§ 17.3.155 - D.L. 3 maggio 1995, n. 154 .
Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/05/1995
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti [...]
Art. 2.      1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: [...]
Art. 2 bis.  [9]
Art. 3.      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, [...]
Art. 5.      1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, [...]
Art. 5 bis.  [27]
Art. 5 ter.  [28]
Art. 6.      1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.155 - D.L. 3 maggio 1995, n. 154 [1] .

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994

(G.U. 3 maggio 1995, n. 101)

 

 

     Art. 1.

     1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, sono sostituiti dai seguenti:"1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, ivi comprese quelle urgenti realizzate ai sensi dell'articolo 3 e già individuate con apposite deliberazioni delle giunte regionali, nell'ambito delle residue disponibilità dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza, entro il complessivo importo di lire 1.000 miliardi; l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato.

     2. Fra gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 1 sono ricompresi anche quelli di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, e di ripristino delle discariche danneggiate.

     3. Per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 1 e 2 i legali rappresentanti degli enti territoriali interessati presentano domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione contenenti la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni competenti, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde dal parere." [2].

     2. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

     3. I commi 9 e 10 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 646 del 1994 sono soppressi.

 

          Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, dopo le parole: "dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa" sono aggiunte le seguenti: "comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati".

     1 bis. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte con le disponibilità di cui allo stesso articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 [3] .

     1 ter. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto il seguente:

     "1 bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni" [4] .

     1 quater. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo" [5] .

     1 quinquies. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: "proprietari di beni immobili" sono inserite le seguenti: "anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso" [6] .

     1 sexies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:"3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale è ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo [7] ".

     1 septies. Per le finalità previste dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è stanziata la somma ulteriore di lire 5 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in lire 10 miliardi si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza [8] .

 

          Art. 2 bis. [9]

     1. E' assegnato un contributo straordinario alla regione Campania di lire 5 miliardi per l'anno 1995 per provvedere al ristoro dei danni subiti dalle imprese industriali che abbiano avuto impianti o beni mobili danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

          Art. 3.

     1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono sostituiti dal seguente:"2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni rientranti nei territori delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, qualora in conseguenza degli eventi alluvionali avvenuti nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni di propria pertinenza, indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino di tali beni, nonché per interventi di consolidamento dei dissesti idrogeologici, di riassetto idraulico e di ripristino delle discariche danneggiate e finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello stesso articolo 3, comma 1. Per essere ammessi a tale beneficio i legali rappresentanti degli enti interessati presentano domanda alla Cassa depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di ripristino e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario per ogni singola opera; tali piani, predisposti sulla base delle attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei servizi tecnici regionali della difesa del suolo, sono approvati dalle regioni, previo parere della Autorità di bacino, che si esprimono entro trenta giorni, in coerenza con le determinazioni della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome in ordine al riparto dell'importo disponibile e alle modalità e procedure. Trascorso il termine di cui sopra, si prescinde dal parere della Autorità di bacino.".

     1 bis. Per le procedure relative alla concessione dei mutui di cui al comma 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. Le modalità e le procedure da adottare per il riparto dell'importo disponibile sono analoghe a quelle deliberate dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per i mutui di cui all'articolo 1 [10] .

 

          Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 5, comma 1-ter, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 31 dicembre 1995.

     1 bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero dei lavori pubblici provvede inoltre ad utilizzare le disponibilità residue per il finanziamento di interventi strategici approvati nell'ambito del piano stralcio di cui al comma 5 del presente articolo, e per interventi di manutenzione ordinaria" [11] .

     1 ter. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è sostituito dal seguente:

     "4. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali interessate, per i tratti di loro competenza, individuano, sentita l'Autorità di bacino del Po, i tratti nei quali è necessario procedere alla rimozione dei materiali litoidi e provvedono con prescrizioni progettuali, in ordine alle caratteristiche idrauliche delle sezioni d'alveo da ripristinare, limitatamente alle situazioni di effettivo pericolo, ad affidare i lavori di escavazione e di stoccaggio a ditte specializzate del settore, anche mediante procedure concorsuali d'urgenza; gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 1995. Il presidente del Magistrato per il Po ed i presidenti delle giunte regionali, rispettivamente secondo le proprie competenze territoriali, laddove necessario con propria ordinanza, resa pubblica nelle forme di legge, individuano le aree idonee al deposito dei materiali rimossi, e ne dispongono a tal fine l'occupazione, previa adozione delle opportune misure di tutela ambientale, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, appena cessata l'occupazione degli stessi. I materiali litoidi rimossi o da rimuovere ai corsi d'acqua, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono posti in vendita, anche contestualmente alle operazioni di affidamento dei lavori, mediante procedura concorsuale di urgenza, resa pubblica presso gli albi pretori dei comuni interessati agli interventi. Il materiale estratto o da estrarre avrà come valore base di riferimento il canone demaniale determinato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. I proventi derivanti dalla vendita di materiali litoidi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 9087 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35" [12] .

     1 quater. Le procedure di affidamento dei lavori di escavazione e di stoccaggio di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, devono essere effettuate entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [13] .

 

          Art. 5.

     1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995.

     2. [14].

     3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3";

     b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.";

     b bis) [15]

     3 bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto" [16] .

     3 ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto [17] .

     4. All'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "7 bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.".

     4 bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

     "1 bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22" [18] .

     4 ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi [19] .

     4 quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:

     "1 bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22" [20] .

     5. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le residue somme disponibili, riferite all'importo di cui al comma 2, sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471" [21] .

     6. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunta, dopo la lettera e), la seguente:"e-bis) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3- bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;".

     6 bis. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente :

     1 bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del maggio-luglio 1994, i benefici previsti dall'art. 3-bis, alle medesime condizioni e con le medesime modalità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza” [22].

     7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

     7 bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre: "120 miliardi". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200 miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi" [23] .

     8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il periodo di duecentoquaranta giorni relativo alla durata massima dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è prorogato di centoventi giorni. Al relativo onere si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio [24] .

     8 bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto [25].

     8 ter. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, né comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, né comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995" [26] .

     9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 5 bis. [27]

     1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "a carico dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti parole: "ancorché mensilmente trattenute agli stessi lavoratori dipendenti".

 

          Art. 5 ter. [28]

     1. Ai fini del completamento della ricostruzione in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ai soggetti danneggiati è concesso, fino al 31 dicembre 1997, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA. La distruzione o il danneggiamento devono risultare da attestazioni rilasciate dal comune competente [29].

     2. Il contributo, da erogarsi a partire dal 1° gennaio 1996, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le disposizioni per l'erogazione dei contributi [30].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante la somma di lire 150 miliardi.

     4. In relazione a quanto previsto dal comma 4-ter dell'articolo 5 e dal comma 3 del presente articolo, al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "1000 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "720 miliardi".

 

          Art. 6.

     1. Le somme da accreditare alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 6, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime, mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Dipartimento della protezione civile.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 30 giugno 1995, n. 265.

[2]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[11]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[12]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[13]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[15]  Lettera aggiunta dalla legge di conversione e soppressa dall'art. 3 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[16]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[17]  Comma inserito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 3 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[18]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[19]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[20]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[21]  Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

[22]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[23]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[24]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[25]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[26]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[27]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[28]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[29]  Comma così modificato dall'art. 7-ter del D.L. 26 luglio 1996, n. 393. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2000, dall'art. 25 dell’Ordinanza 3 agosto 2000, n. 3076.

[30]  Comma così modificato dall'art. 1-quater del D.L. 28 agosto 1995, n. 364.