Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 03/05/1995 |
Numero: | 154 |
Sommario |
Art. 1. 1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti [...] |
Art. 2. 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: [...] |
Art. 2 bis. [9] |
Art. 3. 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal [...] |
Art. 4. 1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, [...] |
Art. 5. 1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, [...] |
Art. 5 bis. [27] |
Art. 5 ter. [28] |
Art. 6. 1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della [...] |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 17.3.155 - D.L. 3 maggio 1995, n. 154 [1] .
Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994
(G.U. 3 maggio 1995, n. 101)
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del
2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.
3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere." [2].
2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del
3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato
1. Al comma 1 dell'articolo 8 del
1 bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del
1 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del
"1 bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni" [4] .
1 quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del
1 quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del
1 sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del
1 septies. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del
1. E' assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del
1 bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del
1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del
1 bis. All'articolo 4, comma 3, del
1 ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del
"4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere ai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del
1 quater. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del
1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. [14].
3. All'articolo 2-bis del
a) al comma 1 le parole: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.";
b bis) [15]
3 bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del
3 ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del
4. All'articolo 3 del
"7 bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.".
4 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del
"1 bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del
4 ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del
4 quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del
"1 bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del
5. Al comma 4 dell'articolo 9 del
6. All'articolo 5, comma 1, del
6 bis. All'art. 5 del
1 bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza” [22].
7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis del
7 bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del
8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del
8 bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del
8 ter. All'articolo 4, comma 7, del
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
1. All'articolo 7, comma 1, del
1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal
2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.
4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del
1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 del
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[14] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[15] Lettera aggiunta dalla legge di conversione e soppressa dall'art. 3 del
[16] Comma inserito dalla legge di conversione.
[17] Comma inserito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[18] Comma inserito dalla legge di conversione.
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.
[20] Comma inserito dalla legge di conversione.
[21] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del
[22] Comma inserito dalla legge di conversione.
[23] Comma inserito dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma inserito dalla legge di conversione.
[26] Comma inserito dalla legge di conversione.
[27] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[28] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[29] Comma così modificato dall'art. 7-ter del
[30] Comma così modificato dall'art. 1-quater del