Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità |
Data: | 26/01/1987 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio [...] |
Art. 2. 1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta [...] |
Art. 3. 1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati [...] |
Art. 4. 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel [...] |
Art. 5. 1. La lettera m) dell'art. 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente: |
Art. 6. 1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente [...] |
Art. 7. 1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le [...] |
Art. 8. 1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove [...] |
Art. 9. 1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi [...] |
Art. 10. 1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la [...] |
Art. 11. 1. Salvi gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli [...] |
Art. 12. 1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è [...] |
Art. 13. |
Art. 13 bis. |
Art. 13 ter. |
Art. 13 quater. |
Art. 13 quinquies. |
Art. 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 17.1.30 - D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 [1].
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.
(G.U. 26 gennaio 1987, n. 20).
1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.
2. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.
3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'art. 1 del
4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.
1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:
a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla
c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;
d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;
f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti da movimenti franosi [2].
1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi [3].
2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989 [4].
3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera c) del comma 1, il Presidente della giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'art. 5-bis del
1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonchè quelli di cui alla
2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'art. 5-ter del
3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo, un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2.
4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.
5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'art. 9 della
1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della
2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.
3. Al comma 1-bis dell'art. 5 del
4. Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'art. 32 della
4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 -- limitatamente ai commi 7 e 11 --, 10, 11 e 12 del presente decreto [7].
1. La lettera m) dell'art. 1, comma 1, della
“m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'art. 2, secondo comma, della
2. Nel comma 1 dell'art. 5 della
Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'art. 65 della
2-bis. Al comma 10 dell'art. 6 della
3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della
4. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 8 della
5. Al comma 1 dell'art. 10 della
5-bis. La norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della
6. All'art. 10 della
"1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'art. 2 del
7. Al comma 4 dell'art. 10 della
8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 della
9. Al comma 5 dell'art. 10 della
10. Al comma 1 dell'art. 11 della
11. Le disposizioni contenute nell'art. 12 della
12. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 della
13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'art. 12 della
14. Le disposizioni di cui all'art. 12 della
15. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 della
15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'art. 12 della
15-ter. Alla lettera g) dell'art. 1, comma 1, della
1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del
2. Le disposizioni del
3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'art. 1 del
4. Per conseguire i benefici di cui all'art. 3 del
5. La norma di cui all'art. 1, comma 2, del
6. Fino al 30 giugno 1990, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla
7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.
8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate" [19].
9. Le disposizioni di cui all'art. 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.
10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione e per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.
11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'art. 1 del
11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma [20].
12. All'articolo 3 del
"Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito.
Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi" [21].
13. [22]
14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'art. 2 del
14-bis. é soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'art. 14 del
14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla
14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1 della
14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'art. 64 della
14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'art. 29 della
1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.
2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.
3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'art. 25 della
4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute all'attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 60 della
5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del
6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 30 giugno 1990. Decorso inutilmente il termine all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di trenta giorni dal suo insediamento [28].
7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, all'attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.
9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.
10. [29].
1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della
2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della
2-bis. Il limite di investimento di cui all'art. 32 della
2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'art. 32 della
3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'art. 32 della
4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.
5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della
6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'art. 9, comma 2, del
7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'art. 32 della
7-bis. Il contributo previsto dall'art. 21 della
7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 32 della
7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica [36].
7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata
8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'art. 3 della
1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 2, lettere a), b) ed e), della
2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione".
1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.
2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'art. 6, comma 5, della
3. La cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane colpiti per un importo globale di lire 1000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta [38].
4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.
5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 100 milioni di è lire. Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987 [39].
6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'art. 34 del codice della navigazione [40].
7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.
1. Salvi gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla
2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.
3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonchè quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.
4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'art. 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'art. 15 della
1. Ferme restando le disposizioni della
2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonchè alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.
4. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura.
5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile [42].
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della lotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio" [43].
5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio [44].
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-bis dell'art. 5 e dall'art. 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'art. 5 del
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'art. 2 del
2. Ai membri di tali commissioni, ancorché pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.
3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 3 del
4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.
5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del
6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della
2.Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della
3.Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della
5.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della
6.Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
7.Fermo quanto previsto dall'art. 18 della
8. E' abrogato l'art. 17 del
9.Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della
10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del
11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.
12. Ai comuni di cui all'art. 11 della
13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'art. 3 della
1. All'art. 3 del
"5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.
5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".
2. Al comma 2 dell'art. 4 del
3. Dopo l'art. 4 del
"Art. 4-bis. -- 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5-ter, del
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche all'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.
Art. 4-ter. -- 1. Al comma 5-ter dell'art. 2 del
g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987".
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del
5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-ter dell'art. 2 del
1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'art. 1 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[16] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[18] Comma già modificato dall'art. 1 del
[19] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione, già modificato dall' art. 17 della
[27] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[28] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall' art. 21 della
[29] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[38] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[39] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[41] Comma già modificato dall' art. 18 del
[42] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[45] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[46] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[47] Comma così modificato dall'art. 7 bis del
[48] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[49] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[50] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.