§ 98.1.27079 - Legge 20 dicembre 1996, n. 642.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/12/1996
Numero:642


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, è convertito in legge con le [...]


§ 98.1.27079 - Legge 20 dicembre 1996, n. 642.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 marzo 1996, n. 124, e 16 maggio 1996, n. 260.

     4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 518, 31 gennaio 1996, n. 41, 2 aprile 1996, n. 182, e 3 giugno 1996, n. 302.

     5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 luglio 1996, n. 353, e 6 settembre 1996, n. 463.

 

 

     ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 552.

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.".

     All'articolo 3:

     al comma 2, capoverso 12-bis, secondo periodo, le parole: "entro il giorno 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'ultimo giorno";

     al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1997";

     al comma 4, dopo le parole: "l'AIMA adotta" sono inserite le seguenti: "a partire dal 1° gennaio 1997";

     al comma 5, le parole: "almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza" sono sostituite dalle seguenti: "i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza"; alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate"; e dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     "c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.";

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     "5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.";

     dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

     "6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.

     6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura".

     All'articolo 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.

     1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

     1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     '2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.'".

     All'articolo 5:

     al comma 1, dopo le parole: "da destinare" è inserita la seguente: "prevalentemente"; le parole: "in uffici statali" sono sostituite dalle seguenti: "in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma";

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale";

     al comma 5, primo periodo, la parola: "iniziale" è soppressa; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti";

     al comma 6, primo periodo, le parole: "entro il 15 maggio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1996";

     al comma 7, le parole: "15 maggio 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996".

     All'articolo 9:

     al comma 5, le parole: ", che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro," sono sostituite dalle seguenti: "non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e";

     dopo il comma 9, è inserito il seguente:

     "9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici".

     Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis. - (Smaltimento dei residui di lavorazione). - 1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

     2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

     3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

     4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

     5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri 'cloruri e solfati' possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976, e successive modificazioni.

     6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.".