| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale | 
| Data: | 30/08/2017 | 
| Numero: | 50 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifica all'art. 3 della L.R. 32/2015) | 
| Art. 2. (Modifica allegato A della L.R. 32/2015) | 
| Art. 3. (Inserimento dell'art. 4-bis alla L.R. 32/2015) | 
| Art. 4. (Disposizione transitoria) | 
| Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria) | 
| Art. 6. (Entrata in vigore) | 
§ 2.3.58 - L.R. 30 agosto 2017, n. 50.
Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).
(B.U. 8 settembre 2017, n. 90 Speciale)
				Art. 1. (Modifica all'art. 3 della 
				1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della 
"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4-bis".
				     Art. 2. (Modifica allegato A della 
				1. La lettera p) dell'allegato A della 
				     Art. 3. (Inserimento dell'art. 4-bis alla 
				1. Dopo l'articolo 4 della 
"Art. 4 bis. (Funzioni delle Province in materia di energia)
1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) funzione di controllo degli impianti termici;
				b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del 
Art. 4. (Disposizione transitoria)
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati ai sensi dell'articolo 8 della L.R 32/2015, secondo le procedure ivi previste.
Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Art. 6. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).