§ 5.4.1 - L.R. 1 giugno 1977, n. 22.
Norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:01/06/1977
Numero:22


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo in attuazione dei principi enunciati all'art. 9 del proprio Statuto, promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle [...]
Art. 2.      Le biblioteche di enti locali sono strutture culturali polivalenti che operano nel territorio regionale al servizio di tutti i cittadini. Esse concorrono alla crescita civile e culturale della [...]
Art. 3.      Gli enti locali, per perseguire le finalità di cui all'art. 2, adottano per le biblioteche propri regolamenti conformi alla presente legge ed intesi a disciplinare l'ordinamento interno delle [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le biblioteche di enti locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario conservato nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.
Art. 6.      Gli indirizzi per la gestione culturale della biblioteca sono stabiliti da un apposito comitato nominato dall'Assemblea dell'Ente locale interessato.
Art. 7. 
Art. 8.      Gli Enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle loro biblioteche. In particolare assicurano stanziamenti per le [...]
Art. 9.      Le biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.
Art. 10. 
Art. 11.      La Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Le domande di contributi di cui ai precedenti artt. 11 e 12 devono essere presentate, da parte degli enti interessati, alla Giunta Regionale - Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari - [...]
Art. 14. 
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      La Giunta Regionale, in ordine alle richieste di cui al precedente art. 13, delibera la concessione del contributo e ne determina l'ammontare d'intesa con la competente Commissione Consiliare. [...]
Art. 17.      La Sopraintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli [...]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.  (Urgenza).


§ 5.4.1 - L.R. 1 giugno 1977, n. 22.

Norme in materia di biblioteche di Enti Locali o di interesse locale.

(B.U. n. 23 dell'8 giugno 1977).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo in attuazione dei principi enunciati all'art. 9 del proprio Statuto, promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'istituzione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, attraverso la creazione di un servizio bibliotecario regionale, articolato in sistemi comprensoriali.

     La Regione esercita, in base alla presente legge, le funzioni ad essa attribuite a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

 

     Art. 2.

     Le biblioteche di enti locali sono strutture culturali polivalenti che operano nel territorio regionale al servizio di tutti i cittadini. Esse concorrono alla crescita civile e culturale della comunità abruzzese, favorendo la realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione.

     In particolare esse assumono il compito di:

     - garantire l'integrità, la custodia, l'incremento ed il godimento pubblico del materiale bibliografico, manoscritto e a stampa e dei documenti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

     - promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, espressione essenziale della vita regionale locale, esaltandone le funzioni formative ed educative;

     - collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale con la scuola e le Università, al fine di favorire e promuovere l'informazione ed il dibattito di idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della Comunità.

 

TITOLO II

     COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI ED ORGANIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

 

     Art. 3.

     Gli enti locali, per perseguire le finalità di cui all'art. 2, adottano per le biblioteche propri regolamenti conformi alla presente legge ed intesi a disciplinare l'ordinamento interno delle biblioteche, le funzioni del personale, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonché la composizione, le modalità di elezione e la durata in carica dei membri del comitato di gestione di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 4. [*]

     [Gli enti locali garantiscono la pubblicità e la gratuità dei servizi culturali delle biblioteche ed assicurano la regolarità degli stessi stabilendo orari di apertura adeguati alle esigenze della popolazione e che comunque non siano inferiori alle 18 ore settimanali].

 

     Art. 5.

     Le biblioteche di enti locali sono tenute al prestito reciproco del materiale documentario conservato nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

     I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Province e la Regione depositano le pubblicazioni nelle biblioteche dei Comuni capoluoghi di Provincia e nelle biblioteche che svolgono le funzioni di centro di un sistema bibliotecario.

 

     Art. 6.

     Gli indirizzi per la gestione culturale della biblioteca sono stabiliti da un apposito comitato nominato dall'Assemblea dell'Ente locale interessato.

     Il comitato, di cui fa parte il Direttore della biblioteca, è composto in modo da garantire la rappresentanza della minoranza assembleare, delle locali organizzazioni culturali e delle componenti presenti nei Consigli di circolo, di Istituto, di distretto, operanti nel rispettivo ambito territoriale.

     Il comitato presenta all'Assemblea dell'Ente locale interessato, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla biblioteca e le proposte per l'anno successivo con i relativi piani finanziari, anche ai fini della richiesta del contributo regionale di cui al successivo articolo 11.

     I programmi per le attività comuni alle biblioteche aderenti ai sistemi bibliotecari di cui all'articolo successivo, sono elaborati collegialmente dai rappresentanti nominati dai comitati delle biblioteche interessate.

 

     Art. 7. [*]

     [Gli Enti locali provvedono all'istituzione ed al funzionamento delle biblioteche anche associandosi tra loro con la creazione di sistemi bibliotecari.

     I sistemi bibliotecari, la cui istituzione venga deliberata, per comprovate esigenze di funzionalità, dagli Enti locali interessati d'intesa con la Regione, si ordinano per comprensori nell'ambito del territorio.

     I Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

     Il sistema bibliotecario fa capo alla biblioteca provinciale. e, in mancanza di questa, a quella comprensoriale, che assume le funzioni di centro del sistema, attua i servizi richiesti dalle biblioteche collegate e ne coordina le attività.]

 

     Art. 8.

     Gli Enti locali sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle loro biblioteche. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, alle attrezzature, all'incremento del patrimonio, all'espletamento dei servizi di biblioteca e all'attuazione dei programmi di attività culturale.

     Gli Enti locali, le cui biblioteche siano collegate in un sistema comprensoriale, provvedono, per la parte loro spettante, alle spese relative per attività comuni.

 

     Art. 9.

     Le biblioteche degli Enti locali devono essere fornite di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

     Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali è costituito da bibliotecari, da assistenti di biblioteca, da animatori socio-culturali e coadiutori.

     Ai posti di bibliotecario, di assistente di biblioteca, di animatori socio-culturali e coadiutori si accede mediante pubblico concorso al quale possono partecipare coloro che sono in possesso rispettivamente del titolo di laurea e del diploma di scuola media superiore. Delle commissioni di concorso fa parte un funzionario dell'Ufficio Regionale Competente per materia e tra le prove di esame sono comprese anche prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia. Costituiscono titolo preferenziale il servizio di ruolo e non di ruolo comunque prestato in biblioteche pubbliche e la frequenza, con esito favorevole, di corsi per la formazione ed il perfezionamento del personale di biblioteca, promossi dalla Regione o da altri Enti pubblici specializzati.

     La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:

     a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'Ente locale sia superiore a 20.000 abitanti;

     b) a bibliotecari oppure ad assistenti di biblioteca, quando la popolazione dell'Ente locale sia inferiore a 20.000 abitanti;

     c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola media superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, quando la popolazione dell'Ente locale sia inferiore a 5.000 abitanti.

 

TITOLO III

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

     Art. 10. [*]

     [La Regione favorisce e coordina le iniziative dirette ad assicurare:

     a) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura gestiti dagli Enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

     b) l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;

     c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale negli archivi storici affidati ad Enti locali;

     d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte delle biblioteche e degli archivi storici ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisiva, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico ed artistico di pregio;

     e) la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di azione culturale e sociale;

     f) la costituzione e la diffusione di cataloghi collettivi regionali, generali e speciali, ai fini di un servizio bibliografico e di documentazione;

     g) la promozione di iniziative scientifiche e informative delle biblioteche e di altri Enti che istituzionalmente si prefiggono la ricerca, la documentazione e lo studio della civiltà abruzzese;

     h) la promozione di rassegne bibliografiche e di mostre di materiale storico, artistico e folkloristico, conservato nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale;

     i) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico addetto alle biblioteche.]

 

     Art. 11.

     La Regione interviene con propri contributi al fine di assicurare l'istituzione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali, dei sistemi bibliotecari e degli archivi storici affidati a Enti locali.

     La Regione provvede con interventi diretti:

     a) all'organizzazione, nel quadro del Servizio Bibliotecario Nazionale, di un sistema regionale automatizzato, mediante l'acquisizione delle necessarie procedure tecniche, nonché coordinando e sostenendo, con apposite convenzioni e contributi, le iniziative delle Province finalizzate alla realizzazione di unità territoriali di servizio e le iniziative dei sistemi bibliotecari, dei Comuni ed altri Enti, intese a partecipare, nei diversi livelli di specificità, alla rete informativa regionale;

     b) all'organizzazione di seminari attinenti materie bibliografiche e biblioteconomiche, al fine di consentire l'adozione omogenea delle moderne tecniche di trattamento delle informazioni ed una migliore fruizione del patrimonio librario abruzzese;

     e) alla prevenzione, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio librario e documentario degli Enti Locali, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio, nel rispetto degli indirizzi tecnico-scientifici stabiliti dal Ministero per i Beni Culturali ed ambientali ed avvalendosi anche della consulenza dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro [1].

 

     Art. 12. [*]

     [La Regione, nell'ambito dei piani annuali e pluriennali, di cui al successivo art. 15, può concedere contributi a favore di:

     a) biblioteche di interesse locale, aperte gratuitamente al pubblico e che operino per conseguire le finalità di cui alla presente legge;

     b) Enti, associazioni o Consorzi che operino allo scopo di realizzare le iniziative di cui al precedente art. 10, lettere e), f) e g).]

 

     Art. 13.

     Le domande di contributi di cui ai precedenti artt. 11 e 12 devono essere presentate, da parte degli enti interessati, alla Giunta Regionale - Servizio della Soprintendenza ai Beni Librari - Pescara, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo [2].

 

     Art. 14. [*]

     [Il contributo concesso dalla Regione è vincolato alla destinazione fissata nel relativo provvedimento di concessione.

     Gli Enti beneficiari devono fornire entro 60 giorni dalla richiesta della Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo.

     La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto nel I comma del presente articolo.]

 

     Art. 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     La Giunta Regionale, in ordine alle richieste di cui al precedente art. 13, delibera la concessione del contributo e ne determina l'ammontare d'intesa con la competente Commissione Consiliare. Esercita inoltre le funzioni previste dall'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate ad altri organi della Regione [4].

     Il Componente la Giunta preposto al Settore, assume ogni iniziativa idonea, da sottoporre all'approvazione dei competenti Organi Regionali, e, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, firma gli atti della Regione.

 

     Art. 17.

     La Sopraintendenza ai beni librari, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento degli Uffici Regionali, continua ad esercitare le attività finora svolte nelle materie di sua competenza.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Componente la Giunta preposto al Settore, può delegare il dirigente del predetto Ufficio, con espressa indicazione, alla firma di atti di sua competenza a contenuto vincolato, anche se a rilevanza esterna.

     Il dirigente e i funzionari della Soprintendenza continuano ad esercitare, sino a quando sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione ed operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate nel precedente articolo 1.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 18. [*]

     [Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche degli Enti locali devono adeguarsi alle norme in essa contenute.]

 

     Art. 19. [*]

     [(Omissis) [6].

     Per gli esercizi successivi al 1981, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e riguardanti il Settore Promozione Culturale [5].]

 

     Art. 20. (Urgenza). [*]

     [(Omissis).]

 

 

 


[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1985, n. 32.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[2] Articolo già abrogato dall'art. 24 della L.R. 30 ottobre 1979, n. 47, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 81.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 30 ottobre 1979, n. 47.

[4] Gli originari primo e secondo comma sono stati così modificati dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1994, n. 81.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.

[6] Comma recante disposizione finanziaria.

[5] Vedi la L.R. n. 54/1981.

[*] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 16 settembre 1998, n. 77, a decorrere dalla data indicata dalla suddetta norma.