Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/07/1997 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in [...] |
§ 98.1.27116 - Legge 16 luglio 1997, n. 228. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
(G.U. 19 luglio 1997, n. 167)
1. Il
Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1997, N. 130
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "ed in particolare nelle aree protette"; le parole: "e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: ", alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo";
al comma 2, dopo la parola: "comunque" è inserita la seguente: "indifferibilmente";
al comma 3, dopo le parole: "all'approvvigionamento" sono inserite le seguenti: ", nonchè‚ al potenziamento";
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), numero 3) nell'alinea, le parole: "dopo la lettera i) è aggiunta la seguente "sono sostituite dalle seguenti: "dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti";
nel capoverso i-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina";
dopo il capoverso i-bis) è aggiunto il seguente:
"i-ter) realizzazione o acquisto di immobili con caratteristiche di edilizia residenziale pubblica per far fronte alle esigenze abitative delle famiglie alloggiate nei campi containers", al medesimo comma 1, lettera c), le parole: "relativi alla Val di Noto" sono sostituite dalle seguenti: "relativi al Val di Noto";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai nuclei familiari già residenti in immobili dichiarati inabitabili a causa degli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa è corrisposta un'indennità di locazione di unità immobiliare destinata ad abitazione. Alla liquidazione di tale indennità provvede la prefettura competente, previo deposito della relativa istanza in carta semplice corredata da copia del contratto di locazione. L'indennità, pari all'80 per cento dell'importo del canone e comunque non superiore a lire 500.000 mensili, copre il rapporto locativo per la durata di un anno e viene liquidata in unica soluzione anche prima della scadenza di tale periodo.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, determinato in lire 700 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avvalendosi di un comitato tecnico paritetico che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che è composto da tre rappresentanti della Regione siciliana e da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"ART. 2-bis. - (Esperti tecnico-amministrativi) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-
2. All'onere derivante dal comma 1, determinato in lire 800 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 2-ter. - (Disposizioni per personale addetto alla protezione civile) - 1. Al fine di potenziare le strutture periferiche di protezione civile, il personale di cui all'articolo 10, comma 4, della
2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato è tenuto a presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 2-quater. - (Provvidenze a favore della regione Umbria) - 1. Ai fini della riattazione e ricostruzione degli edifici privati distrutti o gravemente danneggiati a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1997. Un ulteriore contributo di lire 10 miliardi è assegnato alla regione Umbria per dare avvio alla riparazione degli edifici pubblici e privati del centro storico di Massa Martana, danneggiati dal terremoto del maggio 1997. Gli interventi saranno realizzati secondo un programma unitario di recupero tenendo conto della pericolosità sismica e del dissesto idrogeologico che interessano l'abitato. All'onere di lire 12 miliardi per 1'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
ART. 2-quinquies. - (Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria) - 1. I contributi di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 26 maggio 1997, n. 2589, possono essere elevati, nel limite dello stanziamento già assegnato, sino a lire 30 milioni e ricomprendono anche la spesa per l'attuazione del miglioramento sismico, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre l995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla
ART. 2-sexies. - (Disposizioni concernenti i beni culturali) - 1. Per gli interventi da realizzare sui beni culturali situati nelle aree colpite da eventi calamitosi, il limite di spesa stabilito dall'articolo 9, terzo comma, della
ART. 2-septies. - (Modifica dell'articolo 2 del
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: "protezione civile," sono inserite le seguenti: "sentito il Ministero dei lavori pubblici,";
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 della
3-ter. Il comune di Venafro, in provincia di Isernia, è autorizzato ad utilizzare le somme già accreditate ai sensi del
Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
"ART. 4-bis. - (Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza) 1. Per l'attuazione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il contributo previsto dall'articolo 3 del
ART. 4-ter. - (Disposizioni finanziarie) - 1. All'articolo 1 del
2. Il secondo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio ai lavori entro un triennio dalla concessione o abbiano dichiarato l'impossibilità all'esecuzione dell'opera, con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro competente in materia, sono revocati, ovvero devoluti allo stesso soggetto mutuatario per il finanziamento totale o parziale di altre opere pubbliche urgenti".
3. All'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "comunità montane," sono inserite le seguenti: "consorzi tra enti locali, aziende speciali e società a prevalente capitale pubblico locale,".
ART. 4-quater. - (Provvidenze per la provincia di Latina) - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca i cui impianti risultino danneggiati o distrutti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito la provincia di Latina nel mese di ottobre 1991, le quali non abbiano già fruito delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 1, della
2. Al relativo onere pari a lire 1,5 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, del
ART. 4-quinquies. - (Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione) - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17e18 della
2. I finanziamenti ricomprendono gli oneri di acquisizione di aree idonee, di realizzazione degli insediamenti e di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi, nonché‚ delle abitazioni funzionali all'impresa stessa nel limite della pari capacità produttiva nonché‚ di demolizione e di ripristino delle aree dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire due miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.
4. I titolari di imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi di cui al comma 1, che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal
5. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale spa e della Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Per la gestione delle agevolazioni si applica l'articolo 3 della
6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma 214, della
ART. 4-sexies. - (Modifica del
ART. 4-septies. - (Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile) - 1. I contributi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonchè‚ la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"ART. 6-bis. - (Bacini imbriferi montani) - 1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della
2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.
ART. 6-ter. - (Stabilimenti di macellazione e mercati ittici) - 1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del
2. Il termine del 30 giugno 1997, previsto dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del
[1] Abrogata dall'art. 62 del