Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo |
Data: | 03/08/2017 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Aiuti agli allevatori del comparto ovino |
Art. 2. Attuazione degli aiuti |
Art. 3. Normativa applicabile |
Art. 4. Abrogazioni |
Art. 5. Norma finanziaria |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 2.2.89 - L.R. 3 agosto 2017, n. 19.
Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017.
(B.U. 7 agosto 2017, n. 37)
Art. 1. Aiuti agli allevatori del comparto ovino
1. La somma di euro 14.000.000, disposta per l'anno 2017 dall'articolo 5, comma 31, della
a) euro 2.000.000 per il finanziamento di un programma di distribuzione alle persone indigenti di formaggi ovini DOP prodotti in Sardegna; il programma degli interventi e le relative modalità attuative sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di politiche sociali e di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 12 - programma 04 - titolo 1);
b) euro 12.000.000 per il finanziamento di un programma di sostegno delle imprese del comparto ovino, attive nella produzione agricola primaria, per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017; le direttive di attuazione del programma sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata, per l'anno 2017, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
Art. 2. Attuazione degli aiuti
1. All'erogazione degli aiuti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, secondo le direttive di attuazione approvate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della
Art. 3. Normativa applicabile [1]
1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono erogati conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, formato in particolare dai regolamenti (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire che gli aiuti previsti dalla presente legge o parte di essi siano attuati conformemente a quanto stabilito per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole dal capo II (Interventi compensativi) del
Art. 4. Abrogazioni
1. Il comma 31 dell'articolo 5 della
Art. 5. Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati, per l'anno 2017, in euro 17.000.000 (missione12 - programma 04 - titolo 1; missione 16 - programma 01 - titolo 1).
2. L'Amministrazione regionale attua la presente legge, per l'anno 2017, mediante l'impiego delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della
a) per euro 2.000.000 relativi all'articolo 1, comma 1, lettera a), mediante utilizzo di pari quota delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 31, della
b) per euro 15.000.000 mediante la variazione di bilancio di cui al comma 3.
3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 sono introdotte le seguenti variazioni:
SPESA
in diminuzione
missione 12 - programma 04 - titolo 1
capitolo SC08.6908
2017 euro 12.000.000
missione 16 - programma 01 - titolo 1
capitolo SC06.1159
2017 euro 1.300.000
missione 16 - programma 01 - titolo 2
capitolo SC06.1027
2017 euro 1.000.000
capitolo SC06.1030
2017 euro 700.000
in aumento
missione 16 - programma 01 - titolo 1
capitolo NI
2017 euro 15.000.000
Art. 6. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della