Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/03/1987 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle [...] |
§ 98.1.26422 - Legge 27 marzo 1987, n. 120.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel Comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità
(G.U. 28 marzo 1987, n. 73)
Il
All'art. 2:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:
a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;
b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla
c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;
d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;
e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;
f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti da movimenti franosi.
1-bis. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi";
al comma 2, le parole: "comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise" sono sostituite dalle seguenti: "fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise".
All'art. 3:
al comma 3, le parole: "ed un ingegnere" sono sostituite dalle seguenti: "un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico";
al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'art. 3 della
All'art. 4:
al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'art. 32 della
dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 -, 10, 11 e 12 del presente decreto".
All'art. 5:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'art. 65 della
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Al comma 10 dell'art. 6 della
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. La norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. All'art. 10 della
"1-bis. La proprietà dei prefabbricati e delle roulottes, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'art. 2 del
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Al comma 4 dell'art. 10 della
al comma 11, sono soppresse le parole: "nel
dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'art. 12 della
15-ter. Alla lettera g) dell'art. 1, comma 1, della
All'art. 6:
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La norma di cui all'art. 1, comma 2, del
al comma 8, le parole da: "al capitolo 6856" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate"";
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
"11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma";
al comma 12, primo capoverso, sono soppresse le parole: "Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo";
il comma 13 è soppresso;
dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. E' soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'art. 14 del
14-ter. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla
14-quater. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'art. 1 della
14-quinquies. Per gli interventi previsti dall'art. 64 della
14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'art. 29 della
All'art. 7:
al comma 6, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987";
il comma 10 è soppresso.
All'art. 8:
al comma 2, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il limite di investimento di cui all'art. 32 della
2-ter. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'art. 32 della
al comma 3, le parole: "31 marzo 1987" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1987";
dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il contributo previsto dall'art. 21 della
7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 32 della
7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.
7-quinquies. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata
All'art. 10:
al comma 3, le parole: "su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni" sono sostituite dalle seguenti: "su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane";
al comma 5, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'art. 34 del codice della navigazione".
All'art. 12:
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subito il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-bis, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della lotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio".
5-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio".
L'art. 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-ter e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-bis dell'art. 5 e dall'art. 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'art. 5 del
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'art. 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'art. 2 del
2. Ai membri di tali commissioni, ancorché pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.
3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 3 del
4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.
5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del
6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della
2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della
3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del
4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della
6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
7. Fermo quanto previsto dall'art. 18 della
8. E' abrogato l'art. 17 del
9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della
10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del
11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.
12. Ai comuni di cui all'art. 11 della
13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.
14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della
15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'art. 12 della
Art. 13-ter. 1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'art. 3 della
Art. 13-quater. - 1. All'art. 3 del
"5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-bis, è prorogato al 31 dicembre 1988.
5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".
2. Al comma 2 dell'art. 4 del
3. Dopo l'art. 4 del
"Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 5-ter, del
2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche all'esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.
Art. 4-ter. - 1. Al comma 5-ter dell'art. 2 del
"g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987"".
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5-ter, del
5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-ter dell'art. 2 del
Art. 13-quinquies. - 1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'art. 1 del
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.