§ 5.2.272 - L.R. 16 settembre 2019, n. 16.
Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:16/09/2019
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia sanitaria.
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.272 - L.R. 16 settembre 2019, n. 16.

Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019).

(B.U. 19 settembre 2019, n. 41)

 

Art. 1. Disposizioni in materia sanitaria.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2018 e all'articolo 8 della legge regionale n. 48 del 2018

1. Al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e successive modifiche ed integrazioni, l'importo di euro "29.867.000'' è sostituito dal seguente: "31.517.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6002).

2. All'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 l'importo di euro "500.000" è sostituito dal seguente: "800.000" (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.6543);

b) al comma 8 l'importo di euro "2.324.000" è sostituito dal seguente: "3.174.000" (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003);

c) il comma 31 è sostituito dai seguenti:

"31. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la spesa di euro 3.500.000 al fine di garantire al personale del servizio sanitario regionale l'erogazione di prestazioni aggiuntive in conformità con l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), da destinare in maniera prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste d'attesa (missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC08.7798).

31 bis. Le risorse disponibili presso l'Azienda per la tutela della salute (ATS), in seguito a trasferimenti effettuati dai capitoli SC02.1101, SC02.1147SC02.1148, SC02.1149, SC02.1151, SC02.1152, SC02.1160, SC02.1161, SC02.5027, SC02.5028, SC02.5029, SC02.5030, SC05.0116, SC05.6005, SC05.6022, per le quali si siano realizzate economie di spesa nell'anno precedente a quello di riferimento sono destinate, per le annualità 2019, 2020 e 2021, all'integrazione delle risorse del capitolo SC05.6003 al fine di incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa; la Giunta regionale ripartisce tali risorse tra le aziende. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ATS procede alla rendicontazione delle somme trasferite dall'Assessorato regionale competente in materia di sanità dai capitoli di cui al presente comma e, verificata la sussistenza di eventuali economie, le riversa nei successivi trenta giorni nelle casse della Regione (missione 13 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC05.6003).";

d) il comma 32 è sostituito dal seguente:

"32. A valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 01 - titolo 1 è autorizzata la spesa massima di euro 1.300.000 annui, per gli anni dal 2019 al 2033, destinata a finanziare il reclutamento di professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, soggetti ad accreditamento sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti, rispettivamente, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 (Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio) e dal decreto interministeriale Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministro della salute 13 giugno 2017 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria). Il finanziamento è erogato, per un massimo di euro 800.000 all'Università degli studi di Sassari e per un massimo di euro 500.000 all'Università degli studi di Cagliari, per quindici anni, previa stipula di apposite convenzioni tra l'Assessore regionale competente in materia di sanità e i rettori, stipulate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei), in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5 del medesimo articolo 5 della legge n. 240 del 2010, e a cui è demandata l'individuazione delle effettive esigenze e dei conseguenti settori scientificodisciplinari da ricoprire.";

e) al comma 48 il secondo periodo è soppresso.

3. Una quota annua del fondo unico previsto dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), pari a un massimo di euro 400.000, è destinata al finanziamento delle docenze dei corsi di laurea in professioni sanitarie (missione 04 - programma 04 - titolo 1 - capitolo SC02.0171).

4. Le somme trasferite all'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari dal capitolo SC05.0109 sono riversate, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle casse della Regione che, nei successivi trenta giorni, le assegna all'ATS per l'attivazione di un percorso formativo in materia di accreditamento istituzionale.

5. La Regione è autorizzata a finanziare annualmente l'AREUS per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-urgenza 118. La spesa è quantificata in euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (missione 13 - programma 02 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2022, al finanziamento della medesima spesa si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, nei limiti dello stanziamento annualmente iscritto, per le medesime finalità, in conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 con le relative leggi annuali di bilancio.

6. A valere sulle risorse di cui alla missione 13 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0001, una quota pari a euro 15.000 annui è destinata all'ATS ed erogata al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (CiSOM) di Porto Torres quale concorso allo svolgimento del servizio temporaneo di assistenza medica sull'Isola dell'Asinara.

7. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 15, della legge regionale n. 1 del 2018, a valere sulle risorse in conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05.5025, è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 923.739,29 a favore dell'ATS.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le riduzioni e gli utilizzi di spese riportati nell'allegato 2 (Tabella A - Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) alla presente legge.

2. Nel bilancio di previsione regionale per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni in termini di competenza e di cassa, comprese quelle di cui al comma 1, di cui all'allegato 1 (Variazioni delle spese per missioni, programmi e titoli) alla presente legge.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)