§ 3.3.66 - L.R. 10 agosto 2010, n. 39.
Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:10/08/2010
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Stagione venatoria, giornate e orari di caccia)
Art. 2.  (Specie cacciabili e periodi di caccia)
Art. 3.  (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria)
Art. 4.  (Ammissione agli ATC)
Art. 5.  (Esercizio della caccia alla fauna migratoria)
Art. 6.  (Gestione e caccia agli ungulati)
Art. 7.  (Allenamento cani da caccia)
Art. 8.  (Carniere giornaliero)
Art. 9.  (Obblighi)
Art. 10.  (Tutela delle colture e fondi chiusi)
Art. 11.  (Ulteriori disposizioni)
Art. 12.  (Riserva)
Art. 13.  (Rinvio)
Art. 14.  (Entrata in vigore)


§ 3.3.66 - L.R. 10 agosto 2010, n. 39.

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011.

(B.U. 13 agosto 2010, n. 13 Straord.)

 

Art. 1. (Stagione venatoria, giornate e orari di caccia) [1]

1. Nella Regione Abruzzo la stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre 2010 e termina il 31 gennaio 2011, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli ambiti territoriali di caccia (ATC), ai sensi della L.R. 28.2.2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente) nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Nel rispetto della vigente normativa e di quanto previsto nella presente legge, i cacciatori aventi diritto all’accesso ai rispettivi ATC, possono svolgere attività venatoria da appostamento ed in forma vagante con l’ausilio del cane nel periodo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2011, con le limitazioni e le modalità di cui nel seguito.

3. Nei periodi indicati al comma 2, l’attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, ad esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

4. La settimana venatoria inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.

5. L’attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un’ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell’ora legale:

 

Settembre

Dal 16 al 30 – ore 6.00/19,15 (vige l’ora legale)

Ottobre

Dal 01 al 15 – ore 6.00/19,00

 

Dal 16 al 31 – ore 6.15/18.30

Novembre

Dal 01 al 15 – ore 5.30/17.15

 

Dal 16 al 30 – ore 5.50/17.00

Dicembre

Dal 01 al 15 – ore 6.00/16.40

 

Dal 16 al 31 – ore 6.00/16.45

Gennaio

Dal 01 al 15 – ore 6.00/17.15

 

Dal 16 al 31 – ore 5.50/17.45

 

6. I cacciatori ammessi non residenti né nativi della Regione Abruzzo esercitano il prelievo venatorio per ciascuna specie in concomitanza dei periodi stabiliti dai calendari approvati dalle Regioni di provenienza coincidenti con quelli indicati nella presente legge.

 

     Art. 2. (Specie cacciabili e periodi di caccia) [2]

1. Dalla terza domenica di settembre al 30 novembre è consentita la caccia alle specie quaglia (Coturnix coturnix) e starna (Perdix perdix).

2. Dalla terza domenica di settembre al 20 dicembre del calendario venatorio 2010 – 2011, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: tortora (streptopelia turtur), merlo (Turdus merula), allodola (alauda arvensis). 3. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre è consentita la caccia al fagiano (Phasianus colchius), alla ghiandaia (garrulus glandarius) e al cinghiale (Sus scrofa).

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio del calendario venatorio 2010 – 2011, la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie colombaccio (colomba palumbus), cornacchia grigia (corvus corone), gazza (pica pica), volpe (vulpes vulpes).

5. Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia alla lepre (Lepus europaeus).

6. Dal 15 ottobre al 31 gennaio è consentita la caccia agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (anas platyrhynchos), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (gallinula chloropus), alzavola (anas crecca), porciglione ( Rallus acquaticus), fischione ( Anas Penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), marzaiola (Anas querquedula), moriglione (Aythya ferina), beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus), canapiglia (Anas strepera), frullino (Lymnocryptes minimum).

7. Dal 1 novembre al 31 gennaio è consentita la caccia alla beccaccia (Scolopax rusticola).

8. Dal 1° ottobre al 30 novembre è consentita la caccia alla coturnice (Alectoris greca) e alla moretta (Aythya fuligula).

9. E’ consentito l’uso del piccione di allevamento con richiamo vivo nella caccia da appostamento al colombaccio (Colomba palumbus).

10. La Regione può, con provvedimento motivato del Dirigente del competente Servizio della Giunta regionale, sentito l’Osservatorio Faunistico Regionale (OFR) oppure, ove questo non sia ancora costituito, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ridurre, per periodi determinati, la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.

11. Successivamente al 31 dicembre, l’utilizzo dei cani da seguita non è consentito, fatto salvo l’utilizzo degli stessi per l’esercizio della caccia alla volpe, secondo le modalità dettate, entro e non oltre il 15 dicembre dagli ATC.

12. La Regione, in collaborazione con gli ATC, sentita la Consulta regionale della caccia e previo parere vincolante dell’OFR, ovvero, nel caso in cui questo non sia costituito, dell’ISPRA, può anticipare sino alla prima domenica di settembre l’apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie: colombaccio (colomba palumbus), cornacchia grigia (corvus corone), gazza (pica pica), merlo (Turdus merula), tortora (Streptopelia turtur), e alla quaglia (coturnix coturnix), in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma, disciplinandone l’utilizzo, anticipando, in misura corrispondente il termine di chiusura. Inoltre la Regione può variare, con delibera di Giunta, e previo parere dell’OFR, oppure, ove questo non sia ancora costituito, dell’ISPRA, le specie cacciabili e la forma nelle giornate di apertura anticipata.

13. Ferme restando le disposizioni generali che regolano il trasporto delle armi da caccia da appostamento temporaneo alle specie di cui al comma 12, limitatamente al periodo dal 1° settembre alla terza settimana di settembre, è fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l’arma scarica, tenuta nell’apposita custodia, ed osservando le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

14. La disposizione di cui al comma 13 non trova applicazione alla caccia alla quaglia ove consentita con l’ausilio del cane.

 

     Art. 3. (Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria)

1. Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con deliberazione di Giunta regionale del 21.3.2005, n. 336, e nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco”, designata originariamente con D.G.R. n. 1890 del 13.8.1999, che coincide con il territorio escluso dalla L.R. 7.3.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l’attività venatoria è consentita nei periodi indicati nell’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, e 7, per ciascuna specie ivi indicata, sino al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Nella predetta zona, l’attività venatoria nel mese di gennaio di ciascun anno, è consentita, per ciascuna specie indicata nell’articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, e 7, per due giornate alla settimana, il giovedì e la domenica, fatta eccezione della caccia agli ungulati.

3. All’interno delle ZPS è vietato:

a) lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;

b) l’esercizio della caccia al combattente (Philomacus pugnax) ed alla moretta (Aythya fuligula);

c) la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti;

d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;

e) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto;

f) distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli;

g) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus).

4. L’attività venatoria nei Siti di Interesse Comunitario e nelle Zone di Protezione Speciale è consentita nei periodi indicati nell’articolo 2, per ciascuna specie ivi indicata.

5. E’ vietato il prelievo venatorio della lepre nelle aree in cui vi è prova scientifica, validata da parte dell’ISPRA, di sovrapposizione di popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europeanus).

6. Nelle aree SIC di cui alla successiva tabella (ad eccezione della Z.P.E. del P.N.A.L.M. oggetto di diversa regolazione mediante Intesa tra l’Ente Parco e la Provincia dell’Aquila) in cui è stata accertata la presenza dell’Orso bruno (Ursus arctos), è consentita la caccia al cinghiale nella forma della "girata”* e degli abbattimenti di selezione, con divieto della braccata:

 

Vecchio Codice sito

Natura 2000

Nuovo Codice sito

Natura 2000

DENOMINAZIONE

Provincia

IT7110040

IT7110204

MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)

AQ

IT7110044

IT7110204

GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110051

IT7110204

MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110052

IT7110204

FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110054

IT7110204

PASSO GODI

AQ

IT7110055

IT7110204

FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110059

IT7110204

FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110061

IT7110204

SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale)

AQ

IT7110062

IT7110204

BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)

AQ

IT7110094

IT7110204

VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA

AQ

IT7110095

IT7110204

BOSCHI FRA CIVITA D’ANTINO E MONTE CORNACCHIA

AQ

IT7110102

IT7110204

FIUME SANGRO FRA BARREA E SCONTRONE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)

AQ

IT7110053

IT7110053

CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)

AQ

IT7110063

IT7110206

CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)

AQ

IT7110076

IT7110207

MONTE MIDIA, MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA

AQ

IT7110077

IT7110207

SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA

AQ

IT7110078

IT7110207

MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA

AQ

IT7110079

IT7110207

MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA

AQ

IT7110080

IT7110207

MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA (Solo per la parte esterna alla R.N. “Zompo lo Schioppo)

AQ

IT7110099

IT7110099

GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. “Gole del Sagittario”)

AQ

IT7110100

IT7110100

MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N “Monte Genzana”)

AQ

IT7110104

IT7110104

CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)

AQ

 

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane costantemente trattenuto al guinzaglio o alla lunga, durante tutta la attività di caccia, e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.

7. Nelle aree di cui al Piano d’Azione per la Tutela dell’Orso marsicano e nel rispetto di quanto ivi previsto, la caccia al cinghiale nella forma della "girata" e gli abbattimenti di selezione possono essere effettuati previo parere dell’ISPRA in ordine alle modalità di svolgimento degli stessi. 8. In data antecedente al 1° ottobre, nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide, è vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle seguenti specie: folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), alzavola (Anas crecca), porciglione (Rallus aquaticus), fischione (Anas Penelope), codone (Anas acuta), mestolone (Anas clipeata), marzaiola (Anas querquedula), moriglione (Aythya ferina), beccaccino (Gallinago gallinago), pavoncella (Vanellus vanellus), canapiglia (Anas strepera), frullino (Lymnocryptes minimum), beccaccia (Scolopax rusticola).

 

     Art. 4. (Ammissione agli ATC)

1. I Comitati di gestione degli ATC, nel rispetto dell’indice di densità venatoria, consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza, l’esercizio straordinario della caccia, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell’articolo 28 della L.R. 10/2004, con le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato A alla presente legge.

 

     Art. 5. (Esercizio della caccia alla fauna migratoria)

1. L’attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria nell’ambito del “Comparto unico regionale per l’esercizio della caccia alla fauna migratoria”, da cui è escluso il territorio di cui all’articolo 3, è consentita, in applicazione del disposto di cui all’articolo 43, commi 6, 6 bis e 6 ter della L.R. 10/2004, per il periodo dal 1° ottobre al 30 ottobre in appostamento temporaneo, e dal 1° novembre al 31 dicembre anche in forma vagante con l’ausilio del cane da ferma ed il solo utilizzo del fucile ad anima liscia, previo parere vincolante dell’OFR, ovvero, nel caso in cui questo non sia costituito, dell’ISPRA. Inoltre è vietato il porto e l’utilizzo delle munizioni a palla. Le modalità e le prescrizioni del presente comma sono riportate nell’allegato B alla presente legge.

2. Hanno titolo ad esercitare l’attività venatoria di cui al comma 1 i soli cacciatori residenti in Abruzzo che risultino iscritti o ammessi in un ATC abruzzese.

 

     Art. 6. (Gestione e caccia agli ungulati)

1. Nelle more dell’approvazione del regolamento per la gestione degli ungulati, la Regione Abruzzo, al fine di disciplinare il prelievo venatorio del solo cinghiale (Sus scrofa), adotta su tutto il territorio regionale le disposizioni, prescrizioni e raccomandazioni di cui all’Allegato C alla presente legge.

2. Gli atti di programmazione, di organizzazione in distretti e di regolamentazione della caccia al cinghiale già adottati dalle province vengono fatti salvi, recepiti e fatti propri dagli ATC ed eventualmente adeguati dagli stessi alle proprie esigenze gestionali.

 

     Art. 7. (Allenamento cani da caccia)

1. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004 (Zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani per le gare cinofile – aree cinofile), l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla prima domenica di agosto fino al giovedì antecedente l’apertura della stagione venatoria.

2. L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all’attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

 

     Art. 8. (Carniere giornaliero)

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 26 della L.R. 10/2004, ogni cacciatore, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica per ogni giornata di caccia, può abbattere due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e una sola coturnice, e quindici capi di selvaggina migratoria, di cui dieci colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, tre beccacce, cinque tortore per non più di 25 a stagione e 10 allodole.

2. A ciascun cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.

 

     Art. 9. (Obblighi)

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall’Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all’art. 47 della L.R. n. 10/2004, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.

2. L’Amministrazione provinciale, all’atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, deve annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l’ATC di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri ATC regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice.

3. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino di abbattimento rilasciato a norma dell’art. 19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall’ATC presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.

4. Il cacciatore, prima di iniziare l’attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia.

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e le specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l’avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati per ciascuna specie, è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata.

6. Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate dal cacciatore al termine della giornata di caccia.

7. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ciascun anno, il cacciatore deve restituire all’ATC il tesserino di abbattimento.

8. Entro il medesimo termine perentorio, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell’articolo 28 comma 4 della L.R. 10/2004, la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione all’ATC.

9. Le Amministrazioni provinciali trasmettono, su supporto informatico, al competente Servizio regionale della Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, gli elementi informativi indicati nei commi precedenti, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture; a tal fine ciascun ATC elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di sua pertinenza nel termine perentorio del 30 aprile di ciascun anno. In caso di inadempienza da parte degli ATC, le Province nominano appositi Commissari ad acta.

 

     Art. 10. (Tutela delle colture e fondi chiusi)

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 14 della L.R. n. 10/2004, è vietato l’esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.

2. Si considerano in attualità di coltivazione: a) i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; b) i frutteti specializzati; c) i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; d) i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

3. I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l’obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

4. E’, inoltre, vietata la caccia su: a) fondi rustici chiusi da muri, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a mt 1,20 fuori terra; b) fondi rustici chiusi da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno mt. 1,50 e larghezza di mt. 3.

 

     Art. 11. (Ulteriori disposizioni)

1. Gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei precedenti articoli vanno adottati, ove non diversamente specificato, entro la prima decade di agosto di ciascun anno e vanno inviati alla provincia territorialmente competente entro 10 giorni dalla loro emissione.

2. Entro lo stesso termine, gli atti organizzativi adottati dagli ATC, unitamente alla modulistica che li accompagna, sono trasmessi, a cura degli ATC stessi, al competente Servizio regionale della Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, che provvede a renderli disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia.

3. E’ fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvede ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.

4. E’ vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale.

5. E’ vietata l’attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri di cui all’art. 2, comma 2, svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, e fino ad una distanza massima di metri 100 dalle loro rive o argini.

6. E’ altresì vietata l’attività venatoria nelle aree boscate colpite da incendi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.

7. Le Province e gli ATC competenti per territorio provvedono alla segnalazione delle aree vietate all’esercizio venatorio ai sensi della legge succitata.

8. Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/2004, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone.

9. E’ fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.

10. Ai sensi del decimo comma dell’art. 43 della L.R. n. 10/2004, le Province hanno facoltà di vietare l’esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

11. Le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 43 della L.R. n. 10/2004, rendono note le aree del proprio territorio provinciale in cui l’attività venatoria è consentita in forma programmata, le aree destinate alla gestione venatoria privata e quelle dove l’esercizio venatorio è precluso.

12. L’utilizzo del cane da seguita, nei periodi compatibili con quelli indicati nella presente legge ed in relazione alle specie interessate, è disciplinato dalle Amministrazioni provinciali con apposite disposizioni.

13. In corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell’asse fluviale, non è consentita nessuna forma di caccia.

14. E’ vietato l’uso dei pallini di piombo, nella caccia praticata agli uccelli acquatici, nelle zone umide di cui alla tabella seguente:

 

codice ISPRA (ex INFS)

Località

AQ0402

Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;

AQ0902

Piana del Fucino Est;

AQ0903

Vasche zuccherificio di Avezzano;

AQ1102

Quarti di Pescocostanzo e Rivisondoli;

AQ1108

Lago della Montagna Spaccata;

CH0101

Litorale Ortona;

CH0102

Litorale Sangro- Vasto;

CH0103

Litorale Vasto-San Salvo

CH0202

Lago di Bomba;

CH0203

Lago di Casoli;

TE0101

Litorale Tronto- Vomano;

TE0201

Litorale Vomano- Piomba;

 

15. Nel caso di sparo in direzione delle zone di cui alla tabella del comma 14, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dalla zona stessa.

16. Con successiva norma regolamentare, la Regione si riserva di adottare apposite disposizioni in ordine all’utilizzo dei pallini o dei proiettili di piombo sul proprio territorio.

 

     Art. 12. (Riserva)

1. La Regione si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 44 della L.R. 10/2004.

 

     Art. 13. (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente specificato o in contrasto con la presente legge, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale. In particolare le violazioni della presente legge non altrimenti sanzionate ai sensi dell’art. 53, comma 4 della L.R. 10/2004, lettere da a) a q), sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lett. r) del medesimo comma, commisurata all’importo ivi specificato.

 

     Art. 14. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegato A Articolo 4, comma 1.

 

1. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.1.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% dei carico venatorio per le ammissioni ivi previste.

2. Gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all’accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora I’ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, la comunicazione s’intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza.

3. L’ATC accoglie le istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.

4. Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

5. Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi dei presente Capo deve darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto. In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.

6. II cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca dei diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

ATC L’Aquila "01 L"

ATC Avezzano "02L"

ATC Barisciano "03L"

ATC Subequano "04L"

ATC Sulmona "05L"

ATC Roveto-Carseolano "06L"

ATC Pescara "07L"

ATC Chetino-Lancianese "08L"

ATC Vastese "09L"

ATC Salinello "10L"

ATC Vomano "11L"

7. L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell’ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi. Il Cacciatore ha l’obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all’ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04, entro il 01.04.2011.

8. I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna spegiegrAro il 30 maggio 2011.

 

 

MODELLO A)

 

Al PRESIDENTE dell’ATC

 

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all’art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.

 

Il/La sottoscrittola nato/a

il ...e residente a

in Via n. , tel.

e-mail , iscritto/a

all’ambito territoriale di caccia

denominato...... licenza di porto di fucile n.

COMUNICA

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

1 ATC L’Aquila - giornate Codice "01L"

2. ATC Avezzano - giornate Codice "02L"

3. ATC Barisciano - giornate Codice "03L"

4. ATC subequano - giornate Codice "04L"

5. ATC Sulmona - giornate Codice "05L"

6. ATC Roveto-Carseolano - giornate Codice "06L"

7. ATC Pescara - giornate. Codice "07L"

8. ATC Chetino-Lancianese – giornate Codice "08L"

9. ATC Vastese giornate Codice "09L"

10. ATC Salinello - giornate Codice "10L"

11. ATC Vomano - giornate Codice "11 L"

„„

data firma

 

 

Allegato C Articolo 6, comma 1

 

1. La caccia al cinghiale è consentita:

- in forma individuale;

- in forma collettiva, con cacciatori organizzati in squadre, con il metodo della braccata e della girata.

2. Entro il 31 agosto 2010, le squadre che intendono effettuare la caccia al cinghiale in forma collettiva nella Regione Abruzzo, devono inviare tramite il caposquadra o suo vice l’elenco dei nominativi componenti la squadra all’Ambito Territoriale di Caccia utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Provincia.

3. Si rammenta che:

- ogni volta che si effettua la caccia al cinghiale, sia in forma collettiva che individuale, va compilato un verbale di caccia conforme ad un modello adottato dalla Provincia, per le squadre la compilazione è a carico del caposquadra o suo vice;

- i verbali (sia della caccia in forma collettiva che quelli della caccia in forma individuale) vanno consegnati entro e non oltre il 10 febbraio 2011;

- ciascun cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra per Provincia;

- in caso una squadra effettui più battute nella stessa giornata essa è tenuta a compilare un verbale completo per ogni battuta;

- non è possibile suddividere una squadra per effettuare più battute in contemporanea;

- per effettuare la caccia in forma collettiva è necessaria la presenza di un minimo di 5 cacciatori componenti la squadra (Caposquadra, o vice, compreso);

- eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra il quale deve prontamente annotare, sul Verbale, il nominativo del componente che ha abbandonato la battuta e l’orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti la battuta deve essere immediatamente interrotta.

4. Durante la caccia al cinghiale sia in forma collettiva che individuale .è:

- consentita la sola detenzione delle munizioni a palla;

- è vietato abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;

- fatto obbligo di utilizzare giubbini o gilet ad alta visibilità.

5. Alla caccia collettiva al cinghiale possono partecipare cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti "ospiti", in misura non superiore ad 1 quinto dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 5 iscritti della squadra ospitante. Ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell’intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale.

6. Al cacciatore è consentito abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia (le squadre pertanto non potranno abbattere giornalmente più cinghiali di quanti siano i partecipanti alla battuta giornaliera).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2012, n. 20, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2012, n. 20, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.