| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.4 disciplina generale | 
| Data: | 06/08/1967 | 
| Numero: | 765 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente [...] | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. | 
| Art. 5. | 
| Art. 6. | 
| Art. 7. | 
| Art. 8. | 
| Art. 9. | 
| Art. 10. | 
| Art. 11. | 
| Art. 12. | 
| Art. 13. | 
| Art. 14. | 
| Art. 15. | 
| Art. 16. | 
| Art. 17. | 
| Art. 18. | 
| Art. 19. | 
| Art. 20. | 
| Art. 21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative [...] | 
| Art. 22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | 
§ 38.4.14 - L. 6 agosto 1967, n. 765.
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.
(G.U. 31 agosto 1967, n. 218)
     I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della 
Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella 
[1] Sostituisce il primo, quarto, quinto e sesto comma, art. 8 della 
[2] Modifica l'art. 10 della 
[3] Abroga l'ultimo comma, art. 11 della 
[4] Modifica l'art. 16 della 
[5] Sostituisce l'art. 26 della 
[6] Sostituisce l'art. 27 della 
[7] Sostituisce i primi due commi, art. 28 della L. 17 agosto 1942.
[8] Sostituisce l'art. 30 della 
[9] Sostituisce l'art. 31 della 
[10] Sostituisce il secondo comma, art. 35 della 
[11] Sostituisce l'art. 36 della 
[12] Sostituisce l'art. 41 della 
[13] Aggiunge l'art. 41 bis alla 
[14] Aggiunge l'art. 41 ter alla 
[15] Aggiunge l'art. 41 quater alla 
[16] Aggiunge l'art. 41 quinquies alla 
[17] Aggiunge l'art. 41 sexies alla 
[18] Aggiunge l'art. 41 septies alla 
[19] Aggiunge l'art. 41 octies alla