§ 6.1.74 - L.R. 29 ottobre 2010, n. 18.
Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:29/10/2010
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Contributi straordinari per garantire la copertura del segnale Televisivo)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.74 - L.R. 29 ottobre 2010, n. 18. [1]

Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo.

(B.U. 4 novembre 2010, n. 44)

 

Art. 1. (Contributi straordinari per garantire la copertura del segnale Televisivo)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla RAI al fine di consentire la realizzazione di interventi atti a garantire la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in determinate aree del territorio regionale che attualmente rimangono prive di segnale nel passaggio dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre.

2. L'intervento di cui al comma 1 deve essere preferibilmente rivolto alle zone montane e, comunque, nell'ambito di una equilibrata ripartizione territoriale.

3. Le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) del Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 407 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione «Contributo straordinario alla RAI per la copertura del segnale del servizio pubblico televisivo in aree del territorio regionale».

2. All'onere complessivo di 700.000 euro per l'anno 2010 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio e dai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

UBI

capitolo

euro

10.4.1.1170

766

5.000

10.4.1.1170

1490

70.000

10.4.1.1170

1526

30.000

10.4.1.1170

1535

25.000

11.3.1.1180

1491

20.000

11.3.1.1184

1529

20.000

11.3.1.1180

1212

10.000

10.6.1.2013

5000

15.000

10.1.1.1163

9851

18.000

9.1.1.1153

1600

391.000

11.3.1.1180

1210

96.000

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall''art. 11 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.