§ 46.9.141 - Legge 5 dicembre 1988, n. 521.
Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/12/1988
Numero:521


Sommario
Art. 1.  Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992.
Art. 2.  Acquisizione di aree e di immobili.
Art. 3.  Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani.
Art. 4.  Disposizioni in deroga.
Art. 5.  Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.
Art. 6.  Poligoni di tiro.
Art. 7.  Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.
Art. 9.  Aumento dell'organico.
Art. 10.  Sostituzione dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.
Art. 11.  Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco.
Art. 12.  Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psicofisica.
Art. 13.  Titoli per l'esercizio delle attività di volo.
Art. 14.  Procedure concorsuali.
Art. 15.  Disposizioni concorsuali transitorie.
Art. 16.  Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo.
Art. 17.  Copertura dei posti recati in aumento.
Art. 18.  Concorsi per singole sedi di servizio.
Art. 19.  Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa.
Art. 20.  Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.
Art. 21.  Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio.
Art. 22.  Commissioni esaminatrici.
Art. 23.  Accertamenti sanitari di natura specialistica.
Art. 24.  Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.
Art. 25.  Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.
Art. 26.  Estensione dell'indennità mensile pensionabile.
Art. 27.  Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio.
Art. 28.  Procedure per la predisposizione del programma.
Art. 29.  Acquisizione delle aree.
Art. 30.  Approvazione dei progetti.
Art. 31.  Personale di leva.
Art. 32.  Commissione disciplinare.
Art. 33.  Approvazione dei provvedimenti.
Art. 34.  Indennità di trasferta.
Art. 35.  Disciplina per il personale volontario.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie.
Art. 37.  Entrata in vigore.


§ 46.9.141 - Legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 12 dicembre 1988, n. 290)

 

Capo I

MISURE DI POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA

 

     Art. 1. Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992.

     1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed è determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989. Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.

     4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo di cui al comma 3, al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.

     5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresì trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

     6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Acquisizione di aree e di immobili.

     1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'art. 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.

     2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvederà a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

     3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

 

          Art. 3. Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva dei piani.

     1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'art. 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

     2. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno è composta:

     a) dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;

     b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

     c) dal comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

     d) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena;

     e) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste;

     f) da un consigliere di Stato;

     g) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno;

     h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;

     i) dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     3. La commissione può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.

     4. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Ministro dell'interno.

     5. Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'art. 1.

 

          Art. 4. Disposizioni in deroga.

     1. Per l'attuazione del piano di cui all'art. 1 il Ministro dell'interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

     2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n. 113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio).

 

          Art. 5. Stipulazione dei contratti e delle convenzioni.

     1. I contratti e le convenzioni relativi ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture inerenti all'attuazione del piano di cui all'art. 1, esclusi quelli relativi ad acquisto di immobili, sono stipulati dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, per l'amministrazione della pubblica sicurezza; dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato, per quelli dell'Arma stessa; dal comandante generale della Guardia di finanza o da un suo delegato, per quelli di detto Corpo; dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo degli agenti di custodia, e dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste o da un suo delegato, per quelli riguardanti il Corpo forestale dello Stato.

     2. Detti contratti e convenzioni sono approvati con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 6. Poligoni di tiro.

     1. Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'art. 1, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'art. 1.

     2. L'agibilità delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.

 

          Art. 7. Relazione al Parlamento del Ministro dell'interno.

     1. Il Ministro dell'interno riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di cui all'art. 1.

 

          Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Capo II

AUMENTO DELL'ORGANICO E PROGRAMMA DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLE SEDI DI SERVIZIO E DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

          Art. 9. Aumento dell'organico. [1]

     [1. In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unità indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992.

     2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unità per il 1989, 1.050 unità per il 1990, 1.100 unità per il 1991 e 1.150 unità per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera.

     3. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresì portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unità nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.]

 

          Art. 10. Sostituzione dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

     1. L'art. 10 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 11. Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco.

     1. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di età, comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, è fissato in anni trenta.

     2. Il numero 5 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente (Omissis).

     3. Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneità psicofisica all'impiego verrà accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte.

     4. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneità psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potrà demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche.

     5. All'accertamento dell'idoneità psicofisica si potrà procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici.

     6. Per consentire il più rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purché non risultino già espletate le prove scritte di esame.

     8. Il numero 6 del primo comma dell'art. 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente (Omissis).

     9. Nel comma 5 dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'art. 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913".

     10. Nei concorsi per assunzioni nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

     11. Il numero 1, del secondo comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente (Omissis).

     12. Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti è riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in architettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

     13. Il Ministero dell'interno, può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

     14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.

     15. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

          Art. 12. Accertamento della permanenza del requisito dell'idoneità psicofisica.

     1. L'accertamento del possesso del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica è presupposto per la riassunzione del servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre mesi continuativi.

     2. L'idoneità psicofisica per il mutamento di mansioni del personale divenuto inabile ai servizi d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere presso gli ospedali militari, può essere accertata da un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da almeno due medici.

     3. L'assenza ingiustificata alla visita medica, tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata idoneità psicofisica per la riassunzione del servizio, ovvero della permanente inabilità psicofisica al servizio, comporta la decadenza dall'impiego.

     4. Nel senso che precede è interpretata, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la lettera c) del primo comma dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 13. Titoli per l'esercizio delle attività di volo.

     1. Il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia i titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [2].

     2. I requisiti per l'ammissione ai corsi teorico-pratici, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, il rilascio, il rinnovo, nonché le cause di revoca e di sospensione dei titoli, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. I titoli di cui al comma 1 sono:

     a) brevetto di pilota di elicottero;

     b) brevetto di specialista di elicottero;

     b-bis) brevetto di pilota di aereo [3];

     b-ter) brevetto di specialista di aereo [4].

     4. Con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono inoltre stabilite le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, i requisiti per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali nonché le conseguenti annotazioni sui titoli [5].

 

          Art. 14. Procedure concorsuali.

     1. Per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono banditi concorsi pubblici per il conseguimento della idoneità all'assunzione che darà titolo alle nomine secondo l'ordine della graduatoria.

     2. I concorsi sono banditi per i posti che si prevede si renderanno disponibili nel triennio successivo alla data del bando.

     3. Le graduatorie per l'accesso alle diverse carriere rimangono valide per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di approvazione delle stesse.

     4. Per ciascuno dei tre anni sono conferiti ai candidati idonei, che tuttora conservino i requisiti fisici, anche i posti resisi effettivamente disponibili alla data del decreto di nomina.

     5. Entro il 31 dicembre del secondo anno di validità delle graduatorie, ovvero anticipatamente in caso di esaurimento delle stesse, possono essere banditi i concorsi pubblici per la copertura dei posti che si renderanno disponibili nel triennio successivo.

     6. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, e 5 si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già espletati, ovvero già banditi per tutti i ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     7. Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, l'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, può conferire, in qualsiasi momento, al verificarsi della vacanza, i posti disponibili agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

     8. Le nomine hanno decorrenza giuridica dalla data del relativo decreto ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

     9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.

     10. Per esigenze di servizio delle sedi di assegnazione l'amministrazione può stabilire che il personale assunto non può essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

     11. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di espletamento dei concorsi di assunzione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i requisiti speciali richiesti per la partecipazione nonché le materie oggetto delle prove di esame.

 

          Art. 15. Disposizioni concorsuali transitorie. [6]

     [1. Per improrogabili esigenze di copertura delle vacanze dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la prova scritta d'esame del concorso a 527 posti di vigile del fuoco bandito con decreto ministeriale n. 8806 del 4 dicembre 1987 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1988 - serie speciale n. 34, consisterà in una serie di tests a risposta predeterminata concernenti esclusivamente il mestiere per il quale il candidato concorre. La prova scritta di esame potrà essere espletata anche in diversi giorni per singole qualifiche di mestiere. Per la predisposizione e la correzione delle prove di esame si potrà far ricorso a procedure automatizzate.]

 

          Art. 16. Copertura delle vacanze nei ruoli di supporto amministrativo. [7]

     [1. In sede di prima applicazione, fatti salvi i concorsi già banditi e le assunzioni in corso o da effettuare per la copertura delle riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tutti i posti comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge nella carriera esecutiva e nella carriera dei ragionieri del ruolo di supporto amministrativo e contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non sia possibile coprire utilizzando le graduatorie di concorsi già banditi, fatta salva la percentuale da riservare ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono coperti mediante l'assunzione di idonei a concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per l'accesso a profili e qualifiche equiparabili a quelle previste per il ruolo di supporto dei vigili del fuoco, purché le relative graduatorie di idoneità siano state approvate successivamente al 1° gennaio 1985.

     2. Nel computo dei posti da conferire ai sensi del comma 1 sono compresi anche quelli ancora disponibili dopo l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati coperti con la procedura prevista dall'art. 14 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

     3. Il requisito della idoneità in concorsi pubblici ed il relativo punteggio conseguito dovrà essere dimostrato mediante apposita certificazione da rilasciarsi a cura dell'amministrazione che ha bandito i concorsi.

     4. L'equiparazione di cui al comma 1 è stabilita da una apposita commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, che esamina le domande da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando, emanato con decreto del Ministro dell'interno.

     5. La commissione è presieduta da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, e composta da due funzionari della stessa carriera, con qualifica non inferiore a primo dirigente, due primi dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere dell'amministrazione civile dell'interno, incaricato di svolgere le funzioni di segretario.

     6. La commissione formula separate graduatorie per ciascuna qualifica di assunzione, nelle quali gli idonei che siano in possesso di tutti gli altri requisiti per la nomina vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito nelle corrispondenti graduatorie di idoneità, riportato in ventesimi.

     7. Alla copertura dei posti da conferire ai sensi del comma 1 si provvede in deroga alle disposizioni dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138.

     8. I posti che si rendono vacanti entro i due anni dall'approvazione delle graduatorie di cui al comma 6 sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

     9. I posti riservati, ai sensi dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, di cui al comma 1, sono coperti con appositi concorsi per esami riservati agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i posti non coperti sono destinati alle graduatorie di idonei di cui al comma 6.

     10. I posti sono conferiti nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera del ruolo di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza giuridica dalla data del decreto di nomina ed economica dalla data dell'effettiva assunzione del servizio.

     11. Il numero dei posti recati in aumento con l'art. 9, nella qualifica intermedia della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile, sarà attribuito agli idonei al concorso per titoli di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituito dall'art. 11 della legge 7 dicembre 1984, n. 818. I predetti saranno assegnati alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle effettive esigenze di servizio e comunque per il superamento delle carenze organiche relative alla qualifica rivestita.]

 

          Art. 17. Copertura dei posti recati in aumento. [8]

     [1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, alla copertura dei posti recati in aumento nei diversi ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quelli comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si renderanno disponibili entro la data prevista per il completamento dell'organico di cui all'art. 9, si provvede secondo le procedure previste dall'art. 14, mediante pubblici concorsi, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , all'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed agli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     2. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, l'amministrazione, per esigenze di servizio, può conferire i posti recati in aumento o comunque disponibili nei ruoli di supporto mediante la procedura contemplata nell'art. 16.

     3. Il relativo bando stabilisce la data entro la quale devono essere state approvate le graduatorie degli idonei che possono partecipare al concorso.

     4. La graduatoria, formulata dalla commissione composta ai sensi del comma 5 dell'art. 16, ha validità triennale.

     5. I concorsi riservati, previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono portati a termine se banditi entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Nel primo concorso pubblico per la copertura dei posti recati in aumento nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 50 per cento dei posti è riservato al personale della carriera dei vigili, capi squadra e capi reparto in possesso del prescritto titolo di studio e che abbia una anzianità di servizio di almeno cinque anni. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.]

 

          Art. 18. Concorsi per singole sedi di servizio. [9]

     [1. Nei concorsi banditi per singole sedi di servizio, si formulano separate graduatorie degli idonei per le varie sedi messe a concorso.

     2. E' altresì formulata una graduatoria unica nazionale dei concorrenti risultati idonei nelle varie sedi messe a concorso.

     3. I posti che, nelle singole sedi o altre ripartizioni, si rendono vacanti perché alcuno dei vincitori rinunzia alla nomina o decade dalla stessa per non avere assunto servizio entro il termine stabilito sono conferiti ad altrettanti candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie della stessa sede, ovvero facendo ricorso alla graduatoria unica nazionale qualora sia esaurita la graduatoria della sede, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal comma 4.

     4. L'amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di mobilità a tutela degli idonei nominati ai sensi del comma 3 in sede diversa da quella per la quale avevano concorso e che, trovandosi in posizione utile, avrebbero successivamente potuto conseguire la nomina nella sede per la quale erano stati dichiarati idonei.]

 

          Art. 19. Disposizioni per il servizio antincendi aeroportuale dello scalo di Lampedusa. [10]

     [1. Nella prima applicazione della presente legge, al fine di sopperire alle esigenze derivanti dalla necessità di assicurare il servizio antincendi aeroportuale presso lo scalo di Lampedusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, si procede nell'ambito della dotazione organica portata in aumento con la presente legge, all'assunzione di 50 unità mediante concorso per colloquio e prova pratica tecnico-attitudinale riservato ai vigili volontari residenti nell'isola da almeno tre anni e che alla data del 31 dicembre 1986 abbiano prestato servizio discontinuo presso il locale distaccamento aeroportuale e non abbiano superato il 35° anno di età.

     2. La effettiva prestazione di servizio è attestata dal competente comandante provinciale dei vigili del fuoco.

     3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18, la graduatoria ha la validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione.

     4. Il personale nominato è assegnato alla sede di Lampedusa e non può da questa essere trasferito prima di avervi prestato effettivo servizio per un periodo minimo di dieci anni.]

 

          Art. 20. Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. [11]

     [1. Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonché degli articoli 32 e 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'art. 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procede, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario.

     2. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo del supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella A), allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1° aprile 1984, purché ancora disponibili all'atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.]

 

          Art. 21. Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio.

     1. Le assunzioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981, n. 308, così come estesa ai vigili del fuoco dall'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

     2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

     3. L'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

 

          Art. 22. Commissioni esaminatrici. [12]

     [1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere composte, altresì, da membri supplenti, nel caso di impedimenti riguardanti i membri effettivi.]

 

          Art. 23. Accertamenti sanitari di natura specialistica.

     1. In relazione a particolari situazioni che richiedono accertamenti sanitari di natura specialistica, si può far ricorso a medici specialisti in discipline scientifiche diverse, estranei all'amministrazione.

     2. I compensi per i membri delle commissioni cui partecipano i medici di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 24. Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno. [13]

     [1. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.]

 

          Art. 25. Conferimento delle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore.

     1. Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.

     2. Le promozioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

     3. Nello scrutinio per merito comparativo ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'attitudine ad assumere maggiore responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore si deve tenere conto, altresì, della variazione percentuale del punteggio attribuita dall'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, anche in relazione alla sede di servizio.

     4. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene mediante corso di formazione dirigenziale, al quale sono ammessi i funzionari direttivi del Corpo che alla data del 31 dicembre di ciascun anno abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

     5. Il corso di formazione, della durata di tre mesi, presso le scuole centrali antincendi, verte principalmente sulla gestione tecnico-amministrativa degli uffici periferici e centrali di pari livello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     6. L'ammissione al corso, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo.

     7. La promozione dei funzionari che hanno superato il corso decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e viene conferita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso di formazione.

     8. Allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento della qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente, si applicano le disposizioni dei commi primo, secondo e quarto dell'art. 169 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per il conferimento dei posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1987, fatte salve le promozioni conferite secondo il turno di anzianità alla qualifica di dirigente superiore.

 

          Art. 26. Estensione dell'indennità mensile pensionabile. [14]

     [1. Al personale che riveste la qualifica ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e integrazioni, l'indennità mensile pensionabile compete nella misura prevista per il primo dirigente.

     2. I commi 6 e 7 dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, vanno interpretati nel senso che gli aumenti previsti dallo stesso comma 6 devono essere corrisposti a decorrere dal 1° luglio 1987, fermo restando l'eventuale recupero delle somme già corrisposte, qualora non si verifichino le circostanze cui l'attribuzione è condizionata dal comma 7.]

 

          Art. 27. Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio. [15]

     [1. Per il quinquennio 1989-1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 miliardi per l'attuazione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di un programma straordinario di interventi per la costruzione di nuove sedi di servizio, scuole e infrastrutture, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Il programma prevede una riserva del 10 per cento delle disponibilità per imprevisti ed aumenti di costo. Le quote non utilizzate sono impegnate per completamenti e integrazioni del programma stesso.

     3. Il programma è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione.

     4. Per la realizzazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata per il triennio 1989-1991 la spesa complessiva di lire 11.600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1989, di lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 200 milioni per l'anno 1991.]

 

          Art. 28. Procedure per la predisposizione del programma. [16]

     [1. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'art. 27 la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi provvede, tra l'altro, all'indicazione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere ed alla precisazione dei requisiti di funzionalità e di sicurezza ritenuti necessari. Provvede altresì all'indicazione delle aree, sentiti i comuni interessati, che sono tenuti ad esprimersi entro venti giorni dalla richiesta.

     2. Per motivi di riservatezza, la progettazione e la realizzazione degli interventi, di cui al comma 1, che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministero dei lavori pubblici, su indicazione della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, in deroga alle norme vigenti.

     3. Per gli interventi diversi da quelli di cui al comma 1, la progettazione è predisposta dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno ed all'affidamento dei lavori provvede il provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. La progettazione degli interventi di cui al comma 2 deve adottare gli stessi criteri funzionali e tecnici previsti nella progettazione degli interventi di cui al comma 1. Per l'affidamento e la gestione dei lavori i provveditorati alle opere pubbliche possono ricorrere ad una concessione di servizi. In questo caso il concessionario applica le vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici. I comitati tecnico-amministrativi sono, ai fini della presente legge, integrati da due dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.]

 

          Art. 29. Acquisizione delle aree. [17]

     [1. Gli interventi previsti dal presente capo possono essere realizzati:

     a) utilizzando aree ed immobili disponibili dello Stato o degli enti locali;

     b) in aree destinate a servizi comprese in piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, da acquisire a termini di legge;

     c) in altre aree di proprietà dei privati, da acquisire mediante trattativa diretta, con il parere di congruità fornito dagli uffici tecnici erariali;

     d) acquistando immobili già realizzati, previo parere fornito per la stima dagli uffici tecnici erariali.

     2. E' fatto salvo, in ogni caso, il disposto dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     3. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e della legge 17 febbraio 1987, n. 80.

     4. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sino alla concorrenza del 50 per cento dell'importo di competenza di ciascun esercizio al fine di acquisire edifici rispondenti alle caratteristiche tipologiche e di consistenza necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative indicate dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

     5. Gli atti di trasferimento di immobili, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.]

 

          Art. 30. Approvazione dei progetti. [18]

     [1. L'approvazione dei progetti delle opere previste dai precedenti articoli equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

     2. Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili e ad esecuzione di lavori inerenti all'attuazione dei programmi di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi ed alle opere di cui alla presente legge sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere, la concessione edilizia, l'autorizzazione, o il nulla osta si intendono resi in senso positivo.

     4. Ai fini di cui al comma 3, la richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.]

 

          Art. 31. Personale di leva.

     1. Su richiesta del Ministero dell'interno, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia obblighi di servizio militare di leva, o che stia assolvendo i medesimi, viene lasciato a disposizione delle scuole centrali antincendi per frequentare il prescritto corso di formazione professionale.

     2. Al termine del corso il personale medesimo assolverà o completerà il servizio militare di leva.

 

          Art. 32. Commissione disciplinare. [19]

     [1. La competenza in materia disciplinare per tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita ad una commissione disciplinare istituita presso il Ministero dell'interno.

     2. La commissione, che sarà nominata ogni due anni dal Ministro, è presieduta da un prefetto ed è composta da due dirigenti del ruolo tecnico antincendi e da un dirigente dell'amministrazione civile dell'interno.

     3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere.

     4. Per il presidente, ciascuno dei componenti e il segretario della commissione è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare.

     5. Qualora durante il biennio il presidente o uno dei membri della commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, viene sostituito per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     6. Costituiscono atti utili alla sospensione nella decorrenza dei termini contemplati dall'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3, i pareri richiesti ad uffici dell'amministrazione centrale.]

 

          Art. 33. Approvazione dei provvedimenti. [20]

     [1. Per i provvedimenti previsti dalla presente legge da adottarsi d'intesa con le organizzazioni sindacali, le stesse, qualora dissenzienti dalle ipotesi di accordo, possono trasmettere le proprie osservazioni al Ministro dell'interno.

     2. Il Ministro dell'interno, entro il termine di trenta giorni, adotterà il provvedimento definitivo o convocherà le organizzazioni sindacali per un ulteriore esame.]

 

          Art. 34. Indennità di trasferta. [21]

     [1. Ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, non vanno computati il vitto e l'alloggio gratuito forniti dall'amministrazione o da qualsiasi altro ente in situazioni operative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.]

 

          Art. 35. Disciplina per il personale volontario. [22]

     [1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     a) censura inflitta per lievi trasgressioni;

     b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni inflitta per le mancanze di cui agli articoli 80 e 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     c) radiazione inflitta:

     1) per maggiore gravità delle infrazioni che danno luogo alla sospensione dai richiami;

     2) per le mancanze previste dall'art. 84 del citato testo unico.

     2. Incorrono, altresì, nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

     a) coloro che hanno subito condanne penali per delitti dolosi;

     b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     3. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è regolato dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibili.

     4. La competenza in materia disciplinare per il personale volontario è devoluto alla commissione di disciplina del personale permanente.

     5. Il personale volontario può essere sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, ove sia sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, o per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.]

 

          Art. 36. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli dal 9 al 26 del capo II, valutato in lire 19.600 milioni per l'anno 1989, in lire 49.000 milioni per l'anno 1990 e in lire 79.800 milioni per l'anno 1991, ivi comprese le spese per l'acquisto di beni e servizi pari, rispettivamente, a lire 2.800 milioni per l'anno 1989, a lire 5.200 milioni per l'anno 1990 e a lire 6.500 milioni per l'anno 1991, ed a quello derivante dalla realizzazione del programma di cui all'art. 27 dello stesso capo II, pari a lire 400 milioni per l'anno 1989, lire 11.000 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 37. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A

     (Art. 9)

     AUMENTO DI ORGANICO DEI RUOLI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER IL QUADRIENNIO 1989-1992

     1) Carriera direttiva.

     Ruolo tecnico n. 100.

     Ruolo del servizio sanitario n. 6.

     2) Carriera di concetto.

     Ruolo tecnico n. 141.

     3) Carriera dei capi reparto - Capi squadra n. 973.

     4) Carriera dei vigili del fuoco n. 1.190.

     5) Carriere dei servizi di supporto amministrativo e contabile.

     Carriera di concetto amministrativa n. 115.

     Carriera di concetto di ragioneria n. 134.

     Carriera esecutiva:

     ruolo archivio n. 144

     ruolo uffici copia n. 197.

     6) Carriere dei servizi di supporto tecnico.

     Livello II n. 259.

     Livello III n. 72.

     Livello IV n. 585.

     Livello V n. 25.

     Livello VI n. 52.

     Livello VII n. 7.


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 3 bis del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 3 bis del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 bis del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[6] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[7] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[8] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[9] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[10] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[11] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[12] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[13] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[14] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[15] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[16] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[17] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[18] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[19] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[20] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[21] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[22] Articolo abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con la decorrenza ivi prevista.