§ 5.2.39 - L.R. 14 febbraio 1989, n. 15.
Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/02/1989
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principi).
Art. 3.  (Modalità di attuazione).
Art. 4.  (Oggetto).
Art. 5.  (Soggetti).
Art. 6.  (Destinatari).
Art. 7.  (Ufficio di Servizio e Segretariato Sociale).
Art. 8.  (Assistenza economica).
Art. 9.  (Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria).
Art. 10.  (Affidamento familiare).
Art. 11.  (Centro di pronto intervento).
Art. 12.  (Assistenza domiciliare).
Art. 13.  (Centro diurno).
Art. 14.  (Soggiorno di vacanza).
Art. 15.  (Gruppo famiglia).
Art. 16.  (Comunità alloggio).
Art. 17.  (Istituto educativo-assistenziale).
Art. 18.  (Forme di gestione).
Art. 19.  (Modalità di finanziamento).
Art. 20.  (Consulta regionale di tutela e difesa dei minori).
Art. 21.  (Osservatorio permanente della condizione minorile).
Art. 22.  (Abrogazione di norme).
Art. 23.  (Urgenza).


§ 5.2.39 - L.R. 14 febbraio 1989, n. 15.

Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori.

(B.U. n. 8 dell'1 marzo 1989).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione promuove e favorisce interventi e servizi socio- assistenziali in favore di minori, diretti a prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione, fino al completo reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale.

     A tale scopo, con la presente legge, la Regione detta norme per l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi socio- assistenziali rivolti a minori, che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione.

     La Regione, inoltre, promuove studi e ricerche per l'acquisizione di conoscenze adeguate della condizione minorile, segnatamente negli aspetti di particolare bisogno e/o emarginazione. Sulla scorta di tale indagine conoscitiva, la Regione promuove e favorisce gli opportuni provvedimenti diretti a prevenire e superare la insorgenza delle condizioni sopra citate.

 

     Art. 2. (Principi).

     L'organizzazione, la programmazione e la gestione delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni, di cui alla presente legge, si uniformano ai seguenti principi:

     a) preminenza del momento preventivo, al fine di impedire l'insorgenza di situazioni di bisogno, di emarginazione e di disadattamento sociale;

     b) impegno, nelle situazioni di rischio e di disagio, ad adottare misure tendenti a sostenere il nucleo familiare per evitare lo sradicamento del minore dalla famiglia o dalla comunità locale, al fine di limitare gli interventi di temporanea assistenza presso istituti ai soli casi di assoluta necessità;

     c) uguaglianza di prestazioni commisurate al bisogno, prevedendo differenziazioni dei servizi solo in relazione alla specificità delle esigenze.

 

     Art. 3. (Modalità di attuazione).

     In attuazione dei principi sopra definiti, la Regione:

     a) coordina e potenzia le idonee strutture socio-assistenziali esistenti nel territorio ed organizza, integra ed utilizza le risorse offerte dal volontariato e dalla cooperazione;

     b) assicura una costante e particolare attenzione alla formazione del personale sanitario e socio-assistenziale preposto ai servizi di cui sopra attraverso aggiornamenti periodici;

     c) favorisce forme di assistenza legale nei confronti di minori i quali intendano autonomamente iniziare una azione legale a loro tutela;

     d) favorisce, inoltre, ogni intervento organizzativo affinché il minore mantenga validi rapporti con i membri del nucleo familiare eventualmente sottoposti, da parte dell'Autorità Giudiziaria, a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

     e) promuove la informazione degli utenti sulla natura, la funzione e la finalità dei servizi esistenti sul territorio.

 

     Art. 4. (Oggetto).

     Le attività ed i servizi socio-assistenziali in favore di minori, disciplinati dalla presente legge concernono:

     a) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di legge antecedente il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) le funzioni trasferite ai Comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e già svolte dagli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, della Regione, nonché dagli Enti Nazionali di Assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva;

     c) ogni altra funzione assistenziale attribuita agli Enti Locali con legge dello Stato.

 

     Art. 5. (Soggetti).

     Le funzioni di cui al precedente articolo sono esercitate dai Comuni singoli o associati, i quali, fatti salvi gli obblighi di propria competenza, limitatamente alla gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali in favore di minori portatori di handicaps, si avvalgono delle Unità Locali Socio-Sanitarie ai sensi della L.R. 20 giugno 1980, n. 60, come modificata dalla L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

     Alle ULSS è attribuita la competenza d'interventi e prestazioni socio- assistenziali a valenza sanitaria.

     Le attività di assistenza alla maternità ed all'infanzia, tuttora spettanti alle Province, comprese quelle esercitate a seguito dello scioglimento dell'ONMI, operato a norma della legge 23 dicembre 1975, n. 698, possono essere affidate dalle Province ai Comuni singoli o associati, mediante stipula di apposite convenzioni.

     Le convenzioni di cui al precedente comma devono prevedere:

     a) l'affidamento ai Comuni singoli o associati delle attività assistenziali di competenza delle Province;

     b) la messa a disposizione dei Comuni affidatari, da parte delle Province, del personale, dei beni e delle risorse finanziarie già destinati alle Province stesse alle attività di cui alla precedente lettera a);

     c) la corresponsione, da parte delle Province, per attività affidate ai Comuni, di somme non inferiori, in ciascun anno, a quelle impegnate nell'anno precedente per le medesime attività, aumentate della stessa percentuale di incremento applicata nel bilancio delle Province medesime al complesso delle spese per acquisto di beni e servizi.

 

     Art. 6. (Destinatari).

     Fruiscono dei servizi, delle prestazioni e degli interventi disciplinati dalla presente legge, in condizioni di uguaglianza, indistintamente tutti i minori, aventi la residenza nei Comuni della Regione Abruzzo, che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione, o che sono sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, che impongano o che rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali, o infine, che si trovano nello stato di bisogno di cui al successivo comma.

     Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

     a) insufficienza del reddito familiare, tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;

     b) esistenza di circostanze, per le quali il minore venga a trovarsi solo, o situazioni in cui il nucleo familiare del minore non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;

     c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a e b), a causa delle quali il minore solo o il suo nucleo familiare siano esposti a rischio di emarginazione.

     In via d'urgenza, i minori stranieri e quelli temporaneamente presenti nei Comuni della Regione Abruzzo, fruiscono di assistenza per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

 

Titolo II

FUNZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

 

     Art. 7. (Ufficio di Servizio e Segretariato Sociale).

     I Comuni singoli e associati istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative, apposito Ufficio di Servizio e Segretariato Sociale.

     Nell'ambito di tale Ufficio, ruolo preminente assume la funzione del Segretariato Sociale che assicura la informazione, l'orientamento sui servizi e sugli interventi esistenti nel territorio, nonchè sulle possibilità e modalità di utilizzo dei medesimi, nel rispetto della riservatezza e delle opinioni individuali degli utenti.

     Tale Ufficio è preposto all'organizzazione ed al controllo degli interventi socio-assistenziali svolti nell'ambito territoriale di competenza.

     L'Ufficio di Servizio e Segretariato Sociale assicura il collegamento con gli Organismi della scuola, raccorda la propria attività con altre strutture presenti nel territorio, quali i Consultori familiari, i Centri di Igiene Mentale e i Centri Medici di Assistenza Sociale (CMAS) e richiede, altresì, la collaborazione di strutture pubbliche di neuropsichiatria infantile esistenti nel territorio.

 

     Art. 8. (Assistenza economica).

     Gli interventi di assistenza economica sono diretti al minore e al suo nucleo familiare che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

     Gli interventi a carattere ripetitivo sono erogati per il tempo in cui permanga lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento eventualmente fruite.

     Gli interventi di emergenza sono erogati per un tempo illimitato, allo scopo di fornire immediatamente i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

     Gli interventi a carattere ripetitivo sono erogati nelle seguenti misure e condizioni:

     a) per un solo minore, l'importo mensile è pari a quello della pensione sociale dell'INPS, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per ogni minore oltre al primo, tale importo è maggiorato nella misura del 40%;

     b) il reddito annuo del minore solo o del suo nucleo familiare, da qualsiasi fonte proveniente, sia pari o inferiore al reddito di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato per il diritto alla pensione sociale dell'INPS nella misura intera.

     Tale limite di reddito è maggiorato nella misura del 20% per ogni minore oltre al primo;

     c) l'intervento assistenziale è corrisposto ai genitori esercenti la potestà genitoriale o, in assenza dei genitori, al titolare dei poteri inerenti alla potestà parentale, che provvede all'educazione ed all'assistenza del minore che si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9. (Assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria).

     L'assistenza ai minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria si attua mediante:

     a) la segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di abbandono o di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio della potestà parentale sotto il profilo materiale e morale di disadattamento dei minori, nonché di ogni altra situazione che possa risultare pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;

     b) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori ad estranei, ai sensi dell'art. 9, sesto e settimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché degli obblighi di cui al quarto comma dello stesso art. 9 della citata legge;

     c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, delle indagini e degli accertamenti di ordine psicologico e sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento e dichiarazione di nullità del matrimonio, delle determinazioni in ordine all'esercizio della potestà dei genitori, delle pronunce di decadenza della potestà dei genitori o di reintegrazione in essa, dei provvedimenti da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, e di ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;

     d) la collaborazione con l'autorità giudiziaria, relativamente alle indagini ed agli accertamenti da essa richiesti, e la promozione ed attuazione delle misure e delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184;

     e) l'assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari.

 

     Art. 10. (Affidamento familiare).

     L'affidamento etero-familiare di minori, la cui famiglia sia anche temporaneamente impossibilitata o inidonea a provvedere alla loro educazione e istruzione, è disposto, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, sentito il minore interessato, presso famiglie o persone singole o comunità di tipo familiare che siano riconosciute idonee alla loro accoglienza.

     L'assistenza inerente all'affidamento familiare dei minori, a norma dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, si attua mediante:

     a) la promozione dell'affidamento;

     b) la selezione e la preparazione degli affidatari, nonché la raccolta dei dati inerenti alle famiglie o persone disponibili all'affidamento in relazione all'età, al numero, alle problematiche dei minori da affidare, alla possibilità di accoglienza ed alla presumibile durata

dell'affidamento;

     c) le prescrizioni agli affidatari e l'attività di assistenza e di appoggio agli stessi;

     d) la cura del collegamento tra famiglie di origine e affidatari, la prevenzione e la soluzione dei conflitti, l'appoggio alla famiglia di origine, anche in vista della possibilità di ritorno del minore in essa;

     e) la vigilanza durante l'affidamento, tenendo informata l'autorità giudiziaria competente.

     Di norma ad ogni affidatario singolo o famiglia affidataria non possono essere affidati più di due minori, salvo che non si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo familiare.

     La scelta degli affidatari è effettuata promuovendo incontri individuali, visite domiciliari e incontri con famiglie o persone che abbiano già esperienza di affidamento.

     Per i fini di cui all'art. 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere assegnata alle persone singole, alle famiglie e a comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, per tutto il periodo di durata dell'affidamento e in rapporto al numero dei minori affidati, una somma mensile di importo pari a quella determinata dal quarto comma, lettera a) del precedente articolo 8.

 

     Art. 11. (Centro di pronto intervento). [1]

     [Il Centro di pronto intervento assicura, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.

     Presso il Centro di pronto intervento viene assicurato un servizio di telefono azzurro a cui vengono rivolte, per gli opportuni interventi, segnalazioni di situazioni di disagio minorile e/o maltrattamenti a danno di minori.]

 

     Art. 12. (Assistenza domiciliare).

     L'assistenza domiciliare in favore di minori è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-sanitaria, erogate al domicilio di minori e di nuclei familiari comprendenti minori esposti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre la esigenza di ricorso a strutture residenziali.

     Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione di pasti ed altri interventi connessi alla vita quotidiana e, in generale, in ogni attività diretta al sostegno della personalità del minore, comprese le attività di tipo educativo e di fruizione del tempo libero.

     Il servizio di assistenza domiciliare può altresì assicurare la sostituzione della famiglia in casi di necessità e di urgenza.

 

     Art. 13. (Centro diurno). [2]

     [Il Centro diurno per minori è un centro sociale di tipo aperto, che attua un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione, anche in appoggio al servizio di assistenza domiciliare.

     Oltre a fornire servizi di ristoro, il Centro diurno costituisce luogo di aggregazione giovanile, presso il quale vengono svolte e coordinate attività sociali, educative, culturali e ricreative, nonché attività educativo-assistenziali a semi-internato per minori in età scolare.]

 

     Art. 14. (Soggiorno di vacanza). [3]

     [Il soggiorno di vacanza per minori è un servizio residenziale temporaneo, che si realizza in località particolarmente idonee sia per soggiorni climatici che per campeggi, ed ha lo scopo di educare il minore alla vita di comunità e di favorire lo sviluppo e l'espressione delle sue capacità creative, ad integrazione del ruolo della famiglia e della scuola.

     I soggiorni climatici, sia temporanei o con pernottamento sia diurni o senza pernottamento, accolgono minori di età compresa tra i sei e i diciotto anni.

     I campeggi, sia in accantonamento che in tende, accolgono minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni e devono essere funzionalmente integrati con strutture fisse di soggiorno.

     Il soggiorno di vacanza deve essere dotato di personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e l'organizzazione di attività ricreative e di tempo libero.]

 

     Art. 15. (Gruppo famiglia). [4]

     [Il gruppo-famiglia è una struttura educativo-assistenziale destinata ad assicurare al minore, privo, anche temporaneamente, di idoneo ambiente familiare, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, secondo le indicazioni dell'autorità affidante, e, in particolare, ha la funzione di ricostituire i rapporti affettivi parentali.

     Il gruppo-famiglia è costituito da un massimo di cinque minori e da due educatori, preferibilmente di ambo i sessi o coppia di coniugi, idonei ad assumere ruoli parentali, secondo la disciplina dell'affidamento familiare, contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, ed alloggia in una normale abitazione civile, collegata con i servizi assistenziali e sanitari di base.]

 

     Art. 16. (Comunità alloggio). [5]

     [La comunità alloggio, realizzata in normali case di abitazione ubicate in zone urbane residenziali e collegata con i servizi assistenziali e sanitari di base, è una comunità a carattere familiare, costituita da un numero massimo di otto minori, possibilmente omogenei per classe di età e problematiche, che autonomamente gestiscono la propria vita comunitaria, avvalendosi dell'ausilio di idonei educatori, in misura di un educatore per ogni quattro ospiti.

     La comunità alloggio, oltre ad assolvere il compito di sostituire, anche temporaneamente, il nucleo familiare, ha la funzione di stimolare la maturazione psicologica, relazionale e sociale dei minori, in vista del loro reinserimento familiare e socio-ambientale.]

 

     Art. 17. (Istituto educativo-assistenziale). [6]

     [L'istituto educativo-assistenziale per minori provvede al mantenimento ed all'educazione di minori privi di famiglia, o allontanati dalla famiglia per disposizione dell'autorità giudiziaria, o ai quali comunque la famiglia medesima non possa adeguatamente provvedere, limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

     L'istituto educativo-assistenziale può ospitare minori di sesso ed età differenti, salvaguardando, per quanto possibile, la convivenza di minori legati da rapporti di parentela.]

 

Titolo III

GESTIONE E FINANZIAMENTO DEI SERVIZI

 

     Art. 18. (Forme di gestione).

     Comuni singoli o associati gestiscono direttamente i servizi socio- assistenziali disciplinati dalla presente legge, oppure stipulano apposite convenzioni con Enti assistenziali pubblici e privati, con cooperative, con associazioni di volontariato, in possesso di requisiti che garantiscono la conformità del servizio convenzionato alle prescrizioni in detta legge contenute.

     Le relative convenzioni devono in ogni caso prevedere quanto indicato nell'art. 13, 2° comma della L.R. 16 settembre 1982, n. 75.

     Al personale volontario operante nei servizi sono rimborsate, su richiesta, le sole spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività gratuitamente prestata. Esso è tenuto al rispetto della normativa relativa alla organizzazione e alla gestione dei servizi in cui opera ed è, a tutti gli effetti, responsabile dell'attività personalmente svolta.

     I Comuni stessi, inoltre, possono avvalersi dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva, secondo la normativa vigente.

 

     Art. 19. (Modalità di finanziamento). [7]

 

Titolo IV

ORGANISMI AUSILIARI REGIONALI

 

     Art. 20. (Consulta regionale di tutela e difesa dei minori).

     E' istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale di tutela e difesa dei minori, con il compito di:

     a) compiere attività di informazione, approfondimento e conoscenza delle tematiche inerenti alla condizione giovanile nella Regione;

     b) attuare e utilizzare studi e ricerche volti ad identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione potenziali e in atto, nonché le situazioni individuali e collettive di rischio;

     c) formulare proposte in relazione alla redazione dei piani regionali;

     d) esprimere parere sui provvedimenti di carattere programmatico e sulle proposte di leggi regionali attinenti alla materia di cui alla presente legge;

     e) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione regionale in materia di tutela dei minori.

     La Consulta ha sede presso la Giunta regionale, che fornisce il personale necessario al suo funzionamento.

     La Consulta di cui al presente articolo è composta da:

     a) il Presidente del Tribunale per i Minori d'Abruzzo;

     b) il Direttore dell'Istituto per l'Osservazione dei minori di l'Aquila;

     c) quattro membri indicati dai magistrati con la funzione di Giudici tutelari;

     d) due rappresentanti dell'Associazione Regionale Assistenti Sociali;

     e) un rappresentante delle associazioni private di assistenza in favore di minori;

     f) quattro rappresentanti dei Servizi di Igiene Mentale delle ULSS capoluogo di Provincia con competenza e funzioni specifiche nel campo dei minori;

     g) un rappresentante del Comitato Regionale per le tossicodipendenze;

     h) il Direttore dell'Ufficio Distrettuale di servizio sociale per i minorenni [8];

     i) difensore dell'infanzia Comitato Italiano per l'UNICEF [9].

     La Consulta dura in carica tre anni ed elegge nel proprio ambito un Presidente e due Vicepresidenti; è nominata con delibera della Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     In carenza di designazione e sostituzione dei componenti di cui al terzo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta provvede ugualmente all'insediamento e la Consulta si intende regolarmente costituita sempre che risultino nominati o in carica almeno i due terzi dei componenti.

 

     Art. 21. (Osservatorio permanente della condizione minorile). [10]

     Presso il Settore Sanità Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio permanente della condizione minorile, con i seguenti compiti:

     a) raccolta dati ed elaborazione di studi e progetti nella materia di cui alla presente legge;

     b) assistenza tecnica agli Enti locali della Regione;

     c) promozione di atti legislativi ed amministrativi;

     d) realizzazione, in collegamento con la Consulta regionale, delle funzioni di cui alle lettere a) e b), primo comma art. 20.

     L'Osservatorio è composto da:

     a) un sociologo;

     b) uno psicologo;

     c) un pedagogista;

     d) un neuropsichiatra infantile;

     e) un assistente sociale;

     f) un operatore di computer.

     Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale appartenente alla VII qualifica funzionale.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 22. (Abrogazione di norme).

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate in particolare le seguenti norme:

     a) L.R. 31 agosto 1978, n. 51 «Disposizioni provvisorie per l'esercizio, a cura dei Comuni, delle funzioni amministrative nel settore Sicurezza Sociale».

 

     Art. 23. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[4] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 4 gennaio 2005, n. 2, con la decorrenza ivi indicata.

[7] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 29 giugno 1996, n. 45, ora abrogato dall'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.

[8] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 14 dicembre 1989, n. 101.

[9] Lettera aggiunta con art. 1 L.R. 14 dicembre 1989, n. 101.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 bis della L.R. 2 agosto 2018, n. 24.