§ 2.3.95 - Regolamento 7 maggio 1998, n. 994.
Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.3 aiuti di stato e altre sovvenzioni
Data:07/05/1998
Numero:994


Sommario
Art. 1.  Esenzioni per categoria.
Art. 2.  De minimis.
Art. 3.  Trasparenza e controllo.
Art. 4.  Periodo di validità e modifica dei regolamenti.
Art. 5.  Relazione di valutazione.
Art. 6.  Audizione delle parti interessate.
Art. 7.  Comitato consultivo.
Art. 8.  Consultazione del comitato consultivo.
Art. 9.  Disposizioni finali.


§ 2.3.95 - Regolamento 7 maggio 1998, n. 994.

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali.

(G.U.C.E. 14 maggio 1998, n. L 142).

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

     vista la proposta della Commissione [1],

     previa consultazione del Parlamento europeo [2],

     visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

     1) considerando che, a norma dell'articolo 94 del trattato, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;

     2) considerando che, a norma del trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione;

     3) considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato;

     4) considerando che la Commissione ha applicato gli articoli 92 e 93 del trattato in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune a norma di una o più disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

     5) considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto; che essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi gli articoli 5 e 177 del trattato;

     6) considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;

     7) considerando che è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;

     8) considerando che può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare individualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato comune;

     9) considerando che la Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;

     10) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti; che a tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e possa essere discusso e valutato con gli Stati membri in sede di comitato consultivo; che a tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame;

     11) considerando che il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione; che occorre pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica; che la Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne hanno determinato l'adozione, o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune;

     12) considerando che è opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni; che, al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, da consultarsi prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. Esenzioni per categoria.

     1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato:

     a) gli aiuti a favore:

     i) delle piccole e medie imprese,

     ii) della ricerca e dello sviluppo,

     iii) della tutela dell'ambiente,

     iv) dell'occupazione e della formazione;

     b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

     2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:

     a) la finalità dell'aiuto,

     b) le categorie di beneficiari,

     c) i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi,

     d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti,

     e) le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.

     3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:

     a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti,

     b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione,

     c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

 

     Art. 2. De minimis.

     1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

     2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.

 

     Art. 3. Trasparenza e controllo.

     1. All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

     3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

     4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.

 

     Art. 4. Periodo di validità e modifica dei regolamenti.

     1. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3.

     2. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

     3. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

 

     Art. 5. Relazione di valutazione.

     Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è sottoposto per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7.

 

     Art. 6. Audizione delle parti interessate.

     La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

 

     Art. 7. Comitato consultivo.

     E' istituito un comitato con funzioni consultive, in prosieguo denominato «comitato consultivo in materia di aiuti di Stato». Esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

 

     Art. 8. Consultazione del comitato consultivo.

     1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato:

     a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,

     b) prima di adottare un regolamento.

     2. La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. A tale invito sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.

     3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

     4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

 

     Art. 9. Disposizioni finali.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

[1] GU C 262 del 28.8.1997, pag. 6.

[2] GU C 138 del 4.5.1998.

[3] GU C 129 del 27.4.1998, pag. 70.