§ 4.4.151 - L.R. 13 febbraio 2003, n. 1.
Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/02/2003
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica.
Art. 2.  Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001.
Art. 3.  Irrogazione delle sanzioni.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.4.151 - L.R. 13 febbraio 2003, n. 1.

Integrazione alla L.R. 22.11.2001, n. 60 e interpretazione autentica (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche).

(B.U. n. 5 del 21 febbraio 2003).

 

     Art. 1. Interpretazione autentica.

     1. La disposizione contenuta nell'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60, come modificato dall'art. 1 della L.R. 10.8.2002, n. 21 è interpretata nel senso che per procedimenti amministrativi definiti si intendono quelli per i quali è avvenuto il pagamento delle relative somme.

 

     Art. 2. Integrazione all'art. 5 della L.R. 60/2001.

     1. All'art. 5 della L.R. 22.11.2001, n. 60 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1 bis: "1.bis. La riduzione ad un ventesimo della sanzione per gli scarichi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 è applicata fino al 31.12.2005”.

 

     Art. 3. Irrogazione delle sanzioni.

     1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 152/99 è delegata alla Provincia competente per territorio.

     2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate nei bilanci delle province per essere destinati ad opere di risanamento e di riduzione dei corpi idrici.

     3. Le province ripartiscono le somme riscosse tra interventi di prevenzione e di risanamento.

 

     Art. 4. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.