Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 29/04/2013 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro |
Art. 2. Operatività dei PLUS |
Art. 3. Indennità degli organi di controllo e revisione |
Art. 4. Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.12.55 - L.R. 29 aprile 2013, n. 10.
Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale.
(B.U. 9 maggio 2013, n. 21)
Art. 1. Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro
1. Nelle more del riordino istituzionale degli enti territoriali e del sistema dei servizi per il lavoro e lo sviluppo, il personale impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006, compreso il personale professionalizzato di CSL della Provincia di Carbonia Iglesias, indipendentemente dalla forma contrattuale applicata, è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro [1].
2. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 avviene entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), mantenendo presso l'Agenzia regionale del lavoro la tipologia contrattuale in essere alla data di approvazione della presente legge, ovvero l'ultimo contratto operante negli ultimi diciotto mesi.
3. In attesa del riordino di cui al comma 1, il personale continua ad operare con le stesse funzioni precedentemente svolte presso gli enti territoriali di provenienza, al fine di dare continuità e garantire le competenze delegate.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua, qualora necessario, la propria pianta organica ed avvia entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le procedure per l'espletamento di "corsi-concorso" con riguardo alla esperienza lavorativa maturata.
5. La procedura selettiva individuata dal presente articolo si conclude entro il 31 dicembre 2013.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento iscritto alla UPB S06.06.004 in conto residui e, successivamente alla sua approvazione, nei corrispondenti capitoli ed UPB del bilancio annuale 2013 e in quello pluriennale.
Art. 2. Operatività dei PLUS
1. Per consentire la piena operatività dell'Ufficio di piano di ciascun Piano unitario locale dei servizi (PLUS) anche gli oneri relativi a detto personale sono da considerarsi oneri correlati all'esercizio di funzioni specifiche del settore sociale.
Art. 3. Indennità degli organi di controllo e revisione
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 6, comma 4 bis, della
Art. 4. Omogeneizzazione organizzativa nel comparto della formazione professionale
1. Nelle more della riorganizzazione del comparto della formazione professionale, il personale cessato o sospeso dal lavoro entro il 31 dicembre 2012 e che alla medesima data risultava inserito nel bacino degli ammortizzatori sociali in deroga, già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della