Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/02/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica. |
Art. 2. Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001. |
Art. 3. Irrogazione delle sanzioni. |
Art. 4. Urgenza. |
§ 4.4.151 - L.R. 13 febbraio 2003, n. 1.
Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).
(B.U. n. 5 del 21 febbraio 2003).
Art. 1. Interpretazione autentica.
1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme.
Art. 2. Integrazione all'art. 5 della
1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis. La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”.
Art. 3. Irrogazione delle sanzioni.
1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio.
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici.
3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento.
Art. 4. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.