§ 5.4.86 - L.R. 18 giugno 1992, n. 44.
Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:18/06/1992
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Obiettivi).
Art. 3.  (Classificazione dei musei).
Art. 4.  (Compiti dei musei).
Art. 5.  (Comitato tecnico-scientifico per i Beni museali).
Art. 6.  (Competenze degli Enti locali).
Art. 7.  (Istituzione di nuovi musei di Enti locali).
Art. 8.  (Funzioni della Regione).
Art. 9.  (Dichiarazione dell'interesse locale).
Art. 10.  (Centro Regionale per i Beni Museali).
Art. 11.  (Compiti).
Art. 12.  (Funzionamento del Centro).
Art. 13.  (Piano annuale di attività).
Art. 14.  (Direttore e personale del Centro).
Art. 15.  (Modifiche alla dotazione organica del personale della Regione Abruzzo).
Art. 16.  (Contributi regionali).
Art. 17.  (Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali).
Art. 18.  (Piano annuale degli interventi).
Art. 19.  (Vigilanza).
Art. 20.  (Norma finale e transitoria - Efficacia).
Art. 21.  (Norma finanziaria).


§ 5.4.86 - L.R. 18 giugno 1992, n. 44.

Norme in materia di Musei di Enti Locali o di interesse locale. [1]

(B.U. n. 22 del 17 luglio 1992).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     La Regione Abruzzo, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, esercita ai sensi della presente legge le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e degli articoli 47 e 48 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 relativamente ai musei nonché alle raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, tecnico, archeologico, paleontologico, etnoantropologico, naturalistico e d'arte contemporanea, appartenenti agli Enti locali o di interesse locale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di tutela dei beni culturali e le relative competenze degli organismi statali.

 

     Art. 2. (Obiettivi).

     La Regione, in concorso con gli Enti locali, favorisce lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:

     a) della conservazione e valorizzazione dei beni museali presenti nel territorio regionale;

     b) dell'incremento degli studi e della ricerca;

     c) dell'incremento del turismo culturale.

 

     Art. 3. (Classificazione dei musei). [2]

     I musei di Enti locali o di interesse locale, a seconda della natura e dell'entità delle loro collezioni, dell'attività svolta, dei riferimenti al territorio al cui servizio sono posti, vengono classificati nelle seguenti categorie:

     1) musei di rilevante interesse regionale;

     2) musei di interesse territoriale e musei medi;

     3) musei di interesse locale e musei minori;

     4) centri di documentazione.

     La classificazione dei musei sarà operata dalla Giunta, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, Comitato che nell'espressione del proprio parere dovrà tener conto principalmente della qualità delle opere, del loro numero, degli aspetti tecnico-operativi del museo, in relazione alle tecnologie impiegate per la migliore conservazione ed esposizione delle opere ed ai servizi di ricezione e di promozione culturale offerti.

     Rientrano rispettivamente nelle categorie sopra indicate:

     1) i musei che illustrano aspetti particolarmente qualificanti della cultura regionale, che abbiano una superficie espositiva non inferiore ai mq. 300, oltre agli annessi servizi di biblioteca specialistica, archivio e fototeca, magazzini di deposito: l'organico relativo dovrà prevedere un direttore, un funzionario amministrativo e personale qualitativamente e quantitativamente idoneo e sufficiente ad assolvere alle funzioni di sorveglianza e didattica;

     2) - a) i musei che illustrano adeguatamente aspetti della cultura, propria di ambiti geografici omogenei per storia e tradizioni;

     - b) i musei che dispongono di una superficie espositiva minima di 400 mq., archivio e fototeca, magazzini di deposito, nonché organici che prevedono le stesse figure professionali di cui al n. 1;

     3) i musei di interesse strettamente municipali o che, comunque, non abbiano i requisiti di cui ai numeri precedenti: debbono prevedere, in ogni caso, la figura di un responsabile ed adeguato personale di sorveglianza;

     4) i depositi ordinati di beni museali, inventariati e custoditi in ambienti in uso dell'Ente locale, in cui sia garantita la sicurezza e la buona conservazione, e che, pur non avendo l'obbligo dell'apertura al pubblico, l'assicurino almeno su richiesta motivata.

     Ad iniziativa della Giunta regionale, presso musei rappresentativi della storia e cultura abruzzesi, ubicati in località geografiche di particolare importanza ai fini della penetrazione turistica nella Regione, sentito il predetto Comitato tecnico-scientifico, vengono predisposti idonei strumenti di informazione turistico-culturale al fine di indirizzare l'utenza secondo itinerari tematici.

 

     Art. 4. (Compiti dei musei). [3]

     I musei hanno il compito di:

     a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;

     b) curare l'inventario, la catalogazione, l'ordinamento e il restauro delle proprie raccolte;

     c) assicurare la fruizione pubblica dei materiali;

     d) agire in coordinamento ed in cooperazione con gli altri musei degli Enti locali, con i musei statali, universitari, di fondazioni, di enti, di associazioni o di privati, presenti sul territorio regionale;

     e) favorire la partecipazione dei cittadini, anche tramite la collaborazione di associazioni ed enti perseguenti identiche finalità;

     f) cercare, anche tramite la Regione e gli Enti locali, forme di collaborazione con musei e istituti operanti in ambito nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;

     g) disciplinare la propria attività, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, redatto in conformità delle direttive approvate dalla Giunta regionale e sentito il Comitato tecnico-scientifico.

     I musei di rilevante interesse regionale, i musei medi e quelli di interesse territoriale sviluppano una azione tesa a:

     1) programmare ed adottare iniziative di ricerca scientifica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale, anche attraverso collaborazioni esterne;

     2) realizzare attività didattiche, collaborando in particolare con le strutture scolastiche;

     3) promuovere l'informazione, il dibattito e la conoscenza, anche attraverso proprie pubblicazioni.

     I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, si avvalgono - anche attraverso apposite convenzioni - dell'apporto scientifico e didattico degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, delle Università, delle Accademie di belle Arti, delle istituzioni scolastiche pubbliche, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

 

     Art. 5. (Comitato tecnico-scientifico per i Beni museali).

     E' istituito presso la Giunta regionale/Servizio Promozione Culturale, il Comitato tecnico-scientifico per i Beni museali.

     Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive. In particolare esso:

     - fornisce indicazioni sugli indirizzi generali in materia di beni museali;

     - esprime parere sulle iniziative in tema di beni museali, eventualmente promosse dall'Amministrazione regionale;

     - formula pareri sull'ammissibilità alle provvidenze della presente legge, sulla base dei programmi proposti dai singoli richiedenti;

     - formula proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che gli vengano sottoposti in relazione agli scopi della presente legge.

     Il Comitato è presieduto dal Componente la Giunta regionale preposto al Servizio Promozione Culturale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composto da:

     - i Sovrintendenti statali competenti per materia o loro delegati;

     - quattro direttori o conservatori di musei, uno per provincia, scelti tra quelli che hanno la responsabilità della direzione tecnico-scientifica dei musei, di cui ai punti 1 e 2 del precedente art. 3;

     - tre esperti esterni, scelti tra coloro che siano in possesso di adeguata qualificazione e/o comprovata esperienza regionale, documentata da titoli scientifici in materia di beni ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici, in materia demo-etno-antropologica e musei scientifici e di storia naturale, nonché tra coloro che abbiano particolare esperienza nell'organizzazione di mostre nazionali ed internazionali, designati dalla Giunta regionale con propria deliberazione;

     - il dirigente del Servizio Promozione Culturale;

     - un rappresentante della Commissione episcopale [4];

     - il Dirigente responsabile dei Beni Culturali o suo delegato [5].

     Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.

     Il Comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno metà dei suoi componenti.

     Ai componenti competono, per ogni giornata di seduta, le indennità previste dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15. Ove ne ricorrano le condizioni, spettano altresì, per il raggiungimento della sede della riunione e per le missioni connesse alla loro funzione, le indennità ed i rimborsi, nella misura e con le modalità previsti per le trasferte di servizio dei dipendenti della Regione Abruzzo di livello apicale.

     Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Servizio Promozione Culturale di livello non inferiore alla settima qualifica funzionale.

TITOLO II

COMPETENZE E FUNZIONI

CAPO I

 

     Art. 6. (Competenze degli Enti locali). [6]

     Gli Enti locali, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, adottano propri regolamenti, conformi alla presente legge, affinché i musei esercitino il servizio pubblico in modo regolare e stabile e siano dotati di personale professionalmente qualificato e di locali ed arredi idonei alla buona conservazione ed esposizione dei materiali.

     Gli Enti locali provvedono, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare il funzionamento dei propri musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, ai servizi ed alla attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale, nei limiti della classificazione di cui all'art. 3.

     Gli Enti locali, nell'ambito della loro piena autonomia, possono consorziarsi o associarsi ad altri enti pubblici, ecclesiastici, morali e privati senza fini di lucro, per la gestione dei musei e dei relativi servizi tecnici e culturali.

     La Regione riconosce particolare importanza alla funzione delle forme associative tra enti pubblici e privati per la tutela e valorizzazione dei beni museali, favorendone la costituzione e l'attività.

 

     Art. 7. (Istituzione di nuovi musei di Enti locali). [7]

     Gli Enti locali provvedono all'eventuale istituzione di propri musei. La concessione dei contributi di cui al seguente articolo 16 può essere deliberata, per i musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile da adibire a museo e altresì qualora l'acquisizione della proprietà sia in via di definizione, e vi sia una espressa disponibilità a vendere dei proprietari, e l'Amministrazione comunale, con atto deliberativo, abbia individuati i mezzi finanziari per l'acquisto dell'immobile;

     b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, sulla base del giudizio espresso dal comitato tecnico-scientifico;

     c) nulla-osta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

     d) i musei costruiti dagli Enti locali in dipendenza di programmi approvati dal Consiglio regionale concorrono all'assegnazione dei contributi di cui all'art. 16 indipendentemente dalle prescrizioni di cui al presente articolo.

     Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione alla Giunta regionale/Servizio Promozione Culturale.

     Al medesimo Servizio dovrà essere inviata copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività.

CAPO II

 

     Art. 8. (Funzioni della Regione).

     La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'art. 2:

     1) collabora, d'intesa con gli organi statali competenti, alla tutela dei beni museali ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio per la loro conservazione, protezione e vigilanza;

     2) promuove e coordina il censimento dei beni culturali conservati nei musei degli Enti locali o di interesse locale, di intesa con gli organi statali e per il tramite del Centro Regionale per i Beni museali;

     3) fissa i criteri generali, altresì provvedendovi se di propria competenza, per la stipula delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti propri e degli Enti locali, che comportino oneri finanziari a carico della Regione;

     4) opera il riconoscimento dell'interesse locale dei musei e delle raccolte, appartenenti ad Enti locali, ad altri Enti o a privati, secondo quanto previsto dall'articolo seguente;

     5) promuove e concorre all'acquisizione pubblica dei beni museali di interesse locale;

     6) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti ai musei ed alle attività conservative dei beni culturali, anche in collaborazione con lo Stato, con le Università, con le Accademie di Belle Arti ed altri istituti specializzati, sentite le proposte dei direttori dei musei;

     7) sostiene le spese per la realizzazione di strumenti idonei all'informazione turistico-culturale di cui all'art. 3 e interviene a favore della valorizzazione e conservazione del patrimonio storico culturale, artistico, archeologico e architettonico [8];

     8) realizza o coordina ed incentiva le mostre di materiale artistico, storico e scientifico, sentite le proposte dei direttori dei musei;

     9) approva il programma di attività del Centro Regionale per i Beni museali corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;

     10) elabora piani annuali, sentito il Comitato tecnico-scientifico, per concedere ai musei di Enti locali ed agli Enti ed alle istituzioni museali di interesse locale i contributi finanziari necessari per:

     a) la conservazione, l'integrità, la sicurezza ed il pubblico godimento delle cose raccolte nei rispettivi musei;

     b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

     c) l'incremento ed il miglioramento delle collezioni, ivi compresi la riproduzione fotografica del materiale, nonché l'impiego di mezzi di comunicazione audiovisivi e di nuove tecniche di animazione e di documentazione;

     d) la ricerca scientifica, volta a caratterizzare le istituzioni museali come centri di azione culturale e sociale;

     e) l'organizzazione di mostre e manifestazioni funzionali ai propri compiti istituzionali;

     f) pubblicazione o concorso alla pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, studi ed ogni altro strumento di informazione relativo ai musei e ad attività d'istituto.

     Nell'ambito delle funzioni di cui al precedente punto 1), la Regione, d'intesa con l'ente proprietario, ha facoltà di trasferire e temporaneamente custodire in altri istituti di analoga competenza, cose mobili appartenenti alle raccolte dei musei, al fine di assicurarne la conservazione e l'integrità, assumendosene gli oneri finanziari.

     La Giunta regionale, sentita la competente Sovrintendenza statale, provvede al rilascio della «licenza» o «nulla-osta» per l'esportazione (definitiva o temporanea) degli oggetti che abbiano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, paleontologico, numismatico e naturalistico, appartenenti ad Enti locali o comunque di interesse locale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina le modalità di presentazione della domanda, di istruttoria e di emanazione del provvedimento.

 

     Art. 9. (Dichiarazione dell'interesse locale). [9]

     La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e del Comitato tecnico-scientifico, può dichiarare d'interesse locale musei o raccolte di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali, delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, e procede a classificarli nelle categorie previste dal precedente articolo 3 a seconda dei requisiti posseduti. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

     La richiesta deve essere corredata di:

     a) dichiarazione di proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile;

     b) planimetria dei locali di esposizione;

     c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

     d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

     e) nulla-osta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

     Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 6 e 16.

CAPO III

 

     Art. 10. (Centro Regionale per i Beni Museali).

     In attuazione degli articoli 4 e 9 dello Statuto, la Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali ed al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti nel proprio territorio, istituisce il Centro Regionale per i Beni museali quale apposito ufficio, la cui organizzazione ed ubicazione verranno determinate dalla Giunta regionale, con regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Con il medesimo regolamento saranno dettate disposizioni specifiche per assicurare a tale Centro una autonomia operativa in grado di consentire la massima tempestività ed efficacia d'intervento.

 

     Art. 11. (Compiti).

     Il Centro svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione in materia di Beni culturali, di cui all'art. 1 della presente legge, coordinando la propria azione con quella dello stato.

     Spetta al Centro:

     a) raccogliere, elaborare, pubblicare la documentazione relativa ai beni museali, in relazione alle esigenze dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, anche in funzione della programmazione socio- economica regionale e della pianificazione territoriale;

     b) censire, catalogare e documentare i beni museali, anche mediante l'attuazione di appositi piani, definendo, d'intesa con i competenti organi statali, programmi e metodologie uniformi, stabilendo convenzioni con Enti pubblici e privati, ed avvalendosi preferibilmente, con proprio opportuno coordinamento e controllo, delle società di lavoro di cui alla L.R. 11 novembre 1986, n. 63 e sue modificazioni ed integrazioni, che perseguano identiche o analoghe finalità;

     c) curare la raccolta e l'organizzazione dei dati, provvedendo a realizzare ed a gestire una banca dati di pubblica fruibilità;

     d) favorire la circolazione delle conoscenze con la realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo;

     e) fornire consulenze e sussidi tecnici agli enti locali e istituzioni educative interessati alle materie di competenza del Centro;

     f) sviluppare rapporti e collaborazioni con pari organismi di ricerca nazionali e stranieri, nel rispetto delle competenze statali in materia, fissate dalle leggi vigenti;

     g) promuove gli interventi di conservazione e di restauro, sulla base di metodologie, definite d'intesa con gli organi statali competenti.

 

     Art. 12. (Funzionamento del Centro).

     Il Centro opera secondo programmi annuali e pluriennali sia direttamente con il proprio personale che avvalendosi, al bisogno, della collaborazione di quello particolarmente qualificato delle amministrazioni dello Stato competenti in materia, o tramite convenzioni e contratti con organi dello Stato, Enti pubblici, Università o Dipartimenti universitari, istituzioni ecclesiastiche, associazioni culturali, ricercatori.

 

     Art. 13. (Piano annuale di attività).

     Entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, il Centro elabora il progetto di piano annuale completo di relazione tecnico- finanziaria, corredandolo delle proposte relative alle collaborazioni esterne, alle convenzioni ed ai contratti che si intendono stipulare.

     La Giunta regionale, previo esame di compatibilità con la programmazione regionale e di fattibilità, dopo controllo della legittimità e del merito, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente articolo 5, sentita la Competente Commissione Consiliare permanente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, ne autorizza l'esecuzione, incaricando degli adempimenti conseguenziali e della relativa spesa il Direttore del Centro perché vi provveda secondo la vigente disciplina legislativa in materia.

 

     Art. 14. (Direttore e personale del Centro).

     Il Direttore del Centro è nominato per l'arco di tempo di ogni legislatura regionale dalla Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico- scientifico, fra personalità di chiara qualificazione nazionale od internazionale e di comprovata esperienza artistica. A tale incarico può provvedersi ai sensi dell'art. 44, commi 8 e seguenti, della L.R. 18 dicembre 1987, n. 97.

     Il Direttore del Centro, che potrà avvalersi, con funzioni vicarie, di un dipendente regionale della prima qualifica dirigenziale in possesso di adeguata qualificazione culturale:

     - assume responsabilità e direzione dell'Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58;

     - cura il funzionamento del Centro;

     - elabora ed organizza l'attuazione del programma di attività del Centro;

     - opera quale funzionario delegato per le spese di attività e funzionamento del Centro autorizzate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58 ed in conformità della L.R. 23 novembre 1977, n. 66.

     Per l'adempimento dei compiti relativi alle attività scientifiche ed amministrative del Centro, il Direttore è affiancato, oltre che dai responsabili delle convenzioni e dei contratti di ricerca di cui al precedente articolo 12, dal personale della Regione previsto nell'articolo seguente.

 

     Art. 15. (Modifiche alla dotazione organica del personale della Regione Abruzzo).

     In relazione alla istituzione del Centro di cui all'art. 10 della presente legge, con provvedimento legislativo da emanarsi entro sei mesi dalla sua pubblicazione e riguardante il riordino delle strutture organizzative regionali in materia, saranno apportate le necessarie variazioni alla vigente dotazione organica del ruolo del personale regionale di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

FINANZIAMENTI E PROCEDIMENTI

 

     Art. 16. (Contributi regionali).

     La Regione, al fine di assicurare finanziamenti integrativi necessari all'istituzione, al funzionamento ed allo sviluppo dei musei degli Enti locali o di interesse locale, interviene con contributi fino ad un massimo del 70% delle spese ritenute ammissibili e riguardanti le iniziative di cui al precedente articolo 4.

     Le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, corredate del programma delle iniziative e del preventivo delle spese, nonché di una dettagliata relazione illustrativa.

     Entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di esclusione dal piano di riparto dei contributi per l'anno in corso, gli stessi enti dovranno rimettere il rendiconto finanziario relativo ai contributi regionali impiegati nell'anno precedente, nonché una dettagliata relazione sulle attività svolte. La Giunta regionale può autorizzare proroga di detto termine per giustificati motivi connessi alla particolare natura dell'intervento.

     I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli solo per la destinazione indicata, salvo diversa ed esplicita autorizzazione della Giunta regionale.

 

     Art. 17. (Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali).

     La concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quello programmato e di rendicontarle entro i termini previsti dalla presente legge o dai relativi provvedimenti di concessione.

     La concessione del contributo è revocata, con deliberazione della Giunta regionale, qualora:

     - l'iniziativa non venga realizzata in modo sostanzialmente conforme alla relazione allegata alla domanda o alla proposta;

     - vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese;

     - vengano apportate all'iniziativa ammessa a contributo, od oggetto di convenzione o affidamento, modifiche sostanziali che non siano state preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.

     In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, la Giunta regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

 

     Art. 18. (Piano annuale degli interventi).

     La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico, sentita la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano regionale degli interventi, contenente:

     1) il programma di massima delle iniziative dirette della Regione, con l'indicazione degli obiettivi e dei metodi di coordinamento, e con riserva dell'assunzione delle ulteriori determinazioni operative;

     2) il programma di attività del Centro Regionale per i Beni Museali, corredato delle convenzioni e dei contratti che si intendono stipulare;

     3) il piano di riparto dei contributi agli enti titolari di musei locali o di interesse locale, riservando il 60% in favore dei musei di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 3.

     Qualora si manifesti l'opportunità di procedere alla realizzazione di una delle iniziative di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti deliberazioni senza l'osservanza delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

     I soggetti interessati alle iniziative dirette della Regione possono presentare alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, proposte di progetti, corredati del relativo programma e preventivo spese.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 19. (Vigilanza).

     La Giunta regionale, relativamente ai soggetti convenzionati, affidatari o comunque beneficiari dei contributi della presente legge e delle altre leggi regionali in materia di cultura, svolge attività di vigilanza attraverso le proprie strutture competenti in materia, sulla sostanziale conformità a quelle programmate della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, sulla rendicontazione delle relative spese e, specificatamente, sull'adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 17.

 

     Art. 20. (Norma finale e transitoria - Efficacia).

     L'efficacia integrale della presente legge decorre a partire dall'anno 1993.

     In sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1992, le proposte e le domande intese ad ottenere i contributi in essa previsti devono essere inoltrate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale - L'Aquila, entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.

     Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5, d'intesa con la competente Commissione consiliare permanente, approva il piano annuale degli interventi per l'anno in corso, di cui al precedente articolo 18.

     Per l'anno 1993, ferma restando la procedura di cui al precedente comma 3°, le domande degli enti interessati devono essere presentate alla Giunta regionale - Servizio Promozione Culturale, entro il 30 aprile. Al relativo finanziamento ed a quelli per gli anni successivi, si procederà con appositi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in lire 2.250.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 324000 - quota parte della partita n. 1 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

     - Cap. 062101 - (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 6, Tit. 2, Ctg. 1, sez. 6) denominato «spese per iniziative dirette nel campo dei beni culturali - Art. 8 -»

     - in aumento L. 250.000.000;

     - Cap. 062435 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 6, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 6) denominato: «Interventi in materia di beni culturali - art. 16»

     - in aumento L. 2.000.000.000.

     Alle spese di cui al precedente art. 11 si provvede a decorrere dall'anno 1993 ai sensi del IV comma del precedente art. 20 avuto riguardo ai tempi occorrenti per l'istituzione del Centro Regionale per i Beni museali di cui al precedente art. 10.

     Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 5, si provvede, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, con lo stanziamento annualmente iscritto al Cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

 

 


[1] La denominazione "Centro Regionale per i Beni Museali" contenuta nella presente L.R. è sostituita dalla denominazione "Centro Regionale per i Beni Culturali" per effetto dell'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 11 della L.R. 61/1999.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 11 della L.R. 61/1999.

[4] Alinea aggiunto dall'art. 11  della L.R. 9 agosto 1999, n. 61.

[5] Alinea aggiunto dall'art. 11  della L.R. 9 agosto 1999, n. 61.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 11 della L.R. 61/1999.

[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 11 della L.R. 61/1999.

[8] Punto così modificato dall'art. 11  della L.R. 9 agosto 1999, n. 61.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1999, n. 61, a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 11 della L.R. 61/1999.