§ 2.3.58 - L.R. 30 agosto 2017, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:30/08/2017
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'art. 3 della L.R. 32/2015)
Art. 2.  (Modifica allegato A della L.R. 32/2015)
Art. 3.  (Inserimento dell'art. 4-bis alla L.R. 32/2015)
Art. 4.  (Disposizione transitoria)
Art. 5.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.58 - L.R. 30 agosto 2017, n. 50.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)

 

Art. 1. (Modifica all'art. 3 della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è sostituita dalla seguente:

"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis".

 

     Art. 2. (Modifica allegato A della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) dell'allegato A della L.R. 32/2015 è abrogata.

 

     Art. 3. (Inserimento dell'art. 4-bis alla L.R. 32/2015)

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 32/2015 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis. (Funzioni delle Province in materia di energia)

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) funzione di controllo degli impianti termici;

b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192).".

 

     Art. 4. (Disposizione transitoria)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati ai sensi dell'articolo 8 della L.R 32/2015, secondo le procedure ivi previste.

 

     Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).