Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 21/02/2008 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde |
Art. 2. Consegna dei beni |
Art. 3. Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi |
Art. 4. Funzioni e beni trasferiti |
Art. 5. Determinazione dei servizi e delle relative risorse |
Art. 6. Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A. |
§ 41.7.308 - D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni e compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale.
(G.U. 28 marzo 2008, n. 74 - S.O. n. 73)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 25 ottobre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, e dell'economia e delle finanze;
Emana
il segue e decreto legislativo:
Titolo I
Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati dalle ferrovie della Sardegna e dalle ferrovie meridionali sarde. Trasferimento delle Aziende
Art. 1. Trasferimento delle Ferrovie della Sardegna e delle Ferrovie Meridionali Sarde
1. In attuazione dello Statuto Speciale sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale attualmente erogati dalle Gestioni Governative Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde, nonchè le relative aziende e le risorse finanziarie necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati dalle gestioni stesse senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio e patrimonio indisponibile e disponibile della Regione i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde.
3. I soggetti individuati dalla Regione subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti. Contestualmente sono messi a disposizione dei soggetti individuati i relativi beni, l'organizzazione ed il personale.
Art. 2. Consegna dei beni
1. Il trasferimento dei beni di cui all'articolo precedente, indicati negli elenchi sub A) e sub B) allegati al presente decreto, nonchè di ogni altro rapporto giuridico, ha effetto dalla data di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La consegna avviene mediante verbali sottoscritti dalle parti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni consegnati alla Regione.
3. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta, tassa e qualsiasi altro diritto dovuto in base alla legge, fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte della Regione.
4. Alla formazione di eventuali elenchi correttivi o integrativi di quelli di cui allegati sub A) e sub B) del presente decreto, si provvede, d'accordo tra le parti, entro dodici mesi decorrenti dalla data di consegna. Essi producono effetti dalle rispettive date di consegna.
Art. 3. Trasferimento alla Regione delle risorse finanziarie per l'esercizio dei servizi
1. Per il triennio 2007-2009 gli oneri per la gestione dei servizi di cui all'articolo 1 rimangono a carico dello Stato.
2. Le risorse finanziarie che lo Stato trasferisce alla Regione sono quantificate complessivamente in euro 57.687.900 annui, di cui euro 46.259.000 per i servizi erogati da Ferrovie della Sardegna ed euro 11.428.900 per i servizi erogati da Ferrovie Meridionali Sarde.
3. Eventuali oneri finanziari relativi alle aziende trasferite, derivanti da fatti anteriori al trasferimento e non rilevabili dalla documentazione esistente all'atto del trasferimento medesimo, rimangono a carico dello Stato.
Titolo II
Servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A. e infrastrutture ferroviarie di proprietà di R.F.I. S.p.A.
Art. 4. Funzioni e beni trasferiti
1. In attuazione dello Statuto speciale, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna tutte le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia S.p.A.
Art. 5. Determinazione dei servizi e delle relative risorse
1. Con Accordo di Programma, da stipularsi tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione, sono individuati i servizi trasferiti e sono determinate le risorse finanziarie necessarie a garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione. Il livello di erogazione del servizio e le risorse trasferite non dovranno comunque essere inferiori agli attuali.
2. La Regione stipula Contratti di Servizio con le imprese ferroviarie individuate secondo le previsioni della normativa in vigore. Rimangono in ogni caso a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con Trenitalia S.p.A., o ad esse conseguenti, in relazione a servizi resi nel periodo antecedente al trasferimento.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità della popolazione.
Art. 6. Trasferimento alla Regione di infrastrutture ferroviarie facenti capo ai RFI S.p.A.
1. La Regione può richiedere all'amministrazione statale competente il trasferimento al proprio patrimonio di beni, impianti e infrastrutture facenti capo a RFI S.p.A. esistenti sul territorio regionale e non ritenuti, in base alla normativa vigente, di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 1)
(Omissis)
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 1)
(Omissis)