§ 98.1.27057 - Legge 25 settembre 1996, n. 496.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/09/1996
Numero:496


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.27057 - Legge 25 settembre 1996, n. 496.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

(G.U. 25 settembre 1996, n. 225)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici e di lavoro sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 162, e 27 maggio 1996, n. 292.

 

 

     ALLEGATO

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1996, N. 393.

     All'articolo 1:

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. All'attuazione degli interventi si provvede, avvalendosi delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali, con ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti";

     al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: ", che si avvale delle competenti strutture tecniche delle amministrazioni statali e regionali. Nella programmazione delle risorse comunitarie si dovranno altresì ricomprendere prioritariamente, nell'ambito del medesimo quadro comunitario di sostegno 1994-1999 obiettivo 1, gli interventi necessari per la bonifica dei siti degradati per l'emergenza rifiuti e per l'inquinamento dei sistemi idrici predisposti dal Ministero dell'ambiente";

     al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi ai competenti uffici dell'Unione europea e della Corte dei conti, dando conto, in particolare, dell'efficacia delle deroghe relative all'accelerazione delle procedure".

     All'articolo 2:

     al comma 2, le parole: "con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti: "con ordinanze".

     All'articolo 3:

     al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I predetti componenti possono delegare un qualificato rappresentante delle strutture di appartenenza in caso di impedimento e partecipano alle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti degli interventi, convocate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

     All'articolo 4:

     al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: della città di Firenze," sono inserite le seguenti: "nonché per la costituzione di una struttura operativa per il controllo e la gestione delle emergenze,".

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: "il Ministro per la protezione civile" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento della protezione civile"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione degli interventi con separate relazioni al competente ufficio della Corte dei conti, dando conto, in particolare, delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti".

     Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

     "Art. 7-bis (Disposizioni in favore delle zone alluvionate nel novembre 1994). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale è autorizzato ad utilizzare nel limite di lire 19 miliardi le disponibilità finanziarie assegnategli per l'anno 1996 ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.

     2. La regione Piemonte è autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine per l'assunzione del personale tecnico laureato di cui all'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438.

     Art. 7-ter (Modifica all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265). - 1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: '31 dicembre 1996' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 1997'".

     All'articolo 12:

     al comma 1, lettera e) le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".