§ 3.7.100 - L.R. 23 ottobre 2003, n. 16.
Disciplina delle strutture ricettive all"aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:23/10/2003
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Villaggi turistici
Art. 3.  Requisiti tecnici dei villaggi turistici
Art. 4.  Campeggi
Art. 5.  Requisiti tecnici dei campeggi
Art. 6.  Centro vacanze
Art. 7.  Altre tipologie di campeggi
Art. 8.  Campeggi temporanei
Art. 9.  Campeggi liberi e isolati
Art. 10.  Mini - aree di sosta
Art. 11.  Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante
Art. 12.  Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze
Art. 13.  Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione
Art. 14.  Norme generali
Art. 15.  Classificazione delle strutture all’aria aperta
Art. 16.  (Segnalazione Certificata Inizio Attività)
Art. 16 bis.  Contenuto della SCIA
Art. 17.  Esercizio dell’attività
Art. 18.  Certificazione di qualità
Art. 19.  Vigilanza
Art. 20.  Indicazioni per il pubblico
Art. 21.  Sanzioni
Art. 22.  Insediamenti occasionali.
Art. 23.  Norma transitoria
Art. 24.  Abrogazione
Art. 25.  Dichiarazione d’urgenza


§ 3.7.100 - L.R. 23 ottobre 2003, n. 16.

Disciplina delle strutture ricettive all"aria aperta.

(B.U. 7 novembre 2003, n. 33).

 

Art. 1. Finalità

     1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta:

     a) villaggi turistici;

     b) campeggi.

     2. La gestione dell’attività ricettiva all’aria aperta può essere esercitata da:

     a) imprese turistiche [1];

     b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali.

 

     Art. 2. Villaggi turistici

     1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalows, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.

     2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il 40% di quella complessiva.

     3. L’installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all’interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e) nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune [2].

     4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobil - home o maxicaravan.

     A tal fine i predetti allestimenti devono:

     a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

     b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

     5. E’ concesso destinare fino al 20% delle unità ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

     6. Le superfici minime dei vani sono di mq. 9 per stanze matrimoniali e mq. 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a mt. 2.

 

     Art. 3. Requisiti tecnici dei villaggi turistici

     1. Nei villaggi turistici le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:

     a) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;

     b) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;

     c) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 8 persone;

     d) l’arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie anche un fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L’eventuale bombola a gas deve essere collocata all’esterno;

     e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate [3].

 

     Art. 4. Campeggi

     1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

     2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, è possibile installare unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali, le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%.

     3. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui all’art. 2 e all’art. 3 della presente legge.

     4. E’ consentito altresì installare unità abitative mobili di cui all’art. 2 commi 3 e 4 della presente legge.

     5. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

     6. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell’intera area interessata all’intervento [4].

     7. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma [5].

 

     Art. 5. Requisiti tecnici dei campeggi

     1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all’ingresso dello stesso.

     2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.

     3. Nei campeggi ad una stella non è consentito l’allestimento di unità abitative fisse.

 

     Art. 6. Centro vacanze

     1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq. possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze”.

 

     Art. 7. Altre tipologie di campeggi

     1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall’art. 4, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:

     a) campeggi temporanei;

     b) campeggi liberi e isolati;

     c) mini - aree di sosta;

     d) parco di campeggio, campeggio autoorganizzato e campeggio itinerante di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 33.

 

     Art. 8. Campeggi temporanei

     1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.

     2. L’autorizzazione viene concessa dal Comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico - sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

 

     Art. 9. Campeggi liberi e isolati

     1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite “aree di sosta” al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.

     2. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta:”Area comunale di sosta campeggistica”.

     3. La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.

     4. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico - sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

     5. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.

     6. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

     7. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi.

 

     Art. 10. Mini - aree di sosta

     1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.

     2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.

 

     Art. 11. Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante

     1. Per i Parchi campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 33.

 

     Art. 12. Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze

     1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all’aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.

     2. Al fine di garantire una migliore qualità ricettiva con l’entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all’allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera “a” e “b”dell’art. 1 comma 1 devono avere i seguenti requisiti [6]:

     a) superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 7 e quelle esistenti all’entrata in vigore della presente legge;

     b) [densità massima di 90 equipaggi e 360 persone per ettaro] [7].

     3. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,70 e l’ingresso dell’impianto deve essere munito di cancello e/o sbarra. Deve essere garantita per ogni area recintata, la presenza di un uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire una pronta ed agevole evacuazione dei turisti in caso di emergenza.

     4. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all’aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un’agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

     5. E’ consentita l’installazione di pre - ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq.18.

     6. L’installazione di pre - ingressi non è soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazioni edilizia.

     7. Oltre le strutture fisse e/o mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di servizio.

     8. L’attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.

     9. Dette dipendenze possono essere ubicate in aree diverse da quella ove è posta la sede principale ma a distanza non superiore a 200 metri in linea d’aria dalla sede principale.

     10. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove si verifichino particolari circostanze relativamente ad attrezzature e ubicazione che consentano l’offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.

     11. Le dipendenze devono essere di superficie inferiore alla sede principale e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purchè attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione.

     12. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unità ricettiva, ubicato nelle piazzole o all’interno, in zone riservate, o all’esterno dell’area del complesso ricettivo.

     13. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nella strutture miste in cui figuri anche la classificazione di villaggio turistico, le unità abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed in tal caso assumono la denominazione di “residence”. I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacità edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.

     14. Nel caso di presenze di edifici, all’interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualità della ricettività è possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.

     15. Le coperture delle strutture sportivo - ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.

     16. Ai sensi dell’art. 9 e successivi della L.R. 48/85 le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate. In caso di inadempienza da parte di Amministrazioni Comunali e su richiesta degli interessati, la Provincia nomina Commissario ad acta per l’adozione degli adempimenti necessari. L’obbligo di cui sopra è esteso alle richieste dei progetti presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 28.2.1985, n. 47 e della legge 23.12.1994, n. 724, non ancora definite.

     17. Le unità abitative fisse delle strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 1 della presente legge possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

     18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito è il cinque percento dell’intera area destinata all’attività ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano [8].

 

     Art. 13. Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione

     1. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 5, comma 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004 è ammessa, laddove disponibile, una lunghezza tale da soddisfare lo standard sottoindicato, qualora, a causa della limitata profondità dell’arenile, la lunghezza fino a 100 ml non risulti sufficiente a raggiungere i 16 mq per ogni unità abitativa turistica, camere, bungalow, unità ricettive o piazzole [9].

 

     Art. 14. Norme generali

     1. L’apertura e la gestione delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta sono subordinate alle normative igienico - sanitarie regionali vigenti.

     2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona.

     3. Nei Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con adeguate attrezzature nonché puntuale pubblicità per renderla efficace nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti riciclati.

     4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo ai servizi essenziali.

     5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso.

     6. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che esercitano l’attività per l’intero anno, durante il periodo invernale tutti i locali adibiti ad attività commerciali o ricreative e almeno il cinquanta percento delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce [10].

     7. L’impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme vigenti. Le connessioni alle colonnine di erogazione di energia elettrica devono essere effettuate in modo da evitare che l’allacciamento comporti l’attraversamento di strade.

     8. I complessi sono tenuti a rispettare le leggi in materia di sicurezza e antincendio, se ed in quanto dovuto.

     9. Al fine di consentire l’utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacità motorie e agli anziani, nell’ambito dei complessi ricettivi all’aria aperta, devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente. I complessi ricettivi devono disporre di un minimo di due servizi igienici per disabili [11].

     10. Nei complessi ricettivi all’aria aperta con ricettività superiore a ottocento persone è obbligatorio un locale infermeria con la presenza di un medico convenzionato di pronta reperibilità.

     11. Nelle strutture con capacità ricettiva inferiore alle ottocento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dalla ASL competente per territorio.

     12. I titolari dei complessi ricettivi all’aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

     13. E’ fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all’aria aperta di esporre in modo visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell’ambiente. Tale regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno 2 lingue estere tra quelle più diffuse, e affisso all’ingresso e in tutti i servizi di uso comune.

     14. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

     15. Il servizio di accettazione di giorno deve essere assicurato per almeno 8 ore e il servizio di sorveglianza o reperibilità in bassa stagione 24 ore su 24.

     16. Deve essere garantita la pulizia quotidiana nelle aree comuni.

     17. Sono obbligatori il servizio di custodia valori e l’allestimento di un’area di uso comune, della dimensione minima di 1 mq. ogni unità ricettiva, per strutture con minimo 2 stelle; nelle strutture a 4 stelle e comunque nei “Centri Vacanza” il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.

     18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell’ambito regionale. Le relative verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente nell’ambito dei controlli sulla classificazione dichiarata dal titolare [12].

     19. La notificazione delle persone alloggiate all’autorità di P.S. e del movimento Turistico allo IAT secondo le vigenti normative deve essere effettuata regolarmente anche con mezzi telematici.

     20. Per le strutture a tre e quattro stelle é obbligatoria l’installazione di impianti per l’accettazione di carte di credito.

 

     Art. 15. Classificazione delle strutture all’aria aperta

     1. I villaggi turistici vengono classificati a due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all’allegato A della presente legge.

     2. I campeggi vengono classificati ad una, due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all’allegato B della presente legge.

     3. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva è svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalità di cui alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) [13].

     4. Le strutture ad apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A"(annuale) [14].

     5. Le strutture indicate nell’art. 7 lettere a), b), c) devono avere i requisiti minimi per conseguire la classificazione ad 1 stella [15].

 

     Art. 16. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) [16]

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico ricettive all’aria aperta sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni

2. La SCIA è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.

 

     Art. 16 bis. Contenuto della SCIA [17]

1. La SCIA contiene:

a) l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;

b) l’auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;

d) le generalità del titolare e del gestore, ove persona diversa;

e) l’indicazione dell’Ente e le generalità del legale rappresentante quando trattasi di persona giuridica;

f) la denominazione;

g) il periodo di apertura annuale o stagionale;

h) il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

i) l’ubicazione della struttura;

j) gli estremi identificativi del permesso a costruire ove previsto;

k) l’agibilità degli allestimenti;

l) l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) i dati della polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile per copertura dei danni arrecati agli ospiti;

b) la planimetria dell’ubicazione dell’impianto;

c) la planimetria dell’ubicazione delle piazzole e delle unità abitative progressivamente numerate, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni, e delle zone adibite a parcheggio auto;

d) il regolamento interno di funzionamento delle strutture.

3. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA.

L’interessato comunica al SUAP la data di inizio dell’attività.

 

     Art. 17. Esercizio dell’attività [18]

1. L’esercizio delle attività ricettive all’aria aperta comprende la gestione dell’impianto ed eventualmente le attività commerciali interne nonché di rimessaggio, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa di settore.

2. La gestione di attività commerciali all’interno delle strutture può essere esercitata dal titolare, in caso di società dal rappresentante legale o suo delegato o da eventuali gestori.

3. L’esercizio dell’attività è rinnovato automaticamente, previo versamento delle tasse dovute a qualunque titolo.

4. L’apertura stagionale non può essere inferiore a novanta giorni e superiore a sei mesi. Oltre al normale periodo di apertura stagionale, il gestore può effettuare due aperture straordinarie in un anno, della durata massima di quindici giorni ciascuna.

5. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi. È ammessa una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

6. Se il titolare, gestore dell’esercizio, decide di cessare l’attività, per qualsiasi causa, ne dà immediata comunicazione all’autorità comunale competente.

 

     Art. 18. Certificazione di qualità

     1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.

     2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.

     3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture individuate nella presente legge.

 

     Art. 19. Vigilanza [19]

1. Ferme restando le specifiche competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle norme della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. I fruitori delle strutture ricettive all’aria aperta possono inviare alla Direzione regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. Possono, altresì, essere inviati alla Direzione regionale i reclami relativi all’applicazione di prezzi superiori a quelli dichiarati. La Direzione regionale riferisce al Comune gli esiti degli accertamenti per l’adozione di eventuali provvedimenti.

 

     Art. 20. Indicazioni per il pubblico

     1. E’ fatto obbligo di tenere esposte in modo ben visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento degli ospiti, l’autorizzazione all’esercizio o la SCIA, il listino prezzi e una tabella contenente i seguenti dati [20]:

     a) distintivo di classificazione assegnato;

     b) periodo di apertura;

     c) nome del responsabile;

     d) regolamento di organizzazione del complesso;

     e) recapito della guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;

     f) indicazioni utili per accedere ai servizi di farmacia e postali più vicini;

     g) le modalità per l’inoltro dei reclami previsti dall’art. 19 [21];

     h) eventuali altre indicazioni di pubblica utilità.

 

     Art. 21. Sanzioni [22]

1. Chiunque esercita l’attività ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l’autorizzazione o avere presentato la SCIA ai sensi dell’art. 16, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 e all’immediata chiusura dell’esercizio.

2. È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare o gestore della struttura ricettiva che:

a) non espone l’autorizzazione o la SCIA, i cartellini dei prezzi e quanto disposto dall’articolo 20;

b) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle effettive;

c) pratica o espone prezzi superiori a quelli dichiarati;

d) non osserva i periodi di apertura o chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione al Comune;

e) accoglie nella struttura un numero di persone superiore rispetto alla capienza ricettiva massima.

3. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nel titolo VI della L.R. n. 11/1993.

 

     Art. 22. Insediamenti occasionali.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10.

 

     Art. 23. Norma transitoria

     1. L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla presente legge deve avvenire entro 90 gg. dalla vigenza. In caso d’inerzia, decorso infruttuosamente il suddetto termine, le norme della presente legge diventano efficaci nei confronti dei privati, enti ed amministrazioni pubbliche, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza [23].

     2. I campeggi esistenti devono adeguarsi entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Abrogazione

     1. E’ abrogata la L.R. 16 novembre 1979, n. 57.

 

     Art. 25. Dichiarazione d’urgenza

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO A

Classificazione dei villaggi turistici

 

     1. I villaggi turistici vengono suddivisi in 3 categorie, a 2, 3 e 4 stelle.

     2. I fattori oggettivi che caratterizzano l’attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono:

     a) la superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow;

     b) la dotazione dei servizi igienico - sanitari e di conforto del bungalow;

     c) la dotazione delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali fruibili e la qualità dei servizi del villaggio.

     3. Per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow si intende la superficie coperta dal bungalow stesso compresa anche l’eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta, divisa per il numero dei posti letto.

     4. Gli allestimenti mobili (caravan e case-mobili) sono considerate come quelli fissi ai fini della classificazione, si deroga sull’altezza interna, sulle superfici minime e sulla dotazione del bidet poiché sono parametri standard già presenti sul mercato.

     5. Per attrezzature igienico - sanitarie di conforto di un bungalow si intendono tutte quelle attrezzature interne al bungalow stesso e di sua esclusiva pertinenza (sono considerati come fossero interni alle strutture mobili i servizi privati completi asserviti purchè distanti non oltre 100 mt.).

     6. Per le dotazioni delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei campeggi nella allegata tabella “B”.

     7. Tutte le prescrizioni indicate nelle tabelle allegate vanno intese come minimi necessari per l’attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico.

     8. Nel caso di impianti misti, ovvero di campeggi con attrezzature di villaggi turistici e viceversa, dovranno verificarsi per ambedue i tipi di impianto le condizioni minime previste per la stessa categoria onde conseguire la medesima classificazione. La superficie minima totale, anche in strutture miste, rimane sempre di 10.000 mq.

     9. Sono considerati inoltre requisiti obbligatori: strade interne di grande viabilità depolverizzate, piazzola lavaggio auto, parcheggio auto esterno, posta elettronica e sito internet.

 

 

 

ALLEGATO “B”

Classificazione campeggi

 

     Servizi privati completi riservati al singolo equipaggio: camerino comprendente l’insieme minimo di WC, doccia e lavabo.

     Camerino di lavaggio singolo: locale chiudibile dotato di lavabo con acqua calda e specchio.

     Vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

     Camper Service: piazzola con pozzetto di scarico acque luride e manichetta con tubo flessibile e rubinetto di acqua potabile per rifornimento camper e simili.

     Baby room: camerino attrezzato per l’igiene dei bambini in locale chiudibile, dotato di sanitari (WC, vasca e lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata.

     Nursery room: camerino attrezzato per l’igiene dei bambini in locale chiudibile, attrezzato per l’igiene dei neonati.

     Kinderheim: locale attrezzato e organizzato con personale apposito per lo svago dei bambini.

     Kinderheim, Baby room e Nursery room sono servizi obbligatori per campeggi a 4 stelle, Baby e Nursery room nella misura di 1 ogni 1000 persone autorizzate.

     Note:

     a) numero massimo di persone per apparecchio;

     b) percentuale minima ombreggiata della superficie totale;

     c) numero massimo di piazzole servite da una presa acqua;

     d) percentuale minima di piazzole servite da presa corrente;

     e) percentuale minima di apparecchi con acqua calda;

     f) le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne ma con una distanza massima di 500 metri dall’ingresso, nelle località oltre i 700 m. s.l.m. la predetta distanza è elevata a 5 km. Quelle interne possono anche essere fruite da utenti esterni.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 109 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[2] Comma così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Lettera così modificata dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma ridenominato come comma 6 e così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[5] Comma ridenominato come comma 7 dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[6] Alinea così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Lettera soppressa dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Comma modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 110 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[9] Comma aggiunto dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[10] Comma così sostituito dall'art. 111 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[11] Comma così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[12] Comma così sostituito dall'art. 111 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[13] Comma così sostituito dall'art. 112 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[14] Comma così sostituito dall'art. 112 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[15] Comma così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 113 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[17] Articolo inserito dall'art. 114 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 115 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 116 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[20] Alinea già modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 117 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[21] Lettera così modificata dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 118 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[23] Comma così modificato dall’art. 146 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.