Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico |
Capitolo: | 14.4 disciplina generale |
Data: | 21/12/1961 |
Numero: | 1552 |
Sommario |
Art. 1. L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è limitato al caso in cui le opere ivi [...] |
Art. 2. Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il Ministro per la pubblica istruzione comunica al proprietario il progetto delle opere, il [...] |
Art. 3. Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Ministro per la pubblica [...] |
Art. 4. In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e all'art. 2 della presente [...] |
Art. 5. In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e le altre [...] |
§ 14.4.16 - L. 21 dicembre 1961, n. 1552. [1]
Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico.
(G.U. 13 febbraio 1962, n. 39).
L'obbligo per il Ministro per la pubblica istruzione di sentire il Consiglio superiore a norma degli articoli 14 e 15 della
Oltre i limiti di spesa di cui al comma precedente il Ministro è tenuto a sentire il Consiglio superiore anche nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della
Nell'adottare i provvedimenti di cui agli articoli 14 e 15 della
La stessa disposizione si applica nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge medesima, qualora il proprietario non presenti il progetto delle opere e il preventivo di spesa nel termine fissatogli oppure l'Amministrazione non abbia approvato il progetto e il preventivo presentati.
Il Ministro per la pubblica istruzione può adottare i provvedimenti di cui all'art. 16 della
Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'art. 16, della
Quando la spesa per l'esecuzione delle opere, sia stata sostenuta dal proprietario della cosa protetta, il Ministro, a lavori ultimati e collaudati, ha facoltà di disporre, con suo decreto, che lo Stato concorra nella spesa stessa per un ammontare non superiore alla metà, sentito in ogni caso il Consiglio superiore per contributi di oltre lire dieci milioni.
In ogni caso gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero della pubblica istruzione ed i singoli proprietari.
Al fine di assicurare la conservazione del patrimonio culturale immobiliare, lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni della
Il Ministro, su parere conforme del Consiglio superiore, può adottare i provvedimenti di cui ai precedenti commi anche per lavori eseguiti tra il 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge, per i quali sia ancora in corso una procedura di liquidazione.
In caso di assoluta urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della
Art. 5. In quanto compatibili con la presente legge, restano in vigore le disposizioni della
[1] Legge abrogata dall'art. 166 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della