§ 4.4.6 - L.R. 16 dicembre 1982 n. 90.
Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della Legge 10.5.1976, N. 319 e successive modificazioni e integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/1982
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Censimento dei corpi idrici).
Art. 3.  (Istituzione del catasto regionale delle acque).
Art. 4.  (Contenuto del catasto).
Art. 5.  (Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto).
Art. 6.  (Utenze del catasto).
Art. 7.  (Compiti dei Comuni o Consorzi di Comuni).
Art. 8.  (Normative integrative e di attuazione).
Art. 9.  (Piano Regionale di risanamento delle acque).
Art. 10.  (Consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico).
Art. 11.  (Ufficio Tutela Ambiente).
Art. 12.  (Erogazione dei contributi).
Art. 13.  (Norma finanziaria)
Art. 14.  (Urgenza).


§ 4.4.6 - L.R. 16 dicembre 1982 n. 90.

Provvedimenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in attuazione della Legge 10.5.1976, N. 319 e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. n. 1. del 14 gennaio 1983).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge detta norme per la tutela del patrimonio idrico interno e costiero della Regione, tramite un suo corretto e razionale utilizzo, nonché per la protezione dei corsi idrici dai danni derivanti da una degradazione della loro qualità che ne impedisca l'uso plurimo, come bene sociale, ai fini potabili, irrigui, produttivi, ricreativi e balneari.

     A tal fine la Regione promuove la conservazione ed il risanamento delle risorse idriche, e, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, opera il censimento dei corsi idrici, istituisce il catasto regionale delle acque ed approva il piano di risanamento delle acque.

 

     Art. 2. (Censimento dei corpi idrici).

     La Giunta regionale effettua il censimento dei corsi idrici superficiali e sotterranei presenti nel territorio regionale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I dati del censimento dei corsi idrici riguardano:

     a) le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;

     b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto quali utilizzazioni o derivanti o scarichi.

 

     Art. 3. (Istituzione del catasto regionale delle acque).

     E' istituito il catasto regionale delle acque.

     Esso è formato dai dati raccolti in modo coordinato e continuativo, secondo i criteri e le metodologie di cui all'allegato I della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

     Il catasto si articola territorialmente su base comunale, intercomunale, di comunità montane e provinciale.

     La Giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta.

 

     Art. 4. (Contenuto del catasto).

     Nel catasto dei corpi idrici sono inseriti tutti quei dati che hanno attinenza con la gestione e la buona conservazione dei corpi idrici, ed in particolare:

     a) caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

     b) caratteristiche idrologiche, usi diretti ed indiretti, utilizzazioni in atto;

     c) insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 - primo comma, lett. d), della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati in corsi d'acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 16, 17 e 18 della citata legge n. 319/1976 ;

     e) autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto, rilasciate ad operatori pubblici o privati ai sensi dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

     f) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;

     g) impianti di acquedotto, fognature e depurazione;

     h) definizione dello stato giuridico dei corpi idrici.

 

     Art. 5. (Raccolta ed aggiornamento dei dati del catasto).

     La Giunta regionale organizza il sistema di acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati, coordinandolo con il sistema informativo  della Regione e tenuto conto degli elementi già raccolti attraverso il piano denominato «Piano di intervento per la tutela delle acque».

     I Comuni, i Consorzi intercomunali. le Comunità Montane e le Province provvedono alla raccolta ed aggiornamento dei dati, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla legge dello Stato in materia di controllo e di gestione.

 

     Art. 6. (Utenze del catasto).

     Lo Stato, le Province, i Comuni singoli ed associati possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto per l'esercizio delle rispettive funzioni.

     L'utilizzo dei dati da parte di altri soggetti, pubblici e privati, è disciplinato dalla Giunta regionale, con la precisazione delle rispettive tariffe.

 

     Art. 7. (Compiti dei Comuni o Consorzi di Comuni).

     I Comuni o loro Consorzi esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e, successive modificazioni ed integrazioni e in particolare:

     1) autorizzazione, controllo e disciplina di scarichi civili ed industriali in acque superficiali, suolo, sottosuolo e fognatura;

     2) gestione e controllo sugli acquedotti, fognature, depurazione e smaltimento fanghi;

     3) regolamentazione degli scarichi che non immettono in pubblica fognatura, sulla base del disciplinare emanato dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 8. (Normative integrative e di attuazione).

     La Regione emana le normative integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali predisposti dallo Stato secondo quanto previsto dall'art. 2, primo comma, lett. d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319 , con riferimento a quanto previsto negli allegati alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque.

 

     Art. 9. (Piano Regionale di risanamento delle acque).

     In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976,n. 319 , e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale elabora le proposte di piano di risanamento delle acque, sentita la Consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico, di cui al successivo art. 10.

     Il piano è approvato dal Consiglio regionale ed è così articolato:

     a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

     b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla precedente lett. a), in riferimento alla situazione attuale ed ai programmi di sviluppo dei vari settori di utilizzazione;

     c) definizione delle priorità di intervento, in riferimento all'urgenza delle iniziative ed ai programmi già in corso;

     d) indicazione degli ambiti territoriali omogenei ottimali per iniziative consortili finalizzate all'organizzazione ed alla gestione dei servizi di cui alla precedente lettere a);

     e) riorganizzazione delle strutture tecnico-amministrative predisposte ai pubblici servizi di acquedotto, fognature, depurazione;

     f) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarico.

 

     Art. 10. (Consulta regionale per la tutela del patrimonio idrico).

     Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali all'elaborazione del piano regionale di risanamento delle acque, nonché la promozione degli interventi locali secondo le indicazioni del piano stesso, è istituita la Consulta regionale per la Tutela del Patrimonio Idrico, composta dai seguenti membri:

     1) Presidente della Giunta regionale o suo delegato e componenti della Giunta preposti ai settori competenti;

     2) Presidenti delle Province;

     3) Presidenti delle Comunità Montane;

     4) Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

     La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta che la presiederà, con facoltà di delega.

     La Consulta, su determinati argomenti di particolare interesse, può sentire il parere di esperti.

 

     Art. 11. (Ufficio Tutela Ambiente).

     Presso il settore Sanità-Igiene ed Ecologia, nell'ambito della Competente Unità organizzativa, è istituito l'Ufficio per la Tutela dell'Ambiente.

     Esso svolge i seguenti compiti:

     1) coordina le attività degli Organi regionali e degli Enti locali al fine del censimento dei corpi idrici, e della formazione del Catasto delle utenze e degli scarichi e del rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

     2) predispone le normative integrative e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge 10.5.1976, n. 319 :

     3) fornisce indirizzi in ordine alla predisposizione degli schemi di regolamento comunale di igiene; verifica l'attuazione del piano regionale di risanamento delle acque e predispone gli strumenti conoscitivi per i provvedimenti di competenza della Provincia e dei Comuni ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 24/7. 1977, n. 616;

     4) propone ogni utile iniziativa per l'effettuazione di studi e ricerche relative alla tutela dell'ambiente;

     5) formula, previa istruttoria, pareri e proposte in merito alla richiesta di autorizzazione agli scarichi in recipienti idrici di competenza della Regione;

     6) predispone la normativa ed ogni altra utile iniziativa in materia di inquinamento atmosferico, acustico e del suolo;

     7) coordina le iniziative in applicazione delle leggi n. 319/1976 e n. 650/1979;

     8) svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di controllo per l'attuazione della presente legge;

     9) coordina l' attività in materia di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

     L'Ufficio è composto da:

     a) un dipendente in servizio presso la Regione, appartenente al ruolo amministrativo del sesto o del settimo livello funzionale;

     b) un funzionario medico con specializzazione in igiene e/o medicina del lavoro;

     c) un funzionario in servizio presso la Regione, munito di laurea in ingegneria sanitaria o in ingegneria chimica;

     d) un dipendente in servizio presso la Regione con la qualifica di istruttore o con qualifica equipollente;

     e) un dipendente con qualifica non inferiore a collaboratore o con qualifica equipollente, comunque in servizio presso la Regione.

     Possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio Tutela Ambiente i dipendenti degli ex Enti soppressi, comandati alla Regione ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 386/74 e n. 349/77.

     La Regione, per il rilevamento dei dati, l'esecuzione degli studi necessari e l'elaborazione dei progetti di cui agli artt. 2, 8, 9 della presente legge, nonché per il conseguimento degli altri obiettivi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla presente legge, è autorizzata ad avvalersi dell'ausilio di enti, istituti universitari, istituti di ricerca, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     Per l'elaborazione ed il coordinamento degli atti in materia di gestione delle risorse idriche, nonché, in particolare, per il coordinamento delle attività e degli studi affidati a strutture esterne all'amministrazione regionale, la Regione è altresì autorizzata ad avvalersi di consulenti particolarmente qualificati con provata esperienza tecnico-professionale e che operano nel campo delle discipline oggetto della presente legge.

     Gli incarichi di consulenza sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 152 del D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 e della legge regionale 11 aprile 1973, n. 16 e sono regolati da apposite convenzioni.

 

     Art. 12. (Erogazione dei contributi).

     La Regione concede contributi agli enti locali impegnati nella raccolta ed organizzazione dei dati e delle notizie di cui agli artt. 3, 4, 5, della presente legge, effettuate nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di controllo e di gestione.

 

     Art. 13. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).