Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 12/11/1996 |
Numero: | 576 |
Sommario |
Art. 1. Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996. |
Art. 2. Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia |
Art. 2 bis. Disposizioni procedurali |
Art. 3. Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996. |
Art. 3 bis. Disposizioni sulla leva |
Art. 4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili. |
Art. 5. Provvidenze a favore delle imprese. |
Art. 6. Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione. |
Art. 7. Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie. |
Art. 7 bis. Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio |
Art. 7 ter. Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative |
Art. 8. Finanziamenti di interventi di protezione civile. |
Art. 9. Mutui. |
Art. 10. Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. |
Art. 11. Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali. |
Art. 11 bis. Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali |
Art. 11 ter. Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 |
Art. 12. Variazioni di bilancio. |
Art. 12 bis. Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli |
Art. 13. Entrata in vigore. |
§ 17.3.158 - D.L. 12 novembre 1996, n. 576 [1] .
Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996
(G.U. 12 novembre 1996, n. 265)
Titolo I
INTERVENTI PER CALAMITA' DELL'OTTOBRE 1996
Art. 1. Interventi di emergenza a favore delle zone colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996.
1. Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.
2. Con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della
3. Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla
3 bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate e delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime [3] .
4. Per i primi interventi urgenti di cui ai comma 2, è autorizzata la spesa di lire 25,2 miliardi per l'anno 1996 e di lire 10 miliardi per l'anno 1997 da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede, per l'anno 1996, quanto a lire 7,2 miliardi iscritti in termini di residui al capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-ter del
5. Ulteriori disponibilità derivanti dalle revoche dei finanziamenti previsti per interventi di protezione civile di cui all'articolo 8 sono utilizzate per le finalità di cui al comma 2.
6. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, nel limite di lire 10 miliardi annui, alla copertura degli oneri di ammortamento di mutui che le regioni e gli enti locali contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della
Art. 2. Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia [5].
1. Per la realizzazione degli interventi urgenti nelle province della regione Calabria diretti ad eliminare le conseguenze degli eventi alluvionali, di cui all'articolo 1, comma 1, concernenti le reti fognarie, la depurazione e la potabilizzazione delle acque e la bonifica e la sistemazione dell'alveo dei corsi di acqua, delle aree spondali e delle aree comunque alluvionate, il Presidente della regione Calabria, è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel limite delle somme già assegnate ed ancora disponibili nell'ambito dei mutui già previsti dagli articoli 1,1-bis e1-ter del
2. A valere sulle risorse iscritte in termini di residui e di cassa sul capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1996, relative al finanziamento di iniziative da realizzare nell'ambito del territorio della regione Calabria, trasferite alla regione medesima, il presidente della regione utilizza una somma non superiore a lire 25 miliardi per le finalità di cui all'art. 1, comma 2 e al presente articolo, intendendosi corrispondentemente modificata, limitatamente al suddetto importo, la finalizzazione di spesa indicata nella deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995.
3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a lire 30 miliardi, previste nei programmi 1989/1991 e 1992/1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati. Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria [7] .
3 bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure, sentita la regione [9] .
Art. 2 bis. Disposizioni procedurali [10].
1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate
Art. 3. Interventi di emergenza nelle province del Piemonte colpite da calamità naturali dell'ottobre 1996.
1. Per attivare gli interventi di emergenza nelle province di Cuneo, Alessandria ed Asti colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 ed è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 11,308 miliardi, da iscriversi sull'apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, del
1 bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del
Art. 3 bis. Disposizioni sulla leva [12].
[1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 6, del
Titolo II
ULTERIORI INTERVENTI PER LE CALAMITA' NATURALI VERIFICATESI NEL GIUGNO 1996 NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA, PORDENONE E UDINE.
Art. 4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.
1. Ai soggetti che alla data del 19 giugno 1996 e del 22 giugno 1996 risultavano proprietari di immobili ad uso abitativo ubicati, rispettivamente, nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 1996, e nell'ambito del territorio dei comuni delle province di Udine e Pordenone, individuati dall'ordinanza dello stesso Ministro n. 2451 del 27 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996, che siano andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali, è assegnato, limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore al metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle regioni interessate in conformità alla
2. Nei comuni di cui al comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti, entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche. Se la regione non provvede entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza [14] .
2 bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti"; al comma 4, dopo le parole: "anche ad uso non abitativo" sono inserite le seguenti: "purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto [15]
3. Ove gli immobili di cui al comma 1 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
4. Ai soggetti proprietari di beni immobili, alle date degli eventi e nei comuni di cui al comma 1, anche ad uso non abitativo purché non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali indicati nel medesimo comma, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui al comma 6 [16] .
5. Ai soggetti residenti e al personale militare avente sede operativa nei comuni di cui al comma 1 che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alle date di cui al medesimo comma 1, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui al comma 6, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
6. L'accertamento del valore dei danni subiti, ai fini di cui ai commi 4 e 5, è effettuato con apposita perizia giurata redatta da professionisti iscritti all'ordine degli ingegneri e degli architetti o al collegio dei geometri. Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [17] .
7. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, dalle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazione sui benefici previsti dal presente articolo a favore dei privati proprietari di beni immobili e proprietari di beni mobili distrutti o gravemente danneggiati.
8. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei contributi di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, l'assegnazione e la erogazione dei contributi i presidenti possono avvalersi dei sindaci dei comuni di cui al comma 1.
9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire [18] .
9 bis Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo [19] .
9 ter Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato [20] .
10. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 65 miliardi per la regione Toscana e in lire 22 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 10,5 e 3,5 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della
10 bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della
10 ter. Le disposizioni del regolamento approvato con
Art. 5. Provvidenze a favore delle imprese.
1. Al fine della ripresa delle attività produttive delle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1, gravi danni a beni mobili o immobili di loro proprietà ivi comprese le scorte, le regioni assegnano un contributo a fondo perduto fino al 30% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, nel limite massimo di complessive lire trecento milioni per ciascun soggetto.
1 bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del
2. Il contributo di cui al comma 1 viene corrisposto anche agli esercenti le professioni e le attività artistiche aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, che abbiano subito gravi danni a beni mobili in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 4.
3. Nei limiti delle risorse previste dal presente articolo, le regioni possono, altresì, concedere ai soggetti di cui al comma 1, per la ricostruzione o ricostituzione dei beni gravemente danneggiati, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45% del valore dei danni subiti, accertato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 6, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 3% della rata di ammortamento.
4. I presidenti delle regioni nelle aree a rischio idrogeologico, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono prioritariamente al trasferimento degli impianti produttivi costituenti ostacolo al regolare deflusso delle acque e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune. Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono, d'intesa con la regione, ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici [25] .
5. Le provvidenze già concesse ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 9 delle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996, costituiscono anticipazioni sui benefici previsti dal presente articolo.
6. I presidenti delle regioni provvedono alla concessione dei benefici di cui al presente articolo e a disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative. Per l'accertamento dei danni, per l'assegnazione e l'erogazione dei benefici i presidenti possono avvalersi di enti e società a partecipazione regionale.
7. A fronte di un fabbisogno stimato per gli interventi di cui al presente articolo in lire 71 miliardi per la regione Toscana e in lire 15 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, di lire 11,6 e 2,4 miliardi annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. Al relativo onere si provvede nei limiti delle proiezioni dello stanziamento per gli anni 1997 e 1998 del fondo della protezione civile di cui alla tabella "C" della
7 bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data di conversione, maggiorato degli interessi decorrenti dall'ultima rata del finanziamento scaduta prima della data di conversione, fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonché del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse [27] .
Art. 6. Interventi infrastrutturali d'emergenza e di prevenzione.
1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di emergenza e di rimozione di pericolo, compresi quelli previsti dagli articoli 4, comma 9, e5, comma 4, previsti nei piani di cui alle ordinanze indicate all'articolo 4, comma 1, il cui fabbisogno complessivo è stimato in lire 130 miliardi per la regione Toscana e in lire 100 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni e agli enti locali interessati mutui ventennali per lire 98 miliardi per la regione Toscana e per lire 75 miliardi per la regione Friuli-Venezia Giulia, con onere a carico dello Stato pari alla rata annuale di ammortamento. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni Toscana e Friuli-Venezia Giulia, nonché agli enti locali interessati, ulteriori mutui a completamento degli interventi previsti dai piani di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile numeri 2449 e 2451 datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Al fine di accelerare gli interventi previsti dal presente articolo, i presidenti delle regioni e gli enti locali interessati contraggono i mutui di cui al presente comma nei limiti degli oneri di ammortamento coperti dal contributo pluriennale dello Stato.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, i presidenti delle regioni possono utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative, già previste dalle ordinanze numeri 2449 e2451 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile datate rispettivamente 25 e 27 giugno 1996. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può, altresì, disporre sentite le regioni interessate, ulteriori ordinanze anche al fine di accelerare le procedure [28] .
3. I presidenti delle regioni di cui ai commi 1 e 2 disciplinano con propri provvedimenti le relative disposizioni operative.
4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della
5. Eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate dalle regioni per gli interventi di cui agli articoli 4, comma 9, e 5, comma 4.
Art. 7. Provvidenze da parte di enti pubblici polizze assicurative e disposizioni varie.
1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui al presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione [30] .
2. Le regioni sono autorizzate ad impiegare eventuali somme, che si rendessero disponibili dopo aver effettuato gli interventi di cui al presente titolo, per l'attuazione dei piani di ulteriori interventi infrastrutturali di cui all'articolo 6, comma 1 [31] .
2 bis. All'articolo 14 del
a) al comma 1, la parola: “1996” è sostituita dalla seguente: “1997”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al
c) al comma 3, dopo le parole: “Ministro del tesoro” sono aggiunte le seguenti: “e con il Ministro della difesa”;
d) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato” [32].
Art. 7 bis. Misure a tutela delle attività produttive della zona di Corniglio [33].
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località “La Lama”, nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla unità sanitaria locale medesima, da effettuare su ciascun lotto.
Art. 7 ter. Lavoro straordinario per attività tecnico-amministrative [34].
1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 8. Finanziamenti di interventi di protezione civile.
1. Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate e affluiscono al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della
Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. [35]
2. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione.
3. Le somme di cui al comma 1 sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Per fronteggiare situazioni di emergenza, per le quali è intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 1, della
4 bis. All'articolo 12, comma 1, del
Art. 9. Mutui.
1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della
2. L'entità del contributo di cui al comma 1 è determinata in relazione all'estensione ed all'intensità del fenomeno calamitoso.
Art. 10. Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1° ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.
Art. 11. Disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali.
1. Il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della
Art. 11 bis. Personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali [38].
1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del
Art. 11 ter. Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 [39].
1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
“2 bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della
3. All'articolo 2, comma 6, del
Art. 12. Variazioni di bilancio.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12 bis. Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per il bradisismo di Pozzuoli [40].
1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del
Art. 13. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma inserito dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Articolo inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2268 del
[13] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1998, dall'art. 13 della
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma inserito dalla legge di conversione.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[17] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[18] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.
[20] Comma inserito dalla legge di conversione.
[21] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[22] Comma aggiunto dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 5-bis del
[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[24] Comma inserito dalla legge di conversione.
[25] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[26] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[28] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[29] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[31] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[33] Articolo inserito dalla legge di conversione. I termini di cui al presente articolo sono prorogati di ventiquattro mesi dall'art. 2 della
[34] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[35] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del
[36] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[38] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[39] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[40] Articolo inserito dalla legge di conversione.