Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2023 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile |
Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali |
Art. 3. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali |
Art. 4. Disposizioni varie |
Art. 5. Copertura finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 5.2.299 - L.R. 29 dicembre 2023, n. 18.
Legge di stabilità 2024
(B.U. 30 dicembre 2023, n. 72)
Art. 1. Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titolo 1 e 2).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al
Art. 2. Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della
a) euro 484.705.120 a favore dei comuni (missione 18 - programma 01 - titolo 1);
b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della
c) euro 835.000 per le finalità di cui alla
d) euro 600.000 a favore della Provincia di Nuoro per il funzionamento del museo MAN (missione 18 - programma 01 - titolo 1);
e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla
f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della
(missione 18 - programma 01 - titolo 1).
2. Al fine di omogeneizzare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti degli enti locali a quello del personale del sistema Regione, la Regione avvia il percorso istituzionale per l'attuazione del comparto unico del pubblico impiego del sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, di cui all'articolo 1, comma 2 ter, della
Art. 3. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della
a) programmi rivolti alle persone non autosufficienti e con disabilità gravissime "Ritornare a casa PLUS" di potenziamento dell'assistenza domiciliare;
b) programmi rivolti a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
c) programmi rivolti alle persone non autosufficienti complementari alla domiciliarità (azioni di integrazione socio-sanitaria) quali il rimborso degli oneri sociali per gli inserimenti in strutture sociosanitarie incluso il ricollocamento di cui all'articolo 6, comma 25, della
d) programmi rivolti a persone affette da particolari patologie.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali lo stesso s'intende acquisito, definisce le linee di indirizzo pluriennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato.
3. È autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 120.000 quale integrazione dell'Indennità regionale fibromialgia (IRF) 2023 per i cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia che nell'anno 2023 hanno presentato la domanda per l'ottenimento dell'indennità regionale entro il 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera b), della
4. Al comma 4 dell'articolo 45 della
5. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata, a valere sul fondo sanitario regionale, la spesa di euro 250.000 da destinare all'AREUS per l'attivazione di una centrale medica integrata (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
6. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della
7. È autorizzata, per l'anno 2024, a valere sul fondo sanitario regionale, la spesa di euro 450.000 da destinare all'AREUS quale finanziamento delle Risorse aggiuntive regionali (RAR) finalizzate a garantire la pronta disponibilità al personale dipendente dell'area del comparto (ruolo sanitario e tecnico) che opera in zone disagiate (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
Art. 4. Disposizioni varie
1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 8.500.000 in ragione di euro 3.500.000 per l'anno 2024 ed euro 5.000.000 per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria dei treni ATR di proprietà regionale e affidati, in comodato d'uso, a Trenitalia per l'assolvimento del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2025 (missione 10 - programma 01 - titolo 2).
2. L'articolo 4 della
"Art. 4 (Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare)
1. Per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e gestiti ai sensi della
3. Il termine di cui all'articolo 8, comma 9, della
4. Le manifestazioni finanziate ai sensi della
Art. 5. Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2024, 2025 e 2026 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) con effetti finanziari dal 1° gennaio 2024.
Tabelle
(Omissis)