§ 14.4.82 - D.L. 6 maggio 1997, n. 117.
Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:06/05/1997
Numero:117


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 14.4.82 - D.L. 6 maggio 1997, n. 117. [1]

Interventi straordinari per il potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.

(G.U. 7 maggio 1997, n. 104).

 

Art. 1.

     1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un piano straordinario inteso all'installazione, all'adeguamento ed alla modernizzazione degli impianti di prevenzione e di sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico pubblico e privato, anche mediante l'utilizzo di sistemi antitaccheggio prioritariamente rivolti alla tutela del patrimonio bibliografico, nonché per la predisposizione degli strumenti programmatici intesi all'individuazione dei rischi afferenti i beni culturali. Il piano indica le quote di finanziamento da assegnare a ciascuna soprintendenza, o altro istituto dipendente [2].

     2. Per la predisposizione del piano di cui al comma 1, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma degli interventi da realizzare. Le proposte hanno riferimento ad interventi per l'installazione, l'integrazione e l'adeguamento di impianti di prevenzione e di sicurezza anche dei beni appartenenti agli enti pubblici, ai privati, previa dimostrazione della impossibilità a provvedervi a proprie spese e con assunzione degli oneri di manutenzione e gestione degli impianti, nonché agli enti ed istituzioni ecclesiastiche in conformità all'intesa tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571 [2].

     3. Le proposte di cui al comma 2 possono riguardare anche interventi non diretti dello Stato sui beni culturali non statali, per i quali sono concessi contributi fino all'importo massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta. Gli oneri di manutenzione e gestione degli impianti sono a carico del beneficiario del contributo.

     4. Agli interventi del piano di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, della legge 1° marzo 1975, n. 44, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e successive modificazioni.

     5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza corsi di formazione per il personale tecnico e di vigilanza con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro anche nei cantieri mobili.

     6. In attesa della riorganizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali e ferme restando le attuali dotazioni organiche, è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio tecnico per la sicurezza con compiti di coordinamento, consulenza ed ispettivi inerenti la sicurezza del patrimonio culturale cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

     7. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ed al fine di assicurare la migliore funzionalità degli uffici periferici, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, con proprio decreto, venti soprintendenze, o altri istituti, presso i quali collocare altrettante unità di personale amministrativo, di qualifica funzionale non inferiore alla ottava o equiparati, nel triennio dal 1997 al 1999.

     8. Le unità di personale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche statali e non statali esistenti nelle regioni interessate, sono collocate in posizione di comando presso le soprintendenze o gli istituti di cui al comma 7, previo consenso del personale e sulla base delle comunicazioni di disponibilità che le amministrazioni interpellate dovranno fornire al Ministero per i beni culturali e ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2].

     9. Per la realizzazione del piano i soprintendenti e i direttori degli altri istituti interessati effettuano operazioni finanziarie, secondo criteri di uniformità, a carico delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di una spesa massima di lire 20 miliardi annui per un periodo massimo di dieci anni, per rimborso delle quote di capitale e interessi. Per le finalità di cui al presente articolo è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1997 mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7 e 8, valutati complessivamente in lire 2 miliardi per il 1997 e 1 miliardo annuo a decorrere dal 1998, si provvede con parte delle entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai musei statali di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78 [2].

     9 bis. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di contabilità speciali di cui al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 [3].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 1° luglio 1997, n. 203 (G.U. 5 luglio 1997, n. 155).

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1° luglio 1997, n. 203.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1° luglio 1997, n. 203.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1° luglio 1997, n. 203.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1° luglio 1997, n. 203.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 1° luglio 1997, n. 203.