Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 30/11/2011 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 9/2008 ) |
Art. 3. (Modifica all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 ) |
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2006 ) |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 12 bis della legge regionale 11/2006 ) |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6/2003) |
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 ) |
Art. 8. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1991) |
Art. 9. (Estensione degli interventi) |
Art. 10. (Disposizione transitoria) |
Art. 11. (Abrogazioni) |
Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011 in materia di personale) |
Art. 13. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 14. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.241 - L.R. 30 novembre 2011, n. 16.
Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
(B.U. 7 dicembre 2011, n. 49)
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 31 della Costituzione , nonchè al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.
2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.
Art. 2. (Modifica all'articolo 9 della
1. Il comma 6 dell'articolo 9 della
«6. Con le assegnazioni di cui al comma 5, i Comuni possono attuare interventi economici per la durata massima di sei mesi, prorogabile per una sola volta fino a dodici mesi, in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
Art. 3. (Modifica all'articolo 8 bis della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della
«1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori erogati dai Comuni a favore dei soggetti di cui all'articolo 12 bis, comma 1.».
Art. 4. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 12 bis della
1. L'articolo 12 bis della
«Art. 12 bis. (Requisiti dei beneficiari)
1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialità di cui agli articoli 8 bis, 8 ter, 9, 10 e 11 sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e appartenga a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
Art. 6. (Modifiche all'articolo 12 della
1. Il comma 1.1 dell'articolo 12 della
«1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
2. I commi 1.2 e 1 bis dell'articolo 12 della
Art. 7. (Sostituzione dell'articolo 18 ante della
1. L'articolo 18 ante della
«Art. 18 ante. (Requisiti dei beneficiari)
1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purchè residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
Art. 8. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
«1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
Art. 9. (Estensione degli interventi) [6]
1. Gli interventi di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, al fine di assicurare parità di condizioni di accesso ai benefici a tutti gli stranieri residenti, sono attuati anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 41 del
Art. 10. (Disposizione transitoria)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.
Art. 11. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il comma 13 dell'articolo 11 della
b) gli articoli 2 e 5 della
c) l'articolo 78 della
d) il comma 6 dell'articolo 9 della
Art. 12. (Modifica all'articolo 12 della
1. La lettera b) del comma 38 dell'articolo 12 della
Art. 13. (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della
2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 5, della
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico:
a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;
b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
Art. 14. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
[2] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui subordina l’accesso alle prestazioni ivi indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2013, n. 222, aveva dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, per gli stranieri di cui all’art. 41 del