§ 3.1.156 - L.R. 21 febbraio 2018, n. 6.
Disposizioni varie in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/02/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di sanità convenzionata
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.1.156 - L.R. 21 febbraio 2018, n. 6.

Disposizioni varie in materia sanitaria.

(B.U. 1 marzo 2018 n. 11)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di sanità convenzionata

1. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 54/20 del 6 dicembre 2017, le indennità aggiuntive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) dell'Accordo integrativo regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/62 del 10 dicembre 2002, in quanto correlate a servizi resi da tutto il personale a garanzia del miglioramento dell'assistenza tramite una forte integrazione fra tutti i professionisti operanti nell'emergenza sanitaria territoriale in sintonia con gli obiettivi posti dall'articolo 95, comma 3, dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 23 marzo 2005, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono finalizzate alla remunerazione del contributo anche in termini di disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.

2. Fino al termine di cui al comma 1, le indennità di cui all'articolo 21, comma 3 dell'Accordo integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.

3. Al fine di assicurare i servizi di emergenza sanitaria territoriale nel territorio regionale, nei termini previsti dagli accordi integrativi è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 2.030.000 (missione 13 - programma 03). Conseguentemente il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) è così sostituito:

"16. Per il finanziamento degli accordi integrativi regionali per la medicina generale, per la pediatria di libera scelta e per l'emergenza sanitaria territoriale, è autorizzata a favore dell'Azienda per tutela della salute (ATS) la spesa annua di euro 17.064.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).".

4. Una quota parte delle risorse stanziate nella missione 13 - programma 03, ai fini della copertura dello squilibrio di bilancio corrente, può essere destinata annualmente al finanziamento di specifiche funzioni e attività svolte da parte delle Aziende Ospedaliere e Ospedaliero-Universitarie per le quali non è prevista una correlata remunerazione o per le quali la stessa non garantisce la totale copertura dei costi.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge, è autorizzata a decorrere dall'anno 2018, l'ulteriore spesa di euro 2.030.000 annui, alla quale si fa fronte per gli anni 2018-2020 con le variazioni di bilancio di cui al comma 2 e a decorrere dall'anno 2021, con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018 -2020 sono apportate le seguenti variazioni:

 

in aumento

missione 13 - programma 03 - titolo 1

capitolo SC05.6002

2018 euro 2.030.000

2019 euro 2.030.000

2020 euro 2.030.000

 

in diminuzione

missione 13 - programma 03 - titolo 1

capitolo SC08.7146

2018 euro 2.030.000

2019 euro 2.030.000

 

missione 13 - programma 04 - titolo 2

capitolo SC05.0010

2020 euro 2.030.000.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).