§ 4.6.10 - L.R. 14 dicembre 1993, n. 72.
Disciplina delle attività regionali di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 calamità pubbliche, protezione civile
Data:14/12/1993
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Tipologia degli eventi calamitosi e ambiti di competenza.
Art. 3.  Attività regionali di protezione civile.
Art. 4.  Collaborazione e solidarietà interregionale.
Art. 5.  Volontariato.
Art. 6.  Programma regionale di previsione e prevenzione.
Art. 7.  Piani di emergenza.
Art. 8.  Prescrizioni per la pianificazione territoriale.
Art. 9.  Interventi pubblici prioritari.
Art. 10.  Istituzione organi di consulenza e di coordinamento.
Art. 11.  Comitato regionale di protezione civile.
Art. 12.  Comitato tecnico-scientifico per la protezione civile.
Art. 13.  Comitato operativo regionale per le emergenze.
Art. 14.  Sala operativa regionale.
Art. 15. 
Art. 16.  Servizio per la protezione civile: autonomia e organizzazione.
Art. 17.  Competenze del Servizio protezione civile.
Art. 18.  Dotazione di personale.
Art. 19.  Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di protezione civile.
Art. 20.  Convenzioni.
Art. 21.  Piccoli interventi a carattere preventivo.
Art. 22.  Attività di formazione e di informazione.
Art. 23.  Attività regionali per le emergenze.
Art. 24.  Accertamento situazioni di emergenza.
Art. 25.  Attivazione delle procedure di emergenza.
Art. 26.  Rilevazione sistematica dei danni.
Art. 27.  Concorso delle province.
Art. 28.  Concorso dei comuni.
Art. 29.  Concorso delle Comunità montane.
Art. 30.  Concorso delle Unità locali socio-sanitarie.
Art. 31.  Concorso del Corpo forestale dello Stato.
Art. 32.  Concorso degli Enti regionali.
Art. 33.  Fondo di solidarietà per la protezione civile.
Art. 34.  Partecipazione al Fondo e alle altre iniziative di protezione civile.
Art. 35.  Gestione ordinaria.
Art. 36.  Gestione straordinaria.
Art. 37.  Cessione beni a titolo gratuito.
Art. 38.  Contratti urgenti.
Art. 39.  Aperture di credito.
Art. 40.  Abrogazione di norme.
Art. 41.  Oneri finanziari.
Art. 42.  Urgenza.


§ 4.6.10 - L.R. 14 dicembre 1993, n. 72. [1]

Disciplina delle attività regionali di protezione civile.

(B.U. n. 19 speciale 30 dicembre 1993).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo partecipa al Servizio Nazionale di protezione civile istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate ed in armonia con i princìpi della legislazione statale vigente in materia, lo svolgimento delle attività di protezione civile indicate nel successivo art. 3 al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

 

     Art. 2. Tipologia degli eventi calamitosi e ambiti di competenza.

     1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

     a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dalla regione utilizzando le risorse disponibili nell'ambito delle competenze proprie o delegate;

     b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato della regione e di altri Enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria;

     c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

 

     Art. 3. Attività regionali di protezione civile.

     1. Sono attività regionali di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.

     2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

     3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

     4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.

     5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

     6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

     7. La Regione assicura la costante e tempestiva informazione delle autorità statali e locali preposte alle attività di protezione civile, sui programmi e sulle iniziative regionali in materia, nonchè sulle strutture, sui servizi e sui mezzi disponibili e collabora con esse nelle forme e nei modi previsti dalla vigente legislazione statale.

 

     Art. 4. Collaborazione e solidarietà interregionale.

     1. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni coordinando il proprio intervento con quello attuato dai predetti organi.

     2. La Regione favorisce, d'intesa con i competenti organi statali e regionali di protezione civile, il coordinamento nel proprio territorio degli interventi e delle iniziative di solidarietà promosse dalle altre regioni.

     3. La Regione può addivenire ad intese preventive con le regioni ai fini dell'espletamento di attività di comune interesse attinenti alle fasi di previsione, prevenzione e dell'emergenza in materia di protezione civile per ciascuna ipotesi di rischio in armonia con i programmi nazionali relativi alla medesima materia.

     4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi delle disposizioni del presente articolo, formulando le opportune direttive e definendo le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio per la protezione civile secondo i princìpi fissati dalla presente legge.

 

     Art. 5. Volontariato.

     1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono confermate le disposizioni previste nelle leggi regionali: n. 58 del 20 luglio 1989 e n. 25 del 13 giugno 1991, con le integrazioni introdotte dai commi successivi.

     3. L'art. 1 della L.R. 13 giugno 1991, n. 25 è così integrato:

     (Omissis).

     4. L'art. 11 della L.R. n. 58/1989 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' REGIONALE

 

     Art. 6. Programma regionale di previsione e prevenzione.

     1. La Regione, al fine di realizzare le proprie competente istituzionali nelle attività previste dai commi 2 e 3 del precedente art. 3, elabora programmi, anche pluriennali, di previsione e di prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 225/1992.

     2. I programmi regionali di previsione disciplinano in particolare:

     a) la installazione, la rilevazione, la raccolta, la memorizzazione e la elaborazione dei dati riguardanti il territorio regionale, rilevanti ai fini della individuazione di rischi e della previsione degli eventi calamitosi; si deve tenere conto, a tal fine, dei dati conoscitivi del territorio, di quelli probabilistici di accadimento per mezzo delle banche dati e degli eventi storici;

     b) la previsione di studi e ricerche sui fenomeni potenzialmente produttivi, di eventi calamitosi e sulle relative cause, con la individuazione delle situazioni di rischio e di pericolo esistenti;

     c) l'analisi e la valutazione delle condizioni sociali, culturali, e strutturali della realtà regionale che possono essere rilevanti ai fini della previsione della possibile ipotesi di rischio;

     d) la definizione delle mappe dei rischi presenti nel territorio regionale in base alle caratteristiche di pericolosità, di esposizione e di vulnerabilità delle singole zone.

     3. Il programma regionale di prevenzione disciplina in particolare:

     a) il fabbisogno di opere e di interventi pubblici di prevenzione e ne determina le relative priorità;

     b) le azioni e gli eventuali interventi normativi, amministrativi e tecnici ai fini della attuazione del programma;

     c) la individuazione di procedure e metodi per gli interventi rivolti all'adeguamento, alle esigenze della protezione civile, del patrimonio edilizio pubblico e privato;

     d) la organizzazione di periodiche esercitazioni con le strutture delle Autonomie locali, degli Enti e delle Aziende dipendenti, della ULSS, del Corpo forestale dello Stato e delle Associazioni di volontariato, per sperimentare i sistemi di allertamento e di intervento nonchè per affinare le forme di reciproca collaborazione;

     e) la realizzazione di attività informative e di sensibilizzazione, in favore delle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, sui comportamenti da tenere per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi nonchè per la immediata organizzazione del soccorso basata sulla capacità della comunità di sfruttare le proprie risorse;

     f) la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento del personale adibito istituzionalmente ad attività di protezione civile, nonchè per il personale proveniente dal volontariato;

     g) la formulazione di proposte e di suggerimenti per ra elaborazione di normative e di disposizioni tecniche finalizzate alla eliminazione e alla riduzione del rischio rispetto ai possibili eventi catastrofici di origine naturale o tecnologica;

     h) la predisposizione di studi rivolti a ricercare le soluzioni tecniche più idonee per la messa in sicurezza degli impianti e del territorio;

     i) gli indirizzi per la acquisizione di mezzi, materiali, attrezzature e scorte non deperibili da conferire in comodato o in uso agli Enti locali, alle Unità locali socio sanitarie, agli Enti e Aziende regionali, al Corpo forestale dello Stato e alle Associazioni di volontariato con obbligo di immediata disponibilità per impieghi di protezione civile.

     4. I programmi regionali di previsione e prevenzione devono disciplinare le forme di partecipazione delle competenti strutture della regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, delle Unità locali socio sanitarie nonchè di quelli del Corpo forestale dello Stato operanti nella Regione Abruzzo.

     5. I programmi di previsione e prevenzione e i relativi aggiornamenti

- sentito il Comitato regionale di protezione civile e previo parere del

Comitato tecnico-scientifico - sono approvati dalla Giunta regionale e

notificati agli organi nazionali e locali di protezione civile, ai Settori

della Giunta regionale, agli Enti e Aziende dipendenti dalla regione, alle

Autonomie locali.

     6. La Giunta regionale stabilisce, altresì, le priorità nell'espletamento delle diverse iniziative in relazione anche alle risorse finanziarie disponibili; a tal fine è anche consentita la adozione di programmi parziali di previsione e prevenzione, ovvero limitati a singole aree del territorio regionale. In attesa della adozione dei programmi, la stessa Giunta autorizza il Servizio regionale per la protezione civile ad avviare le attività più urgenti, sentito il parere o su proposta del Comitato tecnico-scientifico.

     7. E' confermata la disciplina della L.R. 18 giugno 1992, n. 47, per quanto concerne le attività regionali relative al rischio da valanga e la disponibilità delle relative risorse finanziarie.

 

     Art. 7. Piani di emergenza.

     1. La Regione - in armonia con i programmi nazionali di soccorso di cui all'art. 4, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - provvede alla elaborazione dei piani di emergenza nei settori di competenza per fronteggiare, con la massima tempestività ed efficienza, gli eventi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, nonchè per assicurare il concorso regionale nell'attività di soccorso di competenza di organi statali in relazione agli eventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

     2. I piani regionali di emergenza devono provvedere alla individuazione e organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonchè ad ogni altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di supporto agli enti locali, assicurando la compatibilità e il coordinamento dei piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 14 della legge 225/1992.

     3. I piani regionali, in particolare, devono prevedere:

     a) le modalità e le procedure per la immediata attivazione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale la cui competenza e professionalità è richiesta in relazione alle specifiche caratteristiche delle varie ipotesi di calamità e alla diversità e specificità delle attività necessarie per realizzare un intervento efficace;

     b) la organizzazione di apposite squadre di pronto intervento costituite con personale e mezzi della regione e degli altri Enti e Aziende dipendenti, l'addestramento del personale medesimo e i piani operativi per il loro impiego anche nelle zone disastrate garantendosi la autosufficienza organizzativa in situazioni di disagio mediante la copertura dei relativi oneri e la messa a disposizione di adeguate scorte e attrezzature;

     c) la definizione e la standardizzazione dei metodi e delle procedure necessarie per assicurare la immediata effettuazione delle verifiche di agibilità, vulnerabilità, pericolosità correlate alle varie ipotesi di rischio e la conseguente formulazione delle più idonee prescrizioni al fine di garantire la più ampia tutela della pubblica e privata incolumità;

     d) le modalità per gli interventi immediati di ripristino, anche provvisorio, dei collegamenti stradali, degli acquedotti, delle fognature, degli impianti di depurazione e delle altre opere igienico-sanitarie di competenza regionale;

     e) la organizzazione dei mezzi e degli strumenti per il concorso della regione alla esecuzione di lavori di carattere urgente e indifferibile per la prioritaria eliminazione o riduzione delle situazioni di pericolo incombente con particolare riguardo e puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

     f) le modalità per la attivazione e la partecipazione alle attività di soccorso delle strutture sanitarie pubbliche (ULSS) e private sia per assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie nelle zone investite dalle calamità sia per garantire la più efficace assistenza sanitaria generica, specialistica, farmaceutica e ospedaliera, nei riguardi delle popolazioni colpite nell'ambito di un piano specifico per le (maxi) emergenze sanitarie;

     g) la organizzazione dei trasporti di emergenza;

     h) il contributo regionale ai servizi e alle iniziative di prima assistenza alle popolazioni colpite;

     i) il coordinato impiego delle associazioni di volontariato di accertata capacità e autonomia organizzativa nonchè di adeguata competenza specialistica e professionale;

     l) l'apporto organizzativo degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla regione;

     m) l'apporto organizzativo delle strutture regionali del Corpo forestale dello Stato in relazione agli ambiti di collaborazione specificati nella convenzione stipulata con la regione.

     4. I piani regionali di emergenza sono oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno annuale; i risultati dell'indagine possono comportare l'aggiornamento delle originarie previsioni.

     5. I piani regionali di emergenza e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di Protezione civile, il Comitato regionale per le emergenze e il Comitato tecnico-scientifico.

     6. I provvedimenti della Giunta regionale sono notificati: agli organi nazionali e locali di protezione civile, agli Enti e Aziende regionali, alle autonomie locali, alle associazioni di volontariato iscritti all'Albo regionale di protezione civile, a tutte le altre componenti la cui partecipazione sia prevista nei piani regionali d'emergenza.

 

     Art. 8. Prescrizioni per la pianificazione territoriale.

     1. I programmi di previsione e prevenzione, anche se limitati a singole zone del territorio regionale, possono contenere prescrizioni e limiti in ordine all'espletamento dell'attività di pianificazione territoriale da parte dei comuni attraverso la espressa individuazione di vincoli di destinazione o di interventi preventivi per eliminare o mitigare gli effetti negativi dei possibili eventi calamitosi.

     2. I comuni interessati devono uniformare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei programmi regionali entro cinque mesi dalla pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Qualora il comune non provveda entro tale termine e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata del comune medesimo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

 

     Art. 9. Interventi pubblici prioritari.

     1. I risultati degli studi e delle indagini rivolte alla elaborazione delle mappe dei rischi in base all'accertamento del grado di pericolosità, di vulnerabilità e di esposizione dei siti e delle edificazioni nonchè alla individuazione del fabbisogno di opere e di interventi pubblici di prevenzione, con la indicazione delle relative scale di priorità, formano oggetto di espressa ed autonoma approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. Il relativo provvedimento - che può essere riferito anche a singole aree del Territorio regionale - è notificato ai Settori della regione, agli Enti non economici da essa dipendenti, alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle comunità montane, alle Unità locali socio-sanitarie.

     3. Le strutture, gli Enti e le Amministrazioni indicate nel comma precedente, in sede di elaborazione dei programmi di finanziamento delle opere pubbliche di rispettiva competenza, devono attribuire un valore prioritario alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma 1, dando atto di tale adempimento nell'ambito del provvedimento formale prescritto dai singoli ordinamenti.

 

Titolo III

ORGANI REGIONALI DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 10. Istituzione organi di consulenza e di coordinamento.

     1. Per assicurare il più efficace esercizio della funzione di coordinamento delle attività di protezione civile di propria competenza la Regione si avvale dei seguenti organismi che vengono istituiti e disciplinati secondo le norme della presente legge:

     - Comitato regionale di protezione civile;

     - Comitato tecnico-scientifico per la protezione civile;

     - Comitato operativo regionale per le emergenze;

     - Sala operativa regionale.

 

     Art. 11. Comitato regionale di protezione civile.

     1. Il Comitato regionale di protezione civile é organo consultivo permanente della regione per assicurare la compatibilità e il coordinamento delle iniziative regionali in materia di protezione civile con quelle di competenza degli altri Enti, Amministrazioni e organismi operanti nella specifica materia. Il Comitato è così composto:

     a) Presidente della Giunta regionale, o delegato, che lo presiede;

     b) Dirigente del Servizio regionale di protezione civile;

     c) Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o Assessori provinciali delegati;

     d) Commissario di Governo, o un suo delegato;

     e) Prefetti delle province abruzzesi, o loro delegati;

     f) Sindaci o Assessori delegati dei comuni capoluogo di provincia;

     g) quattro Sindaci o Assessori delegati di comuni particolarmente coinvolti in problemi ad alto rischio di protezione civile, designati dall'ANCI regionale;

     h) responsabile regionale del Corpo forestale dello Stato, o suo delegato;

     i) Ispettore regionale dei Vigili del fuoco, o suo delegato;

     l) Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana, o suo delegato;

     m) Delegato regionale Soccorso Alpino del CAI, o suo rappresentante;

     n) due rappresentanti delle associazioni di volontariato iscritti nell'Albo regionale della protezione civile, designati dal Presidente della Giunta regionale secondo criteri di maggiore rappresentatività.

     2. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno, su comunicazione del Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo che particolari e urgenti problemi ne richiedano la immediata convocazione.

     3. Il Comitato regionale esprime pareri sui seguenti argomenti interessanti l'ambito regionale:

     a) programmi di previsione e di prevenzione;

     b) piani di emergenza;

     c) programmi di studio e ricerca;

     d) programmi di incentivazione e di promozione del volontariato;

     e) piani di esercitazione delle varie componenti di protezione civile aventi rilevanza locale e regionale;

     f) programmi regionali di formazione e di specializzazione di tecnici pubblici e di liberi professionisti, predisposti secondo gli indirizzi nazionali e con la collaborazione degli ordini e dei collegi professionali della regione.

     4. Ai lavori del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti o istituti che svolgano attività rilevanti ai fini di protezione civile nonchè i rappresentanti degli organi regionali delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     5. Ai Componenti il Comitato spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

     6. Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un Dirigente o funzionario del Servizio protezione civile.

     7. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni.

     8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 12. Comitato tecnico-scientifico per la protezione civile.

     1. Il Comitato tecnico-scientifico per la protezione civile è organo consultivo e propositivo della regione su tutte le attività di protezione civile con particolare riferimento a quelle destinate alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

     2. Il Comitato fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e di ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati disponibili e alla valutazione dei rischi connessi ai diversi eventi calamitosi, formula proposte sugli interventi più efficaci, provvede all'esame di ogni altra questione inerente alle attività che la presente legge ad esso rimetta.

     3. Il Comitato partecipa, anche con propri autonomi contributi, alla elaborazione e all'aggiornamento del programma regionale di previsione e prevenzione nonchè del piano regionale per le emergenze, esprimendo, in ogni caso, una valutazione complessiva sul documento finale.

     4. In situazioni di emergenza il Comitato può essere convocato d'urgenza per assicurare il necessario supporto scientifico alle attività del Comitato operativo regionale e della Sala operativa di cui ai successivi articoli 13 e 14.

     5. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e dal Dirigente del Servizio di protezione civile quale vice-presidente, nonchè dai seguenti componenti:

     - un esperto designato da ciascuna delle Università degli studi aventi sede nella Regione Abruzzo;

     - un esperto dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Macerata;

     - un rappresentante per ciascuno dei gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17 della legge 225/1992;

     - un esperto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo;

     - un esperto del Corpo forestale dello Stato.

     6. La complessiva composizione del Comitato deve, in ogni caso, assicurare la presenza di tutte le componenti scientifiche attinenti alle più rilevanti ipotesi di rischio presenti nel territorio della Regione Abruzzo.

     7. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti italiani e stranieri di riconosciuta professionalità negli specifici argomenti che devono essere esaminati. Per il rischio tossicologico o da radiazioni sono invitati i responsabili dei Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione, o loro tecnici delegati.

     8. Le attività di segreteria del Comitato sono assicurate da un Dirigente o funzionario del Servizio di protezione civile.

     9. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato possono essere riconfermati.

     10. Ai Componenti del Comitato estranei alla Amministrazione regionale e agli esperti di cui al precedente comma 7 compete, oltre al trattamento di missione ed al rimborso spese secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali, un compenso per ogni giornata di riunione la cui misura è stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto della elevata qualificazione scientifica delle prestazioni richieste e dell'impegno temporale necessario per l'approfondimento dei problemi affrontati. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cui al successivo art. 33. La Giunta regionale determina in via preventiva i criteri ed i parametri di riferimento utili per la quantificazione dei compensi.

 

     Art. 13. Comitato operativo regionale per le emergenze.

     1. Il Presidente della Giunta regionale, per assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile di competenza della regione in situazioni di emergenza, si avvale del Comitato operativo regionale per le emergenze.

     2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

     - Dirigente del Servizio protezione civile, con funzioni di Vice Presidente;

     - Dirigente del Servizio tutela e difesa del suolo, del Settore lavori pubblici e politica della casa;

     - Coordinatore del Settore lavori pubblici e politica della casa o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

     - Coordinatore del Settore agricoltura, foreste e alimentazione o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

     - Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, o suo delegato;

     - Coordinatore del Settore sanità, igiene e sicurezza sociale o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

     - Coordinatore del Settore trasporti o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

     - Coordinatore del Settore ecologia o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore;

     - Coordinatore del Settore urbanistica, beni ambientali e cultura o, se delegato, altro Dirigente superiore dello stesso Settore.

     3. Il Comitato:

     a) esamina i piani di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 7;

     b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza e raccolti a cura della Sala operativa prevista dal successivo art. 14;

     c) coordina, in un quadro unitario, gli interventi dei Settori interessati al soccorso;

     d) elabora programmi e formula proposte per la adozione delle iniziative e degli interventi di competenza regionale ritenuti più opportuni ed efficaci in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

     4. I componenti del Comitato riassumono ed esplicano, con determinazione definitiva, tutte le facoltà e le competenze dei rispettivi Settori o Servizi rappresentati in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile.

     5. Le proposte del Comitato costituiscono autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad emettere decreti ovvero ordini di servizio immediatamente operativi indirizzati a tutti i servizi e Uffici della regione, nonchè agli enti o Aziende da essa dipendenti, al fine di assicurare l'esecuzione degli atti e la realizzazione delle iniziative regionali ovvero il compimento delle necessarie attività di collaborazione tra di loro e con gli organi e uffici dello Stato e degli altri Enti.

     6. Il Comitato esercita le proprie attribuzioni in attuazione e nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     7. Le proposte formulate dal Comitato ai sensi del precedente comma 3, lettera d), sono efficaci qualora risultino almeno presenti i rappresentanti dei Settori specifici direttamente interessati, per competenza, ad attivare le relative iniziative.

     8. Le attività di segreteria del Comitato regionale per le emergenze sono assicurate da un dirigente o Funzionario del Servizio protezione civile.

     9. Quando la natura e la complessità delle situazioni lo dovessero richiedere, il Comitato operativo regionale per le emergenze si avvale, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, della consulenza del Comitato tecnico scientifico per la protezione civile eventualmente integrato con uno o più specialisti designati dallo stesso Presidente della Giunta regionale.

     10. Alle riunioni del Comitato sono invitati i Prefetti, o loro delegati, nonchè le autorità provinciali e locali di Protezione Civile direttamente interessate all'evento calamitoso.

     11. Qualora il Presidente della Giunta regionale dovesse essere investito dalla funzione di Commissario delegato, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge 24 febbraio n. 225, la composizione del Comitato è integrata, a tutti gli effetti, con i Prefetti e i Sindaci - o loro delegati - delle aree ricomprese nell'evento calamitoso.

     12. Il Comitato è attivato, di volta in volta e con ogni mezzo utile al verificarsi di un evento calamitoso, dal Dirigente del Servizio protezione civile su espressa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 14. Sala operativa regionale.

     1. E' istituita, presso il Servizio regionale di protezione civile, la «Sala operativa regionale» quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini dell'attività di protezione civile di competenza della regione. La Sala operativa è posta alle dirette dipendenze del Dirigente del Servizio di protezione civile ed è presidiata nell'arco delle 24 ore.

     2. La sala operativa regionale è collegata con i sistemi regionali di comunicazione, informazione e rilevamento dati ed è dotata delle opportune strumentazioni tecnologiche. La stessa assicura, in particolare:

     - la organizzazione di una propria banca dati mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati interessanti la previsione e la prevenzione delle cause possibili di calamità o catastrofi;

     - il collegamento in tempo reale con le sedi della Presidenza della Giunta e delle Prefetture, con la Sala operativa del Dipartimento nazionale per la protezione civile, con le strutture, anche periferiche, dei Settori della Giunta regionale prioritariamente interessati alle attività di Protezione Civile, con gli uffici e le sedi delle Amministrazioni provinciali e locali, con le strutture del Corpo Forestale dello Stato, con le sedi delle Unità locali socio sanitarie, con l'Istituto nazionale di geofisica e con le strutture del Servizio idrografico e marigrafico nazionale interessanti il territorio regionale, in modo da consentire, in qualsiasi momento, l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e segnalazioni rilevanti ai fini degli interventi, meglio coordinati, della Protezione Civile.

     3. La Sala operativa è, altresì, fornita delle attrezzature necessarie per il collegamento di banche dati idonee al reperimento e alla diffusione di informazioni di specifica utilità.

     4. In situazioni di emergenza la Sala operativa assicura il necessario supporto tecnico e organizzativo, unitamente al Servizio protezione civile, per la concreta diramazione delle decisioni e delle direttive del Presidente della Giunta regionale e per il controllo sullo stato dei conseguenti adempimenti.

 

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE OPERATIVE

 

     Art. 15.

     Il Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale assicura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge, la direzione unitaria delle attività di Protezione Civile di competenza regionale e il coordinamento e l'armonizzazione delle stesse con le attività delle Amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e delle altre componenti di protezione civile operanti nel territorio regionale.

     2. A tali fini:

     a) provvede alla attivazione degli studi e delle ricerche necessarie per la individuazione delle situazioni di rischio nel territorio regionale;

     b) cura la predisposizione e la attuazione di programmi di previsione e prevenzione esercitando poteri di indirizzo in materia;

     c) attua, per gli eventi di cui alla lettera a) del precedente art. 2, gli interventi necessari per ripristinare la situazione di normalità;

     d) esercita, qualora venga ciò autorizzato ai sensi del comma 4 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le funzioni di Commissario delegato;

     e) provvede, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2, ad assicurare il concorso delle strutture e dei mezzi della regione nelle attività di soccorso di competenza degli organi statali, in conformità ai piani di cui al precedente art. 7 (piani di emergenza regionali), informando il Prefetto, per gli interventi di sua competenza, e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della direzione e del coordinamento di tutte le attività concernenti l'emergenza;

     f) richiede al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui al punto c) del precedente art. 2;

     g) assicura la attuazione degli interventi di emergenza di competenza regionale conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 225/1992, a mezzo di decreti immediatamente eseguibili anche in più soluzioni e in deroga alle vigenti norme di contabilità.

 

     Art. 16. Servizio per la protezione civile: autonomia e organizzazione.

     1. La Regione, per lo svolgimento dei compiti in materia di protezione civile previsti dalla presente legge, si avvale del «Servizio per la protezione civile» già istituito, nell'ambito del Settore Affari della Presidenza, dalla L.R. n. 58/1985 la cui disciplina è integrata secondo le norme della presente legge.

     2. Il Servizio, è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale ed è dotato di piena autonomia organizzativa in modo da assicurare la massima efficienza degli adempimenti in tutte le situazioni sia ordinarie che di emergenze.

     3. A tal fine il Dirigente pro-tempore del Servizio o altro Dirigente dello stesso Servizio è incaricato di svolgere i compiti di «Funzionario delegato alla spesa» ai sensi della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 usufruendo di una dotazione finanziaria adeguata alla particolare natura e rilevanza delle esigenze da soddisfare.

     4. La struttura organizzativa del Servizio viene aggiornata in sede di revisione del sistema amministrativo regionale in attuazione della disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e tenendo conto della complessità delle funzioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 17. Competenze del Servizio protezione civile.

     1. Il Servizio per la protezione civile svolge, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, le attività di studio, elaborazione, proposizione, indagine, vigilanza e coordinamento necessarie per assicurare, in situazioni ordinarie, la preordinata ed efficiente organizzazione della regione finalizzata al soddisfacimento delle proprie competenze nella specifica materia e, in situazioni di emergenza, la direzione unitaria degli interventi e la massima efficacia e tempestività degli stessi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonchè dei beni e dell'ambiente naturale.

     2. In particolare spetta al Servizio:

     a) la predisposizione e la organizzazione degli adempimenti necessari per la elaborazione e l'aggiornamento periodico dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza;

     b) l'espletamento delle incombenze di carattere tecnico, professionale e organizzativo indispensabili per realizzare l'insieme delle attività, degli impegni, degli obblighi a carico della regione espressamente previsti nei predetti programmi e piani;

     c) l'autonomo assolvimento degli adempimenti procedurali e organizzativi finalizzati alla acquisizione di mezzi, di beni e di attrezzature, alla formalizzazione dei contratti e delle convenzioni nonchè all'affidamento di incarichi e di consulenze;

     d) la predisposizione e la realizzazione delle iniziative per la costante assistenza tecnica e organizzativa e per la necessaria consulenza nei confronti delle strutture delle Amministrazioni locali e di tutte le altre componenti operanti nel territorio regionale;

     e) la organizzazione e gestione, anche mediante periodiche esercitazioni, di un organico servizio di turni e di reperibilità, che coinvolga le strutture sia centrali che decentrate dei Settori indicati nel comma 1 del successivo art. 23, in modo da consentire la tempestiva utilizzazione del personale indispensabile per far fronte alle prime esigenze organizzative connesse con l'emergenza;

     f) la realizzazione di periodiche iniziative di formazione e di informazione, con particolare attenzione alle realtà scolastiche.

 

     Art. 18. Dotazione di personale.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto ricognitivo, provvede alla quantificazione della autonoma dotazione organica del Servizio per la Protezione civile sulla base della verifica delle disponibilità derivanti dalla attuazione della presente legge nonchè dalle altre leggi regionali: n. 58 del 21 maggio 1985; n. 73 del 29 agosto 1989; n. 76 del 4 dicembre 1991; n. 47 del 18 giugno 1992.

     2. I posti vacanti nella predetta dotazione organica, che risultassero tali anche con riferimento all'organico complessivo dei pertinenti profili professionali, vengono coperti, con carattere di priorità, mediante espletamento di specifiche procedure di mobilità o concorsuali pubbliche nel rispetto della disciplina legislativa vigente in materia a livello nazionale.

 

     Art. 19. Partecipazione delle altre strutture organizzative regionali alle attività di protezione civile.

     1. Le strutture organizzative regionali che svolgono competenze attinenti alle attività di protezione civile e, in particolare, quelle specificate al comma 1 dell'art. 23 della presente legge, devono operare in stretto collegamento con il Servizio regionale per la protezione civile e sono tenute a trasmettere sistematicamente le notizie relative alle attività di propria competenza.

     2. Il Servizio protezione civile si avvale, in particolare, per le esigenze tecniche e di vigilanza sul territorio, dei Servizi del Genio civile nonchè dei servizi degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura (IPA) e degli Uffici territoriali per l'agricoltura (UTA). Lo stesso servizio può inoltre avvalersi, ove necessario delle altre strutture regionali e di quelle degli Enti e Aziende dipendenti dalla regione.

     3. Le forme di collaborazione previste dai commi precedenti, sono disciplinate nell'ambito dei piani regionali di previsione e prevenzione e dei piani regionali di emergenza. Direttive nella specifica materia possono essere emanate, in via provvisoria o in condizioni di necessità, dal Presidente della Giunta regionale.

     4. A seguito del verificarsi di uno stato di calamità che comporti la attivazione del Comitato operativo regionale per le emergenze e della Sala operativa di cui ai precedenti articoli 13 e 14, le strutture indicate nel precedente comma 2 svolgono, con carattere di priorità, le attribuzioni specificate nel piano regionale per le emergenze attraverso la mobilitazione di tutto il personale assegnato e nel rispetto degli indirizzi e delle priorità comunicate dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega, dal Dirigente del Servizio protezione civile.

     5. Qualora la eccezionalità dell'evento calamitoso lo dovesse richiedere, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con provvedimenti immediatamente esecutivi, la temporanea assegnazione di altro personale, idoneo per i compiti da svolgere, sia al Servizio di protezione civile sia alle strutture decentrate più direttamente interessate all'evento.

     6. Le maggiori prestazioni di lavoro eventualmente necessarie per far fronte agli adempimenti conseguenti all'accertamento di un grave stato di calamità sono autorizzate, su proposta del Dirigente del Servizio per la protezione civile, dal Presidente della Giunta regionale anche in deroga alla vigente disciplina in materia. I relativi oneri fanno carico al Fondo per la protezione civile di cui al successivo art. 33. Nell'atto di autorizzazione vengono specificati i dipendenti interessati e il periodo temporale di validità.

 

     Art. 20. Convenzioni.

     1. La Regione, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 4 della legge 225/1992, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico- scientifico attinenti a ricerche, indagini e studi interessanti le attività ricomprese nei programmi regionali di previsione, prevenzione e nei piani di emergenza, può avvalersi, mediante apposite convenzioni o conferimento di incarichi di consulenza, di istituti universitari e di ricerca, di organi tecnici dello Stato, di aziende pubbliche e private, di istituzioni scientifiche e di progettazione sia nazionali che internazionali, di tecnici professionisti di qualificata e comprovata esperienza.

     2. Possono essere, altresì, stipulate convenzioni con aziende e imprese pubbliche e private al fine di assicurare, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, del Dirigente del Servizio per la protezione civile, la tempestiva esecuzione dei lavori indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3 del precedente art. 7 nonchè la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di emergenza a supporto delle strutture regionali di protezione civile.

     3. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale previo parere favorevole del Comitato regionale di protezione civile e del Comitato tecnico-scientifico.

 

     Art. 21. Piccoli interventi a carattere preventivo.

     1. Al fine di evitare il concretizzarsi di condizioni riconosciute di pericolo incombente e imminente, in connessione a situazioni di dissesto idrogeologico o ad altre cause naturali, sono realizzati piccoli interventi a carattere preventivo mediante conferimento di apposito incarico ad impresa specializzata e nel limite di spesa annuo pari a lire 200 milioni.

     2. Il riconoscimento della condizione di pericolosità è effettuato con apposito sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio protezione civile e/o dei Servizi del Genio Civile.

     3. Il Dirigente del Servizio per la protezione civile adotta, di volta in volta, gli atti particolari necessari alla realizzazione degli interventi occorrenti purchè ricompresi nell'ambito del contratto generale stipulato con l'impresa aggiudicataria.

 

     Art. 22. Attività di formazione e di informazione.

     1. La Regione promuove e organizza una permanente attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle principali problematiche degli eventi calamitosi, con particolare riferimento alle popolazioni interessate alle diverse ipotesi di rischio, portando a conoscenza della collettività, degli Enti pubblici e privati e dei tecnici interessati, i comportamenti necessari per prevenire gli eventi calamitosi o per ridurre gli effetti dannosi, nonchè sollecitando una fattiva e generalizzata collaborazione all'attività di soccorso e di assistenza.

     2. Le iniziative regionali di cui al precedente comma 1 sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica e, in particolare, a quella della scuola dell'obbligo. A tal fine saranno ricercate le più opportune forme di collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con le Amministrazioni locali.

     3. Per la elaborazione dei programmi di formazione e di informazione da inserire nell'ambito dei programmi di previsione e di prevenzione e per lo svolgimento delle relative attività, la Giunta regionale può autorizzare la stipula di convenzioni con esperti, istituti e centri specializzati, organi di informazione.

     4. La Regione promuove le più opportune iniziative editoriali mediante pubblicazioni divulgative e specialistiche.

 

Titolo V

COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE

 

     Art. 23. Attività regionali per le emergenze.

     1. Per consentire la tempestiva ed efficace attivazione degli interventi di propria competenza, in presenza di situazioni di emergenza accertate ai sensi del successivo art. 24, la Regione provvede ad assicurare il costante allertamento nonchè il coordinamento e la messa a disposizione delle funzioni regionali riguardanti l'assistenza generica, sanitaria e ospedaliera, il rapido ripristino delle viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionali e provvede, altresì, ad assicurare l'assistenza operativa tecnica e professionale delle proprie strutture e in particolare nei Settori: lavori pubblici e politica della casa, agricoltura e foreste, sanità e assistenza sociale, ecologia trasporti.

     2. In relazione alle specifiche ipotesi di rischio la Regione assicura la pronta utilizzazione de mezzi e delle attrezzature di cui ha acquisito la disponibilità secondo le indicazioni della pre sente legge.

 

     Art. 24. Accertamento situazioni di emergenza.

     1. Al verificarsi di una emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco ne informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale per il tramite del Servizio per la protezione civile, a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge 225/1992; il predetto Servizio provvede ad acquisire, con ogni mezzo idoneo e con la massima tempestività, ogni informazione utile per una prima valutazione della natura e della entità dell'evento calamitoso.

     2. Il Servizio protezione civile assicura, in ogni caso, la effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi quando venga comunque a conoscenza di situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali.

     3. Per le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 la struttura regionale della protezione civile è autorizzata ad avvalersi della diretta collaborazione dei Servizi tecnici del territorio e degli Uffici periferici dell'agricoltura e foreste e dei Servizi e/o Uffici Tecnici degli enti locali [2].

 

     Art. 25. Attivazione delle procedure di emergenza.

     1. Sulla base delle risultanze degli accertamenti e dei sopralluoghi di cui al precedente art. 24, il Dirigente del Servizio per la protezione civile provvede ad informare immediatamente il Presidente della Giunta regionale, fornendo le valutazioni tecniche del Servizio in ordine all'evento segnalato e suggerendo le più idonee iniziative da intraprendere nell'ambito delle competenze regionali.

     2. Quando l'evento calamitoso sia riconducibile al caso previsto dalla lettera a) del precedente art. 2, il Presidente della Giunta regionale assume il coordinamento delle attività dei diversi Settori regionali nonchè la direzione unitaria degli interventi. A tal fine, e in relazione alla particolare gravità, complessità ed estensione territoriale dell'evento. autorizza il Dirigente del Servizio per la protezione civile ad attivare il Comitato operativo regionale di emergenza e la Sala operativa e a convocare il Comitato tecnico-scientifico, con ogni mezzo idoneo.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ravvisi che l'evento calamitoso, per intensità ed estensione, debba essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari ai sensi della lettera c) del citato art. 2, assume le iniziative intese a promuovere la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5 della stessa legge 225/1992.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, quando l'evento calamitoso sia riconducibile alle ipotesi individuate dalla lettera b) del ripetuto art. 2 e sia richiesto il concorso della regione alle attività di protezione civile, assicura la immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali, assumendo la direzione unitaria degli interventi di competenza regionale secondo le disposizioni delle autorità statali competenti.

     5. Nei casi previsti dai precedenti commi 3 e 5, il Dirigente del Servizio per la protezione civile è autorizzato alla immediata attivazione del Comitato operativo regionale per le emergenze e della Sala operativa nonchè alla convocazione del Comitato tecnico-scientifico.

 

     Art. 26. Rilevazione sistematica dei danni.

     1. Nei casi di eventi calamitosi di notevole ampiezza ed intensità, il Servizio per la protezione civile assicura il coordinamento e la direzione tecnica unitaria delle iniziative volte alla rilevazione e alla valutazione sistematica dei danni intervenuti a livello comunale con particolare riferimento ai seguenti settori:

     a) opere, beni e servizi pubblici di competenza statale, regionale o degli Enti locali;

     b) strutture e coltivazione agricole;

     c) attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistiche e della pesca;

     d) altri beni privati.

     2. A tal fine il Dirigente del Servizio per la protezione civile assume, con carattere di gradualità, una delle seguenti iniziative in relazione alla rilevanza e alla ampiezza del fenomeno calamitoso:

     a) provvede direttamente con il personale tecnico del Servizio;

     b) dispone il coordinato utilizzo delle strutture tecniche decentrate del Settore lavori pubblici e politica della casa, nonchè del Settore agricoltura, foreste e alimentazione. Possono essere, altresì, utilizzate le strutture tecniche degli Enti e delle Aziende regionali, in conformità alle previsioni del piano regionale di emergenza;

     c) richiede la collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate per una ricognizione capillare dei danni nei rispettivi territori.

     3. Alle attività di accertamento e valutazione partecipano i servizi tecnici delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane secondo modalità preventivamente concordate.

     4. Qualora le condizioni obiettive lo dovessero richiedere, il Dirigente del Servizio per la protezione civile può avvalersi della collaborazione di professionisti esterni nel rispetto della disciplina prevista nell'apposita convenzione, stipulata con i competenti ordini professionali.

     5. La stima dei danni rilevati, con il parere tecnico dei competenti Servizi decentrati regionali, è messa immediatamente a disposizione dei competenti organi statali.

 

Titolo VI

FORME DI CONCORSO ALLE ATTIVITA' REGIONALI

 

     Art. 27. Concorso delle province.

     1. Le province concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della regione nel rispetto della disciplina stabilita dall'art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

     2. Per tali finalità le province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio presente nel territorio provinciale; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del Presidente della Giunta regionale in vista della elaborazione e dell'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza;

     b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi nazionali e regionali;

     c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lettera b) sulla base di preventive intese con la regione per il coordinamento delle attività di rispettiva competenza;

     d) organizzazione e riqualificazione dei Servizi tecnici provinciali finalizzata anche alla eventuale utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali, in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e dalla situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso.

     3. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le province, da aggiornarsi periodicamente, per definire i contenuti dei reciproci impegni e per standardizzare la partecipazione e la collaborazione delle rispettive strutture, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. Il Servizio regionale per la protezione civile assume l'iniziativa di convocare periodiche conferenze di servizi con le Amministrazioni provinciali per verificare e valutare lo stato di attuazione delle convenzioni e per suggerire eventuali correttivi o integrazioni.

 

     Art. 28. Concorso dei comuni.

     1. La Regione promuove il concorso dei comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile di propria competenza favorendo, anche mediante la stipula di convenzioni o la emanazione di direttive preventivamente concordate, lo svolgimento dei seguenti compiti:

     a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione e dei piani regionali di emergenza;

     b) la collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi;

     c) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, con particolare riguardo alle misure di emergenza;

     d) la promozione di iniziative atte a garantire l'informazione e la formazione dei cittadini, compresi quelli in età scolare, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, per la acquisizione di una moderna coscienza di protezione civile, anche incoraggiando e promuovendo la partecipazione del volontariato;

     e) la organizzazione dei gruppi di volontariato comunale di protezione civile.

     2. La Regione assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina degli uffici comunali di protezione civile. Per tale finalità vengono attivate specifiche iniziative formative e di aggiornamento, con oneri a carico della regione, nei confronti del personale dei comuni addetto alle attività di protezione civile.

     3. Fanno carico, altresì, alla regione gli oneri relativi alla organizzazione di periodiche esercitazioni intese a migliorare i rapporti di collaborazione tra comuni e regioni nella specifica materia sperimentando:

     - i sistemi di reperibilità e di allertamento;

     - la standardizzazione e la propedeuticità degli adempimenti e delle iniziative da assumere nelle varie ipotesi di rischio, anche al fine di valutarne la intensità e la vastità;

     - la preordinazione degli interventi di competenza delle Amministrazioni interessate;

     - le modalità e i tempi per acquisire l'impiego immediato dei mezzi e delle attrezzature necessarie da parte di quanti ne devono garantire la pronta disponibilità.

 

     Art. 29. Concorso delle Comunità montane.

     1. Le Comunità montane concorrono alla organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile di competenza della regione secondo le indicazioni contenute nei programmi regionali di previsione e di prevenzione e nei piani regionali di emergenza.

     2. Per la finalità di cui al precedente comma deve essere valorizzato, in particolare, il contributo anche tecnico e organizzativo delle Comunità montane rivolto alle attività di indagine, di vigilanza e di allertamento correlate ai seguenti rischi: idrogeologico, valanghe e incendi boschivi.

 

     Art. 30. Concorso delle Unità locali socio-sanitarie.

     1. Le strutture del Servizio Sanitario regionale concorrono alla realizzazione delle attività di protezione civile della regione - nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Piano sanitario regionale - mediante la predisposizione di servizi di pronto soccorso e di trasporto d'urgenza, la organizzazione in emergenza di servizi di assistenza generica e specialistica, la partecipazione alle attività di soccorso delle popolazioni colpite da calamità con propri nuclei operativi, la partecipazione alle iniziative rivolte ad una corretta informazione delle popolazioni in tema di rischi ambientali e sanitari.

     2. Il concorso delle ULSS viene coordinato attraverso la elaborazione di un piano regionale per le maxi emergenze sanitarie e di specifici piani per le emergenze intra-ospedaliere, nel rispetto degli indirizzi formulati a livello nazionale nella specifica materia.

 

     Art. 31. Concorso del Corpo forestale dello Stato.

     1. Le strutture del Corpo forestale dello Stato operanti nel territorio regionale, concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione civile secondo il proprio ordinamento e nell'ambito degli impegni derivanti dalla convenzione stipulata con la regione che, a tal fine, può essere opportunamente aggiornata e integrata.

     2. La Giunta regionale può autorizzare le predette strutture all'espletamento delle procedure amministrative e organizzative necessarie alla acquisizione dei mezzi, dei beni e delle attrezzature destinate al miglioramento delle potenzialità operative del Corpo.

 

     Art. 32. Concorso degli Enti regionali.

     1. Le strutture degli Enti e delle aziende dipendenti dalla regione concorrono alla realizzazione delle attività regionali di protezione assicurando, in via prioritaria, la partecipazione di propri tecnici e la disponibilità di adeguate attrezzature e mezzi, nel rispetto degli impegni assunti in base ad una specifica convenzione e nel rispetto delle direttive impartite, di volta in volta, dal Presidente della Giunta regionale.

 

Titolo VII

FINANZIAMENTO E GESTIONE DELLE RISORSE

 

     Art. 33. Fondo di solidarietà per la protezione civile.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi e dalle iniziative in materia di protezione civile, secondo le disposizioni della presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti al Cap. 11428 del bilancio regionale denominato: «Fondo regionale di solidarietà per la protezione civile», che, negli altri articoli viene denominato semplicemente «Fondo».

     2. Le leggi di bilancio di ogni esercizio finanziario determinano le quote di spesa destinate a gravare su ciascuno degli esercizi stessi.

     3. Le medesime leggi di bilancio determinano, altresì, le somme derivanti da apporti di altri soggetti o Enti pubblici o privati, le quali sono destinate alle stesse finalità di solidarietà.

     4. Qualora nel corso di un esercizio finanziario dovesse essere dichiarato lo stato di emergenza per una grave calamità verificatasi nel territorio regionale, è consentito procedere alla integrazione della dotazione originariamente iscritta sul pertinente capitolo di spesa. A tal fine quest'ultimo viene incluso nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

 

     Art. 34. Partecipazione al Fondo e alle altre iniziative di protezione civile.

     1. Alla alimentazione ordinaria del Fondo possono contribuire le somme derivanti da eventuali partecipazioni di Enti locali o di altri Enti pubblici.

     2. Qualora, a seguito di un evento particolarmente calamitoso, dovessero esservi le condizioni per una spontanea partecipazione popolare all'opera di soccorso mediante raccolta di beni o di denaro, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto, sentito il Comitato regionale per la protezione civile, alla apertura di un apposito conto corrente bancario e/o postale al quale potranno affluire le offerte di enti e soggetti pubblici e privati.

     3. Le risorse disponibili vengono utilizzate secondo gli indirizzi e le determinazioni assunte dal Comitato regionale per la protezione civile le quali sono prontamente attuate dal Dirigente del Servizio regionale per la protezione civile.

     4. Il Presidente della Giunta regionale autorizza, altresì, lo stesso Dirigente ad adottare i necessari provvedimenti e le più opportune iniziative per favorire la ordinata raccolta, catalogazione e custodia dei beni eventualmente offerti da Enti e soggetti pubblici e privati. I relativi oneri fanno carico alle disponibilità del Fondo.

     5. Il Dirigente del Servizio per la protezione civile dispone l'utilizzo e la destinazione dei beni disponibili per soddisfare le esigenze che presentano carattere di priorità nel rispetto degli indirizzi formulati dal Comitato regionale per la protezione civile.

 

     Art. 35. Gestione ordinaria.

     1. La Giunta regionale adotta, in via ordinaria, gli atti di gestione del Fondo nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella presente legge.

     2. La Giunta regionale può delegare, una o più competenze al Dirigente del Servizio per la protezione civile, ai sensi del comma 1, lettera m), dell'art. 18 della L.R. 21 maggio 1985, n. 58, definendo, di volta in volta, l'esatto contenuto della delega, i tempi e le modalità di attuazione, le eventuali risorse da utilizzare, gli obiettivi da conseguire.

 

     Art. 36. Gestione straordinaria.

     1. In caso di intervento urgente, al verificarsi di calamità naturali o di incombenti situazioni di pericolo, ove non si tratti di emergenza di particolare rilevanza, il Presidente della Giunta regionale, in accordo o su richiesta delle Amministrazioni locali interessate, con proprio decreto immediatamente eseguibile, dispone, anche in più soluzioni e in deroga alle vigenti norme di contabilità, l'erogazione, a carico del Fondo, delle somme necessarie a provvedere alla pronta azione di soccorso nell'ambito delle materie di competenza o delegate. Le somme stesse possono essere destinate alla acquisizione di beni e servizi ovvero al parziale ristoro dei disagi delle popolazioni più direttamente colpite dall'evento calamitoso.

     2. Ove venga deliberato lo stato di emergenza, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Presidente della Giunta regionale provvede alla attuazione degli interventi di competenza della regione nel rispetto delle direttive e delle richieste formulate dai competenti organi statali di coordinamento, anche ponendo a disposizione di questi i mezzi, le strutture e l'organizzazione espressamente previste nei piani regionali di emergenza.

     3. I provvedimenti del Presidente della Giunta regionale sono adottati in conformità alle proposte formulate dal Comitato operativo regionale per le emergenze, ove lo stesso sia stato attivato ai sensi del precedente art. 7. Viene acquisito, altresì, il parere del Comitato tecnico-scientifico quando ciò sia reso necessario dalla complessità dell'evento e dalla esigenza di assumere iniziative più mirate ed efficaci.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, valutate le esigenze organizzative connesse all'emergenza, può delegare il Dirigente del Servizio protezione civile alla adozione degli atti di gestione del Fondo, nel rispetto delle prescrizioni previste nel comma 2 del precedente art. 35.

     5. Delle spese sostenute in esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti commi viene data immediata comunicazione alla Giunta regionale.

 

     Art. 37. Cessione beni a titolo gratuito.

     1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento motivato, su proposta del Comitato regionale per la protezione civile, è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, agli Enti locali colpiti da catastrofi o da calamità naturali, i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di ogni tipo, i mezzi e le attrezzature, gli arredi, i materiali e quanto altro acquistato con le somme affluite al Fondo e comunque già di sua proprietà, che sarà ritenuto necessario all'opera di soccorso.

 

     Art. 38. Contratti urgenti.

     1. Sono considerati urgenti, agli effetti delle modalità di acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'art. 41, punti 5 e 6, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni di emergenza dichiarata secondo le norme dello Stato vigenti in materia.

     2. Le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dal Servizio per la protezione civile.

     3. Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale ovvero dal Dirigente del Servizio per la protezione civile, se delegato, e diviene perfetto ed esecutivo, a tutti gli effetti di legge, con la sottoscrizione delle parti.

 

     Art. 39. Aperture di credito.

     1. Al fine di consentire la adozione immediata degli interventi più urgenti sulla base della diretta constatazione, sul luogo, delle reali condizioni di disagio delle popolazioni presenti nelle aree disastrate, la Giunta regionale, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza secondo l'art. 5 della legge 225/1992, può disporre, nel limite del cinquanta per cento della disponibilità del Fondo, aperture di credito, senza altri limiti di importo e di oggetto, su cui è data formale autorizzazione ad operare, ad uno o più dipendenti, appositamente individuati tra quelli del Servizio regionale di protezione civile in possesso del primo e secondo livello dirigenziale.

     2. Il dipendente o i dipendenti autorizzati alla spesa ai sensi del precedente comma, in deroga alle disposizioni di cui alla L.R. 23 novembre 1977, n. 66, rendono il conto al Presidente della Giunta delle spese sostenute, con scadenza non superiore al semestre e comunque informano periodicamente il medesimo circa le iniziative assunte.

     3. Per la valutazione del rendiconto di cui al precedente comma, si deve aver riguardo alla eccezionalità della situazione in cui i dipendenti hanno operato anche per ciò che attiene le modalità di spesa e i relativi documenti giustificativi. Apposita relazione è preordinata a chiarire il tipo di spese sostenute in rapporto alla situazione di eccezionalità.

 

Titolo VIII

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 40. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le leggi regionali: 14 maggio 1985, n. 37 e 7 febbraio 1989, n. 11.

 

     Art. 41. Oneri finanziari.

     (Omissis).

 

     Art. 42. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 46, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 27 dicembre 2002, n. 34.