Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 29/12/1988 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi alle Province per le funzioni ex ONMI). |
Art. 2. (Contributi ai Comuni per la gestione di asili-nido). |
Art. 3. (Contributi «una tantum» a Province e Comuni). |
Art. 4. (Finanziamenti). |
Art. 5. (Abrogazione di norme). |
Art. 6. (Urgenza). |
§ 5.2.37 - L.R. 29 dicembre 1988, n. 102.
Nuove norme per la corresponsione di contributi regionali alle amministrazioni provinciali ed ai Comuni per l'esercizio di funzioni già della soppressa ONMI e per la gestione di asili-nido.
(B.U. n. 14 Straord. del 29 dicembre 1988).
Art. 1. (Contributi alle Province per le funzioni ex ONMI).
A decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Regione eroga a favore delle Amministrazioni Provinciali, con provvedimento della Giunta regionale, contributi annuali per l'espletamento delle funzioni in materia di assistenza alla maternità e all'infanzia, trasferite alle Province stesse a seguito dello scioglimento dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), mediante ripartizione di un quinto dell'apposito stanziamento di bilancio, di cui al primo comma del successivo articolo 4, in ragione della rispettiva popolazione residente risultante dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa.
Art. 2. (Contributi ai Comuni per la gestione di asili-nido).
La Regione, altresì, eroga annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, a favore dei Comuni che gestiscono asili-nido comunali, istituiti con
Art. 3. (Contributi «una tantum» a Province e Comuni).
La Regione, con provvedimento della Giunta regionale, eroga, in favore delle Amministrazioni Provinciali e dei Comuni, contributi «una tantum» sulle spese da detti Enti sostenute negli esercizi finanziari dal 1982 al 1986 per l'espletamento delle funzioni della soppressa Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), ad essi attribuite dalla
Tali contributi vengono concessi in misura direttamente proporzionale all'entità delle spese sostenute da detti Enti, negli esercizi finanziari indicati nel precedente comma, nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite nel 2° comma del successivo art. 4, sulla base di prospetti dimostrativi da allegarsi ad apposita istanza da inoltrarsi al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Finanziamenti).
(Omissis).
Art. 5. (Abrogazione di norme).
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti norme:
a)
b)
Art. 6. (Urgenza).
(Omissis).