Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
Data: | 19/05/1997 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997. |
Art. 2. Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433. |
Art. 2 bis. (Esperti tecnico-amministrativi). |
Art. 2 ter. (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile). |
Art. 2 qua ter. (Provvidenze a favore della regione Umbria). |
Art. 2 qui nquies. (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria). |
Art. 2 sex ies. (Disposizioni concernenti i beni culturali). |
Art. 2 sep ties. (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74). |
Art. 3. Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica. |
Art. 4. Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale. |
Art. 4 bis. (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza). |
Art. 4 ter. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 4 qua ter. (Provvidenze per la provincia di Latina). |
Art. 4 qui nquies. (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione). |
Art. 4 sex ies. (Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate). |
Art. 4 sep ties. (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della 1 preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione [...] |
Art. 5. Fermo biologico della pesca. |
Art. 6. Controlli veterinari straordinari. |
Art. 6 bis. (Bacini imbriferi montani). |
Art. 6 ter. (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici). |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 79.1.24 - D.L. 19 maggio 1997, n. 130. [1]
Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
(G.U. 20 maggio 1997, n. 115).
Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997.
1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale, ed in particolare nelle aree protette è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo [2].
2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della società SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL - 215 e CL - 415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque, indifferibilmente non oltre il 31 dicembre 1997 [2].
3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, nonché al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla
4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della
4 bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della
(Omissis) [3].
Art. 2. Disposizioni concernenti la
1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, alla
a) dopo il comma 1 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
(Omissis);
b) al comma 2 dell'articolo 1:
1) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
(Omissis).
2) alla lettera h) dopo la parola: "periferico" sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
3) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
(Omissis) [4].
c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "articolo 1" sono inserite le seguenti:
(Omissis) [5].
d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
1 bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ed abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza su carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo [6].
1 ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri [6].
2. Al fine di evitare situazioni di pericolo incombente e per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della
3. Lo stanziamento dell'articolo 8, comma 6, della
4. Gli accertamenti di cui al comma 1, lettera a), devono essere effettuati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa acquisizione del parere del comitato Stato - Regione di cui all'articolo 4 della
Art. 2 bis. (Esperti tecnico-amministrativi). [8]
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del consiglio dei ministri.
Art. 2 ter. (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile). [8]
1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2 quater. (Provvidenze a favore della regione Umbria). [8]
1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art. 2 quinquies. (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria). [8]
1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del
Art. 2 sexies. (Disposizioni concernenti i beni culturali). [8]
1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della
Art. 2 septies. (Modifica dell'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
Art. 3. Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica.
1. Per assicurare lo svolgimento del servizio di sorveglianza sismica del territorio da parte dell'Istituto nazionale di geofisica, per conto del Dipartimento della protezione civile, fino all'attuazione del comma 1 dell'articolo 9 del
2. All'onere di cui al comma 1, compresa la gestione finora svolta del sistema di sorveglianza sismica della Sicilia orientale, si provvede, per l'anno 1997, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
Art. 4. Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale.
1. All'articolo 8, comma 1, del
(Omissis) [2].
2. Qualora gli interventi urgenti di cui al comma 1 consistano nella realizzazione di opere previste in programmi oggetto di cofinanziamento comunitario, anche allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse comunitarie, i Ministri o i Presidenti delle regioni responsabili della gestione dei suddetti programmi possono richiedere al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile che gli interventi segnalati siano realizzati a norma di quanto previsto dal comma 1.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del
3 bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della
(Omissis) [3].
3 ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del
Art. 4 bis. (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza). [8]
1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del
Art. 4 ter. (Disposizioni finanziarie). [8]
1. All'articolo 1 del
2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le seguenti:
(Omissis).
Art. 4 quater. (Provvidenze per la provincia di Latina). [8]
1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della
2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del
Art. 4 quinquies. (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione). [8]
1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal
4 bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al
5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della
6 bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 "Sviluppo
dell'esportazione e della domanda estera", ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del
6 ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8, "Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera", ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile [13].
Art. 4 sexies. (Modifica del
1. All'articolo 4 bis del
(Omissis).
Art. 4 septies. (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della 1 preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile). [8]
1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
Art. 5. Fermo biologico della pesca.
1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico [14].
2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del
3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonché la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
5. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Art. 6. Controlli veterinari straordinari.
1. Il Ministro della sanità è autorizzato a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte, tramite i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali, con le modalità stabilite con propria ordinanza, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6 bis. (Bacini imbriferi montani). [8]
1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.
Art. 6 ter. (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici). [8]
1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
3. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto al comma 1 dell'articolo 8 del
Art. 7. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Numero così modificato dalla
[5] Lettera così modificata dalla
[6] Comma inserito dalla
[6] Comma inserito dalla
[7] Comma già modificato dalla
[8] Articolo inserito dalla
[9] Il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui al presente comma è stato incrementato di ulteriori 10 unità dall'art. 14 del
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[3] Comma aggiunto dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[10] Comma così modificato dall'art. 23 del
[11] Comma inserito dall'art. 5 della
[12] Comma aggiunto dall'art. 23 del
[13] Comma aggiunto dall'art. 8 ter del
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[14] Comma così sostituito dalla
[14] Comma così sostituito dalla
[14] Comma così sostituito dalla
[8] Articolo inserito dalla
[8] Articolo inserito dalla