§ 5.2.260 - L.R. 11 gennaio 2018, n. 1.
Legge di stabilità 2018.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:11/01/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia finanziaria e contabile
Art. 2.  Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas"
Art. 3.  Riprogrammazione di risorse e misure di rilancio dell'economia
Art. 4.  Disposizioni in materia di enti locali, politiche territoriali e trasporti
Art. 5.  Disposizioni in materia di ambiente e territorio
Art. 6.  Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche
Art. 7.  Disposizioni in materia di sanità e assistenza
Art. 8.  Interventi a favore dell'istruzione, della cultura, del settore sociale e del lavoro
Art. 9.  Interventi a favore delle attività sportive
Art. 10.  Istituzione del reddito di libertà
Art. 11.  Disposizioni in materia di personale
Art. 12.  Vincoli di legge
Art. 13.  Copertura finanziaria
Art. 14.  Entrata in vigore


§ 5.2.260 - L.R. 11 gennaio 2018, n. 1.

Legge di stabilità 2018.

(B.U. 12 gennaio 2018, n. 3)

 

Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile

1. Al fine di dare attuazione ai programmi finanziati a gestione diretta o concorrente dell'Unione europea sono stanziate in conto della missione 01 - programma 12, le somme da ripartire, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra le linee di intervento di cui alla programmazione comunitaria secondo il cronoprogramma della spesa valutata dalla Regione.

2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)), sono determinate, per gli anni 2018-2020, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.

 

     Art. 2. Programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas"

1. È autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro denominato "LavoRas" con una dotazione rispettivamente di euro 127.760.000, di euro 70.110.000 e di euro 70.110.000. Rientrano in tale programma gli interventi finanziati con risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate all'incremento e alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi e altre misure di rafforzamento dell'occupabilità. Nel programma rientrano, inoltre, azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale con finalità di interventi socio-lavorativi e di sostenibilità occupazionale, idonei alla gestione della fase di transizione e di cambiamenti strutturali della normativa in tema di ammortizzatori sociali, rivolti ai soggetti che si trovano in oggettive e superiori difficoltà di accesso e reinserimento nel mercato del lavoro. Gli interventi sono orientati al rispetto dei principi di pari opportunità di accesso e possono prevedere anche meccanismi rotativi per i destinatari.

2. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della Cabina di regia della programmazione unitaria, che si avvale del supporto operativo dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con propria deliberazione approva, previo parere delle competenti commissioni consiliari, le azioni, gli ambiti di intervento e le modalità organizzative del programma "LavoRas" e le conseguenti variazioni di bilancio relative alla rimodulazione dei fondi statali e comunitari.

3. Le risorse da programmare per finanziare il programma "LavoRas" sono individuate nelle seguenti fonti di finanziamento e rispettive dotazioni:

 

POLITICHE DIRETTE FONTE 2018 2019 2020 CAPITOLO

FSC per investimenti sulle persone come da delibera CIPE e piano FSC FSC 35.000.000

FSE per i soggetti a rischio di esclusione sociale; ASSE 1 FSE 5.000.000

FSE per incremento occupazionale e politiche di attivazione; ASSE 1 FSE 12.000.000

FSE misure per situazione di crisi FSE 4.300.000

FSE azioni dirette da programmare FSE 29.000.000

Risorse riprogrammate da ASPAL FR 7.000.000 Bilancio ASPAL

Risorse riprogrammate da INSAR FR 10.000.000 Bilancio INSAR

Cantieri verdi Patrimonio boschivo FR 7.860.000 7.860.000 7.860.000 SC02.0890

Cantieri verdi per i soggetti in utilizzo; FR 7.500.000 6.500.000 6.500.000 SC02.0892

Politiche di stabilizzazione ed esodo per il LSU FR 5.100.000 4.750.000 4.750.000 SC06.1585-90; SC06.1631

Cantieri Forestas presso comuni FR 800.000 1.000.000 1.000.000 SC04.1918

Fondo da ripartire tra gli interventi individuati dal piano del lavoro FR 4.200.000 50.000.000 50.000.000 SC06.1608

TOTALE 127.760.000 70.110.000 70.110.000

 

4. Nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia regionale ASPAL, ai sensi del comma 3, una quota pari a euro 500.000 può essere destinata per il cofinanziamento di progetti di welfare aziendali, nella contrattazione di secondo livello.

5. La Cabina di regia costituisce un apposito Osservatorio sull'andamento del programma "LavoRas" con la partecipazione delle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 3. Riprogrammazione di risorse e misure di rilancio dell'economia

1. La quota libera da obbligazioni giuridiche vincolanti verso soggetti privati, valutata in euro 8.000.000, delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione per il cofinanziamento del programma "Interventi a sostegno delle filiere produttive" compreso nel Piano straordinario per il Sulcis sottoscritto da Governo, Regione ed enti locali il 13 novembre 2012, è riprogrammata al fine di incentivare un programma di interventi di ristrutturazione dell'edilizia privata nei comuni compresi nello stesso Piano. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, provvede alla riprogrammazione delle risorse e alle azioni correlate.

2. Al fine di contribuire alla salvaguardia del tessuto produttivo e al rilancio dell'economia, attraverso il sostegno alla ripresa e alla crescita del settore dell'edilizia, nei comuni ricadenti nei territori che beneficiano di strumenti di programmazione ad essi dedicati, possono essere attivate azioni di agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, come definiti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e successive modifiche ed integrazioni, volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato. I criteri di agevolazione e le modalità di attuazione delle azioni sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica.

3. I territori interessati e le risorse necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 2 sono individuati nell'ambito degli strumenti di programmazione, dei relativi fondi a questi specificatamente assegnati e nel rispetto delle finalità dei fondi stessi. Le agevolazioni previste sono cumulabili con gli incentivi statali, ma non con altre agevolazioni e/o contributi regionali, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di enti locali, politiche territoriali e trasporti

1. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato per l'anno 2018 in euro 552.431.000 di cui: euro 484.705.120 a favore dei comuni, euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016, euro 600.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del museo MAN, euro 460.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), euro 100.000 a favore dell'Unione dei comuni d'Ogliastra per la copertura degli oneri dei servizi di trasporto pubblico locale esercitati nell'ambito territoriale di riferimento ed euro 1.000.000 a favore della Città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie), (missione 18 - programma 01- titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1). Una quota pari a euro 600.000 delle risorse del fondo di cui al periodo precedente destinate alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2016, è attribuita per gli anni 2018, 2019 e 2020 a favore delle unioni dei comuni capofila dei progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014/2020, attuati in associazione di più unioni di comuni, al fine di sostenere i costi inerenti al coordinamento e all'attuazione generale del progetto, e quelli relativi ai costi del personale della Centrale unica di committenza. I criteri di ripartizione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-enti locali (missione 18 - programma 01 - titolo 1) [1].

2. Per la prosecuzione del percorso partecipativo del sistema delle imprese nella programmazione territoriale di cui all'articolo 3, comma 14, della legge regionale 11 maggio 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) è autorizzata, per il triennio 2018-2020, una spesa pari a euro 200.000 annui, con le modalità e i criteri già determinati per l'annualità 2016 (missione 01 - programma 12 - titolo 1).

3. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario al Comune di Ozieri per la ristrutturazione della sede del Centro di documentazione e l'acquisto degli arredi mancanti e della dotazione tecnologica necessaria (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

4. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 30.000 quale contributo al Comune di Ozieri per l'organizzazione del premio "Città di Ozieri" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

5. Sono rifinanziate le somme di cui ai provvedimenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici (decreto assessoriale n. 141 del 9 febbraio 1993, DCG n. 1255 del 30 dicembre 1998, determinazione n. 371 del 25 maggio 2004) pari a euro 236.416 per l'anno 2018, relative alle opere precedentemente definanziate, da attribuire alla Parrocchia San Giovanni Evangelista di Quartu Sant'Elena per il completamento dei lavori previsti nei medesimi provvedimenti (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

6. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8 (Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla Fondazione Salvatore Cambosu), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore del Comune di Orotelli quale contributo per il completamento degli interventi realizzati presso il Museo "Casa Cambosu" e per la realizzazione del Parco letterario multimediale "Salvatore Cambosu" (missione 05 - programma 02 - titolo 2).

7. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 in favore del Comune di Sassari per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei candelieri della manifestazione "Discesa dei Candelieri" del 14 agosto, dal 2013 riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

8. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 20.000 in favore del Comune di Sestu quale contributo per la pubblicazione di un volume sulla storia di Sestu (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

9. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 150.000 quale contributo straordinario a favore del Comune di Calangianus per la sistemazione e messa a norma dello stabile adibito a Museo del sughero (missione 05 - programma 03 - titolo 2).

10. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 40.000 in favore del Comune di Aritzo quale contributo finalizzato alla manifestazione sportiva "Ritiro Cagliari calcio" (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

11. È autorizzata, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di euro 50.000 per la concessione di un contributo da ripartire in ragione di euro 30.000 in favore del Comune di Nulvi per l'organizzazione della manifestazione "Sa Essida de sos candhalieris" e di euro 20.000 in favore del Comune di Ploaghe per l'organizzazione della manifestazione dei Candelieri di Ploaghe (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

12. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 destinata alla concessione di un contributo in favore del Comune di Iglesias per la rievocazione della Sortilla di Iglesias (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

13. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 destinata agli enti locali per le spese di guardiania, accessibilità e fruibilità al pubblico e preservazione dei compendi immobiliari delle ex caserme delle servitù militari acquisite dal demanio regionale (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 400.000 in favore del Comune di Orune quale contributo per la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di infrastrutture culturali, sportive e ricreative multifunzionali per far fronte alle gravi problematiche di legalità, sicurezza urbana e disagio sociale. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa stipulato tra l'Assessorato regionale competente in materia di enti locali e il Comune di Orune, sono stabiliti gli interventi da finanziare e disciplinate le modalità attuative di attribuzione delle risorse (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

15. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 2 bis, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), come modificato dall'articolo 1, comma 38, della legge regionale n. 32 del 2016, è autorizzata, in favore dell'Agenzia regionale Forestas l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2018, di cui euro 300.000 per l'avvio delle attività di ripristino, tutela e valorizzazione del sito archeologico della Foresta pietrificata dell'Anglona, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

16. Al fine di ultimare le opere delegate al Comune di Barisardo con determinazione dell'Assessorato regionale dell'industria n. 823 del 1º dicembre 2009 concernenti la "Realizzazione di un nuovo PIP" è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 84.000 in favore del medesimo comune a valere sulle risorse stanziate in conto della missione 14 - programma 01 - titolo 2 - capitolo SC06.0612. Su richiesta dei comuni beneficiari di contributi per la realizzazione di nuovi PIP è autorizzata la realizzazione di progetti di completamento da finanziare con le economie di spesa derivanti dagli interventi approvati ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e successive modifiche ed integrazioni [2].

17. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la concessione di un contributo di euro 200.000 per le spese di funzionamento e di erogazione del Servizio giustizia degli uffici del Giudice di Pace con sede nel territorio regionale assunte dagli enti locali a proprio carico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

18. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Masainas per la realizzazione di locali pubblici da destinare ad archivio comunale (missione 18 - programma 01 - titolo 2).

19. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000 in favore del Comune di Bono per assicurare la salvaguardia degli equilibri del proprio bilancio (missione 18 - programma 01 - titolo 1).

20. Gli immobili destinati a civile abitazione, realizzati dai comuni ai sensi della legge regionale 7 maggio 1999, n. 14 (Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (NU)), in attesa dell'acquisizione da parte degli aventi diritto, al fine di evitarne il deterioramento e di creare, quale freno allo spopolamento, un indotto a favore della comunità locale per inserirla nel sistema dei circuiti dell'offerta turistica sostenibile, possono essere utilizzati dallo stesso comune, sia direttamente sia attraverso altri sistemi di gestione, per svolgere attività commerciali con sistemi di micro ricettività quali bed and breakfast e altri simili per mettere il turista a stretto contatto con la realtà locale e esprimere al meglio il contesto ambientale nel quale si inserisce. Nell'ambito delle politiche a sostegno di tali attività commerciali, il comune competente per territorio predispone un programma di attività e misure attrattive in grado di proporre un'offerta turistica articolata ed integrata denominata "Sistema locale di offerta turistica (SLOT)".

21. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), come modificata dall'articolo 1, comma 32, della legge regionale n. 32 del 2016, per il Comune di Aritzo è prorogato al 31 dicembre 2018.

22. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 120.000 per la redazione del Piano regionale dei trasporti (missione 10 - programma 02 - titolo 1) [3].

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di ambiente e territorio

1. Sono recepite le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose).

2. I gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, individuati nel Piano regionale di ispezioni e nel relativo programma annuale, sono tenuti al pagamento di una tariffa per le attività di ispezione annuale.

3. Le tariffe di cui al comma 2 sono dovute nella misura definita dall'Allegato I del decreto legislativo n. 105 del 2015 e secondo le modalità definite da apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 2 sono destinati a contribuire alla copertura degli oneri sostenuti per l'effettuazione delle ispezioni.

5. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 5 comma 23 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), i proponenti le istanze di valutazione di impatto ambientale sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori nella misura, con le modalità, i criteri e le cause di esenzione determinati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Gli oneri istruttori di cui al comma 5 non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico, un'agenzia o una società in-house della Regione.

7. Le entrate derivanti da tali oneri sono destinate all'attività di valutazione delle istanze, alla corresponsione di compensi incentivanti ed alla formazione del personale impegnato nelle istruttorie [4].

8. L'autorizzazione di spesa per gli anni 2018-2020 relativa agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), come integrata dall'articolo 6, comma 10, lettera b) della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è determinata in euro 7.860.000 (missione 09 - programma 05 - titolo 1), così ripartiti:

a) euro 3.054.000 a favore dei comuni con aree interessate da gravi forme di deindustrializzazione, con presenza di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile individuati con deliberazione della Giunta regionale;

b) euro 4.806.000 a favore dei comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

9. Al fine di supportare le aree marine protette della Sardegna nel sostenimento degli oneri derivanti dalla gestione dei siti marini di interesse comunitario (SIC) coincidenti con lo stesso perimetro delle aree già istituite, e per favorire il funzionamento della "Rete delle aree marine protette", è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2018 e di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da erogare a seguito di intesa tra l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e gli organismi di gestione delle aree marine protette (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

10. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 5.010 per completare il pagamento degli interventi relativi al Piano di gestione del SIC ITB010042 Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta Giglio (missione 09 - programma 09 - titolo 2).

11. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 427.000 a favore del Comune di Nuoro per completare gli interventi di tutela ambientale nella Zona di protezione speciale (ZPS) Monte Ortobene (missione 09 - programma 05 - titolo 2).

12. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 80.000 per l'attuazione delle misure previste nel Piano forestale ambientale regionale e la valorizzazione della sughericoltura (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

13. La Regione, per garantire la tutela e il decoro delle spiagge adotta, con propria deliberazione, la carta dei doveri del turista e avvia una campagna informativa sulla corretta gestione dei rifiuti in spiaggia, sull'impatto dei rifiuti sull'ambiente marino e costiero e sulla conoscenza dei comportamenti non consentiti nell'arenile quali la sottrazione di sabbia e di pietre, il prelievo di specie marine in aree non consentite, l'abbandono di rifiuti e di sigarette nella sabbia o nel mare, anche mediante la realizzazione di pannelli informativi in prossimità delle spiagge. Ai nuovi oneri, quantificati per l'anno 2018 in euro 100.000, si fa fronte mediante quota parte dello stanziamento previsto nella missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC06.0177.

14. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 400.000 al fine di assicurare l'apertura all'uso portuale delle stazioni marittime di nuova costruzione ancora inagibili attraverso la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, completamento e adeguamento alle vigenti normative (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

15. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2018, euro 10.000.000 per l'anno 2019 ed euro 15.000.000 per l'anno 2020 per il finanziamento di un programma di realizzazione e completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, sentita la Commissione consiliare competente, è stabilito il programma degli interventi (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

16. È autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in favore del Comune di Paulilatino per il risanamento ambientale e la riqualificazione urbanistica del compendio ex casermette militari (missione 08 - programma 01 - titolo 2).

17. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 a favore del Comune di Alghero per l'affidamento, secondo le modalità di legge, ad un urbanista di livello internazionale del coordinamento degli studi urbanistici esecutivi del Piano urbanistico comunale (PUC), Piano di utilizzo del litorale (PUL), Piano di assetto idrogeologico (PAI), piani particolareggiati, Piano urbano del traffico, Piano acustico comunale, Piano di conservazione e valorizzazione dell'area di bonifica, Piano del porto, in fase avanzata di copianificazione con la Regione e al fine di armonizzarli con lo sviluppo della rete metropolitana e dell'area vasta del nord-ovest della Sardegna e di costituire un modello per l'intera pianificazione integrata regionale (missione 08 - programma 01 - titolo 1) [5].

18. Per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale a carico dei comuni montani il cui territorio è totalmente delimitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, e inserito negli elenchi allegati alle direttive n. 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e n. 84/167/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1984, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), è autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 500.000. Le risorse sono assegnate ai comuni beneficiari per il 40 per cento in parti uguali e per il 60 per cento su base demografica. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, è approvato il programma annuale di utilizzo delle risorse (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

19. Nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, è recepita la direttiva n. 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) relativa all'efficienza energetica in edilizia. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia, sono stabilite le conseguenti linee guida.

20. È autorizzata la spesa di euro 200.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la prosecuzione del Progetto NEPTUNE (Natural erosion prevision through use of numerical environment) a cura del Coastal and marine geomorphology group (CMGG) del Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche - Università degli Studi di Cagliari, finalizzato alle attività di ricerca per la creazione di strumenti scientifici di supporto all'attività di pianificazione e gestione del territorio, per la valorizzazione naturalistico-ambientale e la completa fruizione turistico-didattica del compendio ambientale marino costiero del Poetto di Cagliari e Quartu S. Elena (missione 09 - programma 01 - titolo 1).

21. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000 per garantire interventi di carattere straordinario necessari per la raccolta dei rifiuti abbandonati in aree di proprietà comunale e consentire azioni di sorveglianza e recupero del territorio. La Regione eroga contributi straordinari ai comuni richiedenti. I contributi sono assegnati su istanza dell'ente interessato, previa valutazione e approvazione dell'intervento e delle spese da sostenere. Le istanze possono essere presentate dai comuni durante il corso dell'anno finanziario fino ad esaurimento delle risorse stanziate (missione 09 - programma 03 - titolo 1).

22. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 1.260.000 per la gestione post operativa e degli adempimenti preliminari delle discariche di rifiuti solidi urbani. Il relativo programma di spesa è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente (missione 09 - programma 03 - titolo 1).

23. Per le sole opere relative alla gestione dei rifiuti, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 32, della legge regionale n. 32 del 2016, è prorogato al 31 dicembre 2018.

24. Per fronteggiare la grave crisi idrica e consentire una più efficace azione di intervento sul territorio è autorizzata la spesa per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la progettazione degli interventi di interconnessione tra i bacini idrografici della Sardegna in misura di euro 500.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 e euro 1.500.000 per l'anno 2020 (missione 09 - programma 04 - titolo 1).

25. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2018, euro 1.000.000 per l'anno 2019 ed euro 1.500.000 per l'anno 2020 per la realizzazione di un programma pluriennale di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico (missione 09 - programma 04 - titolo 2).

26. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 100.000 al fine di attivare una assistenza tecnica dedicata all'accelerazione dei processi di valutazione ambientale (missione 09 - programma 05 - titolo 1).

27. A totale definizione delle pretese avanzate da ARST Spa per le spese derivanti da fatti anteriori all'approvazione del decreto legislativo 21 febbraio 2008, n. 46 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale), nella gestione del patrimonio delle ex Gestioni commissariali governative della Sardegna, è autorizzato in favore della medesima, nell'anno 2018, il trasferimento complessivo di euro 3.415.667, in ragione di euro 1.235.454 per la rimozione di materiali pericolosi e di euro 2.180.213 per gli obblighi risarcitori conseguenti al disastro ferroviario del 15 giugno 2007 (missione 10 - programma 01 - titolo 1) [6].

28. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 al fine di predisporre uno studio di fattibilità relativo all'estensione della metropolitana di Cagliari in territorio del Comune di Sinnai (missione 10 - programma 02 - titolo 1).

29. In conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 annui per il programma decennale di acquisizione di attrezzature e mezzi, anche mobili, e strutture operative finalizzate alle fasi di prevenzione, previsione, soccorso e ripristino in materia di interventi sull'ambiente e sul territorio da attuarsi mediante il noleggio a lungo termine (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

30. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000 a favore dell'ANBl Sardegna per la realizzazione di uno studio per la verifica dei consumi dell'acqua utilizzata a fini irrigui nei comprensori di bonifica della Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

31. A valere sulle risorse iscritte in conto della missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0193 è destinata ai Consorzi di bonifica, per il triennio 2018-2020, una quota pari a euro 5.000.000 annui per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

32. È autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2018 al fine di dare continuità al progetto di sperimentazione per la bonifica di terreni inquinati attraverso la coltivazione della canapa (missione 16 - programma 01 - titolo 2).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche

1. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per Aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

2. Allo scopo di migliorare la qualità della progettazione, della programmazione complessiva, e della verifica e controllo degli interventi effettuati dalle proprie società partecipate, l'Assessorato dell'industria, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, si avvale di apposite professionalità tecniche a supporto del Responsabile unico del procedimento (RUP). A tal fine è autorizzato lo stanziamento di euro 50.000 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 finalizzato alla nomina di un RUP tecnico di supporto al RUP amministrativo (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

3. È autorizzato lo stanziamento di euro 1.300.000 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 per il servizio di assistenza tecnica fornita dal Coordinamento regionale dello Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) presso l'Assessorato dell'industria in favore dei comuni/unioni di comuni presso cui sono istituiti gli sportelli unici, degli imprenditori, dei cittadini e degli enti terzi coinvolti nel procedimento unico SUAPE, anche attraverso il supporto e l'assistenza di società in house della Regione e di altre associazioni e società a ciò deputate (missione 01 - programma 11 - titolo 1).

4. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni finanziarie e terza variazione al bilancio 2017/2019) finalizzato alla copertura dei costi di custodia e di mantenimento in sicurezza della miniera di Olmedo è rideterminato per l'anno 2018 in euro 830.000 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).

5. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 110.000 a favore del Consorzio industriale provinciale di Nuoro per l'installazione di un sistema di rilevamento anomalie e messa in sicurezza dell'impianto di depurazione dell'agglomerato industriale di Ottana (missione 14 - programma 01 - titolo 2).

6. Nel quadro delle attività previste nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione è autorizzata la spesa di euro 450.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2020, per la realizzazione di iniziative istituzionali all'estero volte a supportare i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali, le attività di promozione del fondo di capitale di rischio per investimenti in equity nel capitale di imprese innovative regionali e le attività istituzionali di rappresentanza finalizzate all'attrazione degli investimenti. Possono essere inoltre supportate iniziative istituzionali che favoriscano l'incontro tra imprese regionali e buyers e investitori esteri (missione 14 - programma 01 - titolo 1). Lo stanziamento previsto, per l'annualità 2019, dall'articolo 3, comma 19, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di stabilità 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b) della legge regionale 27 settembre 2017, n. 22 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019), è ridestinato alle finalità di cui al periodo precedente ed è rideterminato in euro 450.000 (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

7. Le agevolazioni previste dall'articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), possono essere concesse anche nella forma del contributo in conto capitale in misura equivalente a quella del contributo in conto capitale di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), e successive modifiche. I limiti e le modalità di concessione sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

8. Le imprese già beneficiarie delle agevolazioni previste dai programmi finanziati con risorse rinvenienti dal FSE - POR 2000/2006, o da norme nazionali e regionali, in considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha interessato il sistema produttivo isolano, i cui effetti sono stati acuiti dagli eventi calamitosi degli ultimi anni, possono derogare il parametro temporale relativo alla durata minima dell'iniziativa, come previsto dall'avviso pubblico e dal relativo contratto agevolativo. A tal fine, e a recepimento dei recenti orientamenti comunitari, anche in termini di omogeneizzazione dei comportamenti della pubblica amministrazione, la durata temporale minima dell'iniziativa prevista in cinque anni è ridotta a tre. Tra gli elementi da valutare, ai fini della ridefinizione della durata minima di cui al presente comma si considerano anche quelli relativi a causa di forza maggiore pur se non espressamente previsti dall'avviso pubblico, ovvero dal contratto sottoscritto, tra i quali sono ricompresi:

a) quelli relativi allo stato di salute del beneficiario-contraente e dei suoi familiari entro il secondo grado di parentela;

b) gli eventi calamitosi che hanno determinato la cessazione anticipata dell'attività economica agevolata.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, con deliberazione approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni di indirizzo ed attuative e provvede alla redazione e pubblicazione di specifico avviso pubblico che consenta l'avvio, a domanda, della procedura di riesame ai sensi del presente comma.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale n. 5 del 2016 si applicano alle società destinatarie del provvedimento di proroga disposto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 32/77 del 15 settembre 2010 e, in deroga, a quelle il cui programma d'investimento è stato avviato e non completato per cause non imputabili alle stesse. Le società beneficiarie possono procedere a variare e/o mutare la tipologia dell'investimento, all'interno di quelle previste dalla normativa di riferimento, così come già previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2016, o procedere al completamento degli investimenti originari, entro dodici mesi dalla data di accettazione della richiesta da parte degli uffici competenti.

10. Al fine di ridurre i rischi da calamità naturali e siccità, migliorare la competitività dell'agricoltura e per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare un programma di interventi infrastrutturali e strutturali delle imprese e a concedere aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate, ad eccezione delle imprese del comparto ovino e caprino già beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi regionali 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017) e 14 settembre 2017, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino). A tal fine, per l'anno 2018, sono destinate risorse nazionali del Patto per la Sardegna FSC e risorse regionali rispettivamente pari a euro 5.000.000 ed euro 15.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 e titolo 2) [7].

11. Le direttive di attuazione degli aiuti di cui al comma 10 sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

12. Le risorse del Fondo di solidarietà regionale per il comparto agro-zootecnico non ovicaprino possono essere rimodulate a seguito di accertamento di assegnazioni statali e comunitarie destinate alle medesime finalità (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

13. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 363.000 in favore dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna) in ragione di euro 300.000 per l'erogazione dei servizi di artieri ippici e di euro 63.000 per i servizi di guardiania della Foresta Burgos (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

14. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 per la concessione di un contributo in favore dei micro birrifici aventi sede operativa in Sardegna che nel corso del 2017 realizzino una produzione di birra artigianale non superiore ai 200.000 ettolitri. Il contributo di cui al presente comma è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (missione 14 - programma 01 - titolo 1).

15. Per le finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 2016, n. 4 (Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna) è autorizzata, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di euro 200.000. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato, ripartisce le somme stanziate (missione 14 - programma 02 - titolo 1).

16. È autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anno 2018, 2019 e 2020 per contributi agli investimenti nel settore apistico, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione (missione 16 - programma 01 - titolo 2). I criteri e le modalità di erogazione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

17. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 a favore delle tre manifestazioni fieristiche zootecniche regionali, Arborea per i bovini da latte, Ozieri per i bovini da carne e Macomer per gli ovini (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

18. Al fine di promuovere le produzioni vitivinicole regionali attraverso l'organizzazione in Sardegna del Concorso enologico mondiale di Bruxelles, è destinata all'Agenzia Laore la somma di euro 300.000 per l'anno 2018 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

19. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 250.000 destinata allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del progetto sperimentale per il recupero nel Basso Sulcis delle antiche vocazioni agricole pre-industriali. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Agenzia AGRIS attraverso gli Assessorati competenti, approva il piano esecutivo per la realizzazione del progetto sperimentale e definisce le procedure di attivazione, implementazione e monitoraggio delle attività (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

20. Per il conseguimento delle finalità previste dal protocollo di intesa del 3 novembre 2017 tra Regione Sardegna, Città metropolitana di Cagliari, Comune di Cagliari, Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna e Camera di commercio di Cagliari, preliminare alla redazione dell'accordo di programma per la riqualificazione della Fiera internazionale della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 70.000 in favore della Camera di commercio di Cagliari per l'affidamento del servizio tecnico-specialistico di supporto al Tavolo di indirizzo di cui all'articolo 3 e secondo le finalità previste nell'articolo 2 del medesimo protocollo di intesa (missione 01 - programma 12 - titolo 1).

21. Al fine di valorizzare ed incentivare l'offerta culturale e turistica del territorio è autorizzata per l'anno 2018 una spesa non inferiore a euro 30.000 quale contributo per la manifestazione Autunno in Barbagia (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

22. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 30.000 a favore dell'associazione culturale Speleo Club Nuxis, per l'attuazione di un programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
23. A decorrere dall'anno 2018, una quota pari a euro 500.000 annui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata per la concessione di un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi turistici costituiti tra enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che svolgono attività di promozione turistica del proprio territorio con azioni e attività coerenti con la programmazione regionale a titolo di contributo ordinario. Il contributo annuale è assegnato a ciascun consorzio turistico in misura non inferiore a euro 50.000, mentre la quota restante è ripartita tra i consorzi in considerazione dei costi di gestione sostenuti e dell'attività svolta riferita all'esercizio precedente (missione 07 - programma 01 - titolo 1) [8].

24. Lo stanziamento di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale n. 1 del 2011 è rideterminato per l'anno 2018 in euro 130.000 (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

25. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge regionale n. 23 del 2017 è così sostituito:

"24. Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l'accesso alla professione di guida turistica e l'iscrizione al relativo registro regionale.".

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di sanità e assistenza

1. Lo stanziamento di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2017, pari ad euro 17.036.000 è rideterminato in euro 19.312.831,26.

2. Qualora in seguito a rendicontazioni di spesa da parte delle aziende del Servizio sanitario regionale si determini l'esigenza di recuperare maggiori erogazioni, le somme incassate sono reiscritte nel bilancio regionale e destinate alla copertura del disavanzo delle aziende sanitarie nell'anno di riferimento.

3. Il Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 2007, alla cui dotazione finanziaria concorrono le risorse europee, statali e regionali iscritte in conto della missione 12 - programmi 02, 04 e 07, e per l'accesso ai benefici del quale si fa in ogni caso riferimento all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), è destinato all'attuazione dei seguenti interventi nei limiti delle risorse stanziate:

a) programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità;

b) interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c) programma "Ritornare a casa";

d) azioni di integrazione socio-sanitaria;

e) interventi rivolti a persone affette da particolari patologie previsti dalla legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"), dalla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004), alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione), variazioni di bilancio e disposizioni varie), e dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2016.

Rispetto agli interventi della lettera e) hanno priorità di finanziamento i rimborsi spese riconosciuti per usufruire delle prestazioni sanitarie legate alla patologia.

4. Gli enti locali riconoscono i sussidi economici previsti dalla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2017/2019) solo qualora il piano d'intervento di cui agli articolo 6 e 10 della legge regionale n. 15 del 1992, attesti l'impossibilità di partecipare ad interventi di inclusione socio-lavorativa di cui all'articolo 6, comma 17, della legge regionale n. 5 del 2016. Qualora il progetto di inserimento socio-lavorativo non garantisca lo stesso beneficio economico si usufruisce del sussidio previsto dalla legge regionale n. 15 del 1992 per differenza rispetto all'importo massimo riconoscibile ai sensi di detta norma. Con l'entrata in vigore della presente legge sono rivalutate le condizioni per l'erogazione dei sussidi.

5. Il secondo paragrafo dell'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 (legge finanziaria 1985), è così modificato: "Gli enti locali erogano le somme di cui sopra alle persone con disabilità previa presentazione di apposita richiesta e relativa documentazione comprovante le spese sostenute. Il limite di reddito per l'accesso ai rimborsi spese, espresso in termini di ISEE, è fissato in euro 15.000. La Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, può aggiornare annualmente il limite di reddito.".

6. Gli enti locali, nell'ambito del percorso di riordino della materia sulle provvidenze economiche a favore di persone affette da particolari patologie di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) e successive modifiche ed integrazioni, e nelle more del suo completamento, sono tenuti ad acquisire l'indicatore ISEE ordinario e/o socio-sanitario e a comunicarlo all'Amministrazione regionale a partire dalla rendicontazione 2017.

7. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per il potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni e della gestione degli interventi per la non autosufficienza in ambito PLUS. Il finanziamento è assegnato per euro 500.000 all'Azienda per la tutela della salute (ATS), in favore delle otto aree socio-sanitarie, e per euro 500.000 agli enti gestori degli ambiti PLUS. La ripartizione avviene in ragione della popolazione residente. L'intervento si intende ad integrazione degli altri finanziamenti finalizzati al potenziamento dei Punti unici di accesso e delle Unità di valutazione territoriale (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

8. Allo scopo di assicurare la continuità del Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.), finanziato in via sperimentale fino al 2017 con risorse nazionali con la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie multiproblematiche, con l'intento di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d'origine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 75.000, in ragione di euro 25.000 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

9. Al fine di dare continuità all'attività e nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2016, le strutture ammesse a finanziamento nel 2016 e nel 2017 a seguito di avviso pubblico, sono da intendersi provvisoriamente accreditate fino all'attuazione del sistema di accreditamento dei servizi e delle strutture sociali. Gli enti che gestiscono le strutture di cui al periodo precedente e che abbiano rendicontato le spese sostenute per le attività finanziate nel 2016 e 2017, beneficiano nel 2018 di un contributo, sulla base di un programma annuale di intervento assistenziale, per un importo massimo di euro 200.000 per comunità, nei limiti delle spese sostenute nel corrente anno, a valere sulle risorse del Fondo per le comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

10. [Al comma 17 dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale), modificato dall'articolo 5, comma 12, lettera b) della legge regionale n. 5 del 2017, le parole "sono prorogate in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni)", sono sostituite dalla seguenti: "è prorogata sino al 30 settembre 2018"] [9].

11. È autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 244.000 per la prosecuzione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 23 del 2017. Le somme possono essere destinate anche al rafforzamento delle attività di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 03 - titolo 1).

12. In considerazione del particolare disagio derivante dalle condizioni di insularità e delle difficoltà dei trasporti via mare, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 150.000 per la concessione e l'erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della Regione che, per mancanza anche temporanea del punto nascita nella propria isola, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale. Le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (missione 12 - programma 05 - titolo 1).

13. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 20.000 a favore del Centro di aiuto alla vita - Uno di noi (CAV) di Cagliari al fine di sostenere i progetti di aiuto alla vita (missione 12 - programma 10 - titolo 1).

14. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 35.000 a favore delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede e operanti sul territorio regionale a sostegno dei pazienti cardiopatici in età pediatrica, per il perseguimento degli scopi istituzionali (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

15. Per l'erogazione di cure termali è autorizzata per l'anno 2018, in favore dell'ATS, la spesa complessiva di euro 1.000.000 da ripartire per euro 450.000 nel territorio della ASSL di Sassari, euro 350.000 nel territorio della ASSL di Sanluri, euro 200.000 nel territorio della ASSL di Oristano (missione 13 - programma 02 - titolo 1).

16. Per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina generale, per la pediatria di libera scelta e per l'emergenza sanitaria territoriale, è autorizzata a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS) la spesa annua di euro 31.517.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6002) [10].

17. È autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2019 e di euro 4.900.000 per l'anno 2020, per far fronte agli investimenti di ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica realizzati nel presidio ospedaliero SS. Trinità dall'Azienda per la tutela della Salute ATS - ASSL Aree socio-sanitarie locali di Cagliari, quale finanziamento integrativo di interventi aventi analogo oggetto a valere sulla programmazione del Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 (missione 13 - programma 05 - titolo 2).

 

     Art. 8. Interventi a favore dell'istruzione, della cultura, del settore sociale e del lavoro

1. È autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2018 ed euro 140.000 per l'anno 2019 per l'istituzione di tre borse di studio biennali per la frequenza dei Collegi del mondo unito (UWC United World Colleges) per un valore complessivo di euro 70.000 annui a favore di studenti residenti in Sardegna o figli di lavoratori emigrati dalla Regione, che risultino vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del mondo unito per il biennio 2018-2020 (missione 04 - programma 02 - titolo 1).

2. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 5 del 2017, concernenti lo sviluppo di un progetto volto a promuovere la qualità nell'ambito dei servizi alla persona e a migliorare il profilo professionale degli assistenti sociali assicurandone la formazione teorico-pratica di base e continua (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

3. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 a favore degli istituti professionali dello Stato con annesso convitto per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 13, comma 1, lettere g), h), l) della legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), (missione 04 - programma 07 - titolo 1).

4. Al fine di formare figure professionali altamente qualificate nell'industria cinematografica e audiovisiva è autorizzata la spesa di euro 750.000 per l'anno 2018, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020 a favore dell'Accademia delle belle arti Mario Sironi di Sassari per ampliare l'offerta formativa universitaria nell'ambito delle nuove tecnologie visive e audiovisive con sede nel territorio regionale (missione 04 - programma 04 - titolo 1).

5. Gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera h) della legge regionale n. 3 del 2009 si estendono, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), alle istituzioni AFAM (Alta formazione, musicale e coreutica). Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 è abrogato.

6. Per promuovere la lingua, la cultura e le espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna è autorizzata per l'anno 2018 la spesa complessiva di euro 1.250.000 e per gli anni 2019, 2020 e successivi la spesa di euro 300.000, così suddivisa:

a) per l'anno 2018 euro 150.000 quale ulteriore stanziamento a sostegno alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; una quota pari a euro 100.000 è riservata al doppiaggio e alla diffusione di opere audiovisive in lingua sarda destinate a bambini e ragazzi in età prescolare e scolare (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) per l'anno 2018 euro 150.000 in favore della Fondazione Sardegna Film Commission per la realizzazione di interventi di doppiaggio in lingua sarda di opere audiovisive di animazione (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

c) per l'anno 2018 euro 200.000, quale contributo in favore di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953), per la produzione di materiale didattico in lingua sarda, anche in forma multimediale, utile all'insegnamento e allo svolgimento delle attività educative in lingua sarda (missione 05 - programma 01 - titolo 1);

d) per l'anno 2018 euro 100.000 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 12, lettera b), punti 1) e 2) della legge regionale n. 5 del 2017, concernenti la realizzazione di spazi informativi e di approfondimento esclusivamente in lingua sarda, rispettivamente in ragione di euro 50.000 in favore dei periodici regionali a frequenza non quotidiana (punto 1)) e ulteriori euro 50.000 a favore delle testate giornalistiche on line (punto 2)) (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

e) per l'anno 2018 euro 250.000 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 11, lettera a), della legge regionale n. 5 del 2017, in favore delle pro-loco e delle associazioni culturali che operano per la promozione delle espressioni artistiche della tradizione poetica e musicale della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

f) per l'anno 2018 euro 50.000 in favore dell'ISRE per la realizzazione di un "Festival itinerante delle arti e della tradizione propria della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

g) per l'anno 2018 euro 50.000 in favore dall'Associazione Sardegna - Corsica per lo sviluppo della cooperazione Sardegna - Corsica in materia di cultura (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

h) per l'anno 2018 e successivi è autorizzata la spesa di euro 150.000 a favore delle emittenti radiofoniche private e locali, per la realizzazione di programmi in lingua italiana; la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, individua i requisiti dei beneficiari e i criteri per la concessione dei contributi di cui alla presente lettera; sono abrogati l'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni e il comma 22 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 (missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7217) [11].

7. È autorizzato per l'anno 2018 un contributo di euro 30.000 in favore della Fondazione Segni per le spese di funzionamento dell'Archivio Antonio Segni, dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna (missione 05 - programma 01 - titolo 1).

8. Per il sostegno e la promozione delle attività teatrali è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2018, di euro 1.050.000 per l'anno 2019 e di euro 700.000 per l'anno 2020, così suddivisa:

a) euro 700.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a favore del Ce.D.A.C. (Centro diffusione attività culturali), quale Circuito multidisciplinare regionale ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, per la realizzazione delle attività di istituto (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 50.000 per l'anno 2018 in favore del Comune di Sassari per le spese di funzionamento e gestione del nuovo teatro comunale (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

c) euro 350.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 in favore del Comune di Oristano per gli interventi di messa a norma e in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e ripristino della funzionalità del Teatro comunale Antonio Garau (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

d) euro 50.000 per l'anno 2018 in favore dell'Associazione mutua di soccorso e previdenza di Carloforte per le spese di funzionamento del Cineteatro di Carloforte (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

e) euro 300.000 per l'anno 2018 in favore del Teatro di Sardegna di Cagliari, riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Teatro di rilevante interesse culturale (TRIC) ai sensi del decreto ministeriale 27 luglio 2017, per la realizzazione delle attività di istituto (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

9. In considerazione della vigenza del regime di aiuti SA.4949S comunicato alla Commissione europea in data 7 novembre 2017 e valido sino al 31 dicembre 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 16, della legge regionale n. 32 del 2016 è prorogato fino al 31 dicembre 2020 e comunque non oltre l'approvazione del piano triennale previsto dall'articolo 7 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), per i progetti in essere al 31 dicembre 2006, che assumono carattere pluriennale, finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale n. 5 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di:

a) euro 16.900.000 per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (missione 05 - programma 02 - titolo 1);

b) euro 7.700.000 per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici (missione 05 - programma 02 - titolo 1) [12].

10. È autorizzata per l'anno 2018 l'ulteriore spesa di euro 350.000 per il finanziamento degli interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari). Una quota pari a euro 200.000 è destinata al finanziamento delle attività di cui all'articolo 2 della medesima legge per il completamento del programma 2017-2018 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

11. È autorizzata per l'anno 2018, a valere sulle risorse di cui alla missione 05 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC03.0018, la spesa di euro 20.000 per gli interventi di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva sulla piattaforma del Sistema informativo regionale del patrimonio culturale.

12. Al fine di assicurare l'allestimento e il finanziamento del Cineporto allocato presso la Fabbrica del cinema del Centro servizi culturali di Carbonia (CSC), è autorizzata per l'anno 2018 a favore della Società umanitaria di Carbonia la spesa complessiva di euro 378.000, così ripartita:

a) euro 140.000 per spese di investimento (missione 05 - programma 02 - titolo 2);

b) euro 238.000 per spese correnti, di cui euro 40.000 per la redazione di uno specifico programma di attività ed eventi relativi alle quattro giudicesse sarde ed alla realizzazione della figura della donna in Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1) [13].

13. È autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 40.000 a favore dell'Associazione Sardinia Jazz Network, al fine della creazione di un archivio del patrimonio fotografico, audio e visivo quarantennale, gratuito e aperto al pubblico, con particolare riferimento alle attività di produzione originale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

14. È autorizzata per l'anno 2018 in favore della Fondazione "Accademia casa di popoli, culture e religioni. Fondazione Nuovo umanesimo dell'incontro", la spesa di euro 200.000 per il raggiungimento dei propri scopi sociali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

15. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 150.000 in favore dell'Associazione culturale sportiva senza scopo di lucro Mariolè - Sestu per lo svolgimento delle attività istituzionali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

16. É autorizzata per ciascuno degli anni 2018 e 2019 la spesa di euro 175.000 quale contributo straordinario all'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti onlus - Nuoro per la realizzazione di un progetto sperimentale di lettura multimediale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

17. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 quale contributo straordinario all'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti Onlus Consiglio regionale per la Sardegna - Cagliari per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione di un corso per formatori di orientamento mobilità e autonomia personale (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

18. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 80.000 a favore dell'Associazione culturale "Intrepidi Monelli" per le attività di spettacolo ed eventi legati al sociale e alla cultura, corsi di formazione artistica, conferenze, dibattiti e mostre (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

19. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 in favore dell'Associazione socio-culturale Andromeda con sede in Sassari per la realizzazione di laboratori teatrali, laboratori di danza, movimento terapia e logopedia, laboratori musicali ed artistici e di lungometraggi con soggetti portatori di disabilità psichiche (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

20. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 in favore dell'Associazione culturale e di promozione del territorio CREW, con sede a Sassari, per la realizzazione del progetto "Azzardopatia - Scommettiamo su di te" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

21. È autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore dell'Archivio storico diocesano di Sassari per la concessione di un contributo finalizzato al completamento dei lavori di ristrutturazione della sede presso il Collegium Mazzotti di Sassari (missione 05 - programma 01 - titolo 2).

22. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 25.000 a favore della Fondazione Pinuccio Sciola per la concessione di un contributo straordinario finalizzato alle attività istituzionali (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

23. È autorizzata per l'anno 2018 la concessione di un contributo di euro 20.000 a sostegno dell'attività e del funzionamento dell'Associazione Chenàbura, con sede in Cagliari (missione 05 - programma 02 - titolo 1).

24. La concessione dei contributi di cui ai commi da 6 a 23 tiene conto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e dalla Comunicazione n. 2016/C262/01 della Commissione, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

25. Al fine di sostenere le attività dell'Associazione internazionale "Città della terra cruda" è autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, la spesa di euro 50.000, che può essere utilizzata per lo sviluppo delle attività dell'associazione e per consentirle l'adesione a reti di partenariato nazionali e internazionali volte anche alla partecipazione a programmi o progetti di sviluppo territoriale (missione 08 - programma 01 - titolo 1).

26. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 40.000 a favore dell'associazione Helpful sustainable future (HSF) Italia, associazione scientifica e socio-culturale di professionisti che opera per il miglioramento della qualità di vita dei singoli, per la realizzazione del progetto "Ricerca e soccorso a cavallo" (missione 12 - programma 02 - titolo 1).

27. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 quale contributo straordinario a favore della Fondazione Giovanni Antonio Parriciatu con sede in Padru, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile adibito a comunità alloggio per anziani (missione 12 - programma 03 - titolo 2).

28. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000 a favore dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale al fine di dare continuità e implementare il progetto del consorzio regionale "Alimentis" (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

29. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 100.000 in favore della Associazione onlus "Mondo X - Sardegna" quale contributo per la prosecuzione dei programmi di inclusione sociale nei confronti dei soggetti emarginati e disadattati (missione 12 - programma 04 - titolo 1).

30. La Regione può destinare ai comuni richiedenti che effettuano direttamente con proprie procedure l'erogazione delle risorse ai destinatari del reddito di inclusione sociale previsto dalla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"), contributi per il rimborso dei costi di gestione sostenuti, fino allo svolgimento del procedimento da parte degli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili così come individuate all'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2916 (missione 12 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC05.5068).

31. Ai lavoratori socialmente utili di cui all'elenco regionale istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), e ai lavoratori socialmente utili stabilizzati presso società in house di enti locali che alla data del 31 dicembre 2015 siano stati oggetto di licenziamento e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino disoccupati, si estendono le misure previste dall'articolo 29, comma 36, della legge regionale n. 5 del 2015. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 500.000 (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

32. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), in materia di contributi in conto occupazione in favore delle cooperative sociali iscritte alla sezione B (annualità 2017), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 1.000.000 per lo scorrimento della graduatoria - Allegato A) alla determinazione n. 9573 del 21 marzo 2017 dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale (missione 15 - programma 03 - titolo 1).

 

     Art. 9. Interventi a favore delle attività sportive

1. È autorizzata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa di euro 1.000.000 a favore delle associazioni e società sportive per la partecipazione ai campionati di calcio a undici di cui all'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna); su tale spesa non operano le riserve di cui agli articoli 22 e 38 della medesima legge regionale (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

2. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 50.000 in favore della Società sportiva dilettantistica Sardinia sport event Srl di Cagliari, senza scopo di lucro, per l'organizzazione e la promozione di attività sportive dilettantistiche e l'insegnamento di discipline sportive (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

3. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000 in favore del CONI Sardegna quale contributo straordinario per la realizzazione, in collaborazione con le quarantacinque federazioni sportive riconosciute, del progetto "Sport Gioventude" finalizzato ad offrire ai bambini delle prime tre classi della scuola primaria un programma di attivazione motoria ed educativo incentrato sul rispetto dei valori della Carta olimpica (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

4. I contributi concessi per la partecipazione a singole trasferte in territorio extraregionale ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 1999, relativi all'annualità 2018, possono essere utilizzati anche a copertura delle attività svolte nell'anno 2017 non assoggettate a contributo. Nell'anno 2018, in via straordinaria e per far fronte alle gravi difficoltà dello sport sardo, sui contributi di parte corrente della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono concesse anticipazioni nella misura dell'80 per cento dell'importo spettante a ciascun beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio [14].

5. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Comitato regionale FIGC Sardegna per l'organizzazione nel territorio regionale della finale del Campionato europeo di beach soccer 2018 e di una tappa del Campionato italiano di beach soccer 2018 (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

6. Ai fini della promozione del processo di inclusione sociale della persona con disabilità attraverso lo sport, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 75.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Centro sportivo educativo nazionale (CSEN) per l'attuazione nel territorio regionale del progetto "Integrated European Football Cup 2018", articolato nelle seguenti attività:

a) prima Coppa europea di football integrato;

b) Campionato regionale di football integrato;

c) Giornata regionale del football integrato;

d) corso di formazione per allenatori e arbitri di football integrato (missione 06 - programma 01 - titolo 1).

7. È autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 200.000 per la concessione di contributi a favore degli enti di promozione sportiva e federazioni sportive operanti nel territorio regionale e delle società e associazioni sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale e iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999 e/o alle palestre scolastiche per la partecipazione ai corsi di formazione Primo soccorso sportivo defibrillato (PSS-D) e ai corsi di formazione e di retraining Basic life support defibrillation (BLSD) degli operatori individuati per l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE). Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di concerto con l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi. I contributi relativi all'annualità 2018 possono essere utilizzati a favore degli enti di promozione sportiva, dalle federazioni sportive e dalle società e associazioni sportive dilettantistiche anche per il rimborso delle spese sostenute per i corsi di formazione PSS-D effettuati nell'anno 2017 (missione 13 - programma 07 - titolo 1).

8. Nella lettera c) del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017, alla fine dell'ultimo periodo è aggiunto il seguente:"Per gli sport olimpici individuali il numero di tesserati giovanili non deve essere inferiore a 25 unità o a 15 unità nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o a 5 unità nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti".

 

     Art. 10. Istituzione del reddito di libertà [15]

1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 23 del 2005, istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica e in condizioni di povertà.

2. Il RDL è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. II RDL consiste in un patto tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione a un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un'autosufficienza economica.

3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella deliberazione di cui al comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti criteri, requisiti e modalità per l'attuazione del presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011 la Regione attua gli interventi di cui al presente articolo nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di personale

1. Fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro dell'area dirigenziale di cui all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), lo stanziamento iscritto in conto della missione 01 - programma 10 nel bilancio della Regione, e in quelle corrispondenti dei bilanci degli enti, delle agenzie, degli istituti e delle aziende del comparto di contrattazione regionale, è costituito nella misura corrispondente all'importo stanziato nell'anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento delle risorse destinate al trattamento accessorio.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) fino alla sottoscrizione del contratto integrativo regionale di lavoro di cui all'articolo 48, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016.

3. Il fondo destinato alle spese per studi, ricerche e consulenze, iscritto in conto della missione 01 - programma 11 - titolo 1, è autorizzato nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale ed è ripartito con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di personale d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, tra i competenti centri di responsabilità, secondo criteri che tengano conto delle specifiche ed elevate professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni prioritarie individuate dalla Giunta regionale e della carenza o insufficienza delle medesime professionalità nell'organico del sistema Regione [16].

4. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e successive modifiche ed integrazioni, il personale già operante nel comparto della formazione professionale ai sensi della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), titolare di un regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012, dipendente di agenzie formative e che, se ancora in servizio alla data prevista dalla specifica procedura di cui alla citata legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, abbia inoltrato regolare istanza al competente Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è iscritto, su richiesta, alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008). L'iscrizione è disposta anche in deroga a quanto previsto all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 38 (Norme in materia di servizi per il lavoro, disposizioni attuative della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), e interventi a favore degli operatori di tutela ambientale). Non sono iscritti alla lista speciale ad esaurimento coloro che si siano dimessi dall'ente o agenzia formativa che abbiano, in precedenti procedure, beneficiato di specifici incentivi pubblici istituiti per l'esodo dal comparto della formazione professionale. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a euro 500.000 per l'anno 2018, euro 1.213.000 per l'anno 2019, euro 1.313.850 per l'anno 2020, euro 844.000 per l'anno 2021 (missione 15 - programma 02 - titolo 1) si fa fronte per il triennio 2018-2020 con le previsioni di entrata del bilancio della Regione per gli anni 2018-2020, mentre per l'anno 2021 mediante pari quota dell'entrata già accertata e imputata per lo stesso anno in conto del titolo 1 - tipologia 103 - capitolo EC122.028. eccedente rispetto alle spese impegnate ed esigibili nella stessa annualità e rispetto alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale n. 5 del 2017 relative alla medesima annualità.

 

     Art. 12. Vincoli di legge

1. La lettera g) del comma 1, dell'articolo 10 delle legge regionale n. 5 del 2017 è così sostituita: "g) in conto dei capitoli di spesa SC04.1370 - missione 09 - programma 02 - titolo 2 e SC04.2445 - missione 08 - programma 01 - titolo 1, in capo ai rispettivi centri di responsabilità, per le finalità previste dall'articolo 167, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a termini dell'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con contestuale iscrizione in conto dei capitoli d'entrata EC350.034, EC350.065 e EC350.066 (titolo 3 - tipologia 02).".

 

     Art. 13. Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2018, 2019 e 2020 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.

 

     Art. 14. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2018.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[2] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[3] L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma è stata abrogata dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[6] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[8] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

[9] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 11 settembre 2020, n. 24.

[10] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 febbraio 2018, n. 6, ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 2019, n. 16.

[11] Lettera modificata dall'art. 30 della L.R. 3 luglio 2018, n. 22 e così sostituita dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[12] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40. Per proroghe del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 20, l'art. 7 della L.R. 12 marzo 2020, n. 10, l'art. 10 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22 e l'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2023, n. 18.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 5 novembre 2018, n. 40.

[15] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 2 agosto 2018, n. 33.

[16] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 novembre 2021, n. 17 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 settembre 2024, n. 13.