§ 58.14.3 - Legge 25 luglio 1952, n. 949.
Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:25/07/1952
Numero:949


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 sono sostituite le seguenti
Art. 3.      L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente
Art. 4.      L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente
Art. 5.      E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati [...]
Art. 6.      A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua [...]
Art. 7.      Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo [...]
Art. 8.      Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate [...]
Art. 9.      Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre [...]
Art. 10.      Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964
Art. 11.      L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto
Art. 12.      Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti [...]
Art. 13.      Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché [...]
Art. 14.      L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero [...]
Art. 15.      Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse [...]
Art. 16.      E' autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio [...]
Art. 17.  [6]
Art. 18.  [7]
Art. 19.  [8]
Art. 20.  [9]
Art. 21.      L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio [...]
Art. 22.  [10]
Art. 23.  [11]
Art. 24.  [12]
Art. 25.  [13]
Art. 26.  [14]
Art. 27.  [15]
Art. 28.  [16]
Art. 29.  [17]
Art. 30.  [18]
Art. 31.  [19]
Art. 32.  [20]
Art. 33.  [21]
Art. 34.  [22]
Art. 35.  [23]
Art. 36.  [24]
Art. 37.  [25]
Art. 38.      La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio [...]
Art. 39.  [29]
Art. 40.      Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del regio [...]
Art. 41.      
Art. 42.  [39]
Art. 43.  [40]
Art. 44.  [41]
Art. 45.  [42]
Art. 46.  [43]
Art. 47.  [44]
Art. 48.  [45]
Art. 49.  [46]
Art. 50.  [47]
Art. 51.  [48]
Art. 52.  [49]
Art. 53.      E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 [...]
Art. 54.      I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro
Art. 55.      Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno [...]
Art. 56.      Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art. 55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in [...]
Art. 57.      Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sarà corrisposto per intero per le prime [...]
Art. 58.      L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, [...]
Art. 59.      Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui [...]
Art. 60.      Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. [...]
Art. 61.      Il contributo di cui all'art. 55 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo [...]
Art. 62.      Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da [...]
Art. 63.      I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. [...]
Art. 64.      Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75
Art. 65.      Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più [...]
Art. 66.  [50]
Art. 67.      Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'art. 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio [...]
Art. 68.      E' applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'art. 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75
Art. 69.      Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 [...]
Art. 70.      Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina [...]
Art. 71.      Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina, la [...]
Art. 72.      E' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 [...]
Art. 73.      Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del [...]
Art. 74.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello [...]
Art. 75.       E' istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva [...]
Art. 76.       Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del
Art. 77.       Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese [...]
Art. 78.       Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunziare alla sede provinciale [...]
Art. 79.       Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al [...]
Art. 80.       Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso [...]
Art. 81.      Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso
Art. 82.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge
Art. 83.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge
Art. 84.      La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 58.14.3 - Legge 25 luglio 1952, n. 949.

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(G.U. 29 luglio 1952, n. 174)

 

 

Capo I

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

          Art. 2.

     Alla lettera c) dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 sono sostituite le seguenti:

     (omissis)

 

Capo II

OPERE STRAORDINARIE PER L'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

 

          Art. 3.

     L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

          Art. 4.

     L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

     (omissis)

 

Capo III

CREDITO PER MACCHINE AGRICOLE, OPERE IRRIGUE E COSTRUZIONI RURALI

 

          Art. 5.

     E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari [1].

     I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

     Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.

     I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito [2].

 

          Art. 6.

     A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.

     Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1964 [3] dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'art. 11.

 

          Art. 7.

     Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

     Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

     La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

 

          Art. 8.

     Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

 

          Art. 9.

     Le somme eventualmente non impegnate dal fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 10.

     Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 [4] esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.

     Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11.

     L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

     a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;

     b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;

     c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.

     I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.

     Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964 [5]. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

     Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

 

          Art. 12.

     Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari.

     La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

 

          Art. 13.

     Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonché le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

 

          Art. 14.

     L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'art. 10.

 

          Art. 15.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

     Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.

 

Capo IV

BONIFICHE, MIGLIORAMENTI FONDIARI

 

          Art. 16.

     E' autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonché all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.

 

Capo V

CREDITO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE

 

          Art. 17. [6]

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19. [8]

 

          Art. 20. [9]

 

          Art. 21.

     L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

 

          Art. 22. [10]

 

          Art. 23. [11]

 

          Art. 24. [12]

 

          Art. 25. [13]

 

          Art. 26. [14]

 

          Art. 27. [15]

 

          Art. 28. [16]

 

          Art. 29. [17]

 

          Art. 30. [18]

 

          Art. 31. [19]

 

          Art. 32. [20]

 

Capo VI

CREDITO ALL'ARTIGIANATO

 

          Art. 33. [21]

 

          Art. 34. [22]

 

          Art. 35. [23]

 

          Art. 36. [24]

 

          Art. 37. [25]

     E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

     Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

     a) dai conferimenti dello Stato;

     b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

     c) [26];

     d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

     I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

     da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

     da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

     da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

     da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

     Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

     Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni.

 

          Art. 38.

     La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

     Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. [27]

     [28].

 

          Art. 39. [29]

 

          Art. 40.

     Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento [30] .

     [31].

     [32].

     [33].

     [34].

     [35].

     [36].

 

          Art. 41.

     [37].

     Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

     [38].

 

          Art. 42. [39]

 

          Art. 43. [40]

 

          Art. 44. [41]

 

          Art. 45. [42]

 

          Art. 46. [43]

 

          Art. 47. [44]

 

          Art. 48. [45]

 

          Art. 49. [46]

 

          Art. 50. [47]

 

          Art. 51. [48]

 

          Art. 52. [49]

 

Capo VII

COSTRUZIONE DI METANODOTTI E RICERCHE DI IDROCARBURI

 

          Art. 53.

     E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

     a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'art. 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

     b) per i finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

 

          Art. 54.

     I finanziamenti previsti dall'art. 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.

     I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.

 

Capo VIII

COSTRUZIONI NAVALI PER LA MARINA MERCANTILE

 

          Art. 55.

     Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

     Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda.

     Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.

     Se, entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.

 

          Art. 56.

     Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'art. 55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.

     Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.

     Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

     Saranno accolte oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvicinino maggiormente alla media di contributo sopra indicato.

     Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

     Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

     La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

     Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'art. 70, ridotto della somma di cui all'art. 62, e al contributo da corrispondere.

     Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.

     Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre istanze-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta.

 

          Art. 57.

     Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'art. 56, sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

     Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

 

          Art. 58.

     L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

     1) del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che la presiede;

     2) del direttore generale del naviglio;

     3) del direttore generale della navigazione e traffico;

     4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

     5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

     Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.

 

          Art. 59.

     Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'art. 58, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

     Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.

 

          Art. 60.

     Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.

     La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 55 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

 

          Art. 61.

     Il contributo di cui all'art. 55 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed m), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'art. 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

 

          Art. 62.

     Dello stanziamento di cui all'art. 70, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

     A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'art. 55, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stazza lorda.

     Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'art. 55, e gli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente capo.

     Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 63.

     I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

 

          Art. 64.

     Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

     Alle operazioni in valuta estera previste dall'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro per il tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

     Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

 

          Art. 65.

     Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinché le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.

 

          Art. 66. [50]

     Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.

     Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile.

 

          Art. 67.

     Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'art. 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'art. 64 della presente legge, purché siano osservate le norme richiamate nel precedente art. 63.

     Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'art. 66.

 

          Art. 68.

     E' applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'art. 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

 

          Art. 69.

     Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

 

          Art. 70.

     Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua parte sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:

     3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53;

     5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54;

     4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55.

 

          Art. 71.

     Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

     75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;

     75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

 

Capo IX

 

ADDESTRAMENTO E IMPIEGO DI MANO D'OPERA DISOCCUPATA

 

          Art. 72.

     E' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

     Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52, e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

     Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà depositato, in conto corrente fruttifero, presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

 

          Art. 73.

     Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

 

Capo X

 

CASE PER I LAVORATORI

 

          Art. 74.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.

 

Capo XI

CONTRIBUTO STRAORDINARIO TEMPORANEO PER INVESTIMENTI INTESI A COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 75.

     E' istituito, per il periodo dal 1° marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile.

     Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche, nonché alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.

 

          Art. 76.

     Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:

     a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonché al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

     b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.

     Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1° agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

 

          Art. 77.

     Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte.

     Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale è determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

 

          Art. 78.

     Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunziare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

     Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'art. 76, la denunzia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti.

     La denunzia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

     La denunzia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale.

     Il controllo delle denunzie è effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

 

          Art. 79.

     Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al pagamento di una sopratassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.

     Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 100.000, nonché al pagamento di una sopratassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.

     Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denunzia di cui all'art. 78 è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 20.000.

     Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonché per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.

     Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.

 

          Art. 80.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

 

Capo XII

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 81.

     Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:

     - per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'art. 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'art. 75 della presente legge;

     - per la spesa di miliardi 13 di cui all'art. 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;

     - per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'art. 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;

     - per la spesa di miliardi 5 di cui all'art. 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo;

     - per la spesa di milioni 300 di cui all'art. 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

     - per la spesa di cui all'art. 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53;

     - per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;

     - per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", dall'art. 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;

     - per la spesa di cui all'art. 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.

 

          Art. 82.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

 

          Art. 83.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 84.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 14 gennaio 1959, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'articolo unico della L. 28 dicembre 1957, n. 1306.

[3] L'art. 12 della L. 2 giugno 1961, n. 454 ha prorogato il presente termine al 30 giugno 1969.

[4] L'art. 12 della L. 2 giugno 1961, n. 454 ha prorogato il presente termine al 30 giugno 1969.

[5] L'art. 12 della L. 2 giugno 1961, n. 454 ha prorogato il presente termine al 30 giugno 1969.

[6] Articolo prima modificato dall'art. 3 della L. 16 settembre 1960, n. 16 e dall'art. 40 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; con conferma dall'art. 3 della L. 26 novembre 1993, n. 489.

[7] Articolo prima modificato dall'art. 4 della L. 16 settembre 1960, n. 1016 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[8] Articolo prima modificato dall'art. 1 della L. 11 gennaio 1957, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[9] Articolo prima modificato dall'art. 2 della L. 4 febbraio 1956, n. 54 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[10] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[11] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[12] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[13] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[14] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[15] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[16] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[17] Articolo prima sostituito dall'art. 3 della L. 3 dicembre 1957, n. 1196 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[18] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[19] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[20] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[21] Articolo prima sostituito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524 e dall'art. 5 della L. 14 ottobre 1964, n. 1068, poi modificato dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1974, n. 713 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[22] Articolo prima modificato dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 6 della L. 14 ottobre 1964, n. 1068, dall'art. 2 della L. 31 ottobre 1966, n. 947, dall'art. 3 della L. 24 dicembre 1974, n. 713 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[23] Articolo prima sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524, poi modificato dall'art. 2 della L. 11 gennaio 1957, n. 5 e dall'art. 30 della L. 7 agosto 1982, n. 526 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[24] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 7 agosto 1971, n. 685.

[26] Lettera abrogata dall'art. 3 della L. 26 novembre 1993, n. 489.

[27] L'art. 29 della L. 7 agosto 1982, n. 526, integra il presente comma.

[28] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[29] Articolo prima modificato dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'art. 2 della L. 8 marzo 1958, n. 232, dall'art. 38 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034), dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, successivamente, abrogato dall'art. 3 della L. 26 novembre 1993, n. 489.

[30] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 1974, n. 713.

[31] Comma prima inserito dall'art. 4 della L. 24 dicembre 1974, n. 713 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[32] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[33] Comma prima modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 1974, n. 713 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[34] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[35] Comma prima aggiunto dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[36] Comma prima aggiunto dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[37] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[38] Comma abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[39] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[40] Articolo prima sostituito dall'art. 2 della L. 7 agosto 1971, n. 685 poi modificato dall'art. 30 della L. 7 agosto 1982, n. 526 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[41] Articolo prima sostituito dall'art. 3 della L. 7 agosto 1971, n. 685, poi modificato dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1975, n. 524, dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 1976, n. 156 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 maggio 1976, n. 350), dall'art. 2 del D.L. 20 maggio 1993, n. 149 (convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237) e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[42] Articolo prima modificato dall'art. 6 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524, poi sostituito dall'art. 4 della L. 7 agosto 1971, n. 685 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[43] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[44] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[45] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[46] Articolo prima modificato dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1956, n. 1524 e, successivamente, abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[47] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[48] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[49] Articolo abrogato dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

[50] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 7 maggio 1954, n. 211.