Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 04/12/2006 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Conferimento di funzioni ai Comuni. |
Art. 2. Modifiche del comma 2 dell’art. 15, L.R. 141/1997. |
Art. 3. Esercizio del potere sostitutivo. |
Art. 4. Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo). |
Art. 5. Determinazione per l’anno 2006 del fondo di cui all’art. 4 della L.R. 77/2000. |
Art. 6. Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica. |
Art. 7. Finalizzazione di risorse per il settore Turismo. |
Art. 8. Abrogazione dell’art. 143 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria 2005). |
Art. 9. Modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva). |
Art. 10. Proroga del termine delle LL.RR. 50/2001 e 56/2001. |
Art. 11. Modifiche alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004/2006 della Regione Abruzzo). |
Art. 12. Modifiche alla L.R. 3 settembre 1984, n. 61 (Modifica ed integrazione delle LL.RR. 52/1977 e 8/1982: Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo Nazionale Soccorso Alpino ed annessa [...] |
Art. 13. (Entrata in vigore). |
§ 3.7.110 - L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.
Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.
(B.U. 6 dicembre 2006, n. 71).
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO
Art. 1. Conferimento di funzioni ai Comuni.
1. La Regione conferisce ai Comuni costieri le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico – ricreative, delegate alle Regioni con
2. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è strumentale rispetto alle funzioni esplicitamente enunciate all’art. 4 comma 1 della
Art. 2. Modifiche del comma 2 dell’art. 15,
1. Il comma 2 dell’art. 15 della
“2. Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:
a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;
b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l’esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l’ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E’ consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l’installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l’obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all’art. 37 del Codice della Navigazione;
c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste”.
Art. 3. Esercizio del potere sostitutivo.
1. La Regione esercita il potere sostitutivo, nei riguardi dei Comuni che non abbiano approvato il Piano del Demanio Marittimo Comunale entro i termini previsti all’art. 14 della
2. La Direzione Turismo e Attività Sportive provvede alla nomina dei Commissari ad acta, scelti tra il personale ritenuto idoneo interno alla Provincia territorialmente competente, su indicazione della Provincia medesima. Il Commissario, per la redazione del Piano, potrà avvalersi di gruppi di progettazione interni alla Provincia e il relativo compenso è a carico del Comune inadempiente.
3. Il potere sostitutivo attribuito al Commissario ad acta rimane comunque sospeso, dopo la nomina, in caso di avvio da parte dei Comuni del procedimento e fino alla conclusione dello stesso nei termini previsti e stabiliti dalla Direzione regionale Turismo e Attività Sportive.
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INCENTIVAZIONE DELL’ECONOMIA TURISTICA
Art. 4. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’art. 11 della
2. I Consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei Fondi rischi, esercenti attività turistico – sportive, che hanno beneficiato dei contributi regionali previsti dal comma 2 dell’art. 11 della
Art. 5. Determinazione per l’anno 2006 del fondo di cui all’art. 4 della
1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5 della
2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della
3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, nello stato di previsione dell’entrata è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 34020, U.P.B. 04.02.002, denominato: “Fondi derivanti dai rientri di cui alla
4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 242432, U.P.B. 09.02.002, denominato “Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’articolo 4 della
5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.
6. Al finanziamento della restante quota del Fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad € 4.000.000,00, si fa fronte con la quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441, U.P.B. 09.02.002 denominato: “Interventi per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico” derivanti dalla
7. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 6 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione Turismo e Attività Sportive, ai sensi della
Art. 6. Autorizzazione utilizzo fondi per la promozione turistica.
1. Per le finalità ed i programmi di cui alla
Art. 7. Finalizzazione di risorse per il settore Turismo.
1. La Giunta Regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione Regionale Turismo ed Attività Sportive, fissa i criteri per l’utilizzo delle risorse iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale con
Art. 8. Abrogazione dell’art. 143 della
1. L’art. 143 della
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SPORTIVE
Art. 9. Modifiche alla
1. L’Art. 38 della
“Art. 38. (Agevolazioni Finanziarie).
1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:
a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all’art. 39;
b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell’abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l’Istituto convenzionato.
2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.
3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.
4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell’art. 60.
5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell’art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria“.
2. L’art. 39 della
“Art. 39. (Soggetti beneficiari).
1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.
3. L’articolo 40 bis della
“Art. 40 bis.
1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all’art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.”
4. Al comma quarto dell’art. 41 della
5. Dopo il quarto comma dell’art. 42 della
“4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell’ articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:
a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;
b) l’ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:
1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal
2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;
3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario”.
6. Al comma primo dell’articolo 43 della
Art. 10. Proroga del termine delle LL.RR. 50/2001 e 56/2001.
1. Il termine per l’inizio dei lavori, per gli interventi di cui alla
Art. 11. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’art. 48 della
Art. 12. Modifiche alla
1. Dopo la lett. c) del comma 2 dell’art. 2 della
“c bis) la valorizzazione del patrimonio alpinistico abruzzese attraverso le diverse attività istituzionali del Club Alpino Italiano”.
Art. 13. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo abrogato dall'art. 40 della