§ 3.1.35 – L.R. 22 maggio 1996, n. 16.
Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:22/05/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Consorzi Fitosanitari provinciali.
Art. 2.  Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Commissione amministratrice.
Art. 5.  Revisore contabile
Art. 6.  Direzione tecnico-amministrativa
Art. 7.  Contributi a carico dei consorziati.
Art. 8.  Controlli sugli atti. Modifiche alle Leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.
Art. 9.  Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi.
Art. 10.  Norme finali.


§ 3.1.35 – L.R. 22 maggio 1996, n. 16.

Riorganizzazione dei Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.

(B.U. n. 59 del 24 maggio 1996).

 

Art. 1. Consorzi Fitosanitari provinciali.

     1. La presente legge riorganizza i Consorzi Obbligatori di difesa contro le malattie delle piante che assumono la denominazione di Consorzi Fitosanitari provinciali.

     2. I Consorzi Fitosanitari provinciali sono enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

     3. Ai Consorzi Fitosanitari provinciali si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale in materia di direttive, controlli e vigilanza sugli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione di cui alla L.R. 27 maggio 1994, n. 24. La delega alle Province, di cui alla lett. b) del comma primo dell'art. 4 della L.R. 27 agosto 1983, n. 34, delle funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi Fitosanitari è revocata.

 

     Art. 2. Compiti dei Consorzi Fitosanitari Provinciali [1]

1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del Responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;

c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I Consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.

 

     Art. 3. Organi.

     1. Sono organi dei Consorzi Fitosanitari provinciali:

     a) la Commissione amministratrice;

     b) il Presidente della Commissione amministratrice;

     c) il Sindaco revisore [2].

     2. Il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, ha la rappresentanza del Consorzio a tutti gli effetti legali.

     3. Salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o dai regolamenti interni degli organi collegiali, si applicano le disposizioni generali dettate dalla L.R. 27 maggio 1994, n. 24, per il funzionamento degli organi collegiali della Regione.

     4. Per il rinnovo della Commissione amministratrice e del Sindaco revisore si applicano le disposizioni generali in materia dettate dalla L.R. n. 24 del 1994 [3].

 

     Art. 4. Commissione amministratrice.

     1. I Consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una Commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:

a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;

b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;

c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della Provincia competente in materia di agricoltura [4].

     1 bis. La Regione e le Province comunicano ai Consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle Commissioni e le eventuali sostituzioni [5].

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vicepresidente della Commissione [6].

     3. I Consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale [7].

 

     Art. 5. Revisore contabile [8]

1. La gestione dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE", nominato per quattro anni con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Direzione tecnico-amministrativa [9].

     1. La direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario [10].

     1 bis. Il direttore può anche essere assunto per chiamata diretta, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1. In tal caso il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei direttori tecnici di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 [11].

     2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal Regolamento del Consorzio o affidati dalla Commissione stessa [12].

     3. La direzione tecnica viene esercitata sotto le direttive e la vigilanza tecnica del dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria.

     3 bis. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il Consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del Consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle Commissioni amministratrici, tutti i Consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore. La Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento [13].

     3 ter. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai Consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni [14].

 

     Art. 7. Contributi a carico dei consorziati.

     1. Per le spese generali di amministrazione i Consorzi Fitosanitari provinciali hanno facoltà, richiamandosi alla Legge 18 giugno 1931, n. 987 e relative modifiche, di imporre una contribuzione annua commisurata al reddito dominicale come determinato ai fini delle imposte sui redditi [15].

     2. La misura di tale contribuzione, che viene deliberata dalla Commissione amministratrice ed è soggetta al controllo di cui all'art. 1, deve corrispondere alle esigenze funzionali del Consorzio, ma non può superare il limite massimo del dieci per cento del predetto reddito dominicale.

     3. Per la riscossione dei contributi consortili, i Consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più Consorzi [16].

 

     Art. 8. Controlli sugli atti. Modifiche alle Leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7.

     1. L'art. 11 della L.R. 28 luglio 1982, n. 34, in materia di difesa fitosanitaria, è abrogato.

     2. Dopo l'art. 46 ter della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, in materia dei controlli regionali, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Trattamento giuridico ed economico del personale dei Consorzi.

     1. [17]

     1 bis. I Consorzi Fitosanitari Provinciali dispongono di personale proprio, assunto secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale [18].

     2. Il personale dipendente dai Consorzi è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro un anno da tale data al personale in servizio viene concessa la facoltà di optare per il mantenimento della posizione previdenziale preesistente [19].

     2 bis. Il personale, già dipendente di uno dei Consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità, a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione [20].

 

          Art. 10. Norme finali.

     1. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, le Commissioni amministratrici ed i Collegi dei revisori di ciascun Consorzio Fitosanitario provinciale devono essere rinnovati.

     2. Nel frattempo continuano ad operare gli organi in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[4] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[5] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[9] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[11] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[15] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[16] Comma già sostituito dall’art. 3 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.

[17] Comma abrogato dall’art. 60 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

[18] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 24 giugno 2002, n. 13.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1996, n. 27.

[20] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 15 luglio 2011, n. 9.