Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 22/12/2011 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale |
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi |
Art. 4. Cartografia regionale |
Art. 5. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico |
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 7. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi |
Art. 8. Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale |
Art. 9. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico |
Art. 12. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa |
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura |
Art. 14. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello |
Art. 15. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale |
Art. 16. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale |
Art. 17. Interventi ed opere di difesa della costa |
Art. 18. Investimenti nel settore dei trasporti |
Art. 19. Rete viaria di interesse regionale |
Art. 20. Interventi per la sicurezza dei trasporti |
Art. 21. Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale |
Art. 22. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 23. Fondo regionale per la non autosufficienza |
Art. 24. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina |
Art. 25. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi |
Art. 26. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini |
Art. 27. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 28. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP) |
Art. 29. Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali |
Art. 30. Piano della comunicazione istituzionale |
Art. 31. Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo |
Art. 32. Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 |
Art. 33. Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione |
Art. 34. Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995 |
Art. 36. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996 |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2000 |
Art. 38. Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001 |
Art. 39. Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001 |
Art. 40. Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002 |
Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002 |
Art. 42. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 |
Art. 43. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2008 |
Art. 44. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004 |
Art. 45. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 |
Art. 46. Modifiche alla legge regionale n. 3 del 2011 |
Art. 47. Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010 |
Art. 48. Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 per l'anno di imposta 2011 |
Art. 49. Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2006 |
Art. 50. Conferma degli effetti normativi sull'aliquota previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2006 |
Art. 51. Copertura finanziaria |
Art. 52. Entrata in vigore |
§ 6.2.114 - L.R. 22 dicembre 2011, n. 21.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014
(B.U. 22 dicembre 2011, n. 191)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale [1]
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, |
Esercizio 2012: |
Euro |
2.802.224,44 |
Esercizio 2013: |
Euro |
2.527.178,01 |
Esercizio 2014: |
Euro |
2.440.000,00; |
|
|
|
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, |
Esercizio 2012: |
Euro |
4.510.698,58 |
Esercizio 2013: |
Euro |
4.413.333,33 |
Esercizio 2014: |
Euro |
4.413.333,33; |
|
|
|
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale ( |
Esercizio 2012: |
Euro |
682.861,42 |
Esercizio 2013: |
Euro |
200.000,00 |
Esercizio 2014: |
Euro |
200.000,00.". |
Art. 2. Sistema informativo agricolo regionale
1. Le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della
Art. 3. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2012, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.
Art. 4. Cartografia regionale
1. Per le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03861 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali attraverso l'acquisto di hardware e l'acquisto e la realizzazione di software ( |
Esercizio 2012: |
Euro |
100.000,00 |
b) |
Cap. 03854 |
"Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( |
Esercizio 2012: |
Euro |
300.000,00 |
Art. 5. Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, le razze da sostenere, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
a) |
Cap. 16352 |
"Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), |
Esercizio 2012: |
Euro |
900.000,00 |
Art. 7. Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi"), di cui all'articolo 13 del
2. La Regione concede le risorse secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta, per gli scopi e nelle forme di cui al comma 1, con preferenza ai confidi che garantiscono un'elevata operatività a favore di imprese del territorio regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2012, una autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 23128, afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300, pari a Euro 7.500.000,00.
Art. 8. Sostegno straordinario a progetti di ricerca industriale
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo, aumentare i livelli occupazionali e migliorare la sostenibilità ambientale, sostiene gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese regionali e di quelle che intendono insediarsi nel territorio dell'Emilia-Romagna.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio 2012, contributi straordinari alle imprese fino a 1 milione di euro per ogni singolo intervento. I contributi dovranno essere destinati al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inseriti nell'ambito di programmi di rilancio industriale e occupazionale.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2, individuando i beneficiari tra le imprese di qualunque dimensione operanti nel settore industriale e dei servizi alle imprese e verificando la possibilità di sinergie con altri strumenti attivati nell'ambito dei programmi comunitari nazionali e regionali.
4. Per le finalità di cui al comma 1 sono disposte, per l'esercizio finanziario 2012, le autorizzazioni di spesa a valere sul Capitolo 23130, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8320, per Euro 10.000.000,00 e a valere sul Capitolo 23132, nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.3.8321, per Euro 5.000.000,00 [3].
Art. 9. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. - Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - e III.1.3. - Promozione della green economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria - previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono trasferite all'esercizio 2012 le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali e sono riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) [4] |
Cap. 23752 |
"Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
10.307.659,00; |
2) |
Cap. 23754 |
"Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
5.065.341,00; |
3) |
Cap. 23692 |
"Assegnazioni ad intermediari finanziari specializzati per la realizzazione e la gestione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolti a promuovere la Green Economy attraverso il sostegno agli investimenti delle P.M.I. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro |
2.000.000,00; |
|
|
|
|
|
|
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:
1) |
Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013" |
|
Euro |
1.442.899,46; |
|
|
|
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono altresì disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, per l'esercizio 2012:
a) |
U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013: |
1) Cap. 23698 |
"Contributi alle imprese per progetti di sviluppo innovativo - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 6.500.000,00; |
b) |
U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali: |
1) Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 3.213.120,74 |
2) Cap. 23760 |
"Assegnazioni a intermediari finanziari specializzati, per la realizzazione di strumenti di ingegneria finanziaria rivolta alle p.m.i. - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013" |
|
Euro 3.000.000,00 [5]. |
Art. 10. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) [6] |
Cap. 25558 |
"Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), |
|
|
|
Esercizio 2013: |
|
Euro 7.400.000,00; |
b) [7] |
Cap. 25564 |
"Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promo commercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7, comma 2, lett. b) e art. 13 comma 3, |
|
Esercizio 2013: |
Euro 2.152.000,00; |
b bis) [8] |
Cap. 25664 |
"Contributi alle aggregazioni di imprese per iniziative di commercializzazione turistica anche in forma di comarketing (Artt. 5, 7 comma 2, lett. c) e art. 13 comma 5, |
|
Esercizio 2013: |
Euro 2.600.000,00. |
Art. 11. Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della
a) |
Cap. 25780 |
"Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, |
Esercizio 2012: |
|
Euro 900.000,00. |
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposto, nell'ambito del sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, la seguente
autorizzazione di spesa:
a) |
Cap. 25662 |
"Contributi a imprese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci, comprese le spese per consumi di energia elettrica (Art. 8, comma 1, lett. i-bis), |
Esercizio 2012: |
Euro |
1.000.000,00 [9]. |
Art. 12. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di fondi e interventi destinati a:
a) garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto;
b) concedere contributi a favore di inquilini che versano in una situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione;
c) concedere contributi per favorire l'accesso e la permanenza negli alloggi degli inquilini di alloggi di proprietà di privati, nonché per favorire la mobilità nel settore della locazione.
2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità e i criteri di attribuzione dei finanziamenti di cui al presente articolo.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2012 un'autorizzazione di spesa pari a 3.500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 13. Fondo per la conservazione della natura
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
Art. 14. Disposizioni per il finanziamento del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della
2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2012 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.
Art. 15. Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del
Art. 16. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale è disposta, per l'esercizio 2012, un'autorizzazione di spesa di Euro 1.750.000,00 a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione (
2. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l'esercizio 2012, l'autorizzazione di spesa di Euro 150.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 17. Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale dai fenomeni di ingressione ed erosione marina e per la manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della
Art. 18. Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile, a norma della
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte per Euro 258.228,45 a valere sul Capitolo 43221, per Euro 2.278.000,00 a valere sul Capitolo 43270, per Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 43274, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualità della mobilità urbana.
Art. 19. Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla
a) |
Cap. 45184 |
"Finanziamenti a Province per riqua-lificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), |
Esercizio 2012: |
|
Euro 3.000.000,00. |
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 3.000.000,00 a valere sul Capitolo 45194.
Art. 20. Interventi per la sicurezza dei trasporti
1. Le autorizzazioni disposte da precedenti leggi regionali per la concessione di contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale per l'attuazione delle politiche concernenti la sicurezza dei trasporti, ai sensi della
Art. 21. Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale [10]
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51612 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale (art. 2, |
|
|
Euro 4.000.000,00; |
b) |
Cap. 51614 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, |
|
|
Euro 15.900.000,00; |
c) |
Cap. 51616 |
"Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivo, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano sociale e sanitario Regionale (art. 2, |
|
|
Euro 25.100.000,00. |
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 908.908,00, costituendo per l'esercizio 2011 economia di spesa a valere sui Capitoli 51721, 51773, 51776 e 51799; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2012, sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 730.016,88; |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 160.743,12; |
c) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 18.148,00. |
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2012, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 676.993,41; |
b) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del |
|
|
Euro 684.277,42. |
Art. 22. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2012, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie regionali sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2011 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogati per l'anno 2012 per l'importo stanziato sul Capitolo 51638 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario [11].
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.
Art. 23. Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 51 della
Art. 24. Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina
1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori, in attuazione dell'articolo 26 della
Art. 25. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell'accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell'esercizio 2012 e con le medesime modalità, le risorse per l'integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all'INPS, autorizzate per gli esercizi 2010 e 2011 da precedenti leggi regionali e trasferite all'esercizio 2012, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere:
a) sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 - POR FSE 2007/2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione - Risorse statali;
b) sul riutilizzo delle risorse trasferite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell'occupazione a norma del
Art. 26. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 27. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma della
Art. 28. Attuazione degli interventi finanziati dal documento unico di programmazione (DUP)
1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.
2. Al fine di dare attuazione agli interventi di cui agli obiettivi 9 e 10 previsti nel documento unico di programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2012, a utilizzare le risorse a tale scopo specifico accantonate nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.
5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2012, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della
6. Al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Giunta regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera b), della
Art. 29. Trasferimento all'esercizio 2012 delle autorizzazioni di spesa relative al 2011 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2012 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2011:
Progr. |
Capitolo |
UPB |
Euro |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
1.252,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
147.500,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
75,35 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
2.422.786,68 |
5) |
2800 |
1.2.3.3.4422 |
20,00 |
6) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
4.253.735,68 |
7) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
149.000,00 |
8) |
3861 |
1.2.3.3.4440 |
105.534,88 |
9) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
2.827,71 |
10) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
1.938,12 |
11) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
203.390,31 |
12) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
17.138,58 |
13) |
4276 |
1.2.1.3.1600 |
24.426.337,40 |
14) |
4339 |
1.2.1.3.1611 |
3.905,72 |
15) |
4348 |
1.2.1.3.1600 |
250.000,00 |
16) |
14070 |
1.3.1.3.6200 |
173.393,01 |
17) |
14427 |
1.3.1.3.6212 |
75.387,34 |
18) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
1.608.809,62 |
19) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
2.814.705,24 |
20) |
21088 |
1.3.2.3.8000 |
3.115.893,38 |
21) |
22210 |
1.3.2.3.8260 |
2.512.534,95 |
22) |
22258 |
1.3.2.3.8270 |
9.729.426,58 |
23) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
9.167.367,48 |
24) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
2.213.014,12 |
25) |
25528 |
1.3.3.3.10010 |
951.442,13 |
26) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
6.946.251,92 |
27) |
30646 |
1.4.1.3.12630 |
200.000,00 |
28) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
276.256,97 |
29) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
22.172.608,00 |
30) |
31116 |
1.4.1.3.12650 |
6.307.506,72 |
31) |
31125 |
1.4.1.3.12645 |
2.000.000,00 |
32) |
32020 |
1.4.1.3.12670 |
300.000,00 |
33) |
32045 |
1.4.1.3.12800 |
969.177,31 |
34) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
8.501.044,88 |
35) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
4.794.246,11 |
36) |
35310 |
1.4.2.3.14000 |
1.940.000,00 |
37) |
36184 |
1.4.2.3.14062 |
197.000,00 |
38) |
36186 |
1.4.2.3.14062 |
841,00 |
39) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
8.732,05 |
40) |
37150 |
1.4.2.3.14150 |
43.456,88 |
41) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
139.530,00 |
42) |
37332 |
1.4.2.3.14220 |
1.695.844,16 |
43) |
37336 |
1.4.2.3.14200 |
3.530.893,99 |
44) |
37344 |
1.4.2.3.14220 |
800.000,00 |
45) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
7.668.535,33 |
46) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
592.525,00 |
47) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
3.331.216,23 |
48) |
37427 |
1.4.2.3.14223 |
250.000,00 |
49) |
37431 |
1.4.2.3.14223 |
3.200.000,00 |
50) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
4.506.839,24 |
51) |
38030 |
1.4.2.3.14300 |
975.597,52 |
52) |
38090 |
1.4.2.3.14305 |
2.048.853,04 |
53) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
1.620.137,57 |
54) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
3.947.119,03 |
55) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
1.585.205,32 |
56) |
39362 |
1.4.2.3.14555 |
300.000,00 |
57) |
41250 |
1.4.3.3.15800 |
1.430.635,36 |
58) |
41360 |
1.4.3.3.15800 |
4.647.829,96 |
59) |
41570 |
1.4.3.3.15800 |
392.000,00 |
60) |
41900 |
1.4.3.3.15820 |
286.402,56 |
61) |
41997 |
1.4.3.3.15820 |
2.050.617,49 |
62) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
732.715,97 |
63) |
43221 |
1.4.3.3.16010 |
299.637,79 |
64) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
13.124.504,57 |
65) |
43274 |
1.4.3.3.16010 |
800.000,00 |
66) |
45123 |
1.4.3.3.16420 |
242.620,42 |
67) |
45125 |
1.4.3.3.16420 |
300.433,93 |
68) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
4.430.906,38 |
69) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
1.661.727,00 |
70) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
9.000.000,14 |
71) |
45186 |
1.4.3.3.16200 |
4.660.000,00 |
72) |
45194 |
1.4.3.3.16200 |
6.428,04 |
73) |
46115 |
1.4.3.3.16600 |
1.000.000,00 |
74) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
331.616,46 |
75) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
9.034,28 |
76) |
47445 |
1.4.4.3.17430 |
1.300.000,00 |
77) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
2.158.183,19 |
78) |
57198 |
1.5.2.3.21000 |
175.000,00 |
79) |
57200 |
1.5.2.3.21000 |
14.188.584,53 |
80) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
1.191.252,21 |
81) |
65707 |
1.5.1.3.19050 |
33.446,41 |
82) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
258.228,45 |
83) |
65721 |
1.5.1.3.19050 |
4.685.531,90 |
84) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
51.190.813,75 |
85) |
68321 |
1.5.2.3.21060 |
3.071.937,95 |
86) |
70545 |
1.6.5.3.27500 |
513,64 |
87) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
4.931.701,61 |
88) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
9.714.712,64 |
89) |
71566 |
1.6.5.3.27537 |
1.627.910,40 |
90) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
2.602.231,58 |
91) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
5.348.763,77 |
92) |
73135 |
1.6.3.3.24510 |
117.376,41 |
93) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
1.800.000,00 |
94) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
5.727,40 |
95) |
78458 |
1.4.2.3.14384 |
122.100,80 |
96) |
78464 |
1.4.2.3.14384 |
156.171,79 |
97) |
78476 |
1.4.2.3.14384 |
25.220,05 |
98) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
4.227.359,95 |
99) |
78707 |
1.6.6.3.28500 |
1.150.000,00 [12]. |
2. [Al fine di avviare un processo di riordino e di ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse regionali, le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono revocate per l'ammontare delle risorse che non abbiano determinato, entro il 31 dicembre 2009, la formulazione di programmi di spesa nei termini e modi previsti dalla normativa settoriale di riferimento] [13].
3. [Le risorse assegnate con programmazione di spesa disposta alla data 31 dicembre 2009 sono revocate qualora non siano completate, entro il 30 giugno 2012, le procedure per l'aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e servizi] [14].
4. [La Giunta regionale, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati ai commi 2 e 3, definisce, con proprio atto, le modalità operative per l'individuazione complessiva delle risorse pubbliche interessate, nonché il percorso amministrativo contabile da realizzare] [15].
Art. 30. Piano della comunicazione istituzionale
1. Ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d) ed e) della
3. Il piano individua le iniziative di comunicazione prive di carattere pubblicitario indispensabili per l'efficace realizzazione di interventi regionali in materia di tutela della salute, tutela dell'ambiente, servizi sociali, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, governo del territorio, tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici o in altre materie riconducibili agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Nel piano sono altresì indicate le attività editoriali della Regione di cui all'articolo 7, comma 1, della
4. La Giunta regionale aggiorna il piano della comunicazione istituzionale sulla base delle specifiche esigenze manifestatesi nel corso dell'anno di riferimento. Iniziative di comunicazione non previste dal piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e di tali attività si tiene conto in sede di aggiornamento del piano medesimo.
5. All'attuazione del piano si provvede attraverso i programmi di acquisizione di beni e servizi di cui all'articolo 4 della
Art. 31. Disposizioni in materia di immobili gravati da vincoli di destinazione a carattere perpetuo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni immobili gravati da vincoli di destinazione socio-sanitari o socio-assistenziali o socio-educativi di carattere perpetuo previsti dalla normativa regionale.
2. La Giunta regionale, su richiesta del proprietario del bene, può autorizzare la rimozione dei vincoli di destinazione di carattere perpetuo, gravanti sui beni immobili di cui al comma 1, al fine di consentire l'alienazione di detti beni, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) il bene vincolato non risulti più funzionale al perseguimento delle finalità per le quali il vincolo era stato previsto;
b) il ricavato della vendita dell'immobile svincolato sia interamente reinvestito per la realizzazione di interventi in conto capitale che abbiano finalità coerenti o analoghe a quelle dell'originario vincolo di destinazione;
c) sui nuovi interventi di cui alla lettera b) sia riapposto il vincolo di destinazione.
Art. 32. Misure per l'attuazione dell'articolo 6, comma 12 del
1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del
2. Il limite delle spese per missioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge statale, può essere superato, con provvedimento della Giunta regionale, qualora ricorrano quelle ragioni eccezionali previste dall'articolo 6, comma 12, del
3. La Giunta regionale procede alla ricognizione analitica delle tipologie di spese di missione del personale dipendente della Regione e sulla base di essa individua quelle cui non si applica la disciplina di cui all'articolo 6, comma 12, del
4. Sono in ogni caso escluse le spese per le missioni:
a) sostenute con imputazione a carico di fondi statali o comunitari, anche concessi a titolo di cofinanziamento, per la parte cofinanziata [17];
b) svolte nell'esercizio di funzioni ispettive, nonché di compiti di verifica e di controllo;
c) necessarie per la partecipazione ai lavori delle sedi istituzionali, delle sedi deputate alla concertazione interistituzionale ovvero degli organismi paritetici, secondo le direttive che allo scopo la Giunta impartisce.
Art. 33. Risorse a sostegno del consolidamento della riorganizzazione
1. L'importo autorizzato per l'anno 2005 di cui all'articolo 27 della
2. L'integrazione avviene a sostegno del consolidamento dei processi di riorganizzazione e innovazione correlati alla
Art. 34. Norme transitorie in materia di trasformazione di aree boschive e oneri compensativi
1. Il presente articolo, nel rispetto della normativa regionale in materia di governo del territorio, detta disposizioni transitorie relativamente al rimboschimento compensativo a seguito di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, nelle more di una disciplina legislativa organica in materia forestale, attuativa del
1 bis. I territori individuati dagli strumenti di pianificazione come bosco nonché quelli che presentano i caratteri di cui all'articolo 2 del
1 ter. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'articolo 4, comma 2, del
2. In conformità all'articolo 4 del
3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce criteri, modalità e tempi di realizzazione degli interventi compensativi per la trasformazione dei boschi. La compensazione avviene attraverso le seguenti modalità:
a) direttamente a cura e spese del soggetto richiedente l'autorizzazione;
b) attraverso il versamento di una somma corrispondente all'importo dell'intervento compensativo.
4. Gli oneri di compensazione sono determinati sulla base del valore biologico dei boschi e dei soprassuoli forestali. La deliberazione di cui al comma 3 prevede e disciplina la riduzione degli oneri di compensazione nei seguenti casi:
a) territori di montagna ad elevato coefficiente di boscosità;
b) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
c) trasformazione temporanea del bosco;
d) aree già destinate alla trasformazione in base agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del
a) trasformazioni artificiali realizzate su terreni agricoli con superfici inferiori a 5.000 mq. antecedentemente alla data di entrata in vigore del
b) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali;
c) interventi di ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale;
d) interventi di trasformazione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto;
e) eliminazione della vegetazione forestale di ostacolo al deflusso idraulico effettuata in conformità alle norme vigenti in materia.
6. La deliberazione di cui al comma 3 prevede:
a) le tipologie degli interventi compensativi differenziati sul territorio regionale in funzione del coefficiente di boscosità e in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
b) i criteri per la quantificazione, il deposito e lo svincolo di una cauzione a garanzia della corretta esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente la trasformazione;
c) i criteri per la redazione di piani colturali relativi alle aree interessate da interventi compensativi;
d) le modalità per il monitoraggio delle istanze di trasformazione, degli interventi compensativi e delle autorizzazioni rilasciate.
7. Le risorse derivanti dalla compensazione sono introitate dalla Regione e finalizzate agli interventi di cui all'articolo 4, comma 6, del
Art. 35. Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Revisore unico.".
2. L'articolo 7 della
"Art. 7
Il Revisore unico
1. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al
2. Il Revisore unico vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.".
Art. 36. Modifiche alla
1. Il comma 9 dell'articolo 12 della
"9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum consultivo ed il referendum è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
9 bis. Nell'ipotesi di istituzione di nuovo comune mediante scorporo di una porzione di territorio o distacco di frazione da un preesistente comune, il referendum consultivo è valido se alla votazione partecipa, distintamente, la maggioranza degli aventi diritto al voto sia del territorio oggetto di scorporo o distacco, sia del restante territorio del comune d'origine.".
Art. 37. Modifiche alla
1. L'articolo 28 della
"Art. 28
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3.".
Art. 38. Soppressione dei revisori supplenti. Modifiche alla
1. Negli enti regolati dalla legge regionale è soppressa la figura del revisore supplente e non si procede ad ulteriori nomine. In caso di dimissioni o cessazione per qualunque causa di un revisore dei conti effettivo, si procede alla nomina di un nuovo revisore. I membri supplenti già nominati restano in carica fino alla scadenza del loro mandato.
2. Negli enti per i quali la legge regionale recepisce un accordo interregionale, l'applicazione del comma 1 è subordinata alla modifica dell'accordo ed alla conseguente ratifica ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera h), dello Statuto.
3. Il comma 1 dell'articolo 47 della
"1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Regione Emilia-Romagna e due nominati dalla Conferenza degli enti. I revisori sono nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti di cui al
4. Il conferimento da parte della Regione degli incarichi di sindaco supplente o di revisore supplente negli enti non regolati dalla legge regionale non comporta l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della
Art. 39. Modifiche alla
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 63 della
"2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 della
"3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della
Art. 40. Modifiche alla
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della
"i bis. spese di gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti, ivi comprese le spese per consumi di energia elettrica nel limite del 20 per cento dell'ammontare complessivo del progetto.".
2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della
"c bis) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 41. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
"1 bis. Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all'emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, o dalla Provincia nel caso sia interessato il territorio di più Comuni.".
Art. 42. Modifiche alla
1. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 48 della
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 48 della
"7 bis. La Giunta regionale, su richiesta del soggetto beneficiario dei contributi per spese di investimento, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione del bene già vincolato nell'ambito delle finalità per le quali sono previsti tali contributi, ferma restando la durata del vincolo stesso. L'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale valutando l'idoneità della struttura al servizio per il quale è destinata ed acquisendo il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e del Comitato di distretto, che devono esprimersi sulla congruità della richiesta del beneficiario del contributo, in relazione alle esigenze ed alle priorità della programmazione dell'ambito territoriale.".
3. Al comma 3 dell'articolo 66 della
Art. 43. Modifiche alla
1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della
Art. 44. Modifiche alla
1. All'articolo 16 della
"c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;".
2. All'articolo 16 della
"c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;".
Art. 45. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della
Art. 46. Modifiche alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.".
Art. 47. Disposizioni transitorie e urgenti sull'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei Comuni ai sensi del
1. Il presente articolo disciplina, in via transitoria, alcuni profili delle modalità con cui i Comuni ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14, comma 31, del
2. I Comuni orientano le proprie scelte inerenti la gestione associata delle funzioni fondamentali, nelle materie di competenza regionale, avendo a riferimento una dimensione territoriale ottimale di norma coincidente o ricompresa nei distretti socio-sanitari. Sono comunque considerati, in via transitoria, come ottimali gli ambiti del Nuovo Circondario imolese, delle Unioni costituite ai sensi della
3. In via di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del
a) la soglia demografica minima per la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali è stabilita in almeno 3.000 abitanti;
b) in virtù dell'assimilazione compiuta dalla legge regionale ad Unioni di Comuni, sono considerate idonee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali le convenzioni di delega alle Nuove Comunità montane ed al Nuovo Circondario imolese.
Art. 48. Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della
1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'articolo 2 della
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 49. Conferma degli effetti normativi sulle aliquote previsti dall'articolo 2 della
1. Le maggiorazioni delle aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche già derivanti dall'articolo 2 della
a) 0,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;
b) 0,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;
c) 0,4 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, compreso tra i 20.001 euro e 25.000 euro;
d) 0,5 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.
Art. 50. Conferma degli effetti normativi sull'aliquota previsti dall'articolo 1 della
1. La maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), già derivante dall'articolo 1 della
Art. 51. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2012-2014 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 52. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della seguente legge.
BILANCIO DI PREVISIONE 2012
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[4] Punto così modificato dall'art. 8 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[7] L'originaria lett. b) è stata sostituita dalle attuali lett. b) e b bis) per effetto dell'art.9 della
[8] L'originaria lett. b) è stata sostituita dalle attuali lett. b) e b bis) per effetto dell'art.9 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 11 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[13] Comma abrogato dall'art. 15 della
[14] Comma abrogato dall'art. 15 della
[15] Comma abrogato dall'art. 15 della
[16] Comma così modificato dall'art. 41 della
[17] Lettera così sostituita dall'art. 41 della
[18] Comma inserito dall'art. 24 della
[19] Comma inserito dall'art. 24 della