§ 5.3.23 - L.R. 8 maggio 1995, n. 96.
Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:08/05/1995
Numero:96


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Obiettivi dei corsi.
Art. 3.  Progettualità curricolare.
Art. 4.  Istituzione dei corsi.
Art. 5.  Funzionamento dei corsi.
Art. 6.  Requisiti del personale docente.
Art. 7.  Contributo Provinciale.
Art. 8.  Rendicontazione e autovalutazione.
Art. 9.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 200.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3, [...]


§ 5.3.23 - L.R. 8 maggio 1995, n. 96.

Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale.

(B.U. n. 13 del 2 giugno 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed al fine di favorire lo sviluppo della cultura musicale nel territorio, promuove, con la presente legge, l'istituzione dei corsi di orientamento musicale per gli alunni della scuola elementare e per tutti i cittadini desiderosi di sviluppare la propria cultura musicale [1].

 

     Art. 2. Obiettivi dei corsi.

     I corsi di orientamento musicale di cui alla presente legge sono diretti ad attuare la comprensione dei fatti musicali a livello minimale per gli alunni delle scuole elementari, con l'obiettivo di completare la istruzione primaria, di orientare all'istruzione media o professionale e di contribuire alla formazione globale degli alunni.

 

     Art. 3. Progettualità curricolare.

     Le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge sono conseguiti, in osservanza delle norme dello Stato in materia di insegnamento, sulla base di piani annuali di lavoro e nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) osservanza del presupposto che la musica può sussistere alla base dell'insegnamento di ogni altra disciplina per il rapporto che esiste tra canti popolari e linguistica, tra ascolto e discipline scientifiche, tra lettura cantata e l'avviamento alla logica;

     b) attuazione di interventi diretti alla reale formazione del gusto musicale attraverso l'esercizio attivo della direzione dei campi di attività specifiche quali le esperienze percettive e di memoria, analitiche, esecutive e di invenzione;

     c) attenta valutazione delle circostanze soggettive ed oggettive ed in particolare di quelle di tipo culturale, anche allo scopo di graduare l'insegnamento delle componenti strumentale, vocale, compositiva e di attività motoria dell'educazione musicale;

     d) accostamento a un vasto repertorio di canti popolari e di canti pertinenti alle fasce di età degli allievi, allo scopo di assicurare il più ampio contatto con la multiforme realtà musicale passata e presente.

 

     Art. 4. Istituzione dei corsi.

     I corsi di cui alla presente legge sono istituiti da ciascuna Amministrazione Provinciale competente per territorio, sulla base delle istanze pervenute da parte delle direzioni didattiche e da parte di enti e associazioni che abbiano per fini statutari l'insegnamento della materia o, comunque, la promozione e lo sviluppo delle attività musicali.

     Ai corsi promossi da parte di Enti o Associazioni di cui al comma precedente, possono partecipare tutti i cittadini [2].

     Le istanze debbono essere prodotte entro il 20 settembre dell'anno precedente quello di riferimento e debbono contenere:

     1) la precisa denominazione dell'ente, la sede e il legale rappresentante;

     2) il numero dei corsi che si intendono istituire, la sede e i locali ove si svolgono, la durata in mesi;

     3) la dichiarazione circa la disponibilità di aule, arredi e attrezzature per lo svolgimento dei corsi e la disponibilità del personale docente in possesso dei titoli di cui al successivo articolo 6;

     4) la dichiarazione ad assoggettarsi al controllo da parte della Amministrazione Provinciale competente per territorio circa l'efficienza e efficace uso delle risorse.

     Sulla base delle istanze pervenute, ciascuna Amministrazione Provinciale delibera l'istituzione dei corsi e assegna il contributo previsto al successivo articolo 7, nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla presente legge, ripartite dalla Regione, e da questa anticipatamente trasferite alle singole Amministrazioni Provinciali, in ragione della popolazione provinciale residente, risultante dal censimento 1991.

     Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti a finanziare tutte le istanze, ciascuna Amministrazione Provinciale adotta criteri di priorità oggettivamente predeterminati. Per gli anni successivi alla prima applicazione della legge è fatto obbligo di considerare prioritari:

     a) i corsi di completamento di cicli già iniziati;

     b) le istanze prodotte da soggetti che abbiano svolto attività con esito positivo rilevato dagli indicatori di autovalutazione di cui all'articolo 8.

 

     Art. 5. Funzionamento dei corsi.

     Le attività corsuali sono, di norma, inserite in quelle pertinenti ai normali iter scolastici, sempre che ciò sia deliberato dai competenti organi della scuola.

     La complessiva durata, sino ad un massimo di mesi 6, si articola nell'arco dell'anno solare con l'orario di 13 ore settimanali suddivise in non meno dl quattro giorni.

     Il coordinamento delle attività è attribuito ai Direttori Didattici nel rispetto della libertà di insegnamento d'intesa con l'insegnante dei corsi di orientamento musicale.

 

     Art. 6. Requisiti del personale docente.

     Il personale docente da utilizzare nei corsi in cui alla presente legge deve risultare in possesso di requisiti generali prescritti dallo Stato per l'insegnamento nelle scuole statali e di un diploma conseguito presso un Conservatorio di Musica o istituto Musicale pareggiato. E', altresì, richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli professionali:

     a) compimento triennale del Corso di Didattica della Musica, istituito presso i Conservatori di Musica;

     b) abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale nella scuola media inferiore;

     c) abilitazione all'insegnamento di Educazione Musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

     In presenza di più aspiranti in possesso dei requisiti e titoli richiesti, i soggetti beneficiari del contributo di cui alla presente legge sono tenuti ad applicare le disposizioni dello Stato in materia di graduatorie di aspiranti a supplenze.

 

     Art. 7. Contributo Provinciale.

     L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, assegna, in forma anticipata ed in unica soluzione il contributo di L. 12.000.000 per ciascuna iniziativa corsuale accolta.

     Detto contributo è utilizzato per l'acquisto di testi, sussidi didattici e strumenti musicali, per il 15% in forma forfettaria per spese generali e di amministrazione, di pulizia, uso utenze, sorveglianza e materiale didattico.

     Il restante 85% è utilizzato per il compenso, ed oneri riflessi, relativo al personale docente.

 

     Art. 8. Rendicontazione e autovalutazione.

     Ciascun beneficiario del contributo provinciale è tenuto a presentare all'Amministrazione Provinciale competente, al termine del corso, una relazione tecnico-economica sulla utilizzazione del contributo fruito.

     Tale relazione deve contenere i seguenti indicatori di efficienza ed efficacia:

     1) Costo unitario preventivo:

     entità del contributo

     totale allievi iscritti

 

     2) Costo unitario finale:

     entità del contributo

     totale allievi a fine corso

 

     3) Tasso di utilizzo finanziario:

     entità del contributo

     spese effettivamente sostenute

 

     4) Produttività formativa:

     numero allievi iscritti

     numero allievi risultante a fine corso.

     Ciascuna Amministrazione Provinciale invia al competente settore della Regione una relazione globale tecnico-contabile sulla utilizzazione della quota di risorse assegnate.

     Tale relazione deve contenere gli indicatori di cui al precedente comma riferiti all'universo provinciale nonché i seguenti ulteriori indicatori:

     1) Incidenza spese docenti:

     totale spese docenza

     totale spese sostenute

 

     2) Costo docenza allievi:

     totale spese docenza

     numero complessivo allievi

 

     3) Tasso utilizzo finanziario:

     Spesa totale sostenuta

     ammontare finanziamento Regionale.

     Le risorse Regionali non utilizzate dalle singole Amministrazioni Provinciali sono destinate alla copertura dei fabbisogni del successivo esercizio e sono portate in detrazione dalla quota spettante per il medesimo.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 200.000.000, si provvede mediante utilizzazione di quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 3, iscritto al cap. 323000 - Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti.

     Lo stanziamento del cap. 323000 è conseguentemente ridotto, per competenza e cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1998, n. 140.

[2] Comma prima aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 1998, n. 140 e poi così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 1998, n. 141.