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sono rilasciate dai Comuni, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale di cui al comma 1.

3. Il Comune, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), L. 26 ottobre 1995, n. 447, può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee di cui all’art. 2, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo.

4. Il provvedimento autorizzativo in ogni caso prescrive le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

5. Nell’ambito dei regolamenti previsti all’art. 2, comma 6, i Comuni possono prevedere norme che disciplinano lo svolgimento di attività temporanee sul proprio territorio, tenendo conto dei criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 8. Piano di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese, entro 6 mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all’art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.

2. Il piano di risanamento acustico è redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 5.

3. Il termine temporale di cui al comma 1 è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)”.

4. I Comuni, entro 3 mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1, verificano che il piano sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 e, se necessario, provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.

5. Il piano di risanamento dell’impresa è attuato entro 24 mesi dall’approvazione da parte dei Comuni. Eventuali richieste di deroghe temporali, sono presentate dalle singole imprese prima della scadenza del suddetto termine e debitamente motivate. Il Sindaco può concedere un’ulteriore proroga per un periodo massimo di 12 mesi.

6. I titolari delle imprese o i legali rappresentanti, entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di risanamento e bonifica, ne danno comunicazione al Comune, inviando una relazione di “collaudo acustico” redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, così come previsto dall’art. 4, comma 7 della presente legge.

 

     Art. 9. Iniziative di informazione, formazione ed educazione

1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo dell’inquinamento acustico. Le iniziative educative e di sensibilizzazione alle problematiche relative alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente sono rivolte alla popolazione e alle strutture scolastiche che risiedono in zone considerate a rischio rumore.

2. La Giunta regionale, al fine di elevare il grado di conoscenza, preparazione e professionalità degli operatori in acustica ambientale di cui all’art. 10, promuove attività di formazione professionale per l’abilitazione alla figura di Tecnico competente in acustica ambientale, sia attraverso i propri uffici che utilizzando strutture esterne pubbliche o private, secondo programmi definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

 

     Art. 10. Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l’istituzione e il mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale.

2. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di riconoscimento della figura del Tecnico competente in acustica ambientale, definendo altresì la modulistica di riferimento e i costi a carico dei richiedenti, per l’istruttoria della richiesta.

3. Il Tecnico in acustica ambientale è la figura professionale idonea ad effettuare le attività previste dall’art. 2, comma 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 2, disciplina corsi di formazione ed aggiornamento di tecnici in acustica ambientale, individuando modalità, tempi di espletamento, contenuti dei programmi dei corsi nonché enti organizzatori e modalità di espletamento degli esami finali, definiti in collaborazione tra le competenti strutture regionali.

5. Il riconoscimento di Tecnico in acustica ambientale rilasciato da altre Regioni e Province è equiparato al riconoscimento effettuato dalla Giunta regionale dell’Abruzzo [1].

 

     Art. 11. Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in tutti i casi di accertata inadempienza da parte degli Enti Locali competenti, in particolare per la mancata adozione degli atti previsti dalla presente legge o da successivi provvedimenti regionali nonché in caso di conflitto tra gli enti stessi.

2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell’atto di diffida stesso, e mediante la nomina di un commissario «ad acta».

3. Tutte le spese sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.

 

     Art. 12. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente relativamente all’inquinamento acustico, si applica quanto previsto dall’art. 9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Le istituzioni preposte, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

 

     Art. 13. Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell’art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono affidati ai Comuni e alle Province, nell’ambito delle competenze assegnate dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Le Province e i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente, di seguito ARTA, secondo quanto stabilito dalla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente (ARTA)” che definisce l’istituzione e i compiti assegnati all’Agenzia.

 

     Art. 14. Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all’art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all’art. 8, comma 1;

b) pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese di cui all’art. 8, comma 5;

c) pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l’autorizzazione comunale di cui all’art. 7.

2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge e dalla legge 447/1995, il responsabile della violazione è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00.

3. L’irrogazione delle sanzioni spetta al Comune o alla Provincia in relazione all’attività di vigilanza e controllo di rispettiva competenza.

4. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono acquisiti al patrimonio degli enti competenti alla irrogazione delle sanzioni stesse e destinati al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della presente legge.

 

     Art. 15. Norma abrogativa

1. Per effetto della presente legge, sono abrogati gli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

 

     Art. 16. Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalla presente legge confluiscono sul capitolo di entrata n. 35030 UPB 03.05.001, di nuova istituzione denominato “Entrate derivanti dall’attuazione della legge “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”.

2. E’ istituito il correlato capitolo di spesa n. 291540-UPB 05.01.011 denominato “Spese per le attività connesse all’attuazione della legge “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”.

3. Per l’assunzione degli impegni relativi all’utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, si procede previo accertamento della relativa entrata.

4. Gli oneri derivanti alla Regione per l’attività di verifica effettuata ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 sono posti a carico dei soggetti terzi citati negli art. 3 e 4 del suddetto decreto legislativo.

5. I Comuni ai sensi degli art. 7 e 8, le Province e la Regione, ai sensi degli art. 5, 6, 9 e 10, ciascuno con proprio atto, provvedono a definire le somme necessarie alla istruttoria tecnica-amministrativa delle richieste presentate, nonché ad ogni attività conseguente, logistica e operativa, di informazione, formazione e consultazione che si renda necessaria.

6. I Comuni, le Province e la Regione, ciascuno con proprio atto, prevedono le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale da porre a carico degli istanti al fine di garantire l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture.

 

     Art. 17. Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007

1. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 (Integrazione all’art. 15 della L.R. 141/1997 recante: "Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative" così come modificato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante "Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive") le parole “punto 6:” e il numero “6.” sono sostituite con le parole “comma 2 bis:” e con il numero “2 bis”.

2. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 le parole “a titolo non oneroso” sono soppresse.

3. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 il periodo “Dopo il terzo anno l’assegnazione può essere fatta in maniera definitiva.” è soppresso.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 18 febbraio 2010, n. 5.